Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Quarzago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Novara, in persona rispettivamente e del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Novara con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso del ricorrente;
- del rigetto dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- tutti gli ulteriori atti antecedenti preordinati e consequenziali a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 1° aprile 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e IT
1. Il -OMISSIS- il ricorrente, cittadino egiziano, ha presentato un’istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che è stata respinta il -OMISSIS- perché gli era stato revocato il nulla osta all’ingresso.
In particolare, l’amministrazione procedente ha revocato il titolo de quo sia perché l’asseverazione era stata redatta da una commercialista che non aveva effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 della legge 12/79 sia a causa dell’incapienza reddituale del suo datore di lavoro.
2. Dopo aver ottenuto copia dell’atto presupposto, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti de quibus con ricorso notificato il 13 giungo 2025 e depositato il giorno successivo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 23 luglio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame ma l’amministrazione procedente non ha ottemperato all’ordine impartitole.
4. All’udienza pubblica del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Con il proprio ricorso il ricorrente evidenzia, quanto all’asserita inidoneità dell’asseverazione, che la redattrice della stressa si occuperebbe della contabilità della società datrice di lavoro e sarebbe iscritta all’albo dei Commercialisti di Milano mentre, con riferimento alla capacità economica del proprio datore di lavoro, egli sostiene che l’amministrazione avrebbe effettuato una valutazione non approfondita, limitandosi a perdere in considerazione il solo reddito di esercizio.
6. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, « Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio ».
Inoltre, l'art. 30- bis , comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999, precisa che lo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta, « procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza ».
In relazione agli ingressi di lavoratori extracomunitari in base ai c.d. decreti flussi per le annualità 2021, 2022 e 2023, l'art. 44 del d.l. n. 73/2022 (convertito in legge. 122/2022), ha introdotto una procedura semplificata per l'accertamento della situazione economica del datore di lavoro in rapporto al costo del lavoratore, affidando l'asseverazione in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'assunzione ai professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati e dei dottori commercialisti.
Tale semplificazione è adesso prevista "a regime" dall'art. 24- bis del d.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale « In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30- bis , comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero alle strutture territoriali ad esse annesse, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato ». Con la precisazione, di cui al comma 2, a mente della quale « Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ».
Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato istruzioni di compiere una valutazione dei criteri indicati dalla norma e ha richiamato la soglia indice di capacità economica datoriale definita dall'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 il quale, a sua volta, ha stabilito che « l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ».
Dunque, l'art. 9 d.m. 27 maggio 2020, relativo alla sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari, ma applicabile per analogia anche alle procedure di reclutamento tramite il decreto flussi, commisura la capacità economico-occupazionale del datore di lavoro a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta di assunzione e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza formatasi sull'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, pacificamente estendibile al caso in esame in virtù di quanto precedentemente esposto, l'apprezzamento in ordine alla solidità aziendale deve avere carattere complessivo e sostanziale. Pertanto, poiché la fonte secondaria attribuisce rilevanza anche al solo fatturato (che coincide con il volume d'affari o somma dei ricavi), né è fissata una differenza minima tra volume d'affari ed acquisti effettuati, non è conforme al parametro normativo la negazione della congruità della situazione economica dell'impresa basata sic et simpliciter sul risultato dell'operazione aritmetica di sottrazione degli acquisti dai ricavi. Inoltre, risulta scorretto non tenere in alcuna considerazione l'andamento aziendale negli anni successivi alla presentazione dell'istanza, in quanto la norma si riferisce all'ultimo esercizio nella prospettiva di disporre di dati attuali ma a maggior ragione lo sono quelli relativi agli esercizi maturati nelle more dell'evasione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 28 gennaio 2025, nn. 651 e 656, relative ad un caso in cui, al momento dell'avvio del procedimento di emersione, i conti risultavano leggermente in perdita, a causa del valore degli ammortamenti, ma negli anni seguenti la società era tornata in attivo e l'utile era cresciuto in misura consistente).
Del medesimo tenore è anche la giurisprudenza espressamente formatisi sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
In particolare, è stato chiarito che l'asseverazione del professionista si fonda sul vaglio tecnico di una serie di elementi complessi e non si esaurisce nella verifica del rispetto della soglia, dovendo evitarsi automatismi preclusivi, sì che il requisito economico-reddituale può essere riconosciuto anche in presenza di un dato contabile temporaneamente negativo, purché accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva (ad esempio, in relazione a commesse legate ai reclutamenti richiesti). Inoltre, una volta fatti propri i parametri normativamente stabiliti per la procedura di emersione, l'idoneità economico-finanziaria può essere prospettata dal datore di lavoro sulla base del fatturato o volume d'affari lordo, essendo tale indice contemplato in via alternativa rispetto a quello del reddito e spettando all'amministrazione motivare l'eventuale insostenibilità del costo dell'assunzione (T.A.R. Umbria, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 870; T.A.R. Umbria, sez. I, 11 novembre 2024, n. 764; T.A.R. Umbria, sez. I, 4 novembre 2024, n. 748; T.A.R. Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, nn. 608-609).
Infine, proprio con riferimento al fatturato, è stato sottolineato che esso consiste nella somma di tutti i ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari, rappresentando quindi il volume d'affari complessivo dell'impresa e si differenzia del reddito netto o utile in quanto quest’ultimo indica il profitto e si ottiene sottraendo dai ricavi i costi e le spese di gestione (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65).
Tanto premesso, nel caso di specie si evidenzia, con particolare riferimento all’asserita inidoneità dell’asseverazione ex art. 24- bis , comma 2, d.lgs. 186/1998, derivante dall’affermata irregolarità della posizione della professionista che l’ha redatta, si evidenzia che la contestazione della Prefettura non appare adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio.
Non vi è agli atti un certificato negativo di ispezione dei Registri dell’ITL relativo alla posizione della commercialista mentre era onere dell’Amministrazione acquisire elementi di prova in ordine all’affermata irregolarità della posizione della professionista, in ossequio al principio di vicinanza della prova ( ex multis Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 1109).
A ciò si aggiunga che l’interesse sotteso alle previsioni di cui all’art. 24- bis , commi 1 e 2, del d.lgs. 186/1998 non è quello all’astratto rispetto delle norme sull’ordinamento della professione di consulente del lavoro (legge n. 12/1979), bensì quello all’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari per l’assunzione in capo al datore di lavoro. Ne consegue, sul piano funzionale, che la verifica dell’Amministrazione non può arrestarsi all’irregolarità formale del professionista incaricato dell’asseverazione tecnica ma deve riguardare il dato sostanziale della solidità dell’impresa che ha chiesto il rilascio del nulla osta. Ciò non solo nell’interesse dei privati coinvolti (datore di lavoro e lavoratore straniero) all’assunzione ma anche nell’interesse della stessa Amministrazione pubblica alla promozione del lavoro regolare e al rafforzamento del tessuto produttivo.
L’omessa comunicazione ex art. 1 legge 12/1979 non è dunque automaticamente ostativa al rilascio del titolo, né vincola l’Amministrazione alla revoca del nulla-osta ex art. 42, comma 2 d.l. 27/2022, allorquando l’impresa interessata sia nelle condizioni di fornire, entro i termini dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, un’asseverazione integrativa/sostitutiva attestante i requisiti economico-finanziari per l’assunzione previsti dalla legge, ferme le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in ordine alla congruità dei dati asseverati.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha insistito unicamente per la trasmissione della comunicazione ex art. 1 legge 12/1979 resa della commercialista incaricata implicitamente, ma inequivocabilmente, escludendo la possibilità che la società depositasse un’asseverazione integrativa.
Ebbene, non trattandosi di una revoca vincolata, la lesione delle prerogative partecipative dei privati non è suscettibile di sanatoria in forza del meccanismo di cui all’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990.
Per tali ragioni, sono fondate le censure attoree in ordine alla lacunosità dell’istruttoria svolta, alla lesione delle prerogative partecipative dei ricorrenti, nonché in ultima istanza al carattere formalistico della determinazione assunta.
Per quanto concerne invece l’asserita incapienza reddituale del datore di lavoro era già stato evidenziato in sede cautelare che l’amministrazione procedete si è limitata a prendere in considerazione il reddito del datore di lavoro dello straniero, senza esaminare il complesso delle sue attività e passività. Senza contare che lo stesso nel periodo imposta 2023 sarebbe pari a 47.178,00, con un fatturato di euro 600.641,00, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi del 2024, a dimostrazione del fatto che l’attività per la quale è stata richiesta l’assunzione dello straniero è in crescita e della superficialità dell’istruttoria effettuata dalla resistente.
Per tale ragione il Collegio aveva accolto l’istanza cautelare del ricorrente ma l’amministrazione non ha ottemperato all’ordine impartitole e non ha valutato la posizione economica del datore di lavoro del ricorrente nel suo complesso.
Ebbene, stante la condotta inerite dell’amministrazione, il Collegio non può che ribadire il difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto gravato.
7. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi i successivi atti che l’amministrazione intenderà adottare.
8. In virtù delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF OS, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| CA VI | AF OS |
IL SEGRETARIO