Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento, atti presupposti, siano state correttamente notificate, sia singolarmente che attraverso l'intimazione di pagamento principale, rendendo gli atti precedenti irretrattabili e definitivi.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto che, essendo state le cartelle e le intimazioni correttamente notificate nei termini di legge, non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli avvisi di intimazione

    La Corte ha ritenuto gli atti chiari e intellegibili, facendo riferimento a cartelle precedentemente notificate e indicando gli uffici competenti e i termini per l'impugnazione.

  • Rigettato
    Mancanza di indicazione del calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto generica la contestazione e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori soddisfano l'obbligo di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 21
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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