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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ3-19000005 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto sostenendo di non essere tenuto al pagamento in ragione dell'epoca dell'acquisto del veicolo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso ma prima ancora eccependo la sua inammissibilità per la tardiva iscrizione a ruolo del ricorso stesso.
E' stato però anche prodotto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato.
Successivamente la parte ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato comporta la estinzione del giudizio.
Spese compensate in considerazione del fatto che diversamente il ricorso sarebbe risultato inammissibile perché tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00053 Civitavecchia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJ3-19000005 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto sostenendo di non essere tenuto al pagamento in ragione dell'epoca dell'acquisto del veicolo.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso ma prima ancora eccependo la sua inammissibilità per la tardiva iscrizione a ruolo del ricorso stesso.
E' stato però anche prodotto provvedimento di annullamento dell'atto impugnato.
Successivamente la parte ha dichiarato di rinunciare al giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento dell'atto impugnato comporta la estinzione del giudizio.
Spese compensate in considerazione del fatto che diversamente il ricorso sarebbe risultato inammissibile perché tardivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Giudice monocratico