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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NE EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039078427000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039078427000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 12, 2 settembre 2024, n. 10158), ha osservato quanto segue.
< ore 11:00 in composizione monocratica: Tomaselli Maria Paola, giudice monocratico […].
Resistente_1 impugnava con ricorso ritualmente notificato all' Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate NE un'intimazione di pagamento [avviso di intimazione n. 09720239039078427 irpef-altro] relativa a due cartelle esattoriali concernenti il mancato pagamento dell'IVA e dell'Irap per l'anno di imposta
2003 e dell'Irpef e IVA per l' anno di imposta 2004.
Il ricorrente deduceva a fondamento della propria impugnazione:
-1. la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento;
-2. la conseguente prescrizione dei debiti tributari;
-3. la decandenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva;
-4. la nullità dell'atto per vizi propri ed in particolare per difetto di motivazione e per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva la sola Agenzia delle entrate che contestava quanto ex adverso dedotto rilevando la corretta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione e la successiva notifica di avvisi di intimazione precedenti all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione.
L'Ufficio respingeva, quindi, le censure relative alla intervenuta prescrizione ed alla decadenza dalla potestà impositiva, nonché quelle riguardanti i vizi propri dell'atto.
Il ricorrente, a seguito della rinuncia al mandato del suo difensore, si costituiva a mezzo di nuovo difensore ribadendo le doglianze illustrate nel ricorso. […].
[…], ritiene il Giudicante che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.
Invero, l'Agenzia delle entrate - NE non si è costituita e l'Agenzia delle entrate non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata limitandosi ad affermare la ritualità delle operazioni di notificazione e l'asserita epoca di notificazione delle cartelle in questione.
L'Agenzia ha quindi prodotto, peraltro in maniera disordinata e non del tutto completa, la documentazione attinente agli avvisi di pagamento successivi alla emissione (e sostenuta notifica) delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione, documentazione che non può sostituire o dare prova della notificazione di tali atti impositivi.
Ne consegue che in mancanza di tale dimostrazione, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi viziata e debbano, quindi, ritenersi decorsi i termini di prescrizione invocati dal ricorrente.
Ciò posto, ultronea appare la disamina degli ulteriori vizi dedotti che devono ritenersi assorbiti nella pregiudiziale censura esaminata.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'Ufficio resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Per questi motivi
la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 15.000,00>>.
B) Ha prodotto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso iscritto all'RGR 537/2024 promosso dal sig. Resistente_1 (C.F. CF_Resistente_1) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239039078427000, notificata in data 15/12/2023.
L'atto impugnato si riportava a nove cartelle di pagamento, rispetto alle quali il ricorrente adduceva l'omessa notifica delle due cartelle più rilevanti (n. 09720070137740510 e n. 09720080079331334), e per il resto eccepiva la prescrizione, la decadenza e la carenza motivazionale.
Lo scrivente Ufficio si era dichiarato carente di legittimazione passiva, in ragione della natura esecutiva dell'atto impugnato, mentre l'Agente della NE non si era costituito in giudizio. Tuttavia, allegati alla propria costituzione in giudizio, lo scrivente Ufficio depositava i documenti di notifica delle cartelle e delle intimazioni intervenute medio tempore. […]
La sentenza accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione: […].
La sentenza appellata è da riformare per i seguenti motivi:
-1) Travisamento del fatto e della prova. […].
-2) Violazione dell'art. 19, c. 3 del d.lgs. 546 del 1992, e degli artt. 1335 e 2697 c.c. Carenza e contraddittorietà della motivazione. […]
-3) Anche in questa sede si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.
D) Il comma 1 dell'articolo 4 bis (Competenza del giudice monocratico) del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Processo Tributario) dispone: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile”. Il valore della lite in trattazione è indicata (nella scheda riepilogativa dei dati del ricorso in appello) in
€ 1.277.766,88 (unmilioneduecentosettantasettemilasettecentosessantasei/ottantotto).
Il valore del giudizio di primo grado era (inevitabilmente) il medesimo.
Il ricorso (alla luce della norma or ora richiamata) doveva essere deciso in composizione collegiale, mentre
(al contrario) è stato deciso in composizione monocratica.
Tale vizio (secondo questo collegio) non è un mero vizio di competenza, ma un vero e proprio vizio della funzione e (come tale) rilevabile d'ufficio anche nel grado d'appello.
Tale vizio può essere sussunto sotto la previsione di cui all'articolo 59 (Rimessione alla commissione provinciale), comma 1, lettera d). < commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto>>.
La sentenza deve, quindi, essere annullata e la causa rimessa al giudice di primo grado in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata.
L'annullamento della sentenza comporta (ovviamente) anche l'annullamento della condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rimette al causa al primo giudice ex art. 59 D. lgs 546/92. Spese del doppio grado compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
NE EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10958/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039078427000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239039078427000 IRPEF-ALTRO 2004 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 12, 2 settembre 2024, n. 10158), ha osservato quanto segue.
< ore 11:00 in composizione monocratica: Tomaselli Maria Paola, giudice monocratico […].
Resistente_1 impugnava con ricorso ritualmente notificato all' Agenzia delle entrate ed alla Agenzia delle entrate NE un'intimazione di pagamento [avviso di intimazione n. 09720239039078427 irpef-altro] relativa a due cartelle esattoriali concernenti il mancato pagamento dell'IVA e dell'Irap per l'anno di imposta
2003 e dell'Irpef e IVA per l' anno di imposta 2004.
Il ricorrente deduceva a fondamento della propria impugnazione:
-1. la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento;
-2. la conseguente prescrizione dei debiti tributari;
-3. la decandenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva;
-4. la nullità dell'atto per vizi propri ed in particolare per difetto di motivazione e per la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva la sola Agenzia delle entrate che contestava quanto ex adverso dedotto rilevando la corretta notificazione delle cartelle sottese all'intimazione e la successiva notifica di avvisi di intimazione precedenti all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione.
L'Ufficio respingeva, quindi, le censure relative alla intervenuta prescrizione ed alla decadenza dalla potestà impositiva, nonché quelle riguardanti i vizi propri dell'atto.
Il ricorrente, a seguito della rinuncia al mandato del suo difensore, si costituiva a mezzo di nuovo difensore ribadendo le doglianze illustrate nel ricorso. […].
[…], ritiene il Giudicante che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.
Invero, l'Agenzia delle entrate - NE non si è costituita e l'Agenzia delle entrate non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata limitandosi ad affermare la ritualità delle operazioni di notificazione e l'asserita epoca di notificazione delle cartelle in questione.
L'Agenzia ha quindi prodotto, peraltro in maniera disordinata e non del tutto completa, la documentazione attinente agli avvisi di pagamento successivi alla emissione (e sostenuta notifica) delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione, documentazione che non può sostituire o dare prova della notificazione di tali atti impositivi.
Ne consegue che in mancanza di tale dimostrazione, l'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi viziata e debbano, quindi, ritenersi decorsi i termini di prescrizione invocati dal ricorrente.
Ciò posto, ultronea appare la disamina degli ulteriori vizi dedotti che devono ritenersi assorbiti nella pregiudiziale censura esaminata.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'Ufficio resistente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Per questi motivi
la Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 15.000,00>>.
B) Ha prodotto appello l'Agenzia delle entrate sostenendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso iscritto all'RGR 537/2024 promosso dal sig. Resistente_1 (C.F. CF_Resistente_1) avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239039078427000, notificata in data 15/12/2023.
L'atto impugnato si riportava a nove cartelle di pagamento, rispetto alle quali il ricorrente adduceva l'omessa notifica delle due cartelle più rilevanti (n. 09720070137740510 e n. 09720080079331334), e per il resto eccepiva la prescrizione, la decadenza e la carenza motivazionale.
Lo scrivente Ufficio si era dichiarato carente di legittimazione passiva, in ragione della natura esecutiva dell'atto impugnato, mentre l'Agente della NE non si era costituito in giudizio. Tuttavia, allegati alla propria costituzione in giudizio, lo scrivente Ufficio depositava i documenti di notifica delle cartelle e delle intimazioni intervenute medio tempore. […]
La sentenza accoglieva il ricorso sulla base della seguente motivazione: […].
La sentenza appellata è da riformare per i seguenti motivi:
-1) Travisamento del fatto e della prova. […].
-2) Violazione dell'art. 19, c. 3 del d.lgs. 546 del 1992, e degli artt. 1335 e 2697 c.c. Carenza e contraddittorietà della motivazione. […]
-3) Anche in questa sede si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C) Il ricorso in appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.
D) Il comma 1 dell'articolo 4 bis (Competenza del giudice monocratico) del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Processo Tributario) dispone: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile”. Il valore della lite in trattazione è indicata (nella scheda riepilogativa dei dati del ricorso in appello) in
€ 1.277.766,88 (unmilioneduecentosettantasettemilasettecentosessantasei/ottantotto).
Il valore del giudizio di primo grado era (inevitabilmente) il medesimo.
Il ricorso (alla luce della norma or ora richiamata) doveva essere deciso in composizione collegiale, mentre
(al contrario) è stato deciso in composizione monocratica.
Tale vizio (secondo questo collegio) non è un mero vizio di competenza, ma un vero e proprio vizio della funzione e (come tale) rilevabile d'ufficio anche nel grado d'appello.
Tale vizio può essere sussunto sotto la previsione di cui all'articolo 59 (Rimessione alla commissione provinciale), comma 1, lettera d). < commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto>>.
La sentenza deve, quindi, essere annullata e la causa rimessa al giudice di primo grado in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata.
L'annullamento della sentenza comporta (ovviamente) anche l'annullamento della condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rimette al causa al primo giudice ex art. 59 D. lgs 546/92. Spese del doppio grado compensate tra le parti.