Articolo 166 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 165Articolo 167
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19 aprile 1942
Art. 166.

Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e' regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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