Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 179
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella di pagamento per violazione del beneficium excussionis

    Trattandosi di società in nome collettivo cancellata, si presume l'inadeguatezza del patrimonio sociale, rendendo legittima l'escussione del socio coobbligato. Inoltre, la partecipazione della ricorrente al giudizio tributario avverso l'avviso di accertamento fa stato anche nei suoi confronti.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica della notifica della cartella

    La cartella è stata ricevuta a mani proprie dalla ricorrente, sanando ogni possibile invalidità della notifica per raggiungimento dello scopo, in quanto non ha pregiudicato il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione e omessa indicazione del responsabile del procedimento

    La validazione dei dati contenuti nel ruolo da parte del sistema informativo dell'amministrazione creditrice è equiparata alla sottoscrizione. L'omessa sottoscrizione non comporta sanzioni e opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, salvo prova contraria da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste a titolo di compenso di riscossione

    L'onere di riscossione ha natura retributiva e non tributaria, e la sua quantificazione è parametrata a criteri legali predeterminati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 179
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo