CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 256/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ER - Via Susa 13 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER - Piazza Risorgimento 12 13100 ER VC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -
02673830028
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 1 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IVA-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
A) accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle voci accessorie relative a sanzioni, interessi e interessi di mora della cartella di pagamento n. 12120060010819584000 (indicata col n. 1) e, conseguentemente, annullare tali voci;
B) accertare e dichiarare la prescrizione decennale della cartella di pagamento n.
12120070000417622000 (indicata col n. 2) e, conseguentemente, annullarla integralmente.
C) Con riferimento a AA e DE AR (al quale il presente ricorso in appello viene notificato esclusivamente in quanto i due enti sono stati chiamati in causa nel giudizio di primo grado, sia pur con riferimento a cartelle diverse da quelle interessate dall'odierno gravame) pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Conclusioni parte appellata DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI,
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'impugnazione proposta e dunque confermare la sentenza di primo grado.
IN SUBORDINE- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Parte appellante per quanto riguarda eventuali vizi afferenti ad atti emessi e/o ad attività poste in essere dall'Agente della riscossione, ed accertata l'estraneità rispetto ai medesimi della Direzione Provinciale di ER, di dichiarare l'assenza di responsabilità di quest'ultima, riconoscendola indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite, da porsi a carico della parte soccombente. In ogni caso con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi. Conclusioni parte appellata Agenzia Entrate OS
respingere l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici hanno sentenziato la validità e la debenza delle cartelle nn. 12120060010819584000 e
12120070000417622000; • in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la medesima sentenza, nella parte che ha visto soccombente l'ente della riscossione, dichiarando la piena validità e debenza delle cartelle di pagamento nn. 12120110001449846000, 12120110005604522000,
12120110012615611000 e 12120120005494824000 per le quali nessuno stralcio è intervenuto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di ambo i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in data 19.09.2022 ha depositato ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato, tramite il servizio postale in data 03.05.2022, per il complessivo importo di euro 299.954,48 in relazione alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 12120060010819584000, asseritamente notificata in data 08.09.2007, per Iva, Irap, Addizionale regionale Irpef, Irpef e relative sanzioni e interessi – anni 1999, 2000 e 2002 -totale importo iscritto a ruolo
(comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 109.813, 26;
2. Cartella n. 12120070000417622000, asseritamente notificata in data 03.02.2007, per Iva, Irap, Addizionale regionale Irpef, Irpef e relative sanzioni e interessi – anno 2001 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 27.854,40;
3. Cartella n. 12120110001449846000, asseritamente notificata in data 09.11.2011, per Tassa smaltimento rifiuti – anni 2008 e 2009 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/ spese aggiuntive) di euro 308,00;
4. Cartella n. 12120110002370142000, asseritamente notificata in data 18.04.2011, per Irpef e addizionale regionale Irpef e relative sanzioni e interessi – anno 2004 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 967,17;
5. Cartella n. 12120110005604522000, asseritamente notificata in data 20.07.2011, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 226,68;
6. Cartella n. 12120110012615611000, asseritamente notificata in data 19.01.2012, per Diritto annuale
Camera di Commercio e relativi interessi e sanzioni – anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 1.012,93;
7. Cartella n. 12120120000987152000, asseritamente notificata in data 15.03.2012, per Irpef, addizionale comunale Irpef e relativi interessi e sanzioni – anno 2008 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 2.656,84;
8. Cartella n. 12120120005494824000, asseritamente notificata in data 17.08.2012, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2011 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 217,91; 9. Cartella n. 12120120009716418000, asseritamente notificata in data 20.09.2012, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 255,00;
10. Cartella n. 12120120011317533000, asseritamente notificata in data 03.01.2013, per Diritto annuale
Camera Commercio e relativi sanzioni e interessi – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 160,20;
11. Cartella n. 12120130003106323000, asseritamente notificata in data 20.05.2013, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2012 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 146,00;
12. Avviso di accertamento n. T7Z020200842/2014, asseritamente notificato in data 16.11.2014, per Iva e
Irap con relativi interessi e sanzioni – anno 2009 – totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 99.207,86; revocato in autotutela da DP ER
13. Avviso di accertamento n. T7Z020200455/2015, asseritamente notificato in data 30.06.2015, per Iva e
Irap con relativi interessi e sanzioni – anno 2010 – totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 33.572,07. Revocato in autotutela da DP ER
Con la sentenza n. 41/2023, pronunciata il 08.05.23 e depositata in Segreteria il 02.10.23, la sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha accolto parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3) – 4) – 5) – 6) –8), respingendo ogni altra richiesta. Spese compensate tra le parti. In particolare, la Corte, dopo aver dato atto della regolarità della notifica di tutte le cartelle impugnate, in ordine alla eccepita prescrizione delle cartelle esattoriali ha rilevato come “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica, ivi compreso l'utilizzo del servizio postale, a sostegno della correttezza del proprio operato”; ha “osservato quanto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione risulti sostanzialmente impoverito di specifiche poste debitorie gravanti sul ricorrente ed oggetto di specifico sgravio derivante da benefici normativi di cui alla L. 197/2022 poiché notificate prima del 2015 e di importo inferiore a € 1.000,00; tali cartelle, che per speditezza non vengono individuate analiticamente bensì riprese ai numeri
3) – 4) – 5) – 6) – 8) del ricorso assumono connotazioni di automatico annullamento risultando priva di interesse la sussistenza dell'impugnazione”.
Ha poi ritenuto “priva di legittimità la richiesta del ricorrente, in particolare per i motivi che seguono: tardività superiore ai 60 giorni in ordine alle cartelle esattoriali oggetto di specifiche notifiche;
incompetenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS in ordine alle richieste connesse alla notifica degli avvisi di accertamento operati negli anni 2014 e 2015; puntuale dimostrazione a cura dell'Ufficio di cui sopra nelle attività di notifica delle cartelle a tutt'oggi oggetto di pretesa risultando privo di interesse ed assenza contenzioso da riferirsi a c.e. oggetto di sgravio di cui alla L. 197/2022”.
Propone appello il contribuente deducendo:
A) I CAPI DELLA SENTENZA CHE SI INTENDONO IMPUGNARE
1. Capo della sentenza di primo grado, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha statuito che è “priva di legittimità la richiesta del ricorrente, in particolare per i motivi che seguono: tardività superiore ai 60 giorni in ordine alle cartelle esattoriali oggetto di specifiche notifiche”.
2. Capo della sentenza di primo grado, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di ER ha statuito che “in ordine alle prescrizioni delle cartelle esattoriali a seconda della tipologia dei tributi richiesti, parimenti l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica, ivi compreso l'utilizzo del servizio postale,
a sostegno della correttezza del proprio operato”.
B) I MOTIVI SPECIFICI DI APPELLO
1. Relativamente al Capo 1, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo al mancatoriconoscimento del diritto di far valere la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (in particolare le cartelle di cui ai nn. 1 e 2) perché le stesse sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. – violazione art. 112 c.p.c.
L'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ER ha errato nell'affermare la preclusione di qualsiasi deduzione inerente vizi concernenti le cartella che non siano stati fatti valere opponendosi a quest'ultima nei termini previsti, stante che non ha tenuto conto, come pure esposto in sede di ricorso e di memoria illustrativa, della circostanza che ciò che si contesta, nel ricorso introduttivo, oltre alla notifica originaria delle cartelle impugnate (dimostrata dall'Agenzia delle Entrate OS e sulla quale più nulla quaestio) è l'intervenuta prescrizione delle voci relative alla sanzioni, intessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora (v. punto 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) della cartella n.
12120060010819584000 (n.1) e l'intervenuta prescrizione dell'intera cartella n. 12120070000417622000
(n.2) sottese all'impugnato atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
È pacifico che la prescrizione sia una causa di estinzione del diritto determinata dall'inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo determinato dalla legge.
Nel caso in cui, come nella presente fattispecie, il contribuente, una volta ricevuta la cartella esattoriale, non provveda tempestivamente a proporre ricorso, l'Erario sostiene che la mancata opposizione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento,comporterebbe la “irretrattabilità” e/o la “immodificabilità” della pretesa creditoria in essa contenuta. Per tale effetto, in tali casi il diritto di credito dello Stato, non sarebbe più soggetto alla prescrizione prevista per la specifica pretesa esattoriale, dovendosi invece applicare la prescrizione decennale.
La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17.11.2016. In essa la Suprema Corte ha precisato che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, in quanto “formata unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato”. Nel caso più frequente invece in cui il contribuente non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma riceve successivamente una notifica di un atto cautelare o esecutivo o comunque viene a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”.
Ancora, la Cassazione con l'ordinanza n. 13755 del 22.05.2019 ha statuito che l'eccezione di prescrizione
è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte.
Ancora, Cassazione ordinanza n. 454 del 14.01.2020 “La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto”.
Successivamente è intervenuta altra pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza n.7409 del 17 marzo 2020, che ha ribadito l'annullamento della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione quinquennale (trattavasi di crediti Inps, Inail), richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Infine, è da segnalare l'ordinanza della Corte di Cassazione 03.03.2021, n. 5739, che ha sancito che “Va riconosciuto il concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'Amministrazione finanziaria facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella”.
Il mancato riconoscimento di detto principio determinerebbe, di fatto, una limitazione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché lo stesso sarebbe potenzialmente per un tempo indeterminato soggetto all'azione del Fisco, al quale sarebbe lasciata di fatto la discrezionalità di compiere una “reviviscenza” di un credito prescritto, attraverso la notifica di un'intimazione di pagamento o di qualsiasi ulteriore atto di natura cautelare o esecutiva.
Il lasso temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può infatti diventare eccessivo e irragionevole e tale principio il legislatore ha finanche codificato recentemente nell'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
In virtù di dette considerazioni, si eccepisce pertanto che ha errato l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di ER, laddove ha ritenuto non più impugnabili i vizi relativi alle cartelle esattoriali, stante che – oltre ai vizi di notifica originari delle cartelle – puntualmente smentite dall'Agente della OS . ciò che il ricorrente ha eccepito è altresì la prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi, che – come appresso si dirà – risulta essersi compiuta in relazione alle cartelle nn. 1) e 2).
2. Relativamente al Capo 2, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sugli ulteriori motivi di doglianza della controversia, ritenendone erroneamente la preclusione derivante dall'accoglimento della censura preliminare – Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello, deriva, in base al principio del tantum devolutum quantum appellatum, che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita debba conoscere della causa nei limiti del “devoluto”, ovvero nei limiti in cui le parti, censurando la sentenza impugnata e riproponendo le doglianze già sollevate in prima istanza, delineano il thema decidendum del processo.
Si ripropongono, di conseguenza, i rilievi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora con riferimento alla cartella sub. 1 (n. 12120060010819584000) e prescrizione decennale con riferimento all'intera cartella sub. 2 (n. 12120070000417622000).
Nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi già esposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 40-41), è opportuno rilevare come il principio è stato da ultimo ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5220 del
27.02.2024, la quale ha chiaramente statuito che in mancanza di una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale.
L'ordinanza in esame ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile - come nel caso di specie - vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.lgs. n. 472/1997, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790/2009; Cass. n. 7486/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass.
n. 5577/2019, nonché Cass. n. 10549/2019).
In particolare, Cass. n. 2095/2023 ha affermato che, in caso di notifica di cartella di pagamento avente a oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito. Tale principio trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite (n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'“actio iudicati” a termini dell'art. 2953 cod. civ..
Nel caso de quo, dalla produzione di controparte, risultano maturati i termini di prescrizione quinquennali inerenti interessi, sanzioni e interessi di mora per la cartella indicata col n. 1 e i termini di prescrizione decennale per la cartella indicata col n. 2.
In particolare:
1) Cartella n. 12120060010819584000, notificata il 08.09.2007.
Agenzia delle Entrate OS ha offerto prova della notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per ciò che concerne la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, controparte sostiene nelle proprie controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado (pag. 4) che essa sarebbe oggetto di numerosi avvisi di intimazione ritualmente notificati e prodotti da DEr con l'allegato 3.
Ma a ben vedere, gli atti prodotti con l'allegato 3, ai quali, per onestà intellettuale si riconosce debba aggiungersi il preavviso di fermo prodotto con l'allegato 7, sono i seguenti:
a) Preavviso di fermo n. 12180201600001463000, notificato si sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 29.10.2016
(allegato 7 di controparte);
b) Intimazione di pagamento n. 12120189000608463/000, notificata ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. e, Dpr n.
600/73 (rito dell'irreperibilità assoluta) in data 16.09.18 (pagg. 69-72 allegato 3 di controparte);
c) Intimazione di pagamento n. 12120209000420914/000, notificata in data 11.03.2020 (pag. 74 allegato 3 di controparte). Notifica non perfezionatasi, stante che non è stata prodotta la prova dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. 3, Dpr n. 600/73.
Conseguentemente, la notifica è nulla.
d) Intimazione di pagamento n. 12120219000120259/000, notificata in data 15.10.2021, a mani di familiare convivente, con prova successivo invio C.A.N. (pagg. 75-78 allegato 3 di controparte).
Dunque a seguito della originaria notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007, il primo atto interruttivo viene notificato solo in data 29.10.2016, con evidente decorrenza del termine quinquennale per il maturarsi della prescrizione delle voci accessorie al tributo, ossia sanzioni, interessi e interessi di mora.
Da ciò meglio si comprende l'evidente errore in cui è incorsa la Corte di Giustizia di Primo Grado di ER, laddove ha statuito che “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica” enza specificare quando tali atti sono stati notificati!
2) Cartella n. 12120070000417622000 notificata in data 03.02.2007
Agenzia delle Entrate OS ha offerto prova della notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per ciò che concerne la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, controparte sostiene nelle proprie controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado (pag. 4) che essa sarebbe oggetto di numerosi avvisi di intimazione ritualmente notificati e prodotti da DEr con l'allegato 3.
Ma a ben vedere, gli atti prodotti con l'allegato 3 sono i seguenti:
a) Intimazione di pagamento n. 12120189000215944/000, notificata ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. e, Dpr n.
600/73 (rito dell'irreperibilità assoluta) in data 21.05.18 (pagg. 57-68 allegato 3 di controparte);
b) Intimazione di pagamento n. 12120209000420914/000, notificata in data 11.03.2020 (pag. 74 allegato 3 di controparte). Notifica non perfezionatasi, stante che non è stata prodotta la prova dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. 3, Dpr n. 600/73.
Conseguentemente, la notifica è nulla.
c) Intimazione di pagamento n. 12120219000120259/000, notificata in data 15.10.2021, a mani di familiare convivente, con prova successivo invio C.A.N. (pagg. 75-78 allegato 3 di controparte).
Dunque a seguito della originaria notifica della cartella, avvenuta in data 03.02.2007, il primo atto interruttivo viene notificato solo in data 21.05.2018, con evidente decorrenza del termine decennale per il maturarsi della prescrizione.
Da ciò meglio si comprende l'evidente errore in cui è incorsa la Corte di Giustizia di Primo Grado di ER, laddove ha statuito che “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica” senza specificare quando tali atti sono stati notificati!
Controdeduce la Direzione Provinciale di ER
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n.
12184202200000106/001 e le cartelle di pagamento sottostanti il credito portato in tale atto.
Ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia Entrate-OS sollevando una serie di eccezioni;
alcune di queste riguardano la legittimazione passiva della scrivente Agenzia delle Entrate di ER.
Con ordinanza in data 26.1.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha disposto, su istanza di Agenzia delle Entrate-OS, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a cura della parte resistente, fissando la nuova udienza per il giorno 20 marzo 2023 ore 11, onde consentire alla stessa Agenzia delle Entrate-OS di provvedere alla relativa chiamata in giudizio.
Letti gli atti di causa, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ER ha ritenuto avere interesse ad intervenire nel su descritto giudizio, incardinato dal Sig. Ricorrente_1 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di ER contro l'Agenzia Entrate-OS (d'ora in avanti: AdE-R), al fine di tutelare il proprio diritto di credito.
Con l'atto di appello il Contribuente chiede la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di ER per i motivi di seguito esposti:
1. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo al mancato riconoscimento del diritto di far valere la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (in particolare le cartelle di cui ai nn. 1 e 2) perché le stesse sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. – violazione art. 112 c.p.c.
2. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sugli ulteriori motivi di doglianza della controversia, ritenendone erroneamente la preclusione derivante dall'accoglimento della censura preliminare – Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Si eccepisce, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, in relazione alla formazione e notificazione delle cartelle ed a tutte le attività ad esse successive. Per tali incombenti unica legittimata passiva è AdE-
R ex art. 45 D.P.R. n. 602 del 1973.
Alla luce di ciò, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte le eccezioni dell'appellante per questioni che attengono l'operato dell'Agenzia Entrate- OS, la scrivente Direzione Provinciale di ER chiede di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente giudizio, anche con riguardo alle spese di lite.
Nel merito:, si rappresenta che le impugnate cartelle, dalle quali derivano le pretese erariali in esse contenute, sono state correttamente notificate, come già dimostrato da AdE-R nei suoi scritti difensivi ed atti allegati.
Ne consegue che, la loro mancata impugnazione nei termini di legge, ha comportato la definitività del diritto di credito sotteso e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito della pretesa (ivi compresa quella di prescrizione del credito), ormai divenuta inoppugnabile.
Sul punto la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31636/2023 ha nitidamente affermato che “non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché, come si è detto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259;
Cass. Civ. 7.02.2020, n.3005, Cass. 16 luglio 2019, n. 19010). In materia di imposte erariali - II.DD., ritenute,
IRAP ed IVA - non vi è alcuna norma di legge che stabilisca un termine di prescrizione quinquennale. Al contrario, dobbiamo considerare la natura, prettamente fiscale, di tutti i crediti (imposte, sanzioni e interessi) che vengono in rilievo nell'ambito della presente controversia per i quali la Cassazione, a più riprese, ha stabilito l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, fondata sulla norma generale di cui all'art. 2946 c.c. alla stregua della quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Del resto, l'applicabilità del citato art. 2946 c.c. discende dall'impossibilità di ricondurre le obbligazioni fiscali
(comprese quelle per sanzioni e interessi) entro il campo di applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. che stabilisce un termine di durata quinquennale per «… tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Tale previsione appare infatti chiaramente riferita a quei crediti che, pur fondandosi su un unico titolo e, quindi, pur essendo originati dai medesimi fatti costitutivi, siano ripartiti, per ciò che concerne la loro concreta esecuzione, in una pluralità di adempimenti frazionati nel tempo (si pensi, come esempio, ai crediti per il corrispettivo dovuto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato).
Da ultimo, in tal senso, si pongono le recentissime Ordinanze della Corte di Cassazione nr. 1692 del
16.01.2024 e n. 3827 del 12.02.2024. I Giudici Supremi, a conferma dell'orientamento ormai consolidato hanno ribadito il principio per cui il diritto alla riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale. Trova infatti applicazione, in assenza di una espressa previsione, l'articolo 2946 del Codice civile, non potendosi applicare il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Questo in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario e il pagamento non
è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
SULLA PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E SANZIONI
Le medesime conclusioni sulla prescrizione decennale raggiunte con riferimento ai crediti erariali concernenti le imposte, devono poi estendersi agli accessori a questi strettamente connessi, id est interessi e sanzioni amministrative, collegati alla pretesa tributaria avanzata.
Nelle ipotesi in cui la sanzione (e lo stesso vale anche per gli interessi) sia collegata al tributo, non può essere previsto un termine di prescrizione diverso, stante l'unitarietà dell'obbligazione tributaria. Non appare infatti corretto sostenere che alle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipologia, debba sempre e comunque applicarsi il termine di prescrizione “breve” quinquennale. Piuttosto, il termine prescrizionale di volta in volta applicabile ai crediti per sanzioni ed interessi dovrà determinarsi in relazione all'analogo termine riferibile alla prestazione principale, alla stregua di un essenziale ed irrinunciabile principio di “unitarietà” della complessiva pretesa creditoria erariale.
Pertanto, nel caso in esame essendo il termine di prescrizione proprio dei crediti tributari di durata decennale, il termine di prescrizione dei correlati e consequenziali crediti per sanzioni e interessi non potrà che essere,
a sua volta, decennale.
È evidente come nel caso che ci occupa non possa trovare applicazione l'art. 20 D.lgs. n. 472/97 dal momento che non si è in presenza né di un atto di contestazione né di un atto di irrogazione sanzioni, con la conseguenza che nella fattispecie de qua la norma che deve trovare applicazione è l'art. 24 del D.lgs. 472/1997 che dispone: “Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce”.
In tal senso con le Ordinanze n. 10547/2019 e 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Lo stesso ragionamento deve farsi anche per gli interessi per i quali trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c. invocato dall'Appellante, che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, natura che non si ritiene rinvenibile nel caso di specie.
Pertanto, quando si tratti di interessi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4), del codice civile” (Cass. n. 18432/2005).
La suddetta interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Cassazione, Sez. V, ordinanza 20 maggio 2021,
n. 13815.
Agli interessi e sanzioni si applica pertanto la prescrizione decennale prevista per l'obbligazione principale perché la relativa prestazione strutturalmente diviene eseguibile in quanto «prestazione unitaria» ed il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria complessivamente intesa
(principale e accessoria) non può che essere di tipo unitario (accessorium sequitur principale).
*****
Infine, per mero scrupolo difensivo, si rileva come nessuna impugnazione sia stata presentata avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il ricorso in ordine alla cartella di pagamento individuata con il numero 7) – cartella n. 12120120000987152000, notificata in data 15.03.2012 per Irpef, addizionale comunale Irpef, sanzioni e interessi – anno 2008 – importo iscritto a ruolo per € 2.656,84. Di conseguenza, su tale cartella si è formato il giudicato, e pertanto le somme in essa contenute sono ormai dovute dall'odierno appellante in via definitiva.
** * **
Controdeduce Agenzia Entrate OS che formula anche appello incidentale, per la parziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui accoglie parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3)-5)-6)-8) per sopravvenuto stralcio L.197/2022. Nel dettaglio cartelle nn. 3)
12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di
Commercio ER;
8) 12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Dal presente appello incidentale si esclude la cartella nr. 121201100023780142000 ripresa in sentenza con il numero “4)” per la quale ha operato correttamente lo “stralcio” L. 197/2022. In questo grado di giudizio Parte appellante chiede la riforma parziale della sentenza per far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle voci accessorie relative a sanzioni ed interessi con riguardo alla cartella nr.
12120060010819584000 mentre per la cartella nr. 12120070000417622000 chiede l'intervenuta prescrizione decennale con conseguente annullamento delle stesse. Cartelle per le quali Controparte riconosce in sede di appello l'avvenuta corretta notifica. Quanto alle pretese iscritte a ruolo dalla AA e
Agenzia entrate AR, pronunciarsi la cessata materia del contendere. Si precisa che le doglianze riproposte in sede di appello dal sig. Ricorrente_1 sono rivolte in via esclusiva ai soli due atti sopra menzionati e per la sola asserita prescrizione quinquennale e/o decennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Le altre doglianze avanzate nel primo grado di giudizio sul difetto di motivazione dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi), sulla nullità della notifica della propedeutica intimazione di pagamento e sull'omessa notifica delle cartelle, di competenza tributaria e ricomprese nel pignoramento, non vengono qui riproposte e pertanto s'intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 D.Lgs 546/92.
IN DIRITTO SULLA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 12120060010819584000
E 12120070000417622000 MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”
2) La prescrizione decennale opera anche per le sanzioni e per gli interessi che essendo accessori del tributo cui si riferiscono sottostanno al termine decennale previsto” Ciò premesso, nel caso di specie e con riguardo alle sole due cartelle indicate da Controparte qui appellate, si evidenzia che il termine di prescrizione
è stato interrotto da parte dell'Ente della riscossione con la notifica degli atti indicati in tabella. Atti per i quali il sig. Ricorrente_1 in sede di appello ha data acquiescenza. Nel prospetto sotto riportato è stata esclusa solo l'intimazione rn. 12120209000420914000 ritenuta nulla dall'Appellante. Tra gli atti interruttivi si produce la documentazione rinvenuta solo ora e reperita in parte dal Tribunale di ER ed in parte dall'Istituto vendite giudiziarie, riferita ad un atto di pignoramento mobiliare elevato in data 10 dicembre 2008 nei confronti del sig. Ricorrente_1 (all.3). Procedura per la quale sono stati pignorati alcuni beni mobili rinvenuti nell'abitazione del sig. Ricorrente_1 e poi venduti dall'istituto vendite giudiziarie al sig. Nominativo_2. Atti procedurali depositati presso la cancelleria del Tribunale di ER. Mentre per quanto attiene ai restanti atti interruttivi, già prodotti in primo grado, si rileva che il sig. Ricorrente_1 nulla ha eccepito con la conseguenza che gli stessi sono perfettamente conosciuti. Ciò posto e documentato, in merito agli atti interruttivi si rileva che “poiché alcuno dei pregressi atti esattoriali rispetto a quello opposto è stato ex adverso opposto in termini ex art 21-19 D. Lgs 546/92, il credito si è cristallizzato in relazione alle vicende antecedenti alla notificazione dei predetti atti pregressi e dunque le contestazione di in ordine alle cartelle di pagamento, alla notificazione delle stesse e alla prescrizione delle pretese relativamente al lasso temporale antecedente alle precedenti intimazioni di pagamento notificate devono ritenersi inammissibili siccome tardive e per intervenuta quiescenza;
… dunque in forza del principio dispositivo vi può essere rinuncia del soggetto interessato all'istituto della prescrizione per facta concludentia a seguito di intervenuta quiescenza alle pretese per omessa impugnativa in termini di atto esattoriale di rivendica delle stesse, come è avvenuto nella fattispecie;
si richiama a tal proposito ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016 la quale enuncia che comporta quiescenza della pretesa con rinuncia a far valere la prescrizione qualsivoglia comportamento del debitore dal quale emerga inconfutabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione già compiuta e il comportamento di rinuncia all'impugnativa integra tale comportamento qualificato.” (Commissione Tributaria Piemonte sez. 1, sentenza
717/2022 depositata in data 27.06.2022) Analogamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27093 del
2022 si è pronunciata sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente manifestatasi in occasione della notifica di atti interruttivi tipici - quale è l'avviso di intimazione
- medio tempore notificato e non opposto. Ed ancora per i giudici della Corte di Cassazione, che si sono pronunciati con l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 8 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Sarebbe stato dunque onere del contribuente disporre la doglianza di prescrizione impugnando l'atto notificatogli precedentemente in quanto non si può recuperare all'infinito il termine per contestare la pretesa creditoria;
diversamente non si potrebbe mai formare un titolo idoneo per il recupero delle somme. Pertanto, il termine di prescrizione eccepito dal ricorrente decorre dalla data di notifica dell'atto di riscossione emesso precedentemente a quello oggi opposto, ossia intimazione di pagamento notificata in data 15.10.2021; atto mai opposto che ha ricompreso tutte le cartelle e per il quale Controparte ha prestato qui acquiescenza. Ne deriva che nessun termine è maturato e pertanto si insta per il fermo rigetto delle censure avversarie sul punto. Da ultimo, ma non per importanza, sempre in punto prescrizione rammentiamo che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), ai commi 618-623, ha previsto la sospensione della riscossione,
e dei termini prescrizionali, fino al tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014. Ed ancora la sospensione del termine dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
APPELLO INCIDENTALE Per la parziale riforma della medesima sentenza nella parte in cui viene dichiarato
“lo stralcio” delle cartelle ai sensi della L.197/2022. Così in dispositivo “Si accoglie parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3)- 4) - 5) - 6) - 8” Nel dettaglio le cartelle di pagamento oggetto del presente appello incidentale sono identificate ai nn. 3) 12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti
Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di Commercio ER;
8)
12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Si esclude la cartella nr.
121201100023780142000 ripresa in sentenza con il numero “4)” per la quale ha operato correttamente lo
“stralcio” L. 197/2022. Tale ordinanza va modificata nei sensi che si indicano, nei motivi che seguono e deve essere riformata per come richiesto.
SULLO STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 197/2022 – ERRATA
VALUTAZIONE La sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui la Spettabile Corte di primo grado ha ritenuto degna di accoglimento la valutazione formulata dal sig. Ricorrente_1 in sede di memorie illustrative sul presunto annullamento automatico delle cartelle di pagamento riprese ai numeri 3,5,6,8 (sopra meglio indicate) per effetto dei benefici normativi di cui alla L. 197/2022 perché afferenti a ruoli affidati in riscossione agli Agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 e di importo inferiore a mille euro. Così i Giudici in motivazione “Va in ultimo osservato quanto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione risulti sostanzialmente impoverito di specifiche poste debitorie gravanti sul ricorrente ed oggetto di specifico sgravio derivante da benefici normativi di cui alla L. 197/2022 poichè notificate prima del 2015 e di importo inferiore ad € 1.000,00; tali cartelle che, per speditezza non vengono individuate analiticamente bensì riprese ai numeri 3) - 4) - 5) - 6) - 8) del ricorso assumono connotazioni di automatico annullamento risultando priva di interesse la sussistenza dell'impugnazione.” Ebbene, nelle proprie motivazioni i Giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto valide le doglianze del sig. Ricorrente_1 proposte con proprie successive memorie illustrative, senza contradditorio con l'Ente della riscossione e, senza fare distinzione tra i vari enti Impositori, hanno stralciando le cartelle sotto i mille euro. Al riguardo rammentiamo che il legislatore nella L. 197/2022 ha previsto il solo annullamento automatico della pretesa tributaria, in presenza delle condizioni previste, per i soli ruoli emessi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Infatti, per la cartella nr. 121201100023780142000 ripresa in sentenza al numero 4), qui non appellata, ha operato correttamente lo “stralcio” in ragione della titolarità del credito iscritto a ruolo in capo all'Agenzia
Entrate di ER. Diverso è invece il caso che qui ci occupa e che forma oggetto di appello incidentale, concernente le sole cartelle di pagamento riprese in sentenza ai numeri 3,5,6,8 e così identificate: 3)
12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di
Commercio ER;
8) 12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Per gli enti sopra richiamati (Comune di ER, Comune di NA e Camera di commercio di ER) diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il legislatore ha dato loro la possibilità di scegliere con apposita delibera di aderire parzialmente o integralmente oppure di non aderire affatto allo “stralcio” dei crediti. La Legge di bilancio 2023 (L.197/2022), nella parte relativa allo “stralcio” dei crediti fino ad euro mille per ruoli affidati in riscossone agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al
31.12.2015, ha previsto all'art.1 comma 227 l'annullamento parziale dei ruoli (c.d. stralcio parziale),
“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.” Con il successivo comma
229 il legislatore, ha stabilito che gli enti creditori indicati dal comma 227, possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale sopra rappresentato adottando uno specifico provvedimento, che deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso all'Agente della riscossione. Ora, con riferimento alla normativa sopra richiamata, per quanto attiene alle cartelle di pagamento qui appellate per errato “stralcio” da parte dei Giudici di prime cure, si rappresenta quanto segue. Cartella nr. 12120110001449846000 con riferimento al solo ruolo nr. 906/2011 afferente alla tassa smaltimento rifiuti – ente impositore Comune di
NA (VC). L'amministrazione comunale, come da normativa L.197/2022, ha deliberato di NON applicare l'annullamento dei propri crediti iscritti a ruolo come da verbale nr. 3, seduta del 26.01.2023 che si allega in atti (all. 9). Cartella nr. 12120110012615611000 afferente a tributi diritto camerale – ente impositore
Camera di Commercio di ER ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. In ottemperanza alle norme contenute nella L. 197/2022 ha deliberato di NON aderire allo stralcio dei propri crediti iscritti a ruolo consegnati all'ente della riscossione come da ordinanza ratificata con determinazione del Presidente nr. 3 del 19.01.2023 che qui si allega (all.10). Infine, per la cartelle nn. 12120110005604522000
e 12120120005494824000 afferenti a tributi “tassa smaltimenti rifiuti e tributo provinciale” ente impositore
Comune di ER, affidati ad AdER nel periodo temporale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, si evidenzia quanto segue. L'amministrazione comunale di ER non ha comunicato all'Agente della riscossione, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa sullo “stralcio dei debiti”, nessuna determinazione e/o provvedimento in merito allo “stralcio parziale” e nessuna determinazione sull'eventuale adesione allo
“stralcio totale”. Ne deriva che, in assenza di ogni decisione, ed in forza della normativa richiamata, i carichi affidati dal Comune di ER, rientranti nell'ambito applicativo dello stralcio dei debiti, sono stati oggetto di annullamento parziale limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di sanzioni (art.1, comma 227, L. 197/2022). Ciò posto, stante il tributo iscritto a ruolo ricompreso nelle cartelle di pagamento (12120110005604522000 e 12120120005494824000 ) afferente alla sola imposta principale - codice tributo “0434 - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale” ed in assenza della quota relativa a sanzioni ed interessi a ruolo, lo stralcio parziale non ha trovato applicazione con la conseguenza che la debenza della pretesa tributaria a ruolo è interamente dovuta. Tutto quanto sopra dichiarato può essere facilmente verificato dall'estratto di ruolo valorizzato alla data odierna che, per le cartelle sopra menzionate ed in assenza di stralcio L.197/2022, riporta come dovuti i relativi tributi iscritti a ruolo (all. 11). Per tutto quanto sopra esposto, le cartelle di pagamento sopra menzionate non sono state annullate dalla L. 197/2022 in ragione della facoltà concessa dal legislatore al Comune di NA,
Comune di ER e Camera di Commercio di ER, quali enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di adottare al loro interno specifici provvedimenti volti a negare totalmente o parzialmente lo stralcio dei propri crediti iscritti a ruolo. Ne deriva, pertanto, la nullità della sentenza nella parte in cui i Giudici di prime cure hanno ritenuto comunque di applicare lo stralcio delle cartelle emesse dalle amministrazioni comunali e camera di commercio così come richiesto dal sig. Ricorrente_1, ciò in disaccordo con la normativa di riferimento
SULLA PRESCRIZIONE MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE Quanto alla prescrizione, si ribadisce che nessun termine quinquennale è maturato e ciò in ragione degli atti interruttivi pervenuti al sig. Ricorrente_1 successivamente alla data di notifica delle stesse. Nello specifico, si produce una tabella di riepilogo che mostra per le quattro cartelle qui appellate in via incidentale (nn.
12120110001449846000, 12120110005604522000, 15 12120110012615611000 e 12120120005494824000)
l'indicazione dei relativi atti interruttivi. Tutti atti per i quali il sig. Ricorrente_1 ha dato acquiescenza in sede di appello
. Per completezza è opportuno ricordare che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), ai commi 618-623, ha previsto la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino al tutto il
15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014. A ciò si aggiunga la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Per tutto quanto sopra esposto, per le cartelle sopra menzionate oggetto del presente appello incidentale il termine quinquennale non è maturato.
All'udienza da remoto il difensore appellante chiede dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale in quanto proposto avverso cartelle delle quali nel giudizio di primo grado non aveva contestato la richiesta di stralcio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale. E' possibile eccepire la prescrizione solo se sono state impugnate le cartelle e i successivi atti interruttivi. Ne consegue che, la loro mancata impugnazione nei termini di legge, ha comportato la definitività del diritto di credito sotteso e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito della pretesa
(ivi compresa quella di prescrizione del credito), ormai divenuta inoppugnabile.
Sul punto la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31636/2023 ha nitidamente affermato che “non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché, come si è detto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259;
Cass. Civ. 7.02.2020, n.3005, Cass. 16 luglio 2019,
n. 19010). Può quindi eccepirsi la prescrizione solo relativamente al periodo successivo all'ultimo valido atto interruttivo notificato. L'atto di riscossione emesso precedentemente a quello oggi opposto, ossia intimazione di pagamento notificata in data 15.10.2021, atto mai opposto che ha ricompreso tutte le cartelle e per il quale il contribuente nulla ha eccepito.
Per le cartelle 1) e 2) non è quindi decorsa la prescrizione di sanzioni e interessi.
ADER ha prodotto in questo grado di giudizio ex art. 58, ulteriore atto interruttivo (pignoramento presso terzi notificato il 10.12.2008) il che in ogni caso esclude che si sia verificata prescrizione decennale della cartella
2) come sostenuto nell'appello.
Appello incidentale, da respingersi l'eccezione di inammissibilità in quanto si tratta di questione rilevabile d'ufficio riguardando i presupposti normativi della estinzione.
E' da accogliere l'appello incidentale di ADER per le cartelle 3), 4),5),6 ) e 8) che la CTP ha erroneamente escluso, in quanto non stralciabili ex legge 197/2022, riguardando enti locali che non hanno deliberato sulla stralciabiità dei debiti non superori a 1.000 euro nel periodo considerato dalla norma, come ampiamente documentato da ADER nel suo atto. Rimane confermato stralcio cartella 7) riguardante amministrazione statale.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Condanna parte contribuente al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e
2.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate- OS, oltre oneri di legge, se dovuti. Condanna
l'appellante principale, altresì, al pagamento delle spese processuali del secondo grado, che liquida in euro 1.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e 2.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate- OS, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 256/2024 depositato il 30/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ER - Via Susa 13 10138 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER - Piazza Risorgimento 12 13100 ER VC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -
02673830028
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERCELLI sez. 1 e pubblicata il 02/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRPEF-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IVA-ALIQUOTE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120060010819584000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IVA-ALIQUOTE 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12120070000417622000 IRAP 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 593/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
A) accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle voci accessorie relative a sanzioni, interessi e interessi di mora della cartella di pagamento n. 12120060010819584000 (indicata col n. 1) e, conseguentemente, annullare tali voci;
B) accertare e dichiarare la prescrizione decennale della cartella di pagamento n.
12120070000417622000 (indicata col n. 2) e, conseguentemente, annullarla integralmente.
C) Con riferimento a AA e DE AR (al quale il presente ricorso in appello viene notificato esclusivamente in quanto i due enti sono stati chiamati in causa nel giudizio di primo grado, sia pur con riferimento a cartelle diverse da quelle interessate dall'odierno gravame) pronunciarsi la cessata materia del contendere.
Conclusioni parte appellata DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI,
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'impugnazione proposta e dunque confermare la sentenza di primo grado.
IN SUBORDINE- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di Parte appellante per quanto riguarda eventuali vizi afferenti ad atti emessi e/o ad attività poste in essere dall'Agente della riscossione, ed accertata l'estraneità rispetto ai medesimi della Direzione Provinciale di ER, di dichiarare l'assenza di responsabilità di quest'ultima, riconoscendola indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite, da porsi a carico della parte soccombente. In ogni caso con condanna dell'Appellante al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi. Conclusioni parte appellata Agenzia Entrate OS
respingere l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata nella parte in cui i Giudici hanno sentenziato la validità e la debenza delle cartelle nn. 12120060010819584000 e
12120070000417622000; • in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la medesima sentenza, nella parte che ha visto soccombente l'ente della riscossione, dichiarando la piena validità e debenza delle cartelle di pagamento nn. 12120110001449846000, 12120110005604522000,
12120110012615611000 e 12120120005494824000 per le quali nessuno stralcio è intervenuto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di ambo i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in data 19.09.2022 ha depositato ricorso avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato, tramite il servizio postale in data 03.05.2022, per il complessivo importo di euro 299.954,48 in relazione alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 12120060010819584000, asseritamente notificata in data 08.09.2007, per Iva, Irap, Addizionale regionale Irpef, Irpef e relative sanzioni e interessi – anni 1999, 2000 e 2002 -totale importo iscritto a ruolo
(comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 109.813, 26;
2. Cartella n. 12120070000417622000, asseritamente notificata in data 03.02.2007, per Iva, Irap, Addizionale regionale Irpef, Irpef e relative sanzioni e interessi – anno 2001 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 27.854,40;
3. Cartella n. 12120110001449846000, asseritamente notificata in data 09.11.2011, per Tassa smaltimento rifiuti – anni 2008 e 2009 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/ spese aggiuntive) di euro 308,00;
4. Cartella n. 12120110002370142000, asseritamente notificata in data 18.04.2011, per Irpef e addizionale regionale Irpef e relative sanzioni e interessi – anno 2004 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 967,17;
5. Cartella n. 12120110005604522000, asseritamente notificata in data 20.07.2011, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 226,68;
6. Cartella n. 12120110012615611000, asseritamente notificata in data 19.01.2012, per Diritto annuale
Camera di Commercio e relativi interessi e sanzioni – anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 1.012,93;
7. Cartella n. 12120120000987152000, asseritamente notificata in data 15.03.2012, per Irpef, addizionale comunale Irpef e relativi interessi e sanzioni – anno 2008 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 2.656,84;
8. Cartella n. 12120120005494824000, asseritamente notificata in data 17.08.2012, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2011 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 217,91; 9. Cartella n. 12120120009716418000, asseritamente notificata in data 20.09.2012, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 255,00;
10. Cartella n. 12120120011317533000, asseritamente notificata in data 03.01.2013, per Diritto annuale
Camera Commercio e relativi sanzioni e interessi – anno 2010 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 160,20;
11. Cartella n. 12120130003106323000, asseritamente notificata in data 20.05.2013, per Tassa smaltimento rifiuti – anno 2012 - totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 146,00;
12. Avviso di accertamento n. T7Z020200842/2014, asseritamente notificato in data 16.11.2014, per Iva e
Irap con relativi interessi e sanzioni – anno 2009 – totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 99.207,86; revocato in autotutela da DP ER
13. Avviso di accertamento n. T7Z020200455/2015, asseritamente notificato in data 30.06.2015, per Iva e
Irap con relativi interessi e sanzioni – anno 2010 – totale importo iscritto a ruolo (comprensivo di oneri riscossione/interessi di mora/spese aggiuntive) di euro 33.572,07. Revocato in autotutela da DP ER
Con la sentenza n. 41/2023, pronunciata il 08.05.23 e depositata in Segreteria il 02.10.23, la sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha accolto parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3) – 4) – 5) – 6) –8), respingendo ogni altra richiesta. Spese compensate tra le parti. In particolare, la Corte, dopo aver dato atto della regolarità della notifica di tutte le cartelle impugnate, in ordine alla eccepita prescrizione delle cartelle esattoriali ha rilevato come “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica, ivi compreso l'utilizzo del servizio postale, a sostegno della correttezza del proprio operato”; ha “osservato quanto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione risulti sostanzialmente impoverito di specifiche poste debitorie gravanti sul ricorrente ed oggetto di specifico sgravio derivante da benefici normativi di cui alla L. 197/2022 poiché notificate prima del 2015 e di importo inferiore a € 1.000,00; tali cartelle, che per speditezza non vengono individuate analiticamente bensì riprese ai numeri
3) – 4) – 5) – 6) – 8) del ricorso assumono connotazioni di automatico annullamento risultando priva di interesse la sussistenza dell'impugnazione”.
Ha poi ritenuto “priva di legittimità la richiesta del ricorrente, in particolare per i motivi che seguono: tardività superiore ai 60 giorni in ordine alle cartelle esattoriali oggetto di specifiche notifiche;
incompetenza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate OS in ordine alle richieste connesse alla notifica degli avvisi di accertamento operati negli anni 2014 e 2015; puntuale dimostrazione a cura dell'Ufficio di cui sopra nelle attività di notifica delle cartelle a tutt'oggi oggetto di pretesa risultando privo di interesse ed assenza contenzioso da riferirsi a c.e. oggetto di sgravio di cui alla L. 197/2022”.
Propone appello il contribuente deducendo:
A) I CAPI DELLA SENTENZA CHE SI INTENDONO IMPUGNARE
1. Capo della sentenza di primo grado, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha statuito che è “priva di legittimità la richiesta del ricorrente, in particolare per i motivi che seguono: tardività superiore ai 60 giorni in ordine alle cartelle esattoriali oggetto di specifiche notifiche”.
2. Capo della sentenza di primo grado, laddove la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di ER ha statuito che “in ordine alle prescrizioni delle cartelle esattoriali a seconda della tipologia dei tributi richiesti, parimenti l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica, ivi compreso l'utilizzo del servizio postale,
a sostegno della correttezza del proprio operato”.
B) I MOTIVI SPECIFICI DI APPELLO
1. Relativamente al Capo 1, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo al mancatoriconoscimento del diritto di far valere la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (in particolare le cartelle di cui ai nn. 1 e 2) perché le stesse sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.. – violazione art. 112 c.p.c.
L'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ER ha errato nell'affermare la preclusione di qualsiasi deduzione inerente vizi concernenti le cartella che non siano stati fatti valere opponendosi a quest'ultima nei termini previsti, stante che non ha tenuto conto, come pure esposto in sede di ricorso e di memoria illustrativa, della circostanza che ciò che si contesta, nel ricorso introduttivo, oltre alla notifica originaria delle cartelle impugnate (dimostrata dall'Agenzia delle Entrate OS e sulla quale più nulla quaestio) è l'intervenuta prescrizione delle voci relative alla sanzioni, intessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora (v. punto 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) della cartella n.
12120060010819584000 (n.1) e l'intervenuta prescrizione dell'intera cartella n. 12120070000417622000
(n.2) sottese all'impugnato atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
È pacifico che la prescrizione sia una causa di estinzione del diritto determinata dall'inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo determinato dalla legge.
Nel caso in cui, come nella presente fattispecie, il contribuente, una volta ricevuta la cartella esattoriale, non provveda tempestivamente a proporre ricorso, l'Erario sostiene che la mancata opposizione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento,comporterebbe la “irretrattabilità” e/o la “immodificabilità” della pretesa creditoria in essa contenuta. Per tale effetto, in tali casi il diritto di credito dello Stato, non sarebbe più soggetto alla prescrizione prevista per la specifica pretesa esattoriale, dovendosi invece applicare la prescrizione decennale.
La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17.11.2016. In essa la Suprema Corte ha precisato che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, in quanto “formata unilateralmente dallo stesso ente”, “motivo per cui non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato”. Nel caso più frequente invece in cui il contribuente non abbia proposto opposizione alla cartella esattoriale, ma riceve successivamente una notifica di un atto cautelare o esecutivo o comunque viene a conoscenza dell'esistenza di debiti per cartelle notificate da molto tempo, in tal caso “anche se la cartella è divenuta definitiva e non più impugnabile, il termine di prescrizione segue quello del tributo richiamato nella cartella stessa”.
Ancora, la Cassazione con l'ordinanza n. 13755 del 22.05.2019 ha statuito che l'eccezione di prescrizione
è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte.
Ancora, Cassazione ordinanza n. 454 del 14.01.2020 “La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto”.
Successivamente è intervenuta altra pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza n.7409 del 17 marzo 2020, che ha ribadito l'annullamento della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione quinquennale (trattavasi di crediti Inps, Inail), richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui “La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Infine, è da segnalare l'ordinanza della Corte di Cassazione 03.03.2021, n. 5739, che ha sancito che “Va riconosciuto il concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'Amministrazione finanziaria facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella”.
Il mancato riconoscimento di detto principio determinerebbe, di fatto, una limitazione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Costituzione, poiché lo stesso sarebbe potenzialmente per un tempo indeterminato soggetto all'azione del Fisco, al quale sarebbe lasciata di fatto la discrezionalità di compiere una “reviviscenza” di un credito prescritto, attraverso la notifica di un'intimazione di pagamento o di qualsiasi ulteriore atto di natura cautelare o esecutiva.
Il lasso temporale di potenziale riscossione del credito erariale non può infatti diventare eccessivo e irragionevole e tale principio il legislatore ha finanche codificato recentemente nell'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
In virtù di dette considerazioni, si eccepisce pertanto che ha errato l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di ER, laddove ha ritenuto non più impugnabili i vizi relativi alle cartelle esattoriali, stante che – oltre ai vizi di notifica originari delle cartelle – puntualmente smentite dall'Agente della OS . ciò che il ricorrente ha eccepito è altresì la prescrizione dei tributi, sanzioni ed interessi, che – come appresso si dirà – risulta essersi compiuta in relazione alle cartelle nn. 1) e 2).
2. Relativamente al Capo 2, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sugli ulteriori motivi di doglianza della controversia, ritenendone erroneamente la preclusione derivante dall'accoglimento della censura preliminare – Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Dall'accoglimento del primo motivo di appello, deriva, in base al principio del tantum devolutum quantum appellatum, che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita debba conoscere della causa nei limiti del “devoluto”, ovvero nei limiti in cui le parti, censurando la sentenza impugnata e riproponendo le doglianze già sollevate in prima istanza, delineano il thema decidendum del processo.
