Art. 20.
Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395 , e' esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.
Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395 , e' esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.