Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle voci accessorie

    La Corte ritiene che la prescrizione possa essere eccepita solo se le cartelle e i successivi atti interruttivi siano stati impugnati. La mancata impugnazione nei termini di legge ha comportato la definitività del diritto di credito e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito, inclusa la prescrizione, salvo per il periodo successivo all'ultimo valido atto interruttivo notificato. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto un ulteriore atto interruttivo (pignoramento presso terzi del 10.12.2008) che esclude la prescrizione decennale della cartella n. 2. Per le cartelle 1 e 2, non è decorsa la prescrizione di sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale della cartella

    La Corte ritiene che la prescrizione possa essere eccepita solo se le cartelle e i successivi atti interruttivi siano stati impugnati. La mancata impugnazione nei termini di legge ha comportato la definitività del diritto di credito e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito, inclusa la prescrizione, salvo per il periodo successivo all'ultimo valido atto interruttivo notificato. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto un ulteriore atto interruttivo (pignoramento presso terzi del 10.12.2008) che esclude la prescrizione decennale della cartella n. 2. Per le cartelle 1 e 2, non è decorsa la prescrizione di sanzioni e interessi.

  • Rigettato
    Notifica agli enti terzi chiamati in causa

    Non specificato nella sentenza, ma implicitamente rigettato in quanto l'appello incidentale ha riguardato anche cartelle relative a questi enti.

  • Accolto
    Errata applicazione dello stralcio L. 197/2022 da parte della CTP

    La Corte accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le cartelle nn. 3, 4, 5, 6 e 8 siano state erroneamente escluse dalla CTP in quanto non stralciabili ex legge 197/2022. Ciò in quanto riguardano enti locali che non hanno deliberato sulla stralciabilità dei debiti inferiori a 1.000 euro nel periodo considerato dalla norma. Rimane confermato lo stralcio della cartella n. 7, riguardante un'amministrazione statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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