Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 398
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per modalità di deposito e notifica non telematiche

    Il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché non telematico, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n.4815 del 2025) secondo cui il ricorso cartaceo e la notifica cartacea non sanano la violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, che impone la modalità telematica per il deposito e la notifica, rendendo l'atto inesistente e insanabile. Pertanto, l'atto impugnato non può essere contestato in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 398
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 398
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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