Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di circostanze attenuanti, nell'ipotesi di reato continuato, la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è applicabile solo quando il risarcimento integrale sia avvenuto nei confronti di tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2003, n. 20507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20507 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO Francesco Presidente
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere
Dott. OLIVA Bruno Consigliere
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso il Tribunale di ROVERETO;
nei confronti di
1) KO RI, nato il [...];
2) ID AN, nato il [...];
avverso la sentenza del 03/04/2001 del Tribunale di ROVERETO. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. OLIVA Bruno;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 3 aprile 2001 il Tribunale di Rovereto, in composizione monocratica, ha applicato nei confronti di KO FA e ID AB la pena di quattro mesi di reclusione concordata in relazione al danneggiamento di un lampione sito nella platea esterna di un locale pubblico, alla resistenza nei riguardi dei componenti di due pattuglie di agenti intervenuti su richiesta del titolare dell'esercizio, al danneggiamento di una vettura di servizio. Fondatamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento denuncia l'erronea applicazione della legge penale dal momento che, accedendo alla richiesta pattizia, è stata concessa ad entrambi gli imputati l'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 c.p. nonostante che:
- sia stata corrisposta a titolo risarcitorio la somma di 101.077 lire con esclusivo riferimento al danneggiamento dell'autovettura di servizio;
- la predetta somma sia stata versata dal solo imputato KO FA;
- nulla sia stato previsto per l'altro danneggiamento e per il delitto di resistenza nei confronti degli agenti colpiti con calci e spintoni.
La statuizione anzidetta risulta errata alla luce del costante orientamento di legittimità secondo cui, nell'ipotesi - come nella specie - di reato continuato, la circostanza attenuante in questione può essere riconosciuta solo quando il risarcimento sia intervenuto ad opera dei soggetti interessati in relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione e non solo per taluni di essi.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovereto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovereto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 MAGGIO 2003 .