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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Pablo Picasso 9 84043 Agropoli SA
contro
Comune di Agropoli - Piazza Municipio 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4510 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3016 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ,non telematico, n. 1509 /2025 di R.G., spedito a mezzo raccomandata il 12-3-2025 , Ricorrente_1 , si oppone avverso l'avviso di accertamento esecutivo ,emesso dal Comune di Agropoli ,per IMU ,anno d'imposta 2019.
Il ricorso non è stato notificato al Comune di Agropoli.
All'udienza del 27-6-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva.
Alla odierna udienza ,il Giudice Monocratico ,della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno , ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno , dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso non telematico, in quanto dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del processo tributario telematico , secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,ordinanza n.4815 del 2025, il ricorso cartaceo e la notifica cartacea non sana la violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, che impone la modalità telematica per il deposito e la notifica, rendendo l'atto inesistente e insanabile. Pertanto l'atto impugnato non può essere contestato in giudizio.
dal Comune di Agropoli. La notifica telematica è obbligatoria, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica cartacea non è più valida dopo l'introduzione del PTT, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, dichiara inammissibile il ricorso n.1509/2025,Ricorrente_1, nulla per le spese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUSATI PIETRO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1509/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Pablo Picasso 9 84043 Agropoli SA
contro
Comune di Agropoli - Piazza Municipio 84043 Agropoli SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4510 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3016 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente : come da atti
Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ,non telematico, n. 1509 /2025 di R.G., spedito a mezzo raccomandata il 12-3-2025 , Ricorrente_1 , si oppone avverso l'avviso di accertamento esecutivo ,emesso dal Comune di Agropoli ,per IMU ,anno d'imposta 2019.
Il ricorso non è stato notificato al Comune di Agropoli.
All'udienza del 27-6-2025 è stata rigettata l'istanza di sospensiva.
Alla odierna udienza ,il Giudice Monocratico ,della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno , ha deciso la controversia come dal dispositivo in calce riportato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno , dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso non telematico, in quanto dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del processo tributario telematico , secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,ordinanza n.4815 del 2025, il ricorso cartaceo e la notifica cartacea non sana la violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. 546/92, che impone la modalità telematica per il deposito e la notifica, rendendo l'atto inesistente e insanabile. Pertanto l'atto impugnato non può essere contestato in giudizio.
dal Comune di Agropoli. La notifica telematica è obbligatoria, la Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica cartacea non è più valida dopo l'introduzione del PTT, e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, dichiara inammissibile il ricorso n.1509/2025,Ricorrente_1, nulla per le spese