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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate - Piazza Mazzini 6 21049 Tradate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25261994 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita in Tradate (VA), Indirizzo_1 e dell'annesso terreno, ha presentato contro il Comune di Tradate e l'agente della riscossione Area s.r.l. ricorso avverso il sollecito di pagamento dell'IMU relativa all'anno 2019 per un importo totale di € 444,89 e sostenendo di avere versato tempestivamente il dovuto ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi in giudizio, AREA S.r.l. società personale, dettasi mera destinataria del pagamento e non titolare del diritto controverso, ha sostenuto di essersi limitata su indicazione dell'Ente territoriale/mandante e, sempre su indicazione di esso, a seguito delle istanze della ricorrente, a successivamente annullare il predetto sollecito;
ha chiesto pertanto declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria, la Ricorrente_1, pur prendendo atto e tenendo conto dell'avvenuto integrale accoglimento delle proprie istanze e dell'annullamento del sollecito di pagamento impugnato, ha insistito per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non é controverso che il sollecito di pagamento oggetto di ricorso sia stato annullato.
Ciò implica cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio.
Le spese, scondo legge, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
visto l'art. 46 del D. L.vo n° 546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese
a carico di chi le ha anticipate. Varese, il 30 gennaio 2026. Il Giudice Giuseppe Fazio
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AZ PE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tradate - Piazza Mazzini 6 21049 Tradate VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25261994 IMU 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, quale proprietaria dell'unità immobiliare sita in Tradate (VA), Indirizzo_1 e dell'annesso terreno, ha presentato contro il Comune di Tradate e l'agente della riscossione Area s.r.l. ricorso avverso il sollecito di pagamento dell'IMU relativa all'anno 2019 per un importo totale di € 444,89 e sostenendo di avere versato tempestivamente il dovuto ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Costituitasi in giudizio, AREA S.r.l. società personale, dettasi mera destinataria del pagamento e non titolare del diritto controverso, ha sostenuto di essersi limitata su indicazione dell'Ente territoriale/mandante e, sempre su indicazione di esso, a seguito delle istanze della ricorrente, a successivamente annullare il predetto sollecito;
ha chiesto pertanto declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con successiva memoria, la Ricorrente_1, pur prendendo atto e tenendo conto dell'avvenuto integrale accoglimento delle proprie istanze e dell'annullamento del sollecito di pagamento impugnato, ha insistito per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non é controverso che il sollecito di pagamento oggetto di ricorso sia stato annullato.
Ciò implica cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio.
Le spese, scondo legge, restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
visto l'art. 46 del D. L.vo n° 546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese
a carico di chi le ha anticipate. Varese, il 30 gennaio 2026. Il Giudice Giuseppe Fazio