TAR Torino, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 953
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inidoneità dell'asseverazione per irregolarità della professionista

    La contestazione dell'amministrazione non è supportata da prove adeguate. L'interesse normativo è rivolto alla sussistenza dei requisiti economico-finanziari, non all'astratto rispetto delle norme professionali. L'omessa comunicazione non è ostativa se l'impresa fornisce un'asseverazione integrativa.

  • Rigettato
    Incapacità reddituale del datore di lavoro

    L'amministrazione ha considerato solo il reddito di esercizio senza esaminare la situazione economica complessiva del datore di lavoro. Il reddito e il fatturato del datore di lavoro dimostrano la sua capacità economica. L'amministrazione non ha ottemperato all'ordine di riesame.

  • Accolto
    Lacunosità dell'istruttoria e lesione delle prerogative partecipative

    La revoca non era vincolata e la lesione delle prerogative partecipative non è sanabile. L'amministrazione ha agito in modo formalistico, non consentendo un'asseverazione integrativa.

  • Accolto
    Conseguenza della revoca del nulla osta

    Poiché il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta, anche il rigetto del permesso di soggiorno viene meno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 953
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 953
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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