Si ripropongono, di conseguenza, i rilievi proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora con riferimento alla cartella sub. 1 (n. 12120060010819584000) e prescrizione decennale con riferimento all'intera cartella sub. 2 (n. 12120070000417622000).
Nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi già esposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagg. 40-41), è opportuno rilevare come il principio è stato da ultimo ribadito dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5220 del
27.02.2024, la quale ha chiaramente statuito che in mancanza di una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale.
L'ordinanza in esame ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente e in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile - come nel caso di specie - vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.lgs. n. 472/1997, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790/2009; Cass. n. 7486/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass.
n. 5577/2019, nonché Cass. n. 10549/2019).
In particolare, Cass. n. 2095/2023 ha affermato che, in caso di notifica di cartella di pagamento avente a oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale, decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito. Tale principio trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite (n. 23397/2016), secondo cui le sanzioni – come alcuni tributi non erariali – hanno prescrizione quinquennale e possono, al più, beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'“actio iudicati” a termini dell'art. 2953 cod. civ..
Nel caso de quo, dalla produzione di controparte, risultano maturati i termini di prescrizione quinquennali inerenti interessi, sanzioni e interessi di mora per la cartella indicata col n. 1 e i termini di prescrizione decennale per la cartella indicata col n. 2.
In particolare:
1) Cartella n. 12120060010819584000, notificata il 08.09.2007.
Agenzia delle Entrate OS ha offerto prova della notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per ciò che concerne la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, controparte sostiene nelle proprie controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado (pag. 4) che essa sarebbe oggetto di numerosi avvisi di intimazione ritualmente notificati e prodotti da DEr con l'allegato 3.
Ma a ben vedere, gli atti prodotti con l'allegato 3, ai quali, per onestà intellettuale si riconosce debba aggiungersi il preavviso di fermo prodotto con l'allegato 7, sono i seguenti:
a) Preavviso di fermo n. 12180201600001463000, notificato si sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 29.10.2016
(allegato 7 di controparte);
b) Intimazione di pagamento n. 12120189000608463/000, notificata ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. e, Dpr n.
600/73 (rito dell'irreperibilità assoluta) in data 16.09.18 (pagg. 69-72 allegato 3 di controparte);
c) Intimazione di pagamento n. 12120209000420914/000, notificata in data 11.03.2020 (pag. 74 allegato 3 di controparte). Notifica non perfezionatasi, stante che non è stata prodotta la prova dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. 3, Dpr n. 600/73.
Conseguentemente, la notifica è nulla.
d) Intimazione di pagamento n. 12120219000120259/000, notificata in data 15.10.2021, a mani di familiare convivente, con prova successivo invio C.A.N. (pagg. 75-78 allegato 3 di controparte).
Dunque a seguito della originaria notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007, il primo atto interruttivo viene notificato solo in data 29.10.2016, con evidente decorrenza del termine quinquennale per il maturarsi della prescrizione delle voci accessorie al tributo, ossia sanzioni, interessi e interessi di mora.
Da ciò meglio si comprende l'evidente errore in cui è incorsa la Corte di Giustizia di Primo Grado di ER, laddove ha statuito che “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica” enza specificare quando tali atti sono stati notificati!
2) Cartella n. 12120070000417622000 notificata in data 03.02.2007
Agenzia delle Entrate OS ha offerto prova della notifica della cartella, avvenuta in data 08.09.2007 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Per ciò che concerne la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, controparte sostiene nelle proprie controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado (pag. 4) che essa sarebbe oggetto di numerosi avvisi di intimazione ritualmente notificati e prodotti da DEr con l'allegato 3.
Ma a ben vedere, gli atti prodotti con l'allegato 3 sono i seguenti:
a) Intimazione di pagamento n. 12120189000215944/000, notificata ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. e, Dpr n.
600/73 (rito dell'irreperibilità assoluta) in data 21.05.18 (pagg. 57-68 allegato 3 di controparte);
b) Intimazione di pagamento n. 12120209000420914/000, notificata in data 11.03.2020 (pag. 74 allegato 3 di controparte). Notifica non perfezionatasi, stante che non è stata prodotta la prova dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, c.1, lett. 3, Dpr n. 600/73.
Conseguentemente, la notifica è nulla.
c) Intimazione di pagamento n. 12120219000120259/000, notificata in data 15.10.2021, a mani di familiare convivente, con prova successivo invio C.A.N. (pagg. 75-78 allegato 3 di controparte).
Dunque a seguito della originaria notifica della cartella, avvenuta in data 03.02.2007, il primo atto interruttivo viene notificato solo in data 21.05.2018, con evidente decorrenza del termine decennale per il maturarsi della prescrizione.
Da ciò meglio si comprende l'evidente errore in cui è incorsa la Corte di Giustizia di Primo Grado di ER, laddove ha statuito che “l'Ufficio ha depositato in atti opportune relate di notifica” senza specificare quando tali atti sono stati notificati!
Controdeduce la Direzione Provinciale di ER
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n.
12184202200000106/001 e le cartelle di pagamento sottostanti il credito portato in tale atto.
Ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia Entrate-OS sollevando una serie di eccezioni;
alcune di queste riguardano la legittimazione passiva della scrivente Agenzia delle Entrate di ER.
Con ordinanza in data 26.1.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ER ha disposto, su istanza di Agenzia delle Entrate-OS, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a cura della parte resistente, fissando la nuova udienza per il giorno 20 marzo 2023 ore 11, onde consentire alla stessa Agenzia delle Entrate-OS di provvedere alla relativa chiamata in giudizio.
Letti gli atti di causa, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ER ha ritenuto avere interesse ad intervenire nel su descritto giudizio, incardinato dal Sig. Ricorrente_1 innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di ER contro l'Agenzia Entrate-OS (d'ora in avanti: AdE-R), al fine di tutelare il proprio diritto di credito.
Con l'atto di appello il Contribuente chiede la riforma della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di ER per i motivi di seguito esposti:
1. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, con riguardo al mancato riconoscimento del diritto di far valere la prescrizione delle cartelle esattoriali sottese all'atto impugnato (in particolare le cartelle di cui ai nn. 1 e 2) perché le stesse sarebbero divenute definitive per mancata impugnazione entro 60 giorni dalla notifica e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. – violazione art. 112 c.p.c.
2. Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati sugli ulteriori motivi di doglianza della controversia, ritenendone erroneamente la preclusione derivante dall'accoglimento della censura preliminare – Prescrizione quinquennale di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora.
Si eccepisce, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva, in relazione alla formazione e notificazione delle cartelle ed a tutte le attività ad esse successive. Per tali incombenti unica legittimata passiva è AdE-
R ex art. 45 D.P.R. n. 602 del 1973.
Alla luce di ciò, pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte le eccezioni dell'appellante per questioni che attengono l'operato dell'Agenzia Entrate- OS, la scrivente Direzione Provinciale di ER chiede di essere tenuta indenne e manlevata da ogni conseguenza del presente giudizio, anche con riguardo alle spese di lite.
Nel merito:, si rappresenta che le impugnate cartelle, dalle quali derivano le pretese erariali in esse contenute, sono state correttamente notificate, come già dimostrato da AdE-R nei suoi scritti difensivi ed atti allegati.
Ne consegue che, la loro mancata impugnazione nei termini di legge, ha comportato la definitività del diritto di credito sotteso e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito della pretesa (ivi compresa quella di prescrizione del credito), ormai divenuta inoppugnabile.
Sul punto la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31636/2023 ha nitidamente affermato che “non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché, come si è detto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259;
Cass. Civ. 7.02.2020, n.3005, Cass. 16 luglio 2019, n. 19010). In materia di imposte erariali - II.DD., ritenute,
IRAP ed IVA - non vi è alcuna norma di legge che stabilisca un termine di prescrizione quinquennale. Al contrario, dobbiamo considerare la natura, prettamente fiscale, di tutti i crediti (imposte, sanzioni e interessi) che vengono in rilievo nell'ambito della presente controversia per i quali la Cassazione, a più riprese, ha stabilito l'applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale, fondata sulla norma generale di cui all'art. 2946 c.c. alla stregua della quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Del resto, l'applicabilità del citato art. 2946 c.c. discende dall'impossibilità di ricondurre le obbligazioni fiscali
(comprese quelle per sanzioni e interessi) entro il campo di applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. che stabilisce un termine di durata quinquennale per «… tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Tale previsione appare infatti chiaramente riferita a quei crediti che, pur fondandosi su un unico titolo e, quindi, pur essendo originati dai medesimi fatti costitutivi, siano ripartiti, per ciò che concerne la loro concreta esecuzione, in una pluralità di adempimenti frazionati nel tempo (si pensi, come esempio, ai crediti per il corrispettivo dovuto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato).
Da ultimo, in tal senso, si pongono le recentissime Ordinanze della Corte di Cassazione nr. 1692 del
16.01.2024 e n. 3827 del 12.02.2024. I Giudici Supremi, a conferma dell'orientamento ormai consolidato hanno ribadito il principio per cui il diritto alla riscossione del credito erariale si prescrive nell'ordinario termine decennale. Trova infatti applicazione, in assenza di una espressa previsione, l'articolo 2946 del Codice civile, non potendosi applicare il termine quinquennale previsto dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Questo in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario e il pagamento non
è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
SULLA PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E SANZIONI
Le medesime conclusioni sulla prescrizione decennale raggiunte con riferimento ai crediti erariali concernenti le imposte, devono poi estendersi agli accessori a questi strettamente connessi, id est interessi e sanzioni amministrative, collegati alla pretesa tributaria avanzata.
