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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3705/2024 depositato in data 8/11/2024 da:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ed Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Barletta via M.R. Mauro n°12/C
RECLAMANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto nel suo studio in CP_1
RECLAMATO
INPS
INTESA SANPAOLO SPA
TERZI RECLAMATI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il sig. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione Parte_1 della procedura mobiliare presso terzi n. R.G.E. 514/2023 (pronunciata dal Tribunale di Trani sezione Esecuzioni Mobiliari in data 30.10.2024), chiedendo che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 30/10/2024 resa dal G. Es da emettere inaudita altera parte “…. si revochi e si annulli l'ordinanza di estinzione del Giudice dell'Esecuzione onorario dott.ssa Anna Binetti del Tribunale di Trani emessa il 30/10/2024, comunicata il successivo 31/10/2024 dalla cancelleria a mezzo pec, nella procedura esecutiva mobiliare n°514/2023 r.g. es. con ogni conseguente statuizione circa la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare suddetta anche al fine della chiesta assegnazione delle somme pignorate.”
Sostiene il reclamate che l'estinzione è stata pronunciata sull'erroneo presupposto che vi sia stata rinuncia da entrambe le parti alla procedura esecutiva mentre la rinuncia ha riguardato la fase sommaria di opposizione della procedura. Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti e per l'eventuale deposito di memorie, verificata la correttezza delle notifiche effettuate alle parti ed acquisito telematicamente il fascicolo della procedura esecutiva, il reclamo viene oggi discusso in Camera di Consiglio e deciso con sentenza.
Il reclamo è fondato e va accolto
In primo luogo, si osserva che il reclamo è stato correttamente instaurato poiché proposto avverso il provvedimento di estinzione c.d. “tipico” previsto dall'art. 629 c.p.c.
Nel merito, dall'esame della documentazione prodotta dal reclamante, e comunque del fascicolo posto in visione, emerge chiaramente la fondatezza delle doglianze del sig. . Pt_1
Infatti, su invito del G.O.P. dott. , ed esaminati i chiarimenti resi dal terzo pignorato INPS, Per_1 il debitore esecutato ebbe a rinunciare all'opposizione proposta (avente ad oggetto essenzialmente la verifica dell'importo pignorabile della pensione) e il creditore procedente dichiarò di accettare la rinuncia insistendo nell'assegnazione delle somme pignorate.
Orbene, è evidente che la rinuncia all'opposizione, e quindi all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, da parte del debitore e l'accettazione della stessa da parte del creditore procedente, non può involgere anche la procedura esecutiva. Infatti, con la proposizione dell'opposizione si apre un sub procedimento distinto, seppur correlato alla procedura esecutiva, finalizzato solo alla decisione sull'istanza di sospensione del procedimento esecutivo. La definizione della fase sommaria dell'opposizione comporta o l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva oppure il rigetto della stessa. In questa seconda ipotesi, il procedimento esecutivo prosegue. E' chiaro che anche nel caso di rinuncia all'istanza di sospensione o all'intera opposizione, se non diversamente convenuto, verrà meno solo il sub procedimento di opposizione mentre la procedura esecutiva proseguirà sino alla naturale definizione.
In definitiva il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza di estinzione emessa in data 30.10.2024.
Nulla per le spese tenuto conto che i convenuti non hanno partecipato al procedimento.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 3705/2024 così provvede:
Accoglie il ricorso ex art. 630 c.p.c.
Annulla l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 30.10.2024.
Nulla per le spese.
Trani lì 12/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo dott.ssa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. FRANCESCA PASTORE Presidente
DOTT. MARIA AZZURRA GUERRA componente
DOTT. GRAZIA MARIA LOPOPOLO Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3705/2024 depositato in data 8/11/2024 da:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ed Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Barletta via M.R. Mauro n°12/C
RECLAMANTE
E rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto nel suo studio in CP_1
RECLAMATO
INPS
INTESA SANPAOLO SPA
TERZI RECLAMATI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il sig. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione Parte_1 della procedura mobiliare presso terzi n. R.G.E. 514/2023 (pronunciata dal Tribunale di Trani sezione Esecuzioni Mobiliari in data 30.10.2024), chiedendo che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 30/10/2024 resa dal G. Es da emettere inaudita altera parte “…. si revochi e si annulli l'ordinanza di estinzione del Giudice dell'Esecuzione onorario dott.ssa Anna Binetti del Tribunale di Trani emessa il 30/10/2024, comunicata il successivo 31/10/2024 dalla cancelleria a mezzo pec, nella procedura esecutiva mobiliare n°514/2023 r.g. es. con ogni conseguente statuizione circa la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare suddetta anche al fine della chiesta assegnazione delle somme pignorate.”
Sostiene il reclamate che l'estinzione è stata pronunciata sull'erroneo presupposto che vi sia stata rinuncia da entrambe le parti alla procedura esecutiva mentre la rinuncia ha riguardato la fase sommaria di opposizione della procedura. Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti e per l'eventuale deposito di memorie, verificata la correttezza delle notifiche effettuate alle parti ed acquisito telematicamente il fascicolo della procedura esecutiva, il reclamo viene oggi discusso in Camera di Consiglio e deciso con sentenza.
Il reclamo è fondato e va accolto
In primo luogo, si osserva che il reclamo è stato correttamente instaurato poiché proposto avverso il provvedimento di estinzione c.d. “tipico” previsto dall'art. 629 c.p.c.
Nel merito, dall'esame della documentazione prodotta dal reclamante, e comunque del fascicolo posto in visione, emerge chiaramente la fondatezza delle doglianze del sig. . Pt_1
Infatti, su invito del G.O.P. dott. , ed esaminati i chiarimenti resi dal terzo pignorato INPS, Per_1 il debitore esecutato ebbe a rinunciare all'opposizione proposta (avente ad oggetto essenzialmente la verifica dell'importo pignorabile della pensione) e il creditore procedente dichiarò di accettare la rinuncia insistendo nell'assegnazione delle somme pignorate.
Orbene, è evidente che la rinuncia all'opposizione, e quindi all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, da parte del debitore e l'accettazione della stessa da parte del creditore procedente, non può involgere anche la procedura esecutiva. Infatti, con la proposizione dell'opposizione si apre un sub procedimento distinto, seppur correlato alla procedura esecutiva, finalizzato solo alla decisione sull'istanza di sospensione del procedimento esecutivo. La definizione della fase sommaria dell'opposizione comporta o l'accoglimento dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva oppure il rigetto della stessa. In questa seconda ipotesi, il procedimento esecutivo prosegue. E' chiaro che anche nel caso di rinuncia all'istanza di sospensione o all'intera opposizione, se non diversamente convenuto, verrà meno solo il sub procedimento di opposizione mentre la procedura esecutiva proseguirà sino alla naturale definizione.
In definitiva il reclamo va accolto con conseguente revoca dell'ordinanza di estinzione emessa in data 30.10.2024.
Nulla per le spese tenuto conto che i convenuti non hanno partecipato al procedimento.
PQM
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. R.G. 3705/2024 così provvede:
Accoglie il ricorso ex art. 630 c.p.c.
Annulla l'ordinanza di estinzione emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 30.10.2024.
Nulla per le spese.
Trani lì 12/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo dott.ssa Francesca Pastore