Art. 63.
La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;
c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presento ordinamento;
d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.
La domanda per ottenere il riscatto di cui ai precedenti articoli 61 e 62 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento, dai sanitari che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
b) dal primo reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dai sanitari gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non si trovino in servizio;
c) dalla data di assunzione in servizio dai sanitari che siano per la prima volta iscritti alla Cassa successivamente alla pubblicazione del presento ordinamento;
d) dal reingresso in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo d'iscrizione.