CASS
Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 38197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38197 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere CE GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione sull'affidamento in prova al servizio sociale con annullamento senza rinvio sul punto e declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38197 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI CE Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ammesso VI AR all'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso a tale misura. Ha disposto in tal senso, previa valutazione della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI AR con sentenza dello stesso Tribunale del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015 in ragione della definitività della sentenza emessa il 7 dicembre 2021, definitiva il 23 aprile 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione VI AR, a mezzo del proprio difensore Avv. Silvio Auriennma, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travalicato i limiti della propria competenza disponendo l'ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova sul quale sussiste la competenza del Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il violazione di legge processuale sotto il profilo dell'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla richiesta principale del pubblico ministero, ossia la revoca della sospensione condizionale che, comunque, avrebbe dovuto essere rigettata essendo stato commesso il secondo reato oltre il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della prima sentenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente fondato. 2. In fatto, risulta che il procedimento di esecuzione trae origine dalla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015. Avverso tale richiesta ha resistito il condannato che ne ha chiesto il rigetto in quanto la sentenza successiva è intervenuta oltre i cinque anni dalla precedente 1 (Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2021, irrevocabile il 23 aprile 2022). Con riferimento a tale seconda sentenza è stato notificato ordine di esecuzione con sospensione il 5 ottobre 2022 al quale ha fatto seguito, in data 3 novembre 2022, la richiesta di «esecuzione alternativa» da parte del condannato presso il Tribunale di sorveglianza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Fissata l'udienza del 17 luglio 2023 per provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento impugnato con il quale, senza provvedere esplicitamente sulla richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3. E' fondato il motivo relativo alla disposta ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale da parte del giudice dell'esecuzione che è, tuttavia, privo di competenza in materia. La cognizione sulla domanda di ammissione alla misura alternativa, infatti, appartiene alla esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ord. pen., non residuando sul giudice dell'esecuzione alcuna attribuzione. Peralto, anche nel caso di ordine di esecuzione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la successiva richiesta di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza. Da quanto esposto discende una prima ragione di fondatezza del ricorso per essere stato emesso il provvedimento impugnato da giudice funzionalmente incompetente. Il provvedimento impugnato è, inoltre, viziato in ragione dell'assenza di ogni statuizione sulla domanda che ha dato origine al procedimento esecutivo, ossia la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2015. Nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, infatti, non è presente alcuna decisione in merito. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinchè provveda sulla richiesta originaria del pubblico ministero dalla quale origina il procedimento, osservando i principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso in data 11/06/2024 ,4\
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione sull'affidamento in prova al servizio sociale con annullamento senza rinvio sul punto e declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel resto. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38197 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GALATI CE Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha ammesso VI AR all'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo sussistenti le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso a tale misura. Ha disposto in tal senso, previa valutazione della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI AR con sentenza dello stesso Tribunale del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015 in ragione della definitività della sentenza emessa il 7 dicembre 2021, definitiva il 23 aprile 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione VI AR, a mezzo del proprio difensore Avv. Silvio Auriennma, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe travalicato i limiti della propria competenza disponendo l'ammissione del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova sul quale sussiste la competenza del Tribunale di sorveglianza. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il violazione di legge processuale sotto il profilo dell'omessa motivazione del giudice dell'esecuzione in ordine alla richiesta principale del pubblico ministero, ossia la revoca della sospensione condizionale che, comunque, avrebbe dovuto essere rigettata essendo stato commesso il secondo reato oltre il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della prima sentenza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso limitatamente alla decisione in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente fondato. 2. In fatto, risulta che il procedimento di esecuzione trae origine dalla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2015, irrevocabile il 18 maggio 2015. Avverso tale richiesta ha resistito il condannato che ne ha chiesto il rigetto in quanto la sentenza successiva è intervenuta oltre i cinque anni dalla precedente 1 (Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2021, irrevocabile il 23 aprile 2022). Con riferimento a tale seconda sentenza è stato notificato ordine di esecuzione con sospensione il 5 ottobre 2022 al quale ha fatto seguito, in data 3 novembre 2022, la richiesta di «esecuzione alternativa» da parte del condannato presso il Tribunale di sorveglianza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Fissata l'udienza del 17 luglio 2023 per provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento impugnato con il quale, senza provvedere esplicitamente sulla richiesta del pubblico ministero, ha disposto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. 3. E' fondato il motivo relativo alla disposta ammissione del ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale da parte del giudice dell'esecuzione che è, tuttavia, privo di competenza in materia. La cognizione sulla domanda di ammissione alla misura alternativa, infatti, appartiene alla esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 47 ord. pen., non residuando sul giudice dell'esecuzione alcuna attribuzione. Peralto, anche nel caso di ordine di esecuzione con contestuale provvedimento di sospensione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la successiva richiesta di ammissione del condannato alle misure alternative deve essere proposta al Tribunale di sorveglianza. Da quanto esposto discende una prima ragione di fondatezza del ricorso per essere stato emesso il provvedimento impugnato da giudice funzionalmente incompetente. Il provvedimento impugnato è, inoltre, viziato in ragione dell'assenza di ogni statuizione sulla domanda che ha dato origine al procedimento esecutivo, ossia la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 29 gennaio 2015. Nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, infatti, non è presente alcuna decisione in merito. 3. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinchè provveda sulla richiesta originaria del pubblico ministero dalla quale origina il procedimento, osservando i principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Così deciso in data 11/06/2024 ,4\