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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GRASSI AS, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 329/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220249007129118000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220259003394238000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento in epigrafe indicate, emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca, notificate l'8.08.2025 e il 13.08.2025, in riferimento alle cartelle di pagamento ivi richiamate riguardanti pretese tributarie, ad esclusione di quelle afferenti contributi previdenziali e violazioni al codice della strada.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la omessa notifica degli atti presupposti.
Con il secondo motivo, contestava la decadenza e prescrizione delle pretese tributarie, quantomeno delle sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo, eccepiva la carenza di motivazione delle intimazioni impugnate.
Il ricorrente si doleva altresì della mancanza di indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso.
Produceva ampia documentazione riguardante le notifiche delle cartelle e di intimazioni di pagamento prodromiche a quelle impugnate, argomentando quindi la insussistenza della eccepita decadenza/ prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
A prescindere dalla irritualità delle notifiche di numerose cartelle di pagamento, si osserva che risulta correttamente notificata a mani proprie del destinatario l'intimazione di pagamento n. …..3761626000 in data 8.08.23, nonché le cartelle n. ….57507000 in data 19.10.22, n. ….15655000 in data 28.04.23, n.
….25803000 in data 28.04.23, n. ….13971000 in data 28.04.23, n. ….14742000 in data 13.05.24.
Tutte le cartelle di cui alle intimazioni impugnate sono state correttamente notificate, in quanto contenute nella intimazione notificata l'8.08.23, ovvero singolarmente notificate come sopra specificato.
Il ricorrente non ha provveduto ad impugnare l'intimazione e le cartelle nei termini di legge;
pertanto la pretesa creditoria si è cristallizzata, e non possono essere fatte valere eventuali decadenze o prescrizioni pregresse
Essendo dimostrata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, in quanto l'atto precedente è divenuto irretrattabile e definitivo.
Neppure è decorso il termine di prescrizione/ decadenza dalla rituale notifica della intimazione e delle cartelle sopra indicate.
Non è fondata la contestazione sollevata dal ricorrente di difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. Le intimazioni impugnate fanno riferimento a cartelle già conosciute dal contribuente, in quanto in precedenza notificate a mani proprie ( tutte contenute nella intimazione notificata l'8.08.2023 o singolarmente notificate); inoltre gli atti sono assolutamente chiari ed intellegibili, indicando l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l'organo al quale promuovere il riesame, ed i termini di impugnazione.
L'eccezione relativa agli interessi è generica e priva di specifiche contestazioni
Inoltre “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e degli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.” ( Cass. SU n. 22281 del 14.07.2022).
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca, liquidate in complessivi euro quattro mila.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese spese liquidate in complessivi € 4.000,00
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
GRASSI AS, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 329/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lucca
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220249007129118000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06220259003394238000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento in epigrafe indicate, emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca, notificate l'8.08.2025 e il 13.08.2025, in riferimento alle cartelle di pagamento ivi richiamate riguardanti pretese tributarie, ad esclusione di quelle afferenti contributi previdenziali e violazioni al codice della strada.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente eccepiva la omessa notifica degli atti presupposti.
Con il secondo motivo, contestava la decadenza e prescrizione delle pretese tributarie, quantomeno delle sanzioni ed interessi.
Con il terzo motivo, eccepiva la carenza di motivazione delle intimazioni impugnate.
Il ricorrente si doleva altresì della mancanza di indicazione del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso.
Produceva ampia documentazione riguardante le notifiche delle cartelle e di intimazioni di pagamento prodromiche a quelle impugnate, argomentando quindi la insussistenza della eccepita decadenza/ prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
A prescindere dalla irritualità delle notifiche di numerose cartelle di pagamento, si osserva che risulta correttamente notificata a mani proprie del destinatario l'intimazione di pagamento n. …..3761626000 in data 8.08.23, nonché le cartelle n. ….57507000 in data 19.10.22, n. ….15655000 in data 28.04.23, n.
….25803000 in data 28.04.23, n. ….13971000 in data 28.04.23, n. ….14742000 in data 13.05.24.
Tutte le cartelle di cui alle intimazioni impugnate sono state correttamente notificate, in quanto contenute nella intimazione notificata l'8.08.23, ovvero singolarmente notificate come sopra specificato.
Il ricorrente non ha provveduto ad impugnare l'intimazione e le cartelle nei termini di legge;
pertanto la pretesa creditoria si è cristallizzata, e non possono essere fatte valere eventuali decadenze o prescrizioni pregresse
Essendo dimostrata l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, in quanto l'atto precedente è divenuto irretrattabile e definitivo.
Neppure è decorso il termine di prescrizione/ decadenza dalla rituale notifica della intimazione e delle cartelle sopra indicate.
Non è fondata la contestazione sollevata dal ricorrente di difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. Le intimazioni impugnate fanno riferimento a cartelle già conosciute dal contribuente, in quanto in precedenza notificate a mani proprie ( tutte contenute nella intimazione notificata l'8.08.2023 o singolarmente notificate); inoltre gli atti sono assolutamente chiari ed intellegibili, indicando l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, l'organo al quale promuovere il riesame, ed i termini di impugnazione.
L'eccezione relativa agli interessi è generica e priva di specifiche contestazioni
Inoltre “ allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e degli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo all'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.” ( Cass. SU n. 22281 del 14.07.2022).
Le spese legali seguono la soccombenza. Si condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca, liquidate in complessivi euro quattro mila.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese spese liquidate in complessivi € 4.000,00