Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi SIi:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. e Parte_1 C.F._1 asale n. 7, elettivamente domiciliato in Arona, cors o lo studio dell'avv. LOMBARDO GAETANO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato a [...] in data [...], c.f. e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, corso di Porta Romana n. 54, presso lo studio dell'avv. COLELLABELLA VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero -INTERVENUTO- Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“ - dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordinare al Comune di GN di annotare l'e a i matrimonio;
- i coniugi ben possono intendersi economicamente indipendenti e quindi non necessitano di assegni alimentari e/o di mantenimento, ad eccezione di quanto infra precisato;
- parimenti non necessitato di contributo al mantenimento risulta il figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
- di nulla disporre in riferimento alla casa familiare in assenza di figlio minori e/o economicamente non autosufficienti o comunque meritevoli di tutela legale legata alla fruizione della casa familiare. Ciò posto, il SI , in ottemperanza agli accordi assunti tra i coniugi in relazione alla definizione dei Parte_1 loro rapporti patrim intercorsi, dichiara di voler cedere e s'impegna a trasferire alla SIa CP_1
che accetta e si impegna ad acquistare, con ogni garanzia di legge, la propria quota pari al 50% della piena
[...]
dell'immobile sito in Borgo Ticino (NO) Via Valle n. 76 censito al catasto dei Fabbricati del Comune di Borgo Ticino al al foglio 10 particella 1444 sub 2 cat. A 2 Classe 1, consistenza 6,5 vani e sub 3 cat. C6 Classe 2, consistenza 43 mq., nonché dell'area, compresa la superficie coperta, distinta nel Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al foglio 10, mappale 1444 di are 7.80.
- La parte cedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. n. 78 del 31.5.10 convertito nella L. 122/10 dichiara che i sopra menzionati dati catastali, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed il riferimento alle planimetrie catastali allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto e parte cessionaria conferma la dichiarazione resa.
- Il trasferimento è eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e che comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi.
- Tale trasferimento dovrà intendersi esente da qualsivoglia imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L 06.03.1987 n. 74.
- Il cedente dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale. Il presente trasferimento immobiliare è pertanto funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
Tale cessione sarà altresì formalizzata avanti al Notaio designato da parte acquirente, che si accollerà le relative spese. Il trasferimento immobiliare si perfezionerà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di divorzio per come infra richiesto dai coniugi;
- Il corrispettivo prezzo stabilito, con riferimento alla quota del 50% di proprietà del SI , viene stabilita Parte_1 in € 93,000,00, e verrà versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto notarile di cui sopra.
- Il GN corrisponderà inoltre, a titolo di una tantum ex art. 5 legge divorzile, alla GNa Parte_1 CP_1
la somma di € 18.000,00 al momento della sottoscrizione dell'atto notarile di cui sopra, e contestuale
[...] mento del proprio credito, salvo convenuta compensazione, per come confermata dallo stesso GN . Parte_1
Gli esponenti CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con congruo termine dilatorio di legge ovvero ad almeno 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in GN (MI) in data 12.10.1991 matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del detto Comune al n. 36 parte I anno 1991;
- ordinare al Comune di GN (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto dell'impegno del sig. di corrispondere, per come previsto dalle parti, la somma di € 18.000,00 quale Pt_1 assegno una tantum ex art. 5 le zile, alla sig.ra ciò nei termini dalle parti medesime convenuti Controparte_1
e richiamati in premessa;
- dichiarare compensate le spese legali;
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di scioglimento del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale. Le parti dichiarano altresì espressamente di rinunciare all'impugnativa delle emanande sentenze”. Per il P.M
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in GN Parte_1 Controparte_1 co o stato civile del predetto comune al n. 36 Parte I, anno 1991. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 18/12/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti mi i trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10 gennaio 2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini