TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice designato, dott. Ottavio Picozzi, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 3567/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marica Cillo per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Bellomarì per procura generale alle liti in notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Pingaro, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistenti - e
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nel verbale di udienza del 1 luglio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , e Controparte_4 CP_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_3 opponendo l'intimazione di pagamento n. 09720239121944558000, notificata il 20 dicembre 2023, nella parte in cui gli è stato richiesto il pagamento di complessivi € 74.539,33 a titolo di contributi e CP_3
con specifico riferimento agli atti presupposti rappresentati dalle CP_1 cartelle di pagamento n. 09720190188944466000 e n. 09720220025832826000, e dall'avviso di addebito n. 39720210016134550000. A sostegno della domanda, premesso che l'intimazione di pagamento si riferisce a presunti debiti a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni 2011-2016 (contributo soggettivo, integrativo e indennità maternità ) e 2012 (gestione separata , l'opponente ha CP_3 CP_1 dedotto:
- che le pretese contributive non gli sono mai state in precedenza comunicate, non essendo mai stati notificati gli atti presupposti;
- che l'intimazione di pagamento è priva di motivazione, in quanto l'atto non gli consente di comprendere le ragioni del debito contestato, anche perché non è stato preceduto dalla notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di addebito), sicché difettano indicazioni sui presupposti fattuali e giuridici dell'obbligazione contributiva;
- che è stata omessa la notifica degli atti presupposti, così determinando un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge, con conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento;
- che l'iscrizione a ruolo è tardiva, con conseguente decadenza ex art. 25 del d. lgs. n. 46/1999;
- che, in ogni caso, l'atto impugnato è illegittimo per intervenuta prescrizione del credito, giacché l'intimazione di pagamento è stata notificata il 20 dicembre 2023, a distanza di oltre cinque anni rispetto agli anni cui si riferiscono i debiti contributivi (2011-2016);
- che i contributi richiesti da sono nel merito illegittimi, in CP_3 quanto egli non aveva mai chiesto di essere iscritto alla relativa gestione previdenziale, essendo dipendente pubblico a tempo indeterminato presso l'Università La Sapienza già prima del 2011, e che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 6/1981, l'iscrizione a era preclusa CP_3 agli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata;
- che, in ragione della sua doppia posizione previdenziale ( per il CP_1 lavoro subordinato e – gestione separata per la libera professione), non CP_1 era tenuto al versamento del contributo soggettivo a , ma solo del CP_3 contributo integrativo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio l' e il concessionario alla riscossione, contestando sotto plurimi CP_1 motivi la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Non si è costituito in giudizio, per contro, , sicché in via CP_3 preliminare ne va dichiarata la contumacia. La controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note difensive, all'udienza dell'1 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, di cui agli atti difensivi e al verbale di causa, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, giova preliminarmente rilevare che, come comprovato dalla produzione documentale del ricorrente in allegato alla memoria del 25 giugno 2024 è cessata la materia del contendere con , avendo le parti raggiunto un accordo, per effetto CP_3 del quale l'ente impositore ha provveduto al discarico delle cartelle di pagamento opposte in questo giudizio e il ricorrente ha pagato il minor importo di € 4,617.95 (cfr. doc. nn. 4 e 5). In assenza di richieste di segno contrario, le spese di lite non possono addossate all'ente impositore o al concessionario, anche perché – il che rileva sul piano dell'eventuale soccombenza virtuale – è fondata l'eccezione preliminare sollevata in memoria di costituzione dall' – e CP_1 rilevabile, peraltro, anche d'ufficio – di tardività della presente opposizione per quanto attiene a tutti i profili formali, specificamente l'asserita inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito sottesi all'intimazione, nonché le altre censure di carattere formale (carenza di motivazione nell'atto impugnato) svolte nei confronti dell'atto notificato il 20 dicembre 2023 e impugnato soltanto in data 26 gennaio 2024. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che all'opposizione all'intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applichi il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c. – o di quello previgente di cinque giorni nel testo originario applicabile ratione temporis – per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude anche ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 27019 del 12 novembre 2008 e Cass., sez. lav., n. 11338 dell'11 maggio 2010). Detto indirizzo si fonda sul fatto che, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento – contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 –, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che per l'art. 29 del d. lgs. n. 46/1999 le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. In termini, invero, la Corte regolatrice ha così motivato: “È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si doveva quindi proporre nei cinque giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento” (cfr. Cass., n. 27019/2008, cit.). Si tratta, peraltro, di un indirizzo ermeneutico ormai consolidatosi e del tutto granitico (cfr., più di recente, Cass., sez. lav., n. 29241 del 28 dicembre 2011, Cass., sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass, sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7042), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi. In quest'ottica, peraltro, anche successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno chiarito in termini generali, che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr., in senso adesivo, di recente, anche Cass., sez. 2, n. 8969 del 4 aprile 2025).
3. Accertata, dunque, per effetto della tardiva opposizione all'intimazione di pagamento, anche la rituale notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito a essa sottesi – su cui parte ricorrente è decaduta da ogni censura –, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione, per tutti gli atti impositivi impugnati nel presente giudizio, è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Più di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, pur senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (cfr. Cass., sez. Un., n. 23397 del 17 novembre 2016). Principi confermati anche per l'avviso di addebito, sul rilievo che “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Alla stregua di questi principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi dal Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, compresa l'eccezione decadenza e quella di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore, così come a ogni questione sulla debenza della contribuzione richiesta. Preme, sul punto, evidenziare che certamente, eccependo la prescrizione del credito, parte ricorrente introduce in giudizio una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi. Tuttavia, posto che a fronte dell'atto esecutivo (intimazione di pagamento) successivo alla – assertitamente viziata – notifica degli atti impositivi il ricorso è stato introdotto oltre il termine di 20 giorni, il ricorrente è decaduto da ogni censura sulla validità della notifica di quello presupposto, che va considerata così regolarmente perfezionata: sicché la questione relativa anche all'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto presupposto avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio di opposizione tempestivamente proposto avverso la cartella o l'avviso di addebito, decorrente dalla data di notifica ormai definitivamente accertata.
4. Ciò non toglie che, anche qualora decaduto dalla possibilità di contestare l'effettiva e rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito – per avere tardivamente opposto l'intimazione di pagamento – l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). In fattispecie sostanzialmente analoga – sotto questa angolazione – a quella controversa, in cui l'intimazione di pagamento non era stata opposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale, nella specie, costituito proprio dall'intimazione di pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n. 16024 del 2 agosto 2016).
5. Tuttavia, accertata così in via definitiva la rituale notifica delle cartelle di pagamento (20 settembre 2019 e 6 aprile 2022) e dell'avviso di addebito (24 dicembre 2021) sottesi all'intimazione di pagamento, ne consegue il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione maturata successivamente, non essendo decorso, al momento della notifica dell'intimazione opposta (20 dicembre 2023), il termine di prescrizione quinquennale dei contributi stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della CP_1 legge n. 335/1995. L'opposizione va, pertanto, rigettata con riferimento al credito rivendicato dall' con l'avviso di addebito n. 39720210016134550000. CP_1
6. Le spese di lite nei confronti delle parti costituite seguono la regola generale della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, relativo al solo importo dell'avviso di addebito, rispetto al quale non è cessata la materia del contendere. Nulla a provvedere sulle spese di lite nei confronti di , CP_3 rimasto contumace.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui dichiarata, dichiara cessata la materia del CP_3 contendere con riguardo alle cartelle di pagamento n. 09720190188944466000 e n. 09720220025832826000. Rigetta, per il resto, il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite. Nulla a provvedere sulle spese di lite nei confronti di . CP_3
Roma, 1 luglio 2025. Il giudice Cesare Russo
Provvedimento redatto con l'ausilio dell' processo, nella persona del funzionario dott.ssa CP_5 Prisca Boggetti.