TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: licenziamento per IN NOME DEL POPOLO ITALIANO giusta causa IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa ND De RT, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 02/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 77/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR IA e dall'Avv. RIZZARDO DORA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PALAZZI Controparte_1 P.IVA_1
LA e dall'Avv. ALBERGHINI ELISA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Aldighieri, 10 44121 FERRARA;
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/02/2025 conveniva in Parte_1 giudizio la datrice di lavoro impugnando l'atto di licenziamento Controparte_1 intimatole per giusta causa.
Premesso di avere lavorato dal 2.1.2024 al 15.4.2024, esponeva di essere stata destinataria di un addebito disciplinare contestato il 26 marzo 2024. Sosteneva
l'azienda di essere stata destinataria della notifica, avvenuta in data 19 marzo 2024, di un atto di sequestro conservativo presso terzi nei confronti della Ricorrente. L'atto giudiziario derivava da un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società avanti il Tribunale di Rovigo – Sezione Lavoro, contenente una CP_2 contestuale domanda riconvenzionale e istanza di sequestro conservativo per la
1 complessiva somma di € 168.210,00. L'atto di sequestro era stato promosso da la quale risultava essere la precedente datrice di lavoro della CP_2 ed adduceva presunte condotte illecite della (allora) dipendente Parte_1 Parte_1
Il sequestro era stato poi concesso dal giudice rodigino per la inferiore somma di €
25.294,84 il che rivelava che egli “dubitava fortemente” della condotta illecita a lei attribuita da . CP_2
Evidenziava che nell'addebito aveva puntualizzato che CP_1 CP_2 era sua cliente abituale e storica, il che rivelava le reali ragioni del
[...] licenziamento che, secondo la ricorrente, erano da individuarsi nel fatto che CP_2
nutrendo "ragioni di animosità" nei suoi confronti e venuta a conoscenza della
[...] sua nuova occupazione presso (anche per l'ipotesi che le due società CP_1 fossero assistite dallo stesso legale, l'Avv. Pamela Palazzi), abbia esercitato "pressioni affinché la odierna ricorrente venisse licenziata".
Deduceva la ricorrente la irrilevanza disciplinare di tali fatti, sostenendo che il recesso era “del tutto immotivato ed ingiurioso”.
La parte adduceva infine mancata dimostrazione della tempestività della sanzione espulsiva, dato che, a fronte delle controdeduzioni inviate il 31 marzo 2024, non era provata la ricezione della lettera di licenziamento (datata 15 aprile 2024) entro il 15 aprile 2024, ultimo giorno utile ai sensi dell'art. 240 del CCNL.
Concludeva pertanto chiedendo pronunciarsi la illegittimità/nullità/inefficacia del licenziamento, con conseguente condanna della alla Controparte_1 corresponsione di sei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ex D. Lgs. n. 23/2015 oltre che al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
2. Si costituiva in giudizio resistendo alla proposta azione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Deduceva la società che la ragione del licenziamento non risiedeva nel mero ricevimento di un provvedimento giudiziario, bensì nella valutazione del suo
"contenuto intrinseco" e nella sua ricaduta sull'elemento fiduciario, essenziale per la prosecuzione del rapporto di lavoro, tenuto conto delle mansioni espletate e dell'organizzazione interna del personale. Sottolineava che la era Parte_1 impiegata amministrativa con mansioni di responsabilità, addetta alla contabilità, all'incasso di denaro contante da parte dei clienti e alle operazioni bancarie.
A riprova della fondatezza del recesso, la resistente allegava che, successivamente all'atto cautelare, il Tribunale di Rovigo, con Sentenza n. 78/2025 del 7 marzo 2025, aveva annullato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla e Parte_1
2 l'aveva condannata a corrispondere a la somma di € 20.841,80 oltre CP_2 accessori, descrivendo comportamenti idonei a giustificare l'allontanamento della dipendente.
In merito alla tempestività della sanzione espulsiva, la resistente affermava che la lettera di licenziamento era stata consegnata alla lavoratrice a mano il 15 aprile
2024, ultimo giorno di lavoro e comunque entro i 15 giorni previsti dall'art. 240 del
CCNL.
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la determinazione della indennità risarcitoria nel minimo edittale.
3. Fallito il tentativo di conciliazione la causa basata sulla produzione documentale delle parti, è stata discussa all'odierna udienza senza necessità di dare ingresso alle prove orali chieste dalla convenuta e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Avuto riguardo alla contestata tempestività del licenziamento, si osserva che l'art. 240 CCNL dispone quanto segue in merito alla comunicazione del provvedimento espulsivo: "L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni".
E' pacifico che le difese della lavoratrice sono state inviate all'azienda il 31 marzo 2024. Nella lettera di licenziamento sono contenute due date: quella dell'11 aprile 2024 in basso dopo le motivazioni del licenziamento vicino alla firma per ricevuta e quella del 15 aprile 2024 in alto a destra prima della motivazione.
Pare evidente, quindi, che la lettera è stata ricevuta dalla ricorrente tra l'11 aprile ed il 15 aprile.
Considerato che
la stessa ricorrente ha dichiarato di avere lavorato per l'azienda sino al 15 aprile, pare più verosimile (trattandosi di licenziamento senza preavviso) che la effettiva data di ricezione non sia l'11 aprile, come risulta dalla ricevuta di invio di comunicazione ordinaria all'Agenzia Regionale per il Lavoro, bensì il 15 aprile. Depone effettivamente in tale senso anche il fatto che la comunicazione all'Agenzia è stata effettuata dalla società il 16 aprile.
Si ritiene pertanto che il licenziamento sia tempestivo.
5. Quanto al merito, si rileva che la Security ha ricevuto notifica dell'atto di sequestro conservativo di beni presso terzi in data 19 marzo 2024. Dall'atto giudiziario l'azienda ha appreso del contenzioso esistente tra la società e la CP_2
3 avente ad oggetto crediti retributivi azionati da quest'ultima in via Parte_1 monitoria, cui la precedente datrice di lavoro ha reagito con opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale e sequestro conservativo di beni immobili per una somma molto elevata, pari ad € 168.210,00 in relazione ad un controcredito il cui titolo la società ha appreso, verosimilmente, dalla sua cliente storica, ritenuto all'evidenza sussistente (seppure nei limiti di una cognizione sommaria) dal Tribunale di Rovigo, fino all'ammontare di € 25.294,84.
Nella lettera di contestazione la segnala che ha rapporti commerciali CP_1 con , sua cliente stabile e storica, e subito dopo segnala che i CP_2 comportamenti sono “in grado di intaccare, se non elidere, la necessaria fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore, in quanto gravemente contrari ai doveri di diligenza e fedeltà, oltre che di correttezza e buona fede propri del rapporto di lavoro”.
La lavoratrice risponde con una laconica lettera di giustificazioni ove afferma
“Dichiaro di non aver posto in essere un comportamento contrario alle mie obbligazioni contrattuali in quanto, quanto mi stà succedendo sono situazioni private e per le quali mi stò difendendo. Ritengo di aver sempre svolto con la massima cura e diligenza il mio lavoro […]”.
Nella lettera di licenziamento si legge poi che “Le sue giustificazioni non sono sembrate idonee a far ritenere che il datore di lavoro possa riporre fiducia e fare affidamento sulla futura correttezza nell'adempimento della prestazione lavorativa.
Gli elementi appresi dall'atto notificato alla società, derivanti da un provvedimento anticipatorio dell'Autorità Giudiziaria e che possiedono una loro intrinseca gravità, dato l'importo cui si fa riferimento, costituiscono di per sé la severa negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolar modo, dell'elemento fiduciario, che condiziona necessariamente la Sua presenza all'interno dell'azienda, soprattutto tenuto conto delle mansioni di responsabilità e del grado di affidamento che le stesse esigono”.
Dopo il licenziamento, è seguita la sentenza del 7 marzo 2025, che ha definito il giudizio, nella quale la è risultata soccombente. Nella sentenza si legge che Parte_1 la condotta che il giudice attribuisce con “ragionevole certezza” alla odierna ricorrente consiste in una operazione, posta in essere in data 28.6.2023, di manipolazione di una registrazione contabile per coprire in buona sostanza un'appropriazione indebita del 13.6.2023 (si rinvia alla esauriente motivazione della sentenza, doc. 6 conv.).
4 La parte datoriale ha motivato il recesso ponendo in evidenza anche il ruolo e le mansioni affidate alla lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale. In particolare, la ricorrente era stata assunta per svolgere le mansioni di impiegata amministrativa, inquadrata al quarto livello CCNL Terziario – Confcommercio (si v. il contratto di lavoro del 27.12.2023 – doc. 10). Inoltre parte convenuta ha dedotto che la dipendente aveva anche la responsabilità di cassa, circostanza che parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non contestare.
6. Alla luce di quanto sopra si osserva che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, “In tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, è stato giudicato legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per fatti commessi durante un precedente rapporto lavorativo con la stessa società di riscossione dei tributi, consistenti nell'abusivo accesso al sistema informatico
e in varie infedeltà patrimoniali - parzialmente posti alla base di un primo recesso oggetto di transazione novativa - ma della cui complessiva portata il datore di lavoro era venuto a conoscenza solo dopo la seconda assunzione)” (Cass. Sez. L., 10/01/2019, n. 428, Rv. 652222 - 01).
Sempre secondo la Corte “Premesso che i fatti addebitati al lavoratore e posti a fondamento del licenziamento per giusta causa possono inerire anche alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, a maggior ragione assume rilevanza ai suddetti fini la condotta tenuta dal lavoratore in un precedente rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo a quello in cui il fatto viene in considerazione, rilevando in tale caso non come addebito di natura disciplinare, ma quale giusta causa di licenziamento. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, fermo restando altresì che il giudice civile può procedere autonomamente all'accertamento dei fatti addebitati al dipendente anche se a carico di quest'ultimo penda un procedimento penale, tanto più allorquando tra i comportamenti rilevanti in sede penale e in sede civile non vi sia piena sovrapposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato a un dipendente di un istituto bancario ravvisando una giusta causa nei comportamenti inadempienti tenuti dal lavoratore stesso nel contesto di un precedente
5 rapporto di lavoro intrattenuto con altro istituto di credito)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15373 del 09/08/2004 (Rv. 575321 - 01).
Nel caso in esame si osserva che la condotta di rilievo disciplinare attribuita alla ricorrente non era conosciuta dalla prima dell'assunzione. Essa ne è Controparte_1 venuta a conoscenza dopo la ricezione della notifica del sequestro di beni della ricorrente ottenuto da una sua cliente storica, la CP_2
Le condotte sono state poste in essere in epoca piuttosto ravvicinata all'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro e - come si apprende dalla sentenza allegata, da aversi qui richiamata - nello svolgimento di mansioni del tutto analoghe a quelle attribuite alla nell'ambito del nuovo lavoro, nelle quali ella aveva Parte_1 anche responsabilità di cassa. Tale circostanza è idonea a minare la fiducia dell'azienda, essendo il comportamento accertato incompatibile con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, anche avuto riguardo alla entità della somma oggetto del comportamento fraudolento (circa 25 mila euro) ed idoneo a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento in quanto in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli obblighi lavorativi.
Il fatto che la vicenda sia accaduta ad una società storica cliente dell'odierna convenuta (fatto non contestato specificamente dalla ricorrente) accentua ancor di più il venir meno della fiducia nell'ambito del rapporto di lavoro, poiché pone a rischio anche il profilo reputazionale della datrice e, di conseguenza, la CP_1 fiducia commerciale tra le due società.
Va peraltro evidenziato che la ricorrente non ha mai fornito alcuna giustificazione idonea a contrastare la ricostruzione della vicenda disciplinare intercorsa con al fine di sminuire la messa in discussione del rapporto CP_2 fiduciario con la nuova datrice di lavoro.
Va infine sottolineato che la facoltà di recesso per giusta causa del datore di lavoro non è subordinata al principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, comma 2, della Costituzione. Tale principio concerne esclusivamente le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non si applica, né in via analogica né estensiva, all'esercizio dell'azione disciplinare nell'ambito dei rapporti interprivatistici.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto, ivi compresa la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
6 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquiate come in dispositivo, applicati i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (valore compreso nello scaglione € 5.201 – € 26.000), della natura documentale della causa e delle condizioni socioeconomiche della parte soccombente, esentata dal versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna a rifondere le spese di lite della che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.695,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ferrara il 02/12/2025
IL GIUDICE ND De RT
7