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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15623/2025 promossa da: nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AR CA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino
-resistente-
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino In via preliminare Disporre, inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato ex art. 22 comma IV D.Lgs. 30/2007; Fissare udienza di comparizione personale delle parti;
Nel merito
- Annullare il decreto della Reg. Controparte_2 All.ti U.E. n. 8/2025 emesso il 21.7.2025, notificato il 22.07.2025 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. Parte_1 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007;
1 - Accertare il diritto del sig. a soggiornare sul territorio Parte_1 nazionale;
Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 1.8.2025 il sig. cittadino Parte_1 romeno, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Biella del 21.7.2025, notificato il
22.7.2025, con il quale è stato decretato il suo allontanamento entro il termine di dieci giorni dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 20 c. 3
d.lgs. n. 30/2007.
Il sig. ha rilevato – in fatto – di vivere in Italia da 18 anni, di avere un lavoro Parte_1 stabile nel settore trasporti, di avere integralmente scontato la sua condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori, e di avere tuttora un solido legame in Italia con il figlio minore, residente insieme all'ex moglie a Sommariva del Bosco.
In diritto, il ricorrente eccepisce la violazione art. 20 d.lgs. 30/2007 sia per motivi formali
(carenza di motivazione;
nullità per incompetenza del Prefetto e per mancata autorizzazione del delegato alla sottoscrizione del provvedimento) sia per motivi di merito (mancato rispetto del principio di proporzionalità; assenza pericolosità attuale, attesa la buona condotta successiva alla commissione dell'unico reato;
violazione art. 8 CEDU, in quanto l'allontanamento comprometterebbe il rapporto con il figlio minore).
1.2. Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato avanti a sé udienza di comparizione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 150/2011.
1.3. Il si è costituito in giudizio a mezzo di funzionari in servizio Controparte_3 presso la ribadendo la legittimità del Controparte_4 provvedimento di allontanamento impugnato.
In particolare, la PA resistente ha rilevato la gravità del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso con l'aggravante per fatti commessi in presenza di minori, e ha osservato come i legami familiari non costituiscano garanzia assoluta contro l'allontanamento, soprattutto a fronte di comportamenti antigiuridici che hanno compromesso il rapporto familiare.
1.4. All'udienza del 27.10.2025 il giudice, preso atto della necessità di accertare se l'allontanamento del ricorrente fosse “necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
2 con legge 27 maggio 1991, n. 176”, così come disposto dall'art. 20 c. 7 d.lgs. n. 30/2007, ha assegnato al ricorrente termine per depositare “documentazione sull'attuale rapporto tra padre e figlio minore (atti e provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale
Civile; relazioni dei Servizi Sociali;
dichiarazioni della madre del minore o quant'altro)”.
Con memoria autorizzata, il ricorrente ha depositato la busta paga del mese di ottobre 2025, dalla quale risulta il versamento di € 500 a titolo di assegno di mantenimento.
All'udienza del 9.12.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, trattenendo quindi la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza notificato al ricorrente in data 22.7.2025.
L'allontanamento del ricorrente trova origine principalmente nella sua recente condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famigli in danno della moglie: in ragione di tale grave reato, il Prefetto di Biella ritiene che “nel bilanciamento fra
l'interesse del richiedente a permanere sul territorio nazionale e l'interesse pubblico all'allontanamento nei confronti di un soggetto predisposto ad azioni delittuose, si possa assegnare prevalenza a quest'ultimo”, essendo “evidente come le modalità di commissione di reati e di comportamenti tenuti dall'interessato rendano la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza”.
Nel medesimo provvedimento, il Prefetto di Biella dà altresì atto che il ricorrente è un cittadino dell'Unione Europea soggiornante da oltre dieci anni in Italia;
ma, in considerazione della sua inclinazione delittuosa – tale da farlo rientrare nelle categorie di cui all'art. 1 d.lgs.
n. 153/2011 – si afferma comunque la prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento.
2.2. Ai sensi dell'art. 20 c. 7 d.lgs. n. 30/2007, “i beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni … possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza”.
Nella specie, come già rilevato, l'allontanamento del sig. è stato disposto per Parte_1
“motivi imperativi di pubblica sicurezza”.
Si ritiene che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguardi il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la
3 persona). In base all' art. 20 c. 3 d.lgs. 30/2007, infatti, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”.
Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza non richiede pertanto l'esistenza di una condanna penale, bensì di un qualsiasi comportamento che possa costituire una minaccia ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, a condizione che si tratti di una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave.
2.3. Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito – nell'effettuare il riscontro della pericolosità del destinatario del provvedimento di allontanamento – deve procedere ad un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. sez. I, 23.9.2021, n. 25872).
In particolare, qualsiasi provvedimento che limiti la libera circolazione è giustificabile soltanto se rispetta una serie di principi, che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della
Direttiva 2004/38/CE, trasposto nell'ordinamento italiano nel menzionato art. 20 d.lgs.
30/2007; in particolare e tra l'altro:
− il principio di proporzionalità, alla stregua del quale la misura dell'allontanamento deve essere giustificata dalla concretezza, effettività e gravità della minaccia rappresentata dalla presenza sul territorio nazionale di un cittadino dell'Unione.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31; Corte giustizia UE, gran. sez., 13.9.2016, C-
304/15; Corte giustizia UE, sez. V, 29.4.2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01; nella giurisprudenza italiana, Cass., sez. I, 27.9.2019 n. 17289);
− il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (Corte giustizia Ue, 19.1.1999, C-
348/96, punti 17-27); esso impone un esame individuale della singola fattispecie concreta. In applicazione di tale principio, è stato escluso che l'allontanamento possa conseguire in modo automatico a una condanna penale (Corte giustizia UE, gran. sez.,
22.5.2012, C-348/09, punti 28-33);
4 − il principio di attualità e gravità del pericolo, in virtù del quale è necessario accertare – in ciascun singolo caso concreto – se il provvedimento o le circostanze che hanno portato al provvedimento di allontanamento provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte giustizia UE, sez. V,
29.4.2004, C-482/01 e C-493/01, punto 82), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (Corte giustizia UE, 27.10.1977, C-
30/77, punti 33-35; nella giurisprudenza italiana, Trib. Trapani, sez. VI, 15.7. 2009).
2.4. In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di vita personale e familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio debba concludersi con la prevalenza delle esigenze di tutela del sig. . Parte_1
Invero, il ricorrente risulta avere subito due condanne penali nei suoi diciotto anni di permanenza in Italia, entrambe per reati commessi in ambito familiare (maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2014 e il 2020, lesioni personali in data 8.12.2020, atti persecutori sino al 10.7.2021).
Pur trattandosi di reati di consistente gravità, occorre rilevare che il ricorrente – a seguito della condanna per il reato di atti persecutori – si è finalmente conformato alla decisione dell'ex moglie di interrompere la relazione, senza commettere ulteriori fatti di rilevanza penale sia nel periodo successivo al reato e precedente alla sua carcerazione (vale a dire tra l'11.7.2021 e il 18.2.2023, giorno del suo arresto) sia nel periodo successivo alla sua scarcerazione (vale a dire dal 22.7.2025 a tutt'oggi).
Per contro, il ricorrente in sede di interrogatorio libero ha espresso la sua impossibilità di fatto, pur in assenza di un formale provvedimento del Tribunale per i Minorenni, di mantenere un rapporto con il figlio minore, proprio in ragione del comportamento ostativo della moglie.
Tale fatto è stato sottoposto dal sig. all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria Parte_1
(cfr. denuncia contro del 31.1.2024, doc. 16) e non è noto l'esito delle Parte_2 indagini preliminari (pur a fronte della nomina di difensore di fiducia della persona offesa).
A ciò si aggiunga che il sig. sta provvedendo al mantenimento dell'ex moglie Parte_1
e del figlio minore, avendo ripreso subito dopo la scarcerazione a versare l'importo mensile di
€ 500 stabilito giudizialmente (cfr. busta paga del mese di ottobre 2025, doc. 17).
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della permanenza ultradecennale del ricorrente in Italia e della sua stabile condizione lavorativa, le esigenze di
5 tutela della personalità del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di allontanamento.
3. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”
(così, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22.3.2023 , n. 8160).
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di allontanamento prot. n. 8/2024, adottato dal Prefetto della Provincia di in data CP_1
21.7.2025;
− nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
ZI DR
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15623/2025 promossa da: nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AR CA
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino
-resistente-
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino In via preliminare Disporre, inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento impugnato ex art. 22 comma IV D.Lgs. 30/2007; Fissare udienza di comparizione personale delle parti;
Nel merito
- Annullare il decreto della Reg. Controparte_2 All.ti U.E. n. 8/2025 emesso il 21.7.2025, notificato il 22.07.2025 con il quale è stato ordinato l'allontanamento del sig. dal territorio italiano ex art. Parte_1 20 comma 3 D.Lgs. 30/2007;
1 - Accertare il diritto del sig. a soggiornare sul territorio Parte_1 nazionale;
Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
non ha rassegnato conclusioni. Controparte_1
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 1.8.2025 il sig. cittadino Parte_1 romeno, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Biella del 21.7.2025, notificato il
22.7.2025, con il quale è stato decretato il suo allontanamento entro il termine di dieci giorni dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 20 c. 3
d.lgs. n. 30/2007.
Il sig. ha rilevato – in fatto – di vivere in Italia da 18 anni, di avere un lavoro Parte_1 stabile nel settore trasporti, di avere integralmente scontato la sua condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori, e di avere tuttora un solido legame in Italia con il figlio minore, residente insieme all'ex moglie a Sommariva del Bosco.
In diritto, il ricorrente eccepisce la violazione art. 20 d.lgs. 30/2007 sia per motivi formali
(carenza di motivazione;
nullità per incompetenza del Prefetto e per mancata autorizzazione del delegato alla sottoscrizione del provvedimento) sia per motivi di merito (mancato rispetto del principio di proporzionalità; assenza pericolosità attuale, attesa la buona condotta successiva alla commissione dell'unico reato;
violazione art. 8 CEDU, in quanto l'allontanamento comprometterebbe il rapporto con il figlio minore).
1.2. Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato avanti a sé udienza di comparizione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 150/2011.
1.3. Il si è costituito in giudizio a mezzo di funzionari in servizio Controparte_3 presso la ribadendo la legittimità del Controparte_4 provvedimento di allontanamento impugnato.
In particolare, la PA resistente ha rilevato la gravità del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso con l'aggravante per fatti commessi in presenza di minori, e ha osservato come i legami familiari non costituiscano garanzia assoluta contro l'allontanamento, soprattutto a fronte di comportamenti antigiuridici che hanno compromesso il rapporto familiare.
1.4. All'udienza del 27.10.2025 il giudice, preso atto della necessità di accertare se l'allontanamento del ricorrente fosse “necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata
2 con legge 27 maggio 1991, n. 176”, così come disposto dall'art. 20 c. 7 d.lgs. n. 30/2007, ha assegnato al ricorrente termine per depositare “documentazione sull'attuale rapporto tra padre e figlio minore (atti e provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale
Civile; relazioni dei Servizi Sociali;
dichiarazioni della madre del minore o quant'altro)”.
Con memoria autorizzata, il ricorrente ha depositato la busta paga del mese di ottobre 2025, dalla quale risulta il versamento di € 500 a titolo di assegno di mantenimento.
All'udienza del 9.12.2025 si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite, trattenendo quindi la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
2.1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza notificato al ricorrente in data 22.7.2025.
L'allontanamento del ricorrente trova origine principalmente nella sua recente condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famigli in danno della moglie: in ragione di tale grave reato, il Prefetto di Biella ritiene che “nel bilanciamento fra
l'interesse del richiedente a permanere sul territorio nazionale e l'interesse pubblico all'allontanamento nei confronti di un soggetto predisposto ad azioni delittuose, si possa assegnare prevalenza a quest'ultimo”, essendo “evidente come le modalità di commissione di reati e di comportamenti tenuti dall'interessato rendano la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza”.
Nel medesimo provvedimento, il Prefetto di Biella dà altresì atto che il ricorrente è un cittadino dell'Unione Europea soggiornante da oltre dieci anni in Italia;
ma, in considerazione della sua inclinazione delittuosa – tale da farlo rientrare nelle categorie di cui all'art. 1 d.lgs.
n. 153/2011 – si afferma comunque la prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento.
2.2. Ai sensi dell'art. 20 c. 7 d.lgs. n. 30/2007, “i beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni … possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza”.
Nella specie, come già rilevato, l'allontanamento del sig. è stato disposto per Parte_1
“motivi imperativi di pubblica sicurezza”.
Si ritiene che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguardi il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la
3 persona). In base all' art. 20 c. 3 d.lgs. 30/2007, infatti, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”.
Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza non richiede pertanto l'esistenza di una condanna penale, bensì di un qualsiasi comportamento che possa costituire una minaccia ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, a condizione che si tratti di una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave.
2.3. Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito – nell'effettuare il riscontro della pericolosità del destinatario del provvedimento di allontanamento – deve procedere ad un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. sez. I, 23.9.2021, n. 25872).
In particolare, qualsiasi provvedimento che limiti la libera circolazione è giustificabile soltanto se rispetta una serie di principi, che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della
Direttiva 2004/38/CE, trasposto nell'ordinamento italiano nel menzionato art. 20 d.lgs.
30/2007; in particolare e tra l'altro:
− il principio di proporzionalità, alla stregua del quale la misura dell'allontanamento deve essere giustificata dalla concretezza, effettività e gravità della minaccia rappresentata dalla presenza sul territorio nazionale di un cittadino dell'Unione.
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31; Corte giustizia UE, gran. sez., 13.9.2016, C-
304/15; Corte giustizia UE, sez. V, 29.4.2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01; nella giurisprudenza italiana, Cass., sez. I, 27.9.2019 n. 17289);
− il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (Corte giustizia Ue, 19.1.1999, C-
348/96, punti 17-27); esso impone un esame individuale della singola fattispecie concreta. In applicazione di tale principio, è stato escluso che l'allontanamento possa conseguire in modo automatico a una condanna penale (Corte giustizia UE, gran. sez.,
22.5.2012, C-348/09, punti 28-33);
4 − il principio di attualità e gravità del pericolo, in virtù del quale è necessario accertare – in ciascun singolo caso concreto – se il provvedimento o le circostanze che hanno portato al provvedimento di allontanamento provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte giustizia UE, sez. V,
29.4.2004, C-482/01 e C-493/01, punto 82), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (Corte giustizia UE, 27.10.1977, C-
30/77, punti 33-35; nella giurisprudenza italiana, Trib. Trapani, sez. VI, 15.7. 2009).
2.4. In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di vita personale e familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio debba concludersi con la prevalenza delle esigenze di tutela del sig. . Parte_1
Invero, il ricorrente risulta avere subito due condanne penali nei suoi diciotto anni di permanenza in Italia, entrambe per reati commessi in ambito familiare (maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2014 e il 2020, lesioni personali in data 8.12.2020, atti persecutori sino al 10.7.2021).
Pur trattandosi di reati di consistente gravità, occorre rilevare che il ricorrente – a seguito della condanna per il reato di atti persecutori – si è finalmente conformato alla decisione dell'ex moglie di interrompere la relazione, senza commettere ulteriori fatti di rilevanza penale sia nel periodo successivo al reato e precedente alla sua carcerazione (vale a dire tra l'11.7.2021 e il 18.2.2023, giorno del suo arresto) sia nel periodo successivo alla sua scarcerazione (vale a dire dal 22.7.2025 a tutt'oggi).
Per contro, il ricorrente in sede di interrogatorio libero ha espresso la sua impossibilità di fatto, pur in assenza di un formale provvedimento del Tribunale per i Minorenni, di mantenere un rapporto con il figlio minore, proprio in ragione del comportamento ostativo della moglie.
Tale fatto è stato sottoposto dal sig. all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria Parte_1
(cfr. denuncia contro del 31.1.2024, doc. 16) e non è noto l'esito delle Parte_2 indagini preliminari (pur a fronte della nomina di difensore di fiducia della persona offesa).
A ciò si aggiunga che il sig. sta provvedendo al mantenimento dell'ex moglie Parte_1
e del figlio minore, avendo ripreso subito dopo la scarcerazione a versare l'importo mensile di
€ 500 stabilito giudizialmente (cfr. busta paga del mese di ottobre 2025, doc. 17).
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della permanenza ultradecennale del ricorrente in Italia e della sua stabile condizione lavorativa, le esigenze di
5 tutela della personalità del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di allontanamento.
3. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”
(così, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22.3.2023 , n. 8160).
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto di allontanamento prot. n. 8/2024, adottato dal Prefetto della Provincia di in data CP_1
21.7.2025;
− nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 12 dicembre 2025
Il Giudice
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