Art. 166.
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e' regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e' regolata dalle disposizioni del codice del 1865.