Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 902
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento dell'atto impugnato

    L'annullamento dell'atto impugnato comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • Inammissibile
    Tardiva iscrizione a ruolo del ricorso

    Le spese vengono compensate in considerazione del fatto che, diversamente, il ricorso sarebbe risultato inammissibile perché tardivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 902
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 902
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo