CASS
Sentenza 12 luglio 2022
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 26781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26781 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI KIM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Y/I f Penale Sent. Sez. 1 Num. 26781 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 23 maggio 2018, di condanna di KI FO per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (AN GE), imposta con decreto del 13 dicembre 2007 del Tribunale di Como e ripristinata il 20 ottobre 2014 (con termine al 16 luglio 2016), e precisamente si associava al pluripregiudicato OV IV. In Guanzate, il giorno 23 aprile 2016 Con la recidiva infraquinquennale. 1.1. La Corte territoriale respingeva i motivi di gravame, in particolare quello che aveva dedotto la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., rilevando che l'imputazione richiamava gli stretti vincoli di soggiorno nel comune di residenza (AN GE), pacificamente violati nella specie, in quanto il fatto era stato accertato a Guanzate. 2.2. È stato respinto anche il motivo attinente alla mancata rivalutazione della pericolosità sociale del FO, la cui misura di prevenzione era stata ripristi- nata nel 2014, rilevando che tale verifica non era necessaria, poiché la vicenda in esame presentava evidenti profili di attuale pericolosità sociale: infatti, il FO si accompagnava al pregiudicato IV in un contesto di particolare allarme sociale, costituito dall'aggressione ai danni di quest'ultimo, che era stato accoltellato, nell'ambito di dinamiche tra pregiudicati. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Daniela Danieli di Como, deducendo l'inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 522 cod. proc. pen., nonché l'erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 2.1. In ordine al primo rilievo, si deduce violazione di legge processuale in relazione alla fattispecie incriminatrice, in quanto la contestata trasgressione della misura di prevenzione - a tenore dell'imputazione -- non risiede nella violazione del vincolo di soggiorno, bensì nel fatto di essersi il FO associato al pregiudicato OV IV. Il primo giudice, aderendo all'impostazione difensiva, aveva escluso detta violazione per mancanza di elementi a sostegno dell'abitualità della frequenta- zione tra l'imputato ed il pregiudicato, ritenendo tuttavia FO responsabile dell'ulteriore violazione dell'obbligo di soggiorno in AN GE, essendo stato ripreso nel comune di Guanzate. 2 Il richiamo all'obbligo di soggiorno contenuto nell'imputazione è soltanto formale, in quanto rivolto ad individuare il tipo di misura di prevenzione applicata al ricorrente;
inoltre, la valorizzata violazione era emersa so tanto nel corso del procedimento. In conclusione, il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso, viene ribadita l'omessa rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale del FO, in quanto la misura di prevenzione a suo carico risaliva al 2007 ed era stata sospesa per significativi periodi di detenzione, l'ultimo dei quali protratto per quasi due anni. Il ripristino della misura nel 2014, dopo un periDdo di detenzione intermedio ed in considerazione del tempo trascorso tra la delibera originaria e la seconda applicazione, è apprezzabile come significativo iato temporale che avrebbe dovuto imporre detta rivalutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo riguardante la denunciata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. deve essere respinto in base all'analisi del contenuto completo dell'imputazione, in cui rileva ogni riportato elemento: invero, nel caso in esame si è enunciata la violazione del precetto integrata dalla violaziDne degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiornare nel comune di residenza, oltre che dalla specifica violazione di associarsi a pregiudi- cati, per la quale ultima è stata esclusa rilevanza penale alla stregua della nota elaborazione costituzionale ed esegetica. Pertanto, non si ravvisa alcuna immutazione o novità del fatto come contestato ab origine, posto che anche il primo profilo di illiceità risulta menzio- nato nell'imputazione. In particolare, ribadito che per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancan- dolo quale autonomo thema decidendum (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, dep. 2011, parte civile in proc. N., Rv. 249461; Sez. 4, n. 1014»9 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938), non può dirsi che tale connotazione di inedita novità risulti nel caso di specie. Non è dunque apprezzabile la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., asserita come derivante dalla violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in quanto ogni elemento descrittivo della fattispecie violata è presente nell'imputazione e deve intendersi contestato non soltanto in modo formale, ma sostanziale, alla luce 3 dell'indicazione del luogo del commesso reato in Guanzate, diverso dal luogo di residenza del sorvegliato, infatti specificato essere AN GE. 1.2. Va respinto anche il secondo motivo di impugnazione che lamenta la omessa rivalutazione della pericolosità sociale del FO, destinatario della misura di prevenzione dal lontano 2007, con sospensioni della medesima a causa di periodi di detenzione, l'ultimo dei quali protrattosi per quasi due anni. Il riferimento è all'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità di rivalutare la pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione nell'ipotesi di sospensione causata dallo stato detentivo, e al suo precipitato normativo, inserito nell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale tematica, tuttavia, è stata soltanto genericamente dedotta nei suoi termini cronologici, posto che la norma richiede specificamente che lo stato di detenzione in tal senso rilevante deve essersi protratto per almeno due anni, mentre nel ricorso si riferisce che l'ultimo periodo di detenzione si era protratto "per quasi due anni" e nulla si è documentato al riguardo. Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'argomertazione del rigetto esposta nell'impugnata sentenza, fondata sul concreto accertamento di permanenza della pericolosità sociale: nella specie, si è illustrato che la violazione della misura è stata realizzata in un contesto di particolare allarme sociale, in quanto l'imputato è risultato coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto per contrasti tra pregiudicati, accompagnandosi - consapevole della pericolosità dell'appuntamento chiarificatore - al pregiudicato IV, il quale nell'occasione era stato gravemente ferito. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 marzo 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MARILIA DI NARDO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. (Y/I f Penale Sent. Sez. 1 Num. 26781 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 03/03/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como in data 23 maggio 2018, di condanna di KI FO per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (AN GE), imposta con decreto del 13 dicembre 2007 del Tribunale di Como e ripristinata il 20 ottobre 2014 (con termine al 16 luglio 2016), e precisamente si associava al pluripregiudicato OV IV. In Guanzate, il giorno 23 aprile 2016 Con la recidiva infraquinquennale. 1.1. La Corte territoriale respingeva i motivi di gravame, in particolare quello che aveva dedotto la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., rilevando che l'imputazione richiamava gli stretti vincoli di soggiorno nel comune di residenza (AN GE), pacificamente violati nella specie, in quanto il fatto era stato accertato a Guanzate. 2.2. È stato respinto anche il motivo attinente alla mancata rivalutazione della pericolosità sociale del FO, la cui misura di prevenzione era stata ripristi- nata nel 2014, rilevando che tale verifica non era necessaria, poiché la vicenda in esame presentava evidenti profili di attuale pericolosità sociale: infatti, il FO si accompagnava al pregiudicato IV in un contesto di particolare allarme sociale, costituito dall'aggressione ai danni di quest'ultimo, che era stato accoltellato, nell'ambito di dinamiche tra pregiudicati. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Daniela Danieli di Como, deducendo l'inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 522 cod. proc. pen., nonché l'erronea applicazione di legge penale con riguardo all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 2.1. In ordine al primo rilievo, si deduce violazione di legge processuale in relazione alla fattispecie incriminatrice, in quanto la contestata trasgressione della misura di prevenzione - a tenore dell'imputazione -- non risiede nella violazione del vincolo di soggiorno, bensì nel fatto di essersi il FO associato al pregiudicato OV IV. Il primo giudice, aderendo all'impostazione difensiva, aveva escluso detta violazione per mancanza di elementi a sostegno dell'abitualità della frequenta- zione tra l'imputato ed il pregiudicato, ritenendo tuttavia FO responsabile dell'ulteriore violazione dell'obbligo di soggiorno in AN GE, essendo stato ripreso nel comune di Guanzate. 2 Il richiamo all'obbligo di soggiorno contenuto nell'imputazione è soltanto formale, in quanto rivolto ad individuare il tipo di misura di prevenzione applicata al ricorrente;
inoltre, la valorizzata violazione era emersa so tanto nel corso del procedimento. In conclusione, il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso, viene ribadita l'omessa rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale del FO, in quanto la misura di prevenzione a suo carico risaliva al 2007 ed era stata sospesa per significativi periodi di detenzione, l'ultimo dei quali protratto per quasi due anni. Il ripristino della misura nel 2014, dopo un periDdo di detenzione intermedio ed in considerazione del tempo trascorso tra la delibera originaria e la seconda applicazione, è apprezzabile come significativo iato temporale che avrebbe dovuto imporre detta rivalutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Il primo motivo riguardante la denunciata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. deve essere respinto in base all'analisi del contenuto completo dell'imputazione, in cui rileva ogni riportato elemento: invero, nel caso in esame si è enunciata la violazione del precetto integrata dalla violaziDne degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiornare nel comune di residenza, oltre che dalla specifica violazione di associarsi a pregiudi- cati, per la quale ultima è stata esclusa rilevanza penale alla stregua della nota elaborazione costituzionale ed esegetica. Pertanto, non si ravvisa alcuna immutazione o novità del fatto come contestato ab origine, posto che anche il primo profilo di illiceità risulta menzio- nato nell'imputazione. In particolare, ribadito che per "fatto nuovo" si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancan- dolo quale autonomo thema decidendum (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010, dep. 2011, parte civile in proc. N., Rv. 249461; Sez. 4, n. 1014»9 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938), non può dirsi che tale connotazione di inedita novità risulti nel caso di specie. Non è dunque apprezzabile la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., asserita come derivante dalla violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in quanto ogni elemento descrittivo della fattispecie violata è presente nell'imputazione e deve intendersi contestato non soltanto in modo formale, ma sostanziale, alla luce 3 dell'indicazione del luogo del commesso reato in Guanzate, diverso dal luogo di residenza del sorvegliato, infatti specificato essere AN GE. 1.2. Va respinto anche il secondo motivo di impugnazione che lamenta la omessa rivalutazione della pericolosità sociale del FO, destinatario della misura di prevenzione dal lontano 2007, con sospensioni della medesima a causa di periodi di detenzione, l'ultimo dei quali protrattosi per quasi due anni. Il riferimento è all'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, che ha introdotto la necessità di rivalutare la pericolosità sociale del sottoposto a misura di prevenzione nell'ipotesi di sospensione causata dallo stato detentivo, e al suo precipitato normativo, inserito nell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Tale tematica, tuttavia, è stata soltanto genericamente dedotta nei suoi termini cronologici, posto che la norma richiede specificamente che lo stato di detenzione in tal senso rilevante deve essersi protratto per almeno due anni, mentre nel ricorso si riferisce che l'ultimo periodo di detenzione si era protratto "per quasi due anni" e nulla si è documentato al riguardo. Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'argomertazione del rigetto esposta nell'impugnata sentenza, fondata sul concreto accertamento di permanenza della pericolosità sociale: nella specie, si è illustrato che la violazione della misura è stata realizzata in un contesto di particolare allarme sociale, in quanto l'imputato è risultato coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto per contrasti tra pregiudicati, accompagnandosi - consapevole della pericolosità dell'appuntamento chiarificatore - al pregiudicato IV, il quale nell'occasione era stato gravemente ferito. 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 marzo 2022