Nelle ipotesi in cui la sanzione (e lo stesso vale anche per gli interessi) sia collegata al tributo, non può essere previsto un termine di prescrizione diverso, stante l'unitarietà dell'obbligazione tributaria. Non appare infatti corretto sostenere che alle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipologia, debba sempre e comunque applicarsi il termine di prescrizione “breve” quinquennale. Piuttosto, il termine prescrizionale di volta in volta applicabile ai crediti per sanzioni ed interessi dovrà determinarsi in relazione all'analogo termine riferibile alla prestazione principale, alla stregua di un essenziale ed irrinunciabile principio di “unitarietà” della complessiva pretesa creditoria erariale.
Pertanto, nel caso in esame essendo il termine di prescrizione proprio dei crediti tributari di durata decennale, il termine di prescrizione dei correlati e consequenziali crediti per sanzioni e interessi non potrà che essere,
a sua volta, decennale.
È evidente come nel caso che ci occupa non possa trovare applicazione l'art. 20 D.lgs. n. 472/97 dal momento che non si è in presenza né di un atto di contestazione né di un atto di irrogazione sanzioni, con la conseguenza che nella fattispecie de qua la norma che deve trovare applicazione è l'art. 24 del D.lgs. 472/1997 che dispone: “Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce”.
In tal senso con le Ordinanze n. 10547/2019 e 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Lo stesso ragionamento deve farsi anche per gli interessi per i quali trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c. invocato dall'Appellante, che prevede la prescrizione quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” in quanto tale applicabilità è subordinata alla natura periodica dell'obbligazione, natura che non si ritiene rinvenibile nel caso di specie.
Pertanto, quando si tratti di interessi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento di una somma da versare e chiesti in unica soluzione e in rate periodiche, non vi è il presupposto di applicazione dell'art. 2948, n. 4), del codice civile” (Cass. n. 18432/2005).
La suddetta interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Cassazione, Sez. V, ordinanza 20 maggio 2021,
n. 13815.
Agli interessi e sanzioni si applica pertanto la prescrizione decennale prevista per l'obbligazione principale perché la relativa prestazione strutturalmente diviene eseguibile in quanto «prestazione unitaria» ed il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria complessivamente intesa
(principale e accessoria) non può che essere di tipo unitario (accessorium sequitur principale).
*****
Infine, per mero scrupolo difensivo, si rileva come nessuna impugnazione sia stata presentata avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta il ricorso in ordine alla cartella di pagamento individuata con il numero 7) – cartella n. 12120120000987152000, notificata in data 15.03.2012 per Irpef, addizionale comunale Irpef, sanzioni e interessi – anno 2008 – importo iscritto a ruolo per € 2.656,84. Di conseguenza, su tale cartella si è formato il giudicato, e pertanto le somme in essa contenute sono ormai dovute dall'odierno appellante in via definitiva.
** * **
Controdeduce Agenzia Entrate OS che formula anche appello incidentale, per la parziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui accoglie parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3)-5)-6)-8) per sopravvenuto stralcio L.197/2022. Nel dettaglio cartelle nn. 3)
12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di
Commercio ER;
8) 12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Dal presente appello incidentale si esclude la cartella nr. 121201100023780142000 ripresa in sentenza con il numero “4)” per la quale ha operato correttamente lo “stralcio” L. 197/2022. In questo grado di giudizio Parte appellante chiede la riforma parziale della sentenza per far accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle voci accessorie relative a sanzioni ed interessi con riguardo alla cartella nr.
12120060010819584000 mentre per la cartella nr. 12120070000417622000 chiede l'intervenuta prescrizione decennale con conseguente annullamento delle stesse. Cartelle per le quali Controparte riconosce in sede di appello l'avvenuta corretta notifica. Quanto alle pretese iscritte a ruolo dalla AA e
Agenzia entrate AR, pronunciarsi la cessata materia del contendere. Si precisa che le doglianze riproposte in sede di appello dal sig. Ricorrente_1 sono rivolte in via esclusiva ai soli due atti sopra menzionati e per la sola asserita prescrizione quinquennale e/o decennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Le altre doglianze avanzate nel primo grado di giudizio sul difetto di motivazione dell'atto impugnato (pignoramento presso terzi), sulla nullità della notifica della propedeutica intimazione di pagamento e sull'omessa notifica delle cartelle, di competenza tributaria e ricomprese nel pignoramento, non vengono qui riproposte e pertanto s'intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 D.Lgs 546/92.
IN DIRITTO SULLA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NN. 12120060010819584000
E 12120070000417622000 MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE. Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito un fondamentale principio in tema di prescrizione degli accessori del tributo ovvero che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”
2) La prescrizione decennale opera anche per le sanzioni e per gli interessi che essendo accessori del tributo cui si riferiscono sottostanno al termine decennale previsto” Ciò premesso, nel caso di specie e con riguardo alle sole due cartelle indicate da Controparte qui appellate, si evidenzia che il termine di prescrizione
è stato interrotto da parte dell'Ente della riscossione con la notifica degli atti indicati in tabella. Atti per i quali il sig. Ricorrente_1 in sede di appello ha data acquiescenza. Nel prospetto sotto riportato è stata esclusa solo l'intimazione rn. 12120209000420914000 ritenuta nulla dall'Appellante. Tra gli atti interruttivi si produce la documentazione rinvenuta solo ora e reperita in parte dal Tribunale di ER ed in parte dall'Istituto vendite giudiziarie, riferita ad un atto di pignoramento mobiliare elevato in data 10 dicembre 2008 nei confronti del sig. Ricorrente_1 (all.3). Procedura per la quale sono stati pignorati alcuni beni mobili rinvenuti nell'abitazione del sig. Ricorrente_1 e poi venduti dall'istituto vendite giudiziarie al sig. Nominativo_2. Atti procedurali depositati presso la cancelleria del Tribunale di ER. Mentre per quanto attiene ai restanti atti interruttivi, già prodotti in primo grado, si rileva che il sig. Ricorrente_1 nulla ha eccepito con la conseguenza che gli stessi sono perfettamente conosciuti. Ciò posto e documentato, in merito agli atti interruttivi si rileva che “poiché alcuno dei pregressi atti esattoriali rispetto a quello opposto è stato ex adverso opposto in termini ex art 21-19 D. Lgs 546/92, il credito si è cristallizzato in relazione alle vicende antecedenti alla notificazione dei predetti atti pregressi e dunque le contestazione di in ordine alle cartelle di pagamento, alla notificazione delle stesse e alla prescrizione delle pretese relativamente al lasso temporale antecedente alle precedenti intimazioni di pagamento notificate devono ritenersi inammissibili siccome tardive e per intervenuta quiescenza;
… dunque in forza del principio dispositivo vi può essere rinuncia del soggetto interessato all'istituto della prescrizione per facta concludentia a seguito di intervenuta quiescenza alle pretese per omessa impugnativa in termini di atto esattoriale di rivendica delle stesse, come è avvenuto nella fattispecie;
si richiama a tal proposito ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 23397/2016 la quale enuncia che comporta quiescenza della pretesa con rinuncia a far valere la prescrizione qualsivoglia comportamento del debitore dal quale emerga inconfutabilmente la volontà di non avvalersi della prescrizione già compiuta e il comportamento di rinuncia all'impugnativa integra tale comportamento qualificato.” (Commissione Tributaria Piemonte sez. 1, sentenza
717/2022 depositata in data 27.06.2022) Analogamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27093 del
2022 si è pronunciata sul tema della cristallizzazione del credito, ancorché prescritto, per effetto dell'inerzia del contribuente manifestatasi in occasione della notifica di atti interruttivi tipici - quale è l'avviso di intimazione
- medio tempore notificato e non opposto. Ed ancora per i giudici della Corte di Cassazione, che si sono pronunciati con l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 8 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Sarebbe stato dunque onere del contribuente disporre la doglianza di prescrizione impugnando l'atto notificatogli precedentemente in quanto non si può recuperare all'infinito il termine per contestare la pretesa creditoria;
diversamente non si potrebbe mai formare un titolo idoneo per il recupero delle somme. Pertanto, il termine di prescrizione eccepito dal ricorrente decorre dalla data di notifica dell'atto di riscossione emesso precedentemente a quello oggi opposto, ossia intimazione di pagamento notificata in data 15.10.2021; atto mai opposto che ha ricompreso tutte le cartelle e per il quale Controparte ha prestato qui acquiescenza. Ne deriva che nessun termine è maturato e pertanto si insta per il fermo rigetto delle censure avversarie sul punto. Da ultimo, ma non per importanza, sempre in punto prescrizione rammentiamo che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), ai commi 618-623, ha previsto la sospensione della riscossione,
e dei termini prescrizionali, fino al tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014. Ed ancora la sospensione del termine dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020 dettata per far fronte all'epidemia da
COVID-19.
APPELLO INCIDENTALE Per la parziale riforma della medesima sentenza nella parte in cui viene dichiarato
“lo stralcio” delle cartelle ai sensi della L.197/2022. Così in dispositivo “Si accoglie parzialmente il ricorso per quanto da riferirsi alle cartelle di cui ai punti 3)- 4) - 5) - 6) - 8” Nel dettaglio le cartelle di pagamento oggetto del presente appello incidentale sono identificate ai nn. 3) 12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti
Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di Commercio ER;
8)
12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Si esclude la cartella nr.
121201100023780142000 ripresa in sentenza con il numero “4)” per la quale ha operato correttamente lo
“stralcio” L. 197/2022. Tale ordinanza va modificata nei sensi che si indicano, nei motivi che seguono e deve essere riformata per come richiesto.
SULLO STRALCIO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 197/2022 – ERRATA
VALUTAZIONE La sentenza appellata deve essere riformata nella parte in cui la Spettabile Corte di primo grado ha ritenuto degna di accoglimento la valutazione formulata dal sig. Ricorrente_1 in sede di memorie illustrative sul presunto annullamento automatico delle cartelle di pagamento riprese ai numeri 3,5,6,8 (sopra meglio indicate) per effetto dei benefici normativi di cui alla L. 197/2022 perché afferenti a ruoli affidati in riscossione agli Agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 e di importo inferiore a mille euro. Così i Giudici in motivazione “Va in ultimo osservato quanto l'atto di pignoramento oggetto della presente impugnazione risulti sostanzialmente impoverito di specifiche poste debitorie gravanti sul ricorrente ed oggetto di specifico sgravio derivante da benefici normativi di cui alla L. 197/2022 poichè notificate prima del 2015 e di importo inferiore ad € 1.000,00; tali cartelle che, per speditezza non vengono individuate analiticamente bensì riprese ai numeri 3) - 4) - 5) - 6) - 8) del ricorso assumono connotazioni di automatico annullamento risultando priva di interesse la sussistenza dell'impugnazione.” Ebbene, nelle proprie motivazioni i Giudici di prime cure hanno erroneamente ritenuto valide le doglianze del sig. Ricorrente_1 proposte con proprie successive memorie illustrative, senza contradditorio con l'Ente della riscossione e, senza fare distinzione tra i vari enti Impositori, hanno stralciando le cartelle sotto i mille euro. Al riguardo rammentiamo che il legislatore nella L. 197/2022 ha previsto il solo annullamento automatico della pretesa tributaria, in presenza delle condizioni previste, per i soli ruoli emessi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Infatti, per la cartella nr. 121201100023780142000 ripresa in sentenza al numero 4), qui non appellata, ha operato correttamente lo “stralcio” in ragione della titolarità del credito iscritto a ruolo in capo all'Agenzia
Entrate di ER. Diverso è invece il caso che qui ci occupa e che forma oggetto di appello incidentale, concernente le sole cartelle di pagamento riprese in sentenza ai numeri 3,5,6,8 e così identificate: 3)
12120110001449846000 - tassa smaltimento rifiuti Comune NA (VC); 5) 12120110005604522000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER;
6) 12120110012615611000 - diritti camerali Camera di
Commercio ER;
8) 12120120005494824000 - tassa smaltimento rifiuti Comune di ER. Per gli enti sopra richiamati (Comune di ER, Comune di NA e Camera di commercio di ER) diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il legislatore ha dato loro la possibilità di scegliere con apposita delibera di aderire parzialmente o integralmente oppure di non aderire affatto allo “stralcio” dei crediti. La Legge di bilancio 2023 (L.197/2022), nella parte relativa allo “stralcio” dei crediti fino ad euro mille per ruoli affidati in riscossone agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al
31.12.2015, ha previsto all'art.1 comma 227 l'annullamento parziale dei ruoli (c.d. stralcio parziale),
“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.” Con il successivo comma
229 il legislatore, ha stabilito che gli enti creditori indicati dal comma 227, possono esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale sopra rappresentato adottando uno specifico provvedimento, che deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso all'Agente della riscossione. Ora, con riferimento alla normativa sopra richiamata, per quanto attiene alle cartelle di pagamento qui appellate per errato “stralcio” da parte dei Giudici di prime cure, si rappresenta quanto segue. Cartella nr. 12120110001449846000 con riferimento al solo ruolo nr. 906/2011 afferente alla tassa smaltimento rifiuti – ente impositore Comune di
NA (VC). L'amministrazione comunale, come da normativa L.197/2022, ha deliberato di NON applicare l'annullamento dei propri crediti iscritti a ruolo come da verbale nr. 3, seduta del 26.01.2023 che si allega in atti (all. 9). Cartella nr. 12120110012615611000 afferente a tributi diritto camerale – ente impositore
Camera di Commercio di ER ora Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. In ottemperanza alle norme contenute nella L. 197/2022 ha deliberato di NON aderire allo stralcio dei propri crediti iscritti a ruolo consegnati all'ente della riscossione come da ordinanza ratificata con determinazione del Presidente nr. 3 del 19.01.2023 che qui si allega (all.10). Infine, per la cartelle nn. 12120110005604522000
e 12120120005494824000 afferenti a tributi “tassa smaltimenti rifiuti e tributo provinciale” ente impositore
Comune di ER, affidati ad AdER nel periodo temporale dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, si evidenzia quanto segue. L'amministrazione comunale di ER non ha comunicato all'Agente della riscossione, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa sullo “stralcio dei debiti”, nessuna determinazione e/o provvedimento in merito allo “stralcio parziale” e nessuna determinazione sull'eventuale adesione allo
“stralcio totale”. Ne deriva che, in assenza di ogni decisione, ed in forza della normativa richiamata, i carichi affidati dal Comune di ER, rientranti nell'ambito applicativo dello stralcio dei debiti, sono stati oggetto di annullamento parziale limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di sanzioni (art.1, comma 227, L. 197/2022). Ciò posto, stante il tributo iscritto a ruolo ricompreso nelle cartelle di pagamento (12120110005604522000 e 12120120005494824000 ) afferente alla sola imposta principale - codice tributo “0434 - Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale” ed in assenza della quota relativa a sanzioni ed interessi a ruolo, lo stralcio parziale non ha trovato applicazione con la conseguenza che la debenza della pretesa tributaria a ruolo è interamente dovuta. Tutto quanto sopra dichiarato può essere facilmente verificato dall'estratto di ruolo valorizzato alla data odierna che, per le cartelle sopra menzionate ed in assenza di stralcio L.197/2022, riporta come dovuti i relativi tributi iscritti a ruolo (all. 11). Per tutto quanto sopra esposto, le cartelle di pagamento sopra menzionate non sono state annullate dalla L. 197/2022 in ragione della facoltà concessa dal legislatore al Comune di NA,
Comune di ER e Camera di Commercio di ER, quali enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di adottare al loro interno specifici provvedimenti volti a negare totalmente o parzialmente lo stralcio dei propri crediti iscritti a ruolo. Ne deriva, pertanto, la nullità della sentenza nella parte in cui i Giudici di prime cure hanno ritenuto comunque di applicare lo stralcio delle cartelle emesse dalle amministrazioni comunali e camera di commercio così come richiesto dal sig. Ricorrente_1, ciò in disaccordo con la normativa di riferimento
SULLA PRESCRIZIONE MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELLE CARTELLE Quanto alla prescrizione, si ribadisce che nessun termine quinquennale è maturato e ciò in ragione degli atti interruttivi pervenuti al sig. Ricorrente_1 successivamente alla data di notifica delle stesse. Nello specifico, si produce una tabella di riepilogo che mostra per le quattro cartelle qui appellate in via incidentale (nn.
12120110001449846000, 12120110005604522000, 15 12120110012615611000 e 12120120005494824000)
l'indicazione dei relativi atti interruttivi. Tutti atti per i quali il sig. Ricorrente_1 ha dato acquiescenza in sede di appello
. Per completezza è opportuno ricordare che la legge di stabilità per il 2014 (legge n.147 del 27.12.2013), ai commi 618-623, ha previsto la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino al tutto il
15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso a tutto il giorno 15 giugno 2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02/05/2014 con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi sospesa, ope legis, dall'01/01/2014 al 15/06/2014. A ciò si aggiunga la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/2020 dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Per tutto quanto sopra esposto, per le cartelle sopra menzionate oggetto del presente appello incidentale il termine quinquennale non è maturato.
All'udienza da remoto il difensore appellante chiede dichiararsi la inammissibilità dell'appello incidentale in quanto proposto avverso cartelle delle quali nel giudizio di primo grado non aveva contestato la richiesta di stralcio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale. E' possibile eccepire la prescrizione solo se sono state impugnate le cartelle e i successivi atti interruttivi. Ne consegue che, la loro mancata impugnazione nei termini di legge, ha comportato la definitività del diritto di credito sotteso e l'inammissibilità di ogni contestazione nel merito della pretesa
(ivi compresa quella di prescrizione del credito), ormai divenuta inoppugnabile.
Sul punto la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 31636/2023 ha nitidamente affermato che “non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, poiché, come si è detto, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. ex multis Cass. 29 novembre 2021, n. 37259;
Cass. Civ. 7.02.2020, n.3005, Cass. 16 luglio 2019,
n. 19010). Può quindi eccepirsi la prescrizione solo relativamente al periodo successivo all'ultimo valido atto interruttivo notificato. L'atto di riscossione emesso precedentemente a quello oggi opposto, ossia intimazione di pagamento notificata in data 15.10.2021, atto mai opposto che ha ricompreso tutte le cartelle e per il quale il contribuente nulla ha eccepito.
Per le cartelle 1) e 2) non è quindi decorsa la prescrizione di sanzioni e interessi.
ADER ha prodotto in questo grado di giudizio ex art. 58, ulteriore atto interruttivo (pignoramento presso terzi notificato il 10.12.2008) il che in ogni caso esclude che si sia verificata prescrizione decennale della cartella
2) come sostenuto nell'appello.
Appello incidentale, da respingersi l'eccezione di inammissibilità in quanto si tratta di questione rilevabile d'ufficio riguardando i presupposti normativi della estinzione.
E' da accogliere l'appello incidentale di ADER per le cartelle 3), 4),5),6 ) e 8) che la CTP ha erroneamente escluso, in quanto non stralciabili ex legge 197/2022, riguardando enti locali che non hanno deliberato sulla stralciabiità dei debiti non superori a 1.000 euro nel periodo considerato dalla norma, come ampiamente documentato da ADER nel suo atto. Rimane confermato stralcio cartella 7) riguardante amministrazione statale.
Alla soccombenza consegue condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale. Condanna parte contribuente al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e
2.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate- OS, oltre oneri di legge, se dovuti. Condanna
l'appellante principale, altresì, al pagamento delle spese processuali del secondo grado, che liquida in euro 1.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e 2.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate- OS, oltre oneri di legge, se dovuti.