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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1358/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3692/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3812/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYF01T100189 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3692/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3812/2021, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TYF01T100189/ 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, per il periodo d'imposta 2013.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, per proposizione tardiva .
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, assumendo la carenza di motivazione della sentenza impugnata per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Dalla produzione offerta in giudizio dall'Ufficio appellato risulta che l'avviso di accertamento impugnato n.
TYF01T100189 è stato notificato in data 30/10/2018 (cfr. avviso ricevimento postale), mentre è incontestato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 07/06/2019, sicché la sentenza della Commissione Tributaria provinciale sul punto deve essere confermata.
D'altra parte, non può essere condiviso il motivo di gravame dell'appellante, secondo cui sarebbe stata fornita la prova della tempestiva instaurazione del contraddittorio in data 11/04/2019, con l'osservanza dei termini di cui all'art.21 D.lgs. n. 546/1992, non potendo ritenersi idonea la produzione in giudizio del file pdf estrapolato dal sito internet dell'operatore postale Società_1 (barcode n. 614565417211), privo di alcun riferimento con l'atto impugnato, senza che la Corte, quindi, possa riscontrarne il necessario collegamento.
Orbene, dall'unica produzione documentale idonea risulta decorso il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art.21 D.lgs.
n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento impugnato in data 30/10/2018, i termini decadenziali di cui all'art.21 D. lgs. n.546/92 (60 giorni) andavano a scadere il 30/12/2018, sicché la notifica del ricorso in data 07/06/2019 deve ritenersi tardiva.
Per quanto espresso, va confermata la sentenza appellata, dovendo essere dichiarato inammissibile il ricorso originario del ricorrente. In considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene sussistano i presupposti di legge per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3812/2021. Spese compensate del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU RE IO MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3692/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3812/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 06/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYF01T100189 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3692/2022 RGA, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3812/2021, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.
TYF01T100189/ 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, per il periodo d'imposta 2013.
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, per proposizione tardiva .
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, assumendo la carenza di motivazione della sentenza impugnata per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12 settembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Dalla produzione offerta in giudizio dall'Ufficio appellato risulta che l'avviso di accertamento impugnato n.
TYF01T100189 è stato notificato in data 30/10/2018 (cfr. avviso ricevimento postale), mentre è incontestato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 07/06/2019, sicché la sentenza della Commissione Tributaria provinciale sul punto deve essere confermata.
D'altra parte, non può essere condiviso il motivo di gravame dell'appellante, secondo cui sarebbe stata fornita la prova della tempestiva instaurazione del contraddittorio in data 11/04/2019, con l'osservanza dei termini di cui all'art.21 D.lgs. n. 546/1992, non potendo ritenersi idonea la produzione in giudizio del file pdf estrapolato dal sito internet dell'operatore postale Società_1 (barcode n. 614565417211), privo di alcun riferimento con l'atto impugnato, senza che la Corte, quindi, possa riscontrarne il necessario collegamento.
Orbene, dall'unica produzione documentale idonea risulta decorso il termine di giorni 60 dalla notifica dell'atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art.21 D.lgs.
n.546/1992, il quale dispone che il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Peraltro, in materia tributaria, prendendo in esame l'art.16 DPR n.636/1972, nonché gli artt. 19 e 21 del vigente D.lgs. n.546/1992, emerge chiaramente che i termini per proporre ricorso decorrono esclusivamente dalla notificazione, non essendo consentito attribuire alcun rilievo alle notizie comunque acquisite dal contribuente, