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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di OL, dottor IO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1023/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Marsiglia Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice e
BE AT
-RESISTENTE -
oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.05.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva: che l' con lettera del 23/01/2021 gli comunicava che “nel periodo compreso tra gennaio CP_1
2020 e febbraio 2021 sulla pensione n. 07221263 categoria INVCIV è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo pari ad € 6.897,45”; che, successivamente, con provvedimento del 17/06/2021 l'Istituto disponeva il recupero dell'importo mediante una trattenuta mensile di € 100,00 sulla sua pensione cat. VOS n.
1 45061412; che, in particolare, era titolare di una pensione di invalidità civile n. 07221263 riconosciuta nel 2013, trasformatasi d'ufficio in assegno sociale all'atto del compimento da parte del pensionato dei 67 anni di età; che, successivamente, a seguito di domanda inoltrata in data 29/08/2019, l' , con provvedimento del 14/02/2020 gli riconosceva CP_1 la pensione di vecchiaia cat. VOS n. 45061412 con decorrenza dal 01/09/2019; che sulla scorta del riconoscimento in suo favore della pensione di vecchiaia e sul presupposto del presunto superamento dei limiti reddituali, l' previdenziale rideterminava la CP_1 pensione di Invalidità civile n. 07221263 con contestuale richiesta di ripetizione dei ratei riscossi da gennaio 2020 a febbraio 2021; che in data 22.07.2021 ricorreva al Comitato
Provinciale per l'annullamento del provvedimento impugnato;
che tale ricorso CP_1 rimaneva privo di riscontro. Tanto premesso, richiamata la disciplina dettata dal legislatore in tema di indebito previdenziale, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di
OL chiedendogli di “- Accertare e dichiarare la nullità del provvedimento d'indebito CP_ adottato dall' e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 6.897,45. -
Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione in favore CP_1 del ricorrente di tutte le somme indebitamente trattenute sui ratei di pensione cat. VOS
n. 45061412, con decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni consequenziale provvedimento di legge.”. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il CP_1 rigetto, spese vinte.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre chiarire che la controversia di cui trattasi è relativa ad un indebito di natura assistenziale.
L'indebito riguarda, infatti, somme corrisposte a titolo di pensione di invalidità, per il periodo da gennaio 2020 a febbraio 2021, in godimento a (cfr. Parte_1 comunicazione dell' del 23.01.2021). Controparte_2
2 Sul punto, occorre evidenziare che si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza
28771/2018, secondo cui: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”
(conformi, Cass. 26036/2019 e Cass. 13323/2020).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale, ed ancor più di quello per superamento dei limiti di reddito, si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Nella predetta sentenza, infatti, si ricostruisce l'istituto in esame nei seguenti termini: “In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una
3 o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. 4 L in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola CP_1 sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l.
850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere iln venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che
5 naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”.
Ancor più nello specifico, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito non aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito). (Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
Alla luce di quanto appena esposto, si evince chiaramente che in tema di indebito assistenziale la regola generale è quella della irripetibilità delle somme acquisite precedentemente l'accertamento, e quindi risultano ripetibili solo ed esclusivamente dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccezione a tale regime generale per l'indebito assistenziale è costituita dalla prova del dolo dell'accipiens, prova che deve fornire l' , trattandosi di deroga al regime CP_1 generale della irripetibilità delle somme. Ma di tanto, alcuna prova, e per vero alcuna deduzione, è stata fornita dall' , nemmeno a livello indiziario. CP_1
Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia alla luce di quanto risultato fondato all'esito del giudizio (scaglione da 5.201,00 a 26.000,00)
e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
6
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito, pari ad € 6.897,45, contestato alla parte ricorrente con missiva del 23.01.2021 e per l'effetto condanna l' in CP_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione cat. VOS n. 45061412 in godimento al ricorrente, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
OL, 19.12.2025.
Il Giudice
IO NA
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