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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 137/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/05/2017 – non notificata, R.G. 385/2015,
TRA
e , in proprio e quali eredi di rappresentati Parte_1 Parte_2 Persona_1
e difesi dagli avv.ti Francesca Belmonte e Salvatore Guzzi ed elettivamente domiciliati in
Napoli (NA), alla Salita Pontecorvo nr. 86, presso lo studio del primo difensore,
- attori in riassunzione –
CONTRO
Avv. nella sua qualità di amministratrice di sostegno di e Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to ed elettivamente Controparte_3 Controparte_3 domiciliata in Vallo della Lucania (SA), alla Via S. Passero nr. 40, presso studio difensore, nonché elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
- convenuta in riassunzione –
E
1 e , nella loro qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 ved. , rappresentati e difesi dall'avv.to Raffaele Caggiano ed elettivamente domiciliati CP_4 in Salerno (SA), alla Via Regina Costanza nr. 5, presso studio difensore,
- altre parti convenute in riassunzione –
E
e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 Persona_3 rappresentate e difese dall'avv.to Stefano Ricciardi ed elettivamente domiciliate in Salerno
(SA), alla Via Adalgiso Amendola nr. 36, presso studio difensore,
- ulteriori parti convenute in riassunzione –
E
, nella sua qualità di erede di ved. BI. Controparte_7 Persona_2
- ulteriore parte convenuta in riassunzione contumace –
*********
OGGETTO: Divisione ereditaria e azione di riduzione - Atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di
Cassazione, della sentenza in materia di divisione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 09/02/2024 per tutte le parti convenute in riassunzione presso i rispettivi difensori e a mezzo posta e/o di Funzionario UNEP addetto alla Corte di Appello di Salerno in data
15/02/2024 per tutte le parti citate nel giudizio di riassunzione, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 09/02/2024, gli attori in riassunzione, Pt_1
e , in proprio e quali eredi di riassumevano la causa
[...] Parte_2 Persona_1 ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 95/2018, conclusosi con Sentenza n. 35857/2023 all'udienza del 14/12/2023, resa dalla seconda sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 22/12/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione riteneva fondati il primo, il secondo e il quarto motivo e rigettava il terzo motivo. pag. 2/15 Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/05/2017 – non notificata, con rinvio alla
Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto introduttivo di lite notificato in data 05/11/1971 e iscritto a ruolo in data 11/11/1971, R.G. n. 400/1971, , in qualità di Parte_3 procuratore di conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Persona_3
Lucania, in , ved. e in Persona_1 Pt_1 Persona_2 CP_4 CP_8 CP_2 esponendo di essere figlio naturale di , il quale aveva contratto Persona_4 matrimonio con - dalla cui unione erano nate le 3 figlie e Controparte_9 Per_1 Per_2 convenute in giudizio - e che lo stesso era proprietario dei seguenti beni: CP_8
a) 2/3 dell'orto denominato “Rizzi”, con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 168 – fabbricato rurale -
, 169 – agrumeto – 178 – seminativo arborato;
b) 2/3 del fondo denominato "Ulivi della Madonna", riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 100 – seminativo arborato -, e n. 198
– pascolo arborato –;
c) 2/3 del vano terraneo riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 174/3 – porzione rurale di fabbricato –;
d) metà del fondo rustico denominato "Chiusa", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 124, foglio 1, n. 43 – seminativo arborato -, e n. 44 – fabbricato rurale –;
e) 2/3 della casa di abitazione sita alla Via Fontana in Torchiara, composta di n. 7 vani terranei e n. 6 al primo piano, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Torchiara, alla partita 957, foglio 4, n. 174/4, 166/2, 171/2 e 180;
f) 2/3 del fondo rustico denominato "Cannatiello" con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Agropoli, alla partita 2165, foglio 38, n.
78 – pascolo arborato, n. 79 – uliveto -, n. 80 – aia, nn. 81 e 82 – fabbricato rurale – e n. 110 – uliveto -;
pag. 3/15 g) metà del fondo rustico denominato "Destro", con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Agropoli, alla partita 1770, foglio 38, n. 83 – aia -,
n. 84 – uliveto -, n. 85 – fabbricato rurale -, n. 86 – vigneto -, e n. 111 – uliveto -;
h) intero fondo rustico denominato "Piscicolo", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 456, foglio 1, n. 47 – pascolo arborato -;
i) intero fondo rustico denominato "San Rocco", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 1882, foglio 1, n. 45 – fabbricato rurale -, n. 46 – uliveto -, foglio 2, n. 62 – pascolo arborato -, con annesso fabbricato rurale e riportato nel catasto alla partita 122, foglio 2, n. 49.
Riferiva ancora che con atto per notar – rep. n. 37 e registrato ad Persona_5
Agropoli il 10/08/1959 al n. 64, trascritto presso la Conservatoria di Salerno ai nn. 14889 e
13397 il 06/08/1959 – il di lui padre aveva venduto alle figlie e i diritti Per_1 Per_2 CP_8 da lui vantati sui beni indicati dalla lettera a) alla lettera g) e che, con il medesimo atto, le sorelle avevano provveduto a dividersi tra loro i cespiti;
precisava, ulteriormente, che con atto per notar - rep. n. 38 e registrato ad Agropoli il 10/08/1959 al n. 65, trascritto Per_5 presso la Conservatoria di Salerno ai nn. 14690 e 13398 il 06/08/1959 – Persona_4 aveva venduto alla sola figlia i diritti da lui vantati sui fondi "Piscicolo" e "San Rocco", Per_1 disfacendosi così il di lui padre di ogni bene immobile, deceduto poi in data 08/05/1970 e Per_ lasciando a sé superstiti i figli e . Per_1 CP_8 Per_2
Lamentava, tuttavia, la simulazione dei rogiti in virtù dei rapporti tra i contraenti, della tenuità dei prezzi, della corresponsione degli stessi anteriormente alle stipule e dell'età dell'alienante, dissimulanti invece altrettante donazioni, nulle per illiceità della causa e per carenza di forma e che, comunque, gli stessi costituivano atti di liberalità lesivi della quota di legittima dell'attore; pertanto, chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la simulazione dei rogiti richiamati, in via subordinata, chiedeva che venissero ridotte le dissimulate donazioni fino al soddisfacimento della quota di riserva del legittimario con Persona_3 ordine alle convenute di restituire i beni mobili ed immobili a lui spettanti e con condanna delle stesse a rendere il conti di frutti ed a pagare la di lui quota, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
14/01/1972, si costituivano in giudizio e Persona_1 Persona_2 CP_8
pag. 4/15 quali parti convenute, che eccepivano la temerarietà, l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree, pertanto ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
dati per noti e conosciuti tutti gli eventi della lunga procedura e riassunto il giudizio da e , figlie dell'originario attore – Controparte_6 Persona_2 Persona_3 medio tempore deceduto – la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e di C.T.U.
Con sentenza non definitiva n. 540/2000 del 21/12/2000 e depositata in cancelleria in data
22/12/2000 – rep. 1065/2000 -, il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, dichiarava la simulazione dei contratti di compravendita impugnati e la nullità dei corrispondenti dissimulati negozi di donazione, dichiarava aperta ab intestato in Torchiara e in data 08/05/1970 la successione di
[...]
, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra Per_4 CP_6
e - per stirpe quali figlie di -
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_8
e , formatasi in seguito all'apertura della successione di
[...] Persona_2 [...]
; con separata ordinanza n. cronol. 3909/2000 del 21/12/2000 e depositata in Per_4 cancelleria in data 22/12/2000, il Collegio – rilevato che per effetto della sentenza parziale tutti i beni immobili venduti dal de cuius erano ritornati a far parte del coacervo ereditario e dovevano essere divisi, per quote uguali, tra Persona_1 CP_8 Persona_2
e, per stirpe, tra e , quali figlie di rimetteva la causa Controparte_6 Per_2 Persona_3 sul ruolo istruttorio, nominando consulente tecnico affinché predisponesse un comodo progetto di divisione dei beni relitti con eventuali conguagli in denaro.
Avverso la predetta ordinanza di rimessione in istruttoria, interponeva reclamo Pt_1
alle cui contestazioni aderivano anche e reclamo
[...] Persona_2 CP_8 che veniva rigettato dal Collegio con ordinanza n. cronol. 449/2002 del 07/03/2022; conferito l'incarico al C.T.U. all'udienza del 19/11/2001, alla successiva udienza del
26/02/2003 il giudizio veniva sospeso in attesa della decisione sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 540/2000 del Tribunale di Vallo della Lucania: con sentenza n.
691/2010 depositata il 28/07/2010, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello principale proposto da , nella sua qualità di procuratore speciale di Parte_1 Per_1
accoglieva parzialmente gli appelli incidentali proposti da in
[...] CP_8 CP_2
e in e, in riforma parziale della sentenza non definitiva impugnata, Persona_2 CP_4 dichiarava aventi diritto alla successione di le figlie Persona_4 Persona_1
pag. 5/15 e per quote uguali fra loro, nonché il figlio per CP_8 Persona_2 Persona_3 quota pari alla metà delle quote attribuite alle sorelle, ferma l'attribuzione per stirpe alle discendenti di - e - compensava interamente Persona_3 Controparte_6 Persona_2 tra le parti le spese processuali del grado.
Con istanza di riassunzione del giudizio sospeso ex art. 297 c.p.c. depositata in data
02/02/2011, e - premesso che la sentenza 691/2010 della Controparte_6 Persona_2
Corte d'Appello era stata notificata in data 29/11/2010 a tutte le parti che non avevano proposto gravame ed essendo pertanto la stessa passata in giudicato - chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio;
ricostituito il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa a mezzo di C.T.U., all'udienza del 02/04/2014 il Collegio assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n. 408/2014, emessa in data 03/10/2014, depositata in cancelleria in data
08/10/2014, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava esecutivo il progetto di divisione n. 1 redatto dal nominato C.T.U. ing. , depositato in cancelleria il Persona_6
24/07/2012, disponeva l'assegnazione delle quote a ciascun condividente così come da
P.Q.M.
della sentenza, accoglieva la domanda di condanna a rendere il conto dei frutti proposta dalle parti attrici e compensava integralmente le spese processuali tra le parti.
Con atto di appello notificato in data 24-25/03/2015 e iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Salerno in data 02/04/2015, l'appellante , nella sua qualità di Parte_1 procuratore speciale di censurava la sentenza n. 408/2014 del Tribunale di Persona_1
Vallo della Lucania sulla base dei seguenti motivi: “1) Sull'oggetto della divisione. Erroneità della motivazione per incongruenze e incompletezze delle operazioni peritali – Fuorviamento del convincimento del giudicante – Mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti per la decisione (artt. 132 e 276 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 537, 566, 724, 735, 726 e 727 c.c.) capi 2 e 3 della sentenza;
2) Violazione e falsa applicazione di norma di legge – Vizio della motivazione – Esercizio del diritto di commutazione (violazione degli artt. 123 e 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 574 c.c. nel testo applicabile alla controversia)”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e - per quanto qui di interesse - chiedeva al n. 3) delle conclusioni formulate di disporre in via istruttoria l'acquisizione degli atti del procedimento R.G. nr.
809/79 del Tribunale di Vallo della Lucania e comunque di riformare la sentenza gravata dall'appello così come da conclusioni all'atto introduttivo, con vittoria di spese, diritti ed pag. 6/15 onorari di giudizio. In via istruttoria, depositava ex art. 345, comma 2, c.p.c. i documenti così come elencati da atto di appello.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27/05/2015, si costituiva in sede di sospensiva , nella sua Controparte_5 qualità di erede di e quale parte appellata, che chiedeva il rigetto Persona_2 dell'inibitoria; con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 07/09/2015, si costituiva in giudizio nella sua qualità di erede di e Controparte_4 Persona_2 quale altra parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello in quanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e competenze;
con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 02/07/2015, si costituivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 [...]
e quali ulteriori parti appellate, che eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza Per_3 del gravame e ne chiedevano il rigetto. Nonostante la ritualità della notifica, rimanevano contumaci e , nella loro qualità di eredi di Controparte_3 CP_2 CP_8
Con ordinanza del 16/07/2015 e depositata in cancelleria in data 07/08/2015, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e all'udienza di merito del 15/09/2015 – rinviata nello stato al 06/10/2015 – l'appellante chiedeva ammettersi, ex art. 345, comma 3, c.p.c. i documenti richiamati nell'atto di appello, richiesta del pari reiterata nei successivi verbali;
all'udienza del 27/04/2017 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 471/2017, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data
22/05/2017 e pubblicata dalla cancelleria in data 23/05/2017, la Corte – in relazione alla richiesta ex art. 345, comma 3, c.p.c. formulata dall'appellante - riteneva non possibile introdurre nel giudizio la documentazione relativa al giudizio n. 809/79 R.G. del Tribunale di Vallo della Lucania «[…] in quanto tale documentazione non può considerarsi quali “nuovi documenti che la parte non aveva potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” ex art.
345 c.p.c.. Infatti, tale procedura espropriativa era circostanza conosciuta dalle parti, ed anche dall'appellante, in quanto la questione dell'indennità dell'esproprio era stata affrontata dal CTU nella consulenza ai fini del calcolo del compendio ereditario.» (cfr. pagg.
5-6 sentenza appellata); pertanto, rigettava l'appello e condannava , nella qualità di procuratore speciale di alle Parte_1 Persona_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3500,00 in favore di ciascuna parte appellata.
pag. 7/15 Avverso la sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, , nella Parte_1 sua qualità di procuratore speciale di ricorreva in Cassazione con ricorso Persona_1 depositato in data 02/01/2018, R.G. 95/2018, affidando il ricorso a 4 motivi: “1) Violazione dell'art. 360, comma 1, n.ro 5 c.p.c. in relazione all'art. 345, 3° comma, c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.; 2) Violazione dell'art. 360, comma 1 n.ro 03 c.p.c. in relazione all'art. 88 c.p.c.; 3) Violazione dell'art. 360, comma 1, n.ri 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 4) violazione dell'art. 360, comma 1, n.ro 6 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c.”.
Con Ordinanza n. 35857/2023 pronunciata all'udienza del 14/12/, depositata in cancelleria e pubblicata in data 22/12/2023, la Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva meritevoli di accoglimento il primo, il secondo e il quarto motivo, articolati in varie censure ed esaminati insieme perché «[…] nell'insieme mettono in discussione la correttezza della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto preclusa in appello la produzione documentale concernente gli atti tratti dal diverso giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania e recante il n. 809/79 R.G.» (cfr. sentenza Cassazione pag. 6, righi 16-22);
✓ riteneva non meritevole di accoglimento il terzo motivo sostanziandosi «[…] nella critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello circa la correttezza delle conclusioni del CTU, imputandogli di non avere preso in considerazione la documentazione, già in precedenza versata in atti, quanto alla stima e valutazione delle spese sostenute per l'immobile di via Fontana».
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolti i tre motivi del ricorso nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., e Parte_1
, in proprio e quali eredi di riassumevano la causa innanzi Parte_2 Persona_1 all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e in via istruttoria disponga l'acquisizione degli atti e dei documenti tutti che comunque si sono richiamati e si depositano in uno al presente atto, nonché l'ammissione delle istanze istruttorie che qui si formulano;
2) In via preliminare e in via istruttoria, previo rilievo dell'incongruenza, dell'incompletezza e dell'infedeltà del CTU nel rispondere al mandato conferito in prime cure, disponga la rinnovazione delle operazioni peritali nominando nuovo CTU;
3) Sempre per l'effetto disponga il ripetersi delle operazioni
pag. 8/15 peritali e in conseguenza di ciò accerti e dichiari l'effettiva consistenza ed appartenenza dei beni immobili in capo al de cuius al tempo dell'apertura della successione, ivi comprese le eventuali indennità di esproprio, i debiti ereditari, le spese per conservazione e miglioramenti sostenute dai coeredi in possesso dei beni ereditari,
e dichiari l'effettiva consistenza e relativa stima dell'asse ereditario nella sua composizione attiva e passiva dal tempo dell'apertura della successione fino al definitivo progetto di divisione ex art. 723 c.c., determinando il corretto ammontare di eventuali conguagli e del corrispettivo del godimento esclusivo;
4) Disponga la formazione delle quote fra i coeredi in considerazione del valore venale dei cespiti che si appartengono all'asse ereditario computandolo all'attualità ed applicando, quanto al figlio naturale, l'art. 574 c.c. nel testo vigente al tempo dell'apertura della successione ed anteriore alla riforma del 1975 come statuito dalla Corte di
Appello di Salerno nella sentenza n.ro 691/2010 passata in giudicato;
5) Dichiari l'avvenuto esercizio della facoltà di commutazione in danaro della quota spettante al figlio naturale da parte dei figli legittimi determinando altresì il valore della quota spettante a coloro che sono succeduti per stirpe al figlio naturale per la cui liquidazione si offre fin d'ora la corrispondente somma in danaro come da quantificazione che risulterà
a seguito della ripetizione delle operazioni peritali;
6) condanni gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compresa la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, con accessori nella misura di legge
o ponga le stesse a carico della massa solo limitatamente alle questioni non controverse”. In via istruttoria, chiedeva depositarsi e ammettersi ex art. 345 c.p.c. i documenti così come elencati nell'atto di citazione in riassunzione e chiedeva ammettersi prova per testi sui capi articolati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/06/2024, si costituivano in giudizio nella sua Controparte_1 qualità di amministratrice di sostegno di e e quale convenuta CP_2 Controparte_3 in riassunzione, che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della riassunzione, nel merito - al netto dei motivi di ricorso accolti dalla
Corte Suprema di Cassazione e previ gli scaturiti incombenti tecnici concernenti la maggiore indennità percepita da – chiedeva confermarsi la sentenza della Corte di Persona_2
Appello di Salerno n. 471/2017 recepente a sua volta quella del Tribunale di Vallo n.
408/2014, con vittoria delle spese e dei compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19/06/2024, si costituivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 [...]
e quali altre parti convenute in riassunzione, che chiedevano dichiararsi Per_3 inammissibili e infondate le domande degli attori in riassunzione nei loro confronti, con pag. 9/15 vittoria di spese ed onorari;
con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/06/2024, si costituivano in giudizio e Controparte_4
, nella loro qualità di eredi di ved. BI e quali ulteriori Controparte_5 Persona_2 parti convenute in riassunzione, che chiedevano l'integrale rigetto delle difese, richieste e conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione e conferma delle sentenze rese in ogni grado dei precedenti giudizi, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si costituiva in giudizio , nella sua qualità di erede di ved. , Controparte_7 Persona_2 CP_4 quale ulteriore parte convenuta in riassunzione, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024 e disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio assegnava alle parti i termini ratione temporis applicabili (10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica); depositati gli scritti conclusionali e fissata l'udienza in presenza del 25/09/2025, all'esito della discussione orale il Collegio assegnava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , nella sua qualità di Controparte_7 erede di ved. , quale ulteriore parte convenuta in riassunzione, Persona_2 CP_4 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Sempre in via preliminare, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di
Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dagli attori in riassunzione va rigettato per le ragioni di seguito riportate, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In relazione al primo motivo di appello inerente ai vizi della motivazione per incongruenze e incompletezza delle operazioni peritali fondato sulla critica alla assunzione delle conclusioni del consulente a base esclusiva della decisione, pur in pag. 10/15 presenza delle contestazioni di parte, deve osservarsi che con la decisione assunta dalla Corte di Cassazione il motivo di ricorso relativo alla critica alla ctu e alla valutazione dei documenti posti alla base della stessa, come prodotti dalle parti è stato rigettato. La Corte sul punto ha osservato che il terzo motivo relativo alla critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello circa la correttezza delle conclusioni del CTU, imputandogli di non aver preso in considerazione la documentazione, già in precedenza versata in atti, quanto alla stima e valutazione spese sostenute per l'immobile di via Fontana non è meritevole di accoglimento.
Anche in relazione al vaglio della documentazione prodotta a provare il preciso ammontare delle spese sostenute a tale titolo dalla , non ritenuta sufficiente a tale costo. Persona_1
In particolare, va osservato che gli appellanti in riassunzione introducono in questa sede, per la prima volta, l'eccezione relativa alla erronea formazione della massa ereditaria comprensiva del fondo “Ulivi della Madonna”, a loro dire da escludersi dai beni appartenenti al defunto
. Detta eccezione è stata disattesa in primo grado, e non riproposta come Persona_4 motivo di appello con l'atto di appello originario, pertanto, anche se in relazione alla art. 345
c.p.c. per il rito applicabile al caso di specie è possibile proporre nuove eccezioni e documenti, occorre ricordare che siamo in base di riassunzione del giudizio di rinvio per cui non è possibile ampliare il tema della decisione oltre quelli che sono stati gli originari motivi di appello, che delimitano il perimetro ed il contenuto del giudizio di rinvio che è un giudizio chiuso. Nel giudizio di rinvio non è possibile sollevare nuove eccezioni o presentare nuove domande, poiché si tratta di un giudizio chiuso limitato a riesaminare le questioni già sollevate in precedenza e decise dalla Cassazione. Le parti non possono ampliare l'oggetto della controversia( thema decidendum) ed il giudice del rinvio deve limitarsi ad applicare il principio espresso dalla Cassazione. In giudizio di rinvio non è una prosecuzione del processo in cui tutto può essere rimesso in discussione, ma una fase speciale e limitata. L'art. 394 c.p.c. vieta alle parti di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio che ha portato alla sentenza cassata, a meno che non siano una conseguenza della decisione della
Cassazione. (Cass. civ. sez I n. 465/2025) Nel caso in esame, la questione della appartenenza del fondo “Ulivi della Madonna” all'asse ereditario è stata rigettata con la sentenza di primo grado, sul presupposto che con la decisione sulla simulazione delle vendite apparenti e la nullità delle donazione, il patrimonio sia stato determinato nella sua consistenza in via definitiva, essendo passata in giudicato la sentenza non definitiva relativa all'azione di pag. 11/15 riduzione e comunque evidenziando che la domanda relativa a detto fondo è stata proposta in corso di causa, e per quanto possibile, in ragione del rito applicabile, essa non poteva ritenersi ammissibile per mancata accettazione del contraddittorio delle altre parti. Detta parte della motivazione non solo non ha costituito motivo di appello originario, ma non è motivo di appello in sede di riassunzione, per cui su tale punto la decisione è definitiva e preclude altre indagini, essendo la domanda da ritenersi inammissibile per tutte le ragioni esposte. Infatti, nella sentenza di primo grado è dato leggere “ Con riguardo alla eccezione, formulata dal convenuto all'udienza del 19/09/2012, relativa alla pretesa Controparte_10 non appartenenza all'asse ereditario del fondo “Ulivi della Madonna” si evidenzia che, oltre ad essere anch'essa superata dalla formazione del giudicato sulla composizione dell'asse ereditario, alla stessa udienza tutte le altre parti hanno immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio, dal che deriva che essa non può in alcun modo trovare ingresso nel giudizio”. La questione dunque è stata definita in primo grado e non appellata, per cui non è riproponibile in questa sede, in cui peraltro i motivi esposti non contemplano la questione della inammissibilità della domanda per mancata accettazione del contraddittorio.
Detta domanda è dunque fuori dal tema della decisione. Quanto al motivo di appello nella parte relativa alla critica alla decisione della Corte di Appello e del giudice di primo grado in relazione alle spese e migliorie per l'abitazione Fontana, e per il vizio di valutazione dei beni,
e delle migliorie al fondo “Orto Rizzi” esse non possono costituire nuovo motivo di indagine, poiché il capo relativo di ricorso in Cassazione è stato rigettato, ritenendosi motivata l'adesione della Corte di Appello alle risultanze della consulenza tecnica, conseguentemente corrette le determinazioni in ordine all'attribuzione del valore ai beni ereditari. Quanto al motivo di appello relativo al diritto potestativo di richiedere la liquidazione della somma in denaro in luogo della quota spettante al figlio naturale, respinto con la sentenza di Appello
n. 471/2017 va osservato che sullo stesso non è stato proposto ricorso per Cassazione, per cui la decisione è divenuta definitiva e intangibile. Peraltro, detta decisione è condivisibile considerato che nel caso di specie il figlio naturale non ha consentito alla commutazione, neppure richiesta da tutti gli eredi ex art. 537 c.c., in ogni caso la questione è coperta dal giudicato e dunque inammissibile. Quanto al motivo primo, secondo e quarto del ricorso in
Cassazione essi sono stati trattati congiuntamente ed accolti. In particolare, la Cassazione ha ritenuto applicabile al presente giudizio l'art. 345 c.p.c. in ragione del diritto intertemporale,
pag. 12/15 espressamente dettate dalla legge n. 352/1990, per cui deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca antecedente al 30 aprile 1995, trova applicazione quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ed esso apportate dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 69/2009, sicché le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Da detto principio deriva che la produzione documentale prodotta dall'appellante in riassunzione nel giudizio di appello originario e relativa all'indennità di esproprio percepita da per il fondo Persona_2
avrebbe dovuto essere ammessa come tempestiva e valutata nella sua rilevanza CP_11 ai fini della decisione. Sul punto va osservato che la documentazione relativa al giudizio R.G.
n. 809/1979 Tribunale di Vallo della Lucania, promosso da contro Persona_2
l' è inerente ad azione risarcitoria, che risulta abbandonata ed Controparte_12 estinta. Quanto alla errata valutazione della indennità di esproprio pure considerata dal CTU in relazione all'anno 1977, per cui la documentazione prodotta costituirebbe la prova circa la percezione da parte di di una indennità aggiuntiva nell'ambito dello stesso Persona_2 procedimento espropriativo per euro 19.759,64, non ricompresa nella massa ereditaria, deve osservarsi che il ragionamento della parte appare lacunoso. Invero, riferisce alla Per_2
una azione di opposizione alla stima risalente all'anno 1979 che invero è una azione
[...] di determina del valore venale del fondo per occupazione legittima e di risarcimento danni.
L'indennità di esproprio è riferita alla proprietà , identificata catastalmente. Persona_2
Detto fondo, per una parte, sarebbe di proprietà della come sostenuto dalla Persona_2 stessa in sede difensiva e fuori dalla comunione ereditaria, mentre per 2/3 sarebbe da attribuirsi alla massa ereditaria, detto aspetto è stato valutato dal consulente tecnico in primo grado nella determina e formazione della massa ereditaria. Detta contestazione non è stata superata da adeguata prova da parte dell'appellante in riassunzione, in relazione alla riferibilità dell'indennità per la parte eccedente a quella valutata dal consulente alla proprietà in comunione ereditaria, e la prova della intera appartenenza del fondo alla CP_11 comunione ereditaria, considerato che il consulente non ha ignorato nella sua indagine la questione esproprio, ovvero non è dato stabilire con certezza se ed in che misura l'indennità liquidata sia riferibile alla massa ereditaria. Infatti, dall'atto di vendita del Persona_4
pag. 13/15 alle figlie e divisione emerge che alla è stata attribuita la quota di soli 2/3 del Persona_2 fondo in questione, poi entrata nella massa ereditaria per simulazione dell'atto. E dalle particelle riferite ai 2/3 ovvero fol. 38 n. 78- n. 79 n. 80 n. 81n. 82 n. 110, emerge una non corrispondenza con quelle espropriate in cui è dato ritrovare la particella 119, per cui detto aspetto rende incerto a che cosa sia effettivamente imputabile la maggior somma liquidata a titolo di indennità. In ragione di ciò la documentazione prodotta ed ammissibile relativamente all'esproprio non appare idonea a modificare il valore complessivo della massa ereditaria soggetta a divisione e l'appello va rigettato, e confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza valutato l'esito complessivo del processo, ( Cass.
n. 23096/2025) per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dagli attore in riassunzione, e Parte_1
, in proprio e quali eredi di nei confronti di Parte_2 Persona_1 Controparte_1 nella sua qualità di amministratrice di sostegno di e , nei CP_2 Controparte_3 confronti di e , nella loro qualità di eredi di , Controparte_6 Persona_2 Persona_3 nei confronti di e , nella loro qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 [...]
ved. , nonché nei confronti di , nella sua qualità Persona_2 CP_4 Controparte_7 di erede di ved. , a seguito del ricorso per Cassazione avverso la Persona_2 CP_4 sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data
12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/05/2017 – non notificata, R.G. 385/2015, in materia di divisione ereditaria e azione di riduzione, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , nella sua qualità di erede di Controparte_7 [...]
ved. ; Persona_2 CP_4
2. Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado;
3. Condanna parti soccombenti e al pagamento delle Controparte_10 Parte_2 spese di lite del giudizio di rinvio liquidate in euro 6.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, del giudizio di appello in euro 6.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, del giudizio di primo grado in pag. 14/15 euro 3.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge spese generale, e per il grado di Cassazione in euro 4.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore delle parti appellate costituite, con attribuzione ai soli difensori dichiaratisi antistatari, compensa le restanti spese i restanti gradi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 137/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
Dott.ssa Rosa D'Apice - Consigliere;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 137/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, a seguito di atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/05/2017 – non notificata, R.G. 385/2015,
TRA
e , in proprio e quali eredi di rappresentati Parte_1 Parte_2 Persona_1
e difesi dagli avv.ti Francesca Belmonte e Salvatore Guzzi ed elettivamente domiciliati in
Napoli (NA), alla Salita Pontecorvo nr. 86, presso lo studio del primo difensore,
- attori in riassunzione –
CONTRO
Avv. nella sua qualità di amministratrice di sostegno di e Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to ed elettivamente Controparte_3 Controparte_3 domiciliata in Vallo della Lucania (SA), alla Via S. Passero nr. 40, presso studio difensore, nonché elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale pec Email_1
- convenuta in riassunzione –
E
1 e , nella loro qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 Persona_2 ved. , rappresentati e difesi dall'avv.to Raffaele Caggiano ed elettivamente domiciliati CP_4 in Salerno (SA), alla Via Regina Costanza nr. 5, presso studio difensore,
- altre parti convenute in riassunzione –
E
e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 Persona_3 rappresentate e difese dall'avv.to Stefano Ricciardi ed elettivamente domiciliate in Salerno
(SA), alla Via Adalgiso Amendola nr. 36, presso studio difensore,
- ulteriori parti convenute in riassunzione –
E
, nella sua qualità di erede di ved. BI. Controparte_7 Persona_2
- ulteriore parte convenuta in riassunzione contumace –
*********
OGGETTO: Divisione ereditaria e azione di riduzione - Atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. - Annullamento, da parte della Corte di
Cassazione, della sentenza in materia di divisione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. notificato a mezzo pec in data 09/02/2024 per tutte le parti convenute in riassunzione presso i rispettivi difensori e a mezzo posta e/o di Funzionario UNEP addetto alla Corte di Appello di Salerno in data
15/02/2024 per tutte le parti citate nel giudizio di riassunzione, iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 09/02/2024, gli attori in riassunzione, Pt_1
e , in proprio e quali eredi di riassumevano la causa
[...] Parte_2 Persona_1 ex artt. 392 e ss. cod. proc. civ. innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ricorso per Cassazione R.G. n. 95/2018, conclusosi con Sentenza n. 35857/2023 all'udienza del 14/12/2023, resa dalla seconda sezione civile, depositata in cancelleria e pubblicata in data 22/12/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione riteneva fondati il primo, il secondo e il quarto motivo e rigettava il terzo motivo. pag. 2/15 Pertanto, cassava la sentenza impugnata n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/05/2017 – non notificata, con rinvio alla
Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione anche delle spese di legittimità.
Per una compiuta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto introduttivo di lite notificato in data 05/11/1971 e iscritto a ruolo in data 11/11/1971, R.G. n. 400/1971, , in qualità di Parte_3 procuratore di conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Persona_3
Lucania, in , ved. e in Persona_1 Pt_1 Persona_2 CP_4 CP_8 CP_2 esponendo di essere figlio naturale di , il quale aveva contratto Persona_4 matrimonio con - dalla cui unione erano nate le 3 figlie e Controparte_9 Per_1 Per_2 convenute in giudizio - e che lo stesso era proprietario dei seguenti beni: CP_8
a) 2/3 dell'orto denominato “Rizzi”, con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 168 – fabbricato rurale -
, 169 – agrumeto – 178 – seminativo arborato;
b) 2/3 del fondo denominato "Ulivi della Madonna", riportato nel Catasto Terreni del
Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 100 – seminativo arborato -, e n. 198
– pascolo arborato –;
c) 2/3 del vano terraneo riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 123, foglio 4, n. 174/3 – porzione rurale di fabbricato –;
d) metà del fondo rustico denominato "Chiusa", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 124, foglio 1, n. 43 – seminativo arborato -, e n. 44 – fabbricato rurale –;
e) 2/3 della casa di abitazione sita alla Via Fontana in Torchiara, composta di n. 7 vani terranei e n. 6 al primo piano, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Torchiara, alla partita 957, foglio 4, n. 174/4, 166/2, 171/2 e 180;
f) 2/3 del fondo rustico denominato "Cannatiello" con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Agropoli, alla partita 2165, foglio 38, n.
78 – pascolo arborato, n. 79 – uliveto -, n. 80 – aia, nn. 81 e 82 – fabbricato rurale – e n. 110 – uliveto -;
pag. 3/15 g) metà del fondo rustico denominato "Destro", con annesso fabbricato rurale, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Agropoli, alla partita 1770, foglio 38, n. 83 – aia -,
n. 84 – uliveto -, n. 85 – fabbricato rurale -, n. 86 – vigneto -, e n. 111 – uliveto -;
h) intero fondo rustico denominato "Piscicolo", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 456, foglio 1, n. 47 – pascolo arborato -;
i) intero fondo rustico denominato "San Rocco", riportato nel Catasto Terreni del Comune di Torchiara, alla partita 1882, foglio 1, n. 45 – fabbricato rurale -, n. 46 – uliveto -, foglio 2, n. 62 – pascolo arborato -, con annesso fabbricato rurale e riportato nel catasto alla partita 122, foglio 2, n. 49.
Riferiva ancora che con atto per notar – rep. n. 37 e registrato ad Persona_5
Agropoli il 10/08/1959 al n. 64, trascritto presso la Conservatoria di Salerno ai nn. 14889 e
13397 il 06/08/1959 – il di lui padre aveva venduto alle figlie e i diritti Per_1 Per_2 CP_8 da lui vantati sui beni indicati dalla lettera a) alla lettera g) e che, con il medesimo atto, le sorelle avevano provveduto a dividersi tra loro i cespiti;
precisava, ulteriormente, che con atto per notar - rep. n. 38 e registrato ad Agropoli il 10/08/1959 al n. 65, trascritto Per_5 presso la Conservatoria di Salerno ai nn. 14690 e 13398 il 06/08/1959 – Persona_4 aveva venduto alla sola figlia i diritti da lui vantati sui fondi "Piscicolo" e "San Rocco", Per_1 disfacendosi così il di lui padre di ogni bene immobile, deceduto poi in data 08/05/1970 e Per_ lasciando a sé superstiti i figli e . Per_1 CP_8 Per_2
Lamentava, tuttavia, la simulazione dei rogiti in virtù dei rapporti tra i contraenti, della tenuità dei prezzi, della corresponsione degli stessi anteriormente alle stipule e dell'età dell'alienante, dissimulanti invece altrettante donazioni, nulle per illiceità della causa e per carenza di forma e che, comunque, gli stessi costituivano atti di liberalità lesivi della quota di legittima dell'attore; pertanto, chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la simulazione dei rogiti richiamati, in via subordinata, chiedeva che venissero ridotte le dissimulate donazioni fino al soddisfacimento della quota di riserva del legittimario con Persona_3 ordine alle convenute di restituire i beni mobili ed immobili a lui spettanti e con condanna delle stesse a rendere il conti di frutti ed a pagare la di lui quota, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria in data
14/01/1972, si costituivano in giudizio e Persona_1 Persona_2 CP_8
pag. 4/15 quali parti convenute, che eccepivano la temerarietà, l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree, pertanto ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
dati per noti e conosciuti tutti gli eventi della lunga procedura e riassunto il giudizio da e , figlie dell'originario attore – Controparte_6 Persona_2 Persona_3 medio tempore deceduto – la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi e di C.T.U.
Con sentenza non definitiva n. 540/2000 del 21/12/2000 e depositata in cancelleria in data
22/12/2000 – rep. 1065/2000 -, il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, dichiarava la simulazione dei contratti di compravendita impugnati e la nullità dei corrispondenti dissimulati negozi di donazione, dichiarava aperta ab intestato in Torchiara e in data 08/05/1970 la successione di
[...]
, disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra Per_4 CP_6
e - per stirpe quali figlie di -
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_8
e , formatasi in seguito all'apertura della successione di
[...] Persona_2 [...]
; con separata ordinanza n. cronol. 3909/2000 del 21/12/2000 e depositata in Per_4 cancelleria in data 22/12/2000, il Collegio – rilevato che per effetto della sentenza parziale tutti i beni immobili venduti dal de cuius erano ritornati a far parte del coacervo ereditario e dovevano essere divisi, per quote uguali, tra Persona_1 CP_8 Persona_2
e, per stirpe, tra e , quali figlie di rimetteva la causa Controparte_6 Per_2 Persona_3 sul ruolo istruttorio, nominando consulente tecnico affinché predisponesse un comodo progetto di divisione dei beni relitti con eventuali conguagli in denaro.
Avverso la predetta ordinanza di rimessione in istruttoria, interponeva reclamo Pt_1
alle cui contestazioni aderivano anche e reclamo
[...] Persona_2 CP_8 che veniva rigettato dal Collegio con ordinanza n. cronol. 449/2002 del 07/03/2022; conferito l'incarico al C.T.U. all'udienza del 19/11/2001, alla successiva udienza del
26/02/2003 il giudizio veniva sospeso in attesa della decisione sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 540/2000 del Tribunale di Vallo della Lucania: con sentenza n.
691/2010 depositata il 28/07/2010, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello principale proposto da , nella sua qualità di procuratore speciale di Parte_1 Per_1
accoglieva parzialmente gli appelli incidentali proposti da in
[...] CP_8 CP_2
e in e, in riforma parziale della sentenza non definitiva impugnata, Persona_2 CP_4 dichiarava aventi diritto alla successione di le figlie Persona_4 Persona_1
pag. 5/15 e per quote uguali fra loro, nonché il figlio per CP_8 Persona_2 Persona_3 quota pari alla metà delle quote attribuite alle sorelle, ferma l'attribuzione per stirpe alle discendenti di - e - compensava interamente Persona_3 Controparte_6 Persona_2 tra le parti le spese processuali del grado.
Con istanza di riassunzione del giudizio sospeso ex art. 297 c.p.c. depositata in data
02/02/2011, e - premesso che la sentenza 691/2010 della Controparte_6 Persona_2
Corte d'Appello era stata notificata in data 29/11/2010 a tutte le parti che non avevano proposto gravame ed essendo pertanto la stessa passata in giudicato - chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio;
ricostituito il contraddittorio tra le parti ed istruita la causa a mezzo di C.T.U., all'udienza del 02/04/2014 il Collegio assegnava la causa in decisione.
Con sentenza n. 408/2014, emessa in data 03/10/2014, depositata in cancelleria in data
08/10/2014, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava esecutivo il progetto di divisione n. 1 redatto dal nominato C.T.U. ing. , depositato in cancelleria il Persona_6
24/07/2012, disponeva l'assegnazione delle quote a ciascun condividente così come da
P.Q.M.
della sentenza, accoglieva la domanda di condanna a rendere il conto dei frutti proposta dalle parti attrici e compensava integralmente le spese processuali tra le parti.
Con atto di appello notificato in data 24-25/03/2015 e iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Salerno in data 02/04/2015, l'appellante , nella sua qualità di Parte_1 procuratore speciale di censurava la sentenza n. 408/2014 del Tribunale di Persona_1
Vallo della Lucania sulla base dei seguenti motivi: “1) Sull'oggetto della divisione. Erroneità della motivazione per incongruenze e incompletezze delle operazioni peritali – Fuorviamento del convincimento del giudicante – Mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti per la decisione (artt. 132 e 276 c.p.c.,
118 disp. att. c.p.c., 537, 566, 724, 735, 726 e 727 c.c.) capi 2 e 3 della sentenza;
2) Violazione e falsa applicazione di norma di legge – Vizio della motivazione – Esercizio del diritto di commutazione (violazione degli artt. 123 e 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 574 c.c. nel testo applicabile alla controversia)”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere il gravame e - per quanto qui di interesse - chiedeva al n. 3) delle conclusioni formulate di disporre in via istruttoria l'acquisizione degli atti del procedimento R.G. nr.
809/79 del Tribunale di Vallo della Lucania e comunque di riformare la sentenza gravata dall'appello così come da conclusioni all'atto introduttivo, con vittoria di spese, diritti ed pag. 6/15 onorari di giudizio. In via istruttoria, depositava ex art. 345, comma 2, c.p.c. i documenti così come elencati da atto di appello.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27/05/2015, si costituiva in sede di sospensiva , nella sua Controparte_5 qualità di erede di e quale parte appellata, che chiedeva il rigetto Persona_2 dell'inibitoria; con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 07/09/2015, si costituiva in giudizio nella sua qualità di erede di e Controparte_4 Persona_2 quale altra parte appellata, che chiedeva dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello in quanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e competenze;
con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 02/07/2015, si costituivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 [...]
e quali ulteriori parti appellate, che eccepivano l'inammissibilità e l'infondatezza Per_3 del gravame e ne chiedevano il rigetto. Nonostante la ritualità della notifica, rimanevano contumaci e , nella loro qualità di eredi di Controparte_3 CP_2 CP_8
Con ordinanza del 16/07/2015 e depositata in cancelleria in data 07/08/2015, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e all'udienza di merito del 15/09/2015 – rinviata nello stato al 06/10/2015 – l'appellante chiedeva ammettersi, ex art. 345, comma 3, c.p.c. i documenti richiamati nell'atto di appello, richiesta del pari reiterata nei successivi verbali;
all'udienza del 27/04/2017 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 471/2017, emessa in data 12/05/2017, depositata telematicamente in data
22/05/2017 e pubblicata dalla cancelleria in data 23/05/2017, la Corte – in relazione alla richiesta ex art. 345, comma 3, c.p.c. formulata dall'appellante - riteneva non possibile introdurre nel giudizio la documentazione relativa al giudizio n. 809/79 R.G. del Tribunale di Vallo della Lucania «[…] in quanto tale documentazione non può considerarsi quali “nuovi documenti che la parte non aveva potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” ex art.
345 c.p.c.. Infatti, tale procedura espropriativa era circostanza conosciuta dalle parti, ed anche dall'appellante, in quanto la questione dell'indennità dell'esproprio era stata affrontata dal CTU nella consulenza ai fini del calcolo del compendio ereditario.» (cfr. pagg.
5-6 sentenza appellata); pertanto, rigettava l'appello e condannava , nella qualità di procuratore speciale di alle Parte_1 Persona_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3500,00 in favore di ciascuna parte appellata.
pag. 7/15 Avverso la sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, , nella Parte_1 sua qualità di procuratore speciale di ricorreva in Cassazione con ricorso Persona_1 depositato in data 02/01/2018, R.G. 95/2018, affidando il ricorso a 4 motivi: “1) Violazione dell'art. 360, comma 1, n.ro 5 c.p.c. in relazione all'art. 345, 3° comma, c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c.; 2) Violazione dell'art. 360, comma 1 n.ro 03 c.p.c. in relazione all'art. 88 c.p.c.; 3) Violazione dell'art. 360, comma 1, n.ri 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 4) violazione dell'art. 360, comma 1, n.ro 6 c.p.c. in relazione all'art. 345 c.p.c.”.
Con Ordinanza n. 35857/2023 pronunciata all'udienza del 14/12/, depositata in cancelleria e pubblicata in data 22/12/2023, la Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, così statuiva:
✓ riteneva meritevoli di accoglimento il primo, il secondo e il quarto motivo, articolati in varie censure ed esaminati insieme perché «[…] nell'insieme mettono in discussione la correttezza della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto preclusa in appello la produzione documentale concernente gli atti tratti dal diverso giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della
Lucania e recante il n. 809/79 R.G.» (cfr. sentenza Cassazione pag. 6, righi 16-22);
✓ riteneva non meritevole di accoglimento il terzo motivo sostanziandosi «[…] nella critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello circa la correttezza delle conclusioni del CTU, imputandogli di non avere preso in considerazione la documentazione, già in precedenza versata in atti, quanto alla stima e valutazione delle spese sostenute per l'immobile di via Fontana».
Pertanto, il giudice di Legittimità, avendo accolti i tre motivi del ricorso nei termini così come articolati nell'ordinanza, annullava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa davanti alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con il presente atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c., e Parte_1
, in proprio e quali eredi di riassumevano la causa innanzi Parte_2 Persona_1 all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare e in via istruttoria disponga l'acquisizione degli atti e dei documenti tutti che comunque si sono richiamati e si depositano in uno al presente atto, nonché l'ammissione delle istanze istruttorie che qui si formulano;
2) In via preliminare e in via istruttoria, previo rilievo dell'incongruenza, dell'incompletezza e dell'infedeltà del CTU nel rispondere al mandato conferito in prime cure, disponga la rinnovazione delle operazioni peritali nominando nuovo CTU;
3) Sempre per l'effetto disponga il ripetersi delle operazioni
pag. 8/15 peritali e in conseguenza di ciò accerti e dichiari l'effettiva consistenza ed appartenenza dei beni immobili in capo al de cuius al tempo dell'apertura della successione, ivi comprese le eventuali indennità di esproprio, i debiti ereditari, le spese per conservazione e miglioramenti sostenute dai coeredi in possesso dei beni ereditari,
e dichiari l'effettiva consistenza e relativa stima dell'asse ereditario nella sua composizione attiva e passiva dal tempo dell'apertura della successione fino al definitivo progetto di divisione ex art. 723 c.c., determinando il corretto ammontare di eventuali conguagli e del corrispettivo del godimento esclusivo;
4) Disponga la formazione delle quote fra i coeredi in considerazione del valore venale dei cespiti che si appartengono all'asse ereditario computandolo all'attualità ed applicando, quanto al figlio naturale, l'art. 574 c.c. nel testo vigente al tempo dell'apertura della successione ed anteriore alla riforma del 1975 come statuito dalla Corte di
Appello di Salerno nella sentenza n.ro 691/2010 passata in giudicato;
5) Dichiari l'avvenuto esercizio della facoltà di commutazione in danaro della quota spettante al figlio naturale da parte dei figli legittimi determinando altresì il valore della quota spettante a coloro che sono succeduti per stirpe al figlio naturale per la cui liquidazione si offre fin d'ora la corrispondente somma in danaro come da quantificazione che risulterà
a seguito della ripetizione delle operazioni peritali;
6) condanni gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi compresa la fase dinanzi alla Corte di Cassazione, con accessori nella misura di legge
o ponga le stesse a carico della massa solo limitatamente alle questioni non controverse”. In via istruttoria, chiedeva depositarsi e ammettersi ex art. 345 c.p.c. i documenti così come elencati nell'atto di citazione in riassunzione e chiedeva ammettersi prova per testi sui capi articolati in atti.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/06/2024, si costituivano in giudizio nella sua Controparte_1 qualità di amministratrice di sostegno di e e quale convenuta CP_2 Controparte_3 in riassunzione, che eccepiva in via preliminare l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della riassunzione, nel merito - al netto dei motivi di ricorso accolti dalla
Corte Suprema di Cassazione e previ gli scaturiti incombenti tecnici concernenti la maggiore indennità percepita da – chiedeva confermarsi la sentenza della Corte di Persona_2
Appello di Salerno n. 471/2017 recepente a sua volta quella del Tribunale di Vallo n.
408/2014, con vittoria delle spese e dei compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19/06/2024, si costituivano in giudizio e , nella loro qualità di eredi di Controparte_6 Persona_2 [...]
e quali altre parti convenute in riassunzione, che chiedevano dichiararsi Per_3 inammissibili e infondate le domande degli attori in riassunzione nei loro confronti, con pag. 9/15 vittoria di spese ed onorari;
con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/06/2024, si costituivano in giudizio e Controparte_4
, nella loro qualità di eredi di ved. BI e quali ulteriori Controparte_5 Persona_2 parti convenute in riassunzione, che chiedevano l'integrale rigetto delle difese, richieste e conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione e conferma delle sentenze rese in ogni grado dei precedenti giudizi, con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, non si costituiva in giudizio , nella sua qualità di erede di ved. , Controparte_7 Persona_2 CP_4 quale ulteriore parte convenuta in riassunzione, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Fissata la prima udienza per il 11/07/2024 e disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Collegio assegnava alle parti i termini ratione temporis applicabili (10 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica); depositati gli scritti conclusionali e fissata l'udienza in presenza del 25/09/2025, all'esito della discussione orale il Collegio assegnava la causa in decisione e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , nella sua qualità di Controparte_7 erede di ved. , quale ulteriore parte convenuta in riassunzione, Persona_2 CP_4 regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
Sempre in via preliminare, questo Collegio osserva come il giudizio di rinvio costituisca la fase rescissoria del giudizio di Cassazione: detto giudizio è soggetto a vincoli precisi in relazione alle questioni devolute e a quanto su di essi statuito dalla Corte superiore, pertanto, il giudizio di rinvio si svolge sui soli punti sui quali è caduta la censura della Corte di
Cassazione la quale, nel censurare la sentenza affetta da vizio, determina il contenuto sostitutivo cui il giudice inferiore dovrà conformarsi.
L'atto di citazione in riassunzione ex artt. 392 e ss. c.p.c. così come proposto dagli attori in riassunzione va rigettato per le ragioni di seguito riportate, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In relazione al primo motivo di appello inerente ai vizi della motivazione per incongruenze e incompletezza delle operazioni peritali fondato sulla critica alla assunzione delle conclusioni del consulente a base esclusiva della decisione, pur in pag. 10/15 presenza delle contestazioni di parte, deve osservarsi che con la decisione assunta dalla Corte di Cassazione il motivo di ricorso relativo alla critica alla ctu e alla valutazione dei documenti posti alla base della stessa, come prodotti dalle parti è stato rigettato. La Corte sul punto ha osservato che il terzo motivo relativo alla critica alla valutazione compiuta dal giudice di appello circa la correttezza delle conclusioni del CTU, imputandogli di non aver preso in considerazione la documentazione, già in precedenza versata in atti, quanto alla stima e valutazione spese sostenute per l'immobile di via Fontana non è meritevole di accoglimento.
Anche in relazione al vaglio della documentazione prodotta a provare il preciso ammontare delle spese sostenute a tale titolo dalla , non ritenuta sufficiente a tale costo. Persona_1
In particolare, va osservato che gli appellanti in riassunzione introducono in questa sede, per la prima volta, l'eccezione relativa alla erronea formazione della massa ereditaria comprensiva del fondo “Ulivi della Madonna”, a loro dire da escludersi dai beni appartenenti al defunto
. Detta eccezione è stata disattesa in primo grado, e non riproposta come Persona_4 motivo di appello con l'atto di appello originario, pertanto, anche se in relazione alla art. 345
c.p.c. per il rito applicabile al caso di specie è possibile proporre nuove eccezioni e documenti, occorre ricordare che siamo in base di riassunzione del giudizio di rinvio per cui non è possibile ampliare il tema della decisione oltre quelli che sono stati gli originari motivi di appello, che delimitano il perimetro ed il contenuto del giudizio di rinvio che è un giudizio chiuso. Nel giudizio di rinvio non è possibile sollevare nuove eccezioni o presentare nuove domande, poiché si tratta di un giudizio chiuso limitato a riesaminare le questioni già sollevate in precedenza e decise dalla Cassazione. Le parti non possono ampliare l'oggetto della controversia( thema decidendum) ed il giudice del rinvio deve limitarsi ad applicare il principio espresso dalla Cassazione. In giudizio di rinvio non è una prosecuzione del processo in cui tutto può essere rimesso in discussione, ma una fase speciale e limitata. L'art. 394 c.p.c. vieta alle parti di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio che ha portato alla sentenza cassata, a meno che non siano una conseguenza della decisione della
Cassazione. (Cass. civ. sez I n. 465/2025) Nel caso in esame, la questione della appartenenza del fondo “Ulivi della Madonna” all'asse ereditario è stata rigettata con la sentenza di primo grado, sul presupposto che con la decisione sulla simulazione delle vendite apparenti e la nullità delle donazione, il patrimonio sia stato determinato nella sua consistenza in via definitiva, essendo passata in giudicato la sentenza non definitiva relativa all'azione di pag. 11/15 riduzione e comunque evidenziando che la domanda relativa a detto fondo è stata proposta in corso di causa, e per quanto possibile, in ragione del rito applicabile, essa non poteva ritenersi ammissibile per mancata accettazione del contraddittorio delle altre parti. Detta parte della motivazione non solo non ha costituito motivo di appello originario, ma non è motivo di appello in sede di riassunzione, per cui su tale punto la decisione è definitiva e preclude altre indagini, essendo la domanda da ritenersi inammissibile per tutte le ragioni esposte. Infatti, nella sentenza di primo grado è dato leggere “ Con riguardo alla eccezione, formulata dal convenuto all'udienza del 19/09/2012, relativa alla pretesa Controparte_10 non appartenenza all'asse ereditario del fondo “Ulivi della Madonna” si evidenzia che, oltre ad essere anch'essa superata dalla formazione del giudicato sulla composizione dell'asse ereditario, alla stessa udienza tutte le altre parti hanno immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio, dal che deriva che essa non può in alcun modo trovare ingresso nel giudizio”. La questione dunque è stata definita in primo grado e non appellata, per cui non è riproponibile in questa sede, in cui peraltro i motivi esposti non contemplano la questione della inammissibilità della domanda per mancata accettazione del contraddittorio.
Detta domanda è dunque fuori dal tema della decisione. Quanto al motivo di appello nella parte relativa alla critica alla decisione della Corte di Appello e del giudice di primo grado in relazione alle spese e migliorie per l'abitazione Fontana, e per il vizio di valutazione dei beni,
e delle migliorie al fondo “Orto Rizzi” esse non possono costituire nuovo motivo di indagine, poiché il capo relativo di ricorso in Cassazione è stato rigettato, ritenendosi motivata l'adesione della Corte di Appello alle risultanze della consulenza tecnica, conseguentemente corrette le determinazioni in ordine all'attribuzione del valore ai beni ereditari. Quanto al motivo di appello relativo al diritto potestativo di richiedere la liquidazione della somma in denaro in luogo della quota spettante al figlio naturale, respinto con la sentenza di Appello
n. 471/2017 va osservato che sullo stesso non è stato proposto ricorso per Cassazione, per cui la decisione è divenuta definitiva e intangibile. Peraltro, detta decisione è condivisibile considerato che nel caso di specie il figlio naturale non ha consentito alla commutazione, neppure richiesta da tutti gli eredi ex art. 537 c.c., in ogni caso la questione è coperta dal giudicato e dunque inammissibile. Quanto al motivo primo, secondo e quarto del ricorso in
Cassazione essi sono stati trattati congiuntamente ed accolti. In particolare, la Cassazione ha ritenuto applicabile al presente giudizio l'art. 345 c.p.c. in ragione del diritto intertemporale,
pag. 12/15 espressamente dettate dalla legge n. 352/1990, per cui deve trovare applicazione il principio di diritto secondo cui con riferimento ai processi iniziati, in primo grado, in epoca antecedente al 30 aprile 1995, trova applicazione quanto al giudizio di appello, indipendentemente dall'epoca in cui questo si svolge, l'art. 345 c.p.c. nella formulazione precedente alle modifiche ed esso apportate dalle leggi n. 353 del 1990 e n. 69/2009, sicché le parti, in presenza di tali condizioni, possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Da detto principio deriva che la produzione documentale prodotta dall'appellante in riassunzione nel giudizio di appello originario e relativa all'indennità di esproprio percepita da per il fondo Persona_2
avrebbe dovuto essere ammessa come tempestiva e valutata nella sua rilevanza CP_11 ai fini della decisione. Sul punto va osservato che la documentazione relativa al giudizio R.G.
n. 809/1979 Tribunale di Vallo della Lucania, promosso da contro Persona_2
l' è inerente ad azione risarcitoria, che risulta abbandonata ed Controparte_12 estinta. Quanto alla errata valutazione della indennità di esproprio pure considerata dal CTU in relazione all'anno 1977, per cui la documentazione prodotta costituirebbe la prova circa la percezione da parte di di una indennità aggiuntiva nell'ambito dello stesso Persona_2 procedimento espropriativo per euro 19.759,64, non ricompresa nella massa ereditaria, deve osservarsi che il ragionamento della parte appare lacunoso. Invero, riferisce alla Per_2
una azione di opposizione alla stima risalente all'anno 1979 che invero è una azione
[...] di determina del valore venale del fondo per occupazione legittima e di risarcimento danni.
L'indennità di esproprio è riferita alla proprietà , identificata catastalmente. Persona_2
Detto fondo, per una parte, sarebbe di proprietà della come sostenuto dalla Persona_2 stessa in sede difensiva e fuori dalla comunione ereditaria, mentre per 2/3 sarebbe da attribuirsi alla massa ereditaria, detto aspetto è stato valutato dal consulente tecnico in primo grado nella determina e formazione della massa ereditaria. Detta contestazione non è stata superata da adeguata prova da parte dell'appellante in riassunzione, in relazione alla riferibilità dell'indennità per la parte eccedente a quella valutata dal consulente alla proprietà in comunione ereditaria, e la prova della intera appartenenza del fondo alla CP_11 comunione ereditaria, considerato che il consulente non ha ignorato nella sua indagine la questione esproprio, ovvero non è dato stabilire con certezza se ed in che misura l'indennità liquidata sia riferibile alla massa ereditaria. Infatti, dall'atto di vendita del Persona_4
pag. 13/15 alle figlie e divisione emerge che alla è stata attribuita la quota di soli 2/3 del Persona_2 fondo in questione, poi entrata nella massa ereditaria per simulazione dell'atto. E dalle particelle riferite ai 2/3 ovvero fol. 38 n. 78- n. 79 n. 80 n. 81n. 82 n. 110, emerge una non corrispondenza con quelle espropriate in cui è dato ritrovare la particella 119, per cui detto aspetto rende incerto a che cosa sia effettivamente imputabile la maggior somma liquidata a titolo di indennità. In ragione di ciò la documentazione prodotta ed ammissibile relativamente all'esproprio non appare idonea a modificare il valore complessivo della massa ereditaria soggetta a divisione e l'appello va rigettato, e confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza valutato l'esito complessivo del processo, ( Cass.
n. 23096/2025) per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto dagli attore in riassunzione, e Parte_1
, in proprio e quali eredi di nei confronti di Parte_2 Persona_1 Controparte_1 nella sua qualità di amministratrice di sostegno di e , nei CP_2 Controparte_3 confronti di e , nella loro qualità di eredi di , Controparte_6 Persona_2 Persona_3 nei confronti di e , nella loro qualità di eredi di Controparte_4 Controparte_5 [...]
ved. , nonché nei confronti di , nella sua qualità Persona_2 CP_4 Controparte_7 di erede di ved. , a seguito del ricorso per Cassazione avverso la Persona_2 CP_4 sentenza n. 471/2017 della Corte di Appello di Salerno, 2° sezione civile, emessa in data
12/05/2017, depositata telematicamente in data 22/05/2017, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/05/2017 – non notificata, R.G. 385/2015, in materia di divisione ereditaria e azione di riduzione, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , nella sua qualità di erede di Controparte_7 [...]
ved. ; Persona_2 CP_4
2. Rigetta l'appello, conferma la sentenza di primo grado;
3. Condanna parti soccombenti e al pagamento delle Controparte_10 Parte_2 spese di lite del giudizio di rinvio liquidate in euro 6.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, del giudizio di appello in euro 6.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, del giudizio di primo grado in pag. 14/15 euro 3.500,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge spese generale, e per il grado di Cassazione in euro 4.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, in favore delle parti appellate costituite, con attribuzione ai soli difensori dichiaratisi antistatari, compensa le restanti spese i restanti gradi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli attori in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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