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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EC ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170005255925002 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1716/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.03.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29820170005255925002, pervenutale il 24.01.2024, con la quale veniva chiesto il pagamento, nella qualità di obbligato in solido, della somma di euro 67.241,05, comprensiva di interessi e sanzioni, somma iscritta a ruolo a seguito di avviso di accertamento n. RJY02TB00751/2006 per l'anno di imposta 1999.
Deduceva la ricorrente: 1) nullità della cartella di pagamento, per violazione degli articoli 2268, 2304, 2315
e 2318 del codice civile, per violazione del principio civilistico del beneficium excussionis e non essendo provato l'inadempimento della società; 2) inesistenza giuridica della notifica della cartella in quanto eseguita senza intervento di messo notificatore e senza la sottoscrizione dello stesso;
3) illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio e omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4) illegittimità dell' atto impugnato in relazione alle somme richieste a titolo di compenso di riscossione. Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, non avendo la ricorrente citato in giudizio l'ente impositore, con conseguente violazione del contraddittorio, non accettato per quanto riguarda le questioni di merito del ricorso. Chiedeva in ogni caso dichiararsi l'infondatezza del ricorso avverso la cartella, regolarmente notificata a mani proprie della ricorrente il 24.01.2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore tecnico.
A seguito di chiamata in causa di ADER si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, eccependo l'infondatezza del ricorso. Rilevava in particolare che la ricorrente, già socia della società Società_1 snc di A. Di Società_2, nel frattempo cessata, deve ritenersi legittimamente obbligata in solido, trattandosi di somme iscritte a ruolo a seguito di sentenza pronunciata dalla CTP di Siracusa, di rigetto del ricorso presentato dalla società e dai soci avverso l'avviso di accertamento per l'anno 1999. Deduceva inoltre l'infondatezza di tutti i residui motivi.
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a somme dovute dalla ricorrente, in qualità di coobbligato in solido con la società della quale era stata socia, a seguito di avviso di accertamento relativo a debiti tributari della persona giuridica per l'anno 1999.
Occorre premettere che, per come chiaramente esposto nella motivazione della cartella impugnata e come rilevato dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa in sede di costituzione, avverso l'avviso di accertamento tanto la società Società_1 snc di A. Di Società_2, tanto i singoli soci (tra i quali l'odierna ricorrente Ricorrente_1
), avevano presentato ricorso dinnanzi alla CTP di Siracusa. Il giudice tributario, con sentenza n.
388/04/2013, depositata in data 03/06/2013 (allegata agli atti) rigettava il ricorso, e la pronuncia di primo grado veniva confermata poi dalla CTR con sentenza n. 1742/04/2017.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Agenzia delle Entrate
Riscossione per asserita violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, in quanto la ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale per vizi intrinseci dell'atto e per la prospettata violazione del principio del beneficium excussionis, attinente alla fase esecutiva, e non per “vizi di notificazione di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”.
Peraltro Agenzia delle Entrate di Siracusa è intervenuta in giudizio su chiamata del litisconsorte, e dunque non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio.
Sono prive di pregio le censure relative ai vizi formali della cartella, ovvero del procedimento di notificazione, del quale si invoca l'inesistenza giuridica o la nullità.
Controparte ha adeguatamente dimostrato che la cartella è stata ricevuta a mani proprie dalla ricorrente, e quindi viene meno ogni possibile invalidità della notifica in quanto sanata per raggiungimento dello scopo.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa, “è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Parimenti infondate sono gli ulteriori motivi di invocata nullità formale della cartella impugnata.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
Appare infine infondata la questione della presunta illegittimità dell'aggio (rectius, onere di riscossione). Si tratta infatti di un onere che ha natura retributiva e non tributaria (vedi Cass. Civ. sent. n. 1311 del 19.01.2018),
e la cui quantificazione è parametrata a criteri legali predeterminati dalla normativa primaria.
Per quanto concerne invece la pretesa violazione del beneficium excussionis, occorre premettere che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità dopo l'articolato arresto interpretativo reso dalla
Cassazione a Sezioni Unite l'eccezione è proponibile anche avverso la cartella esattoriale: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa' sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra' respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra' accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario. “- così Cass Civ, SSUU sent n. 28709 del 16.12.2020.
Orbene, facendo governo dei suddetti principi in relazione alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi come, trattandosi di società in nome collettivo che è stata oggetto di cancellazione, deve presumersi in modo certo l'inadeguatezza del patrimonio sociale, e dunque l'escussione del socio coobbligato, Ricorrente_1
, deve ritenersi legittima (si osserva peraltro che nella concreta fattispecie in esame, avendo la Ricorrente_1 preso parte al giudizio tributario avverso l'avviso di accertamento, la sentenza passata in giudicato fa stato anche contro la ricorrente, destinataria dell'esecuzione della statuizione giurisdizionale).
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in applicazione dei criteri di legge si liquidano in euro 1500,00 a titolo di onorario in favore delle controparti costituite, con distrazione delle stesse in favore del difensore tecnico di Agenzia delle Entrate Riscossione che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00. Siracusa, 28.11.2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
EC ANDREA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1107/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170005255925002 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1716/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.03.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella n. 29820170005255925002, pervenutale il 24.01.2024, con la quale veniva chiesto il pagamento, nella qualità di obbligato in solido, della somma di euro 67.241,05, comprensiva di interessi e sanzioni, somma iscritta a ruolo a seguito di avviso di accertamento n. RJY02TB00751/2006 per l'anno di imposta 1999.
