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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 783/2023 R.G. promosso
DA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M.
Galeano, dall'Avv. I. Marcedone e dall'Avv. P. Tomaselli
appellante
CONTRO
), in qualità di tutore della Sig.ra CP_1 C.F._1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. M. Papa CP_2 C.F._2
Appellato
Oggetto: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 224/2023, pubblicata il 20.03.2023, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da Parte_2
n.q. di tutore di nei confronti dell' , e dichiarava non dovuta da CP_2 Pt_1
parte ricorrente la somma di euro 5.795,30 oggetto del provvedimento di indebito comunicato dall'ente previdenziale a parte ricorrente con nota datata 6.10.2020, per i ricoveri superiori a 29 giorni a carico di strutture pubbliche per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018.
Per l'effetto, parte resistente veniva condannata alla restituzione degli eventuali importi trattenuti a tale titolo, comprensivi degli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il giudice, premesso che la legge n.18/1980 escludeva la concessione dell'indennità agli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto pubblico che provveda al loro sostentamento, riteneva provata, in base alle risultanze documentali, la circostanza che la non fosse mai stata ricoverata per un periodo superiore CP_2
a 29 giorni mensili, dovendosi scomputare dal periodo di ricovero i permessi terapeutici concessi dall'Oasi Maria SS. nell'interesse della affinchè CP_2
trascorresse del tempo con i familiari.
Il decidente riteneva, dunque, destituita di fondamento la tesi dell' per cui i Pt_1
siffatti permessi non avrebbero interrotto il periodo di ricovero in mancanza di certificati di dimissioni, per cui non risultavano mai superati i 29 giorni di ricovero mensile a totale carico dello Stato.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
20.9.2023; resisteva nuovo tutore di CP_1 CP_2
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l , richiamata la previsione dell'art. 1 Pt_1
comma 3 L. 18/1980, che esclude l'erogabilità della prestazione in caso di ricovero gratuito in istituto, sostiene, conformemente alle disposizioni emanate dagli enti che in precedenza hanno esercitato la potestà concessoria, che si debba tenere conto dei periodi di ricovero pari o superiore ai 30 giorni e rileva di aver ricevuto dal
Ministero della Salute, nell'ambito di una convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, la comunicazione dei periodi di ricovero della superiori a 29 giorni (dal 3.1.2018 al 29.3.2018, dal CP_2
3.4.2018 al 10.8.2018, dal 20.8.2018 al 22.12.2018).
Ciò posto, l'appellante ribadisce quanto già dedotto in primo grado e cioè che quelli definiti dalla struttura di ricovero permessi terapeutici, non sono stati disposti per consentire all'assistita di tornare a casa e passare del tempo con i propri familiari
(non essendo tale circostanza provata), essendo, piuttosto, parte di un piano terapeutico, non potendosi peraltro escludere che in tali giorni la risultasse CP_2
comunque ricoverata in altra struttura pubblica sanitaria (tant'è che il ricovero non risulta interrotto nei dati indicati dal Ministero).
2. Sostiene, poi, che il termine di 29 giorni di ricovero non debba essere rapportato all'ambito di ciascun mese, bensì ad un periodo ininterrotto e consecutivo, anche se a cavallo tra più mesi.
3. Rileva che, in ogni caso, anche secondo l'esposizione dell'appellata ci sarebbe stato un ricovero ininterrotto nei mesi di gennaio, aprile, maggio, giugno e luglio
2018, per cui l'erogazione della prestazione sarebbe, comunque, indebita per euro
2.581,75.
4. Richiama, infine, tutte le difese già esposte in primo grado e, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, chiede la condanna al pagamento delle spese in proprio favore.
5. L'appello è fondato.
Il collegio richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., un precedente di questa Corte, avente ad oggetto una fattispecie sovrapponibile a quella in esame e di cui condivide le argomentazioni (sentenza n. 1260/2024, relatrice estensore dott.ssa
Valeria Di Stefano): “Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all'art. 2033 c.c. … in quanto la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, aggiungendosi
(Cass. Sez. Lav. n. 1436 dell'11.2.1998) … in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all'art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d'altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall'origine non poteva non avere effetti retroattivi. In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l'ordinaria disciplina dell'indebito civile nell'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie,
l'insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell'erario
(Cassazione civile, sez. lav. 5/3/2018 n. 5059).
Ciò posto, al fine di verificare se sussista o meno il diritto alla prestazione che viene normativamente individuata con riferimento al mese, occorre fare riferimento alla ratio della norma che la disciplina. Si richiama al riguardo la decisione della
Corte Costituzionale del 29/4/1991 n. 183 secondo cui “è evidente come la norma si proponga di evitare una duplicazione dell'onere a carico dello Stato allorché
l'invalido, ricoverato in via permanente, si assenti saltuariamente dal luogo di degenza. Non sarebbe razionale ipotizzare la frazionabilità dell'indennità, assicurandola anche per un lasso di tempo addirittura giornaliero o comunque inferiore al periodo mensile di pagamento: ne conseguirebbe che di essa verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilità del ricovero e di un posto solo momentaneamente non occupato. Diverso è il caso in cui l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, consentendo così all'amministrazione onerata di sospendere il pagamento delle rette, in coincidenza con la possibilità per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la si sia allontanata dall'istituto CP_2
ove era ricoverata soltanto qualche giorno al mese e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento determinerebbe una duplicazione del sostegno pubblico che riguarderebbe sia l'indennità di accompagnamento sia la retta per il ricovero.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, riformata, rigettandosi la domanda proposta in primo grado da CP_2
7. Le spese di entrambi i gradi devono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., resa dai tutori ma riferita, come da ultimo chiarito dal procuratore, al reddito della CP_2
P.Q.M.
La Corte di appello definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; CP_2 Pt_1
dichiara irripetibili le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza 20.11. 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria Venera Borgese, magistrato ordinario in tirocinio.