Deduceva la ricorrente: 1) nullità della cartella di pagamento, per violazione degli articoli 2268, 2304, 2315
e 2318 del codice civile, per violazione del principio civilistico del beneficium excussionis e non essendo provato l'inadempimento della società; 2) inesistenza giuridica della notifica della cartella in quanto eseguita senza intervento di messo notificatore e senza la sottoscrizione dello stesso;
3) illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio e omessa indicazione del responsabile del procedimento;
4) illegittimità dell' atto impugnato in relazione alle somme richieste a titolo di compenso di riscossione. Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, non avendo la ricorrente citato in giudizio l'ente impositore, con conseguente violazione del contraddittorio, non accettato per quanto riguarda le questioni di merito del ricorso. Chiedeva in ogni caso dichiararsi l'infondatezza del ricorso avverso la cartella, regolarmente notificata a mani proprie della ricorrente il 24.01.2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore tecnico.
A seguito di chiamata in causa di ADER si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, eccependo l'infondatezza del ricorso. Rilevava in particolare che la ricorrente, già socia della società Società_1 snc di A. Di Società_2, nel frattempo cessata, deve ritenersi legittimamente obbligata in solido, trattandosi di somme iscritte a ruolo a seguito di sentenza pronunciata dalla CTP di Siracusa, di rigetto del ricorso presentato dalla società e dai soci avverso l'avviso di accertamento per l'anno 1999. Deduceva inoltre l'infondatezza di tutti i residui motivi.
All'odierna udienza il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La cartella di pagamento impugnata si riferisce a somme dovute dalla ricorrente, in qualità di coobbligato in solido con la società della quale era stata socia, a seguito di avviso di accertamento relativo a debiti tributari della persona giuridica per l'anno 1999.
Occorre premettere che, per come chiaramente esposto nella motivazione della cartella impugnata e come rilevato dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa in sede di costituzione, avverso l'avviso di accertamento tanto la società Società_1 snc di A. Di Società_2, tanto i singoli soci (tra i quali l'odierna ricorrente Ricorrente_1
), avevano presentato ricorso dinnanzi alla CTP di Siracusa. Il giudice tributario, con sentenza n.
388/04/2013, depositata in data 03/06/2013 (allegata agli atti) rigettava il ricorso, e la pronuncia di primo grado veniva confermata poi dalla CTR con sentenza n. 1742/04/2017.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Agenzia delle Entrate
Riscossione per asserita violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D.Lgs. 546/92, in quanto la ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale per vizi intrinseci dell'atto e per la prospettata violazione del principio del beneficium excussionis, attinente alla fase esecutiva, e non per “vizi di notificazione di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato”.
Peraltro Agenzia delle Entrate di Siracusa è intervenuta in giudizio su chiamata del litisconsorte, e dunque non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio.
Sono prive di pregio le censure relative ai vizi formali della cartella, ovvero del procedimento di notificazione, del quale si invoca l'inesistenza giuridica o la nullità.
Controparte ha adeguatamente dimostrato che la cartella è stata ricevuta a mani proprie dalla ricorrente, e quindi viene meno ogni possibile invalidità della notifica in quanto sanata per raggiungimento dello scopo.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha precisato che l'invalidità della sanatoria, quale ne sia la causa, “è comunque sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto”- così Cass. Civ. sent. n. 11043 del 09.05.2018.
Parimenti infondate sono gli ulteriori motivi di invocata nullità formale della cartella impugnata.
Quanto all'omessa sottoscrizione del ruolo, si osserva che in forza dell'art. 12 comma 4 DPR n. 602/73, il ruolo deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato e che con la sottoscrizione il ruolo diventa esecutivo. La norma è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art. 1, comma 5 ter, lettera e), secondo il quale “i commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR n. 602/73 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. La validazione, come è noto, consiste in una procedura informatica volta a conferire garanzia di autenticità al documento formato e trasmesso per via elettronica al destinatario: nel caso di specie non vi è dubbio che l'atto provenga dall'ente territoriale impositore, che lo ha formato telematicamente e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Sul punto la Corte di Cassazione ha dunque chiarito che: “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta,
l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del
1990.”- così Cass Civ. sent. n. 27561 del 30.10.2018.
Appare infine infondata la questione della presunta illegittimità dell'aggio (rectius, onere di riscossione). Si tratta infatti di un onere che ha natura retributiva e non tributaria (vedi Cass. Civ. sent. n. 1311 del 19.01.2018),
e la cui quantificazione è parametrata a criteri legali predeterminati dalla normativa primaria.
Per quanto concerne invece la pretesa violazione del beneficium excussionis, occorre premettere che, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità dopo l'articolato arresto interpretativo reso dalla
Cassazione a Sezioni Unite l'eccezione è proponibile anche avverso la cartella esattoriale: “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la societa' sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andra' respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andra' accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario. “- così Cass Civ, SSUU sent n. 28709 del 16.12.2020.
Orbene, facendo governo dei suddetti principi in relazione alla concreta fattispecie in esame, deve rilevarsi come, trattandosi di società in nome collettivo che è stata oggetto di cancellazione, deve presumersi in modo certo l'inadeguatezza del patrimonio sociale, e dunque l'escussione del socio coobbligato, Ricorrente_1
, deve ritenersi legittima (si osserva peraltro che nella concreta fattispecie in esame, avendo la Ricorrente_1 preso parte al giudizio tributario avverso l'avviso di accertamento, la sentenza passata in giudicato fa stato anche contro la ricorrente, destinataria dell'esecuzione della statuizione giurisdizionale).
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in applicazione dei criteri di legge si liquidano in euro 1500,00 a titolo di onorario in favore delle controparti costituite, con distrazione delle stesse in favore del difensore tecnico di Agenzia delle Entrate Riscossione che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00. Siracusa, 28.11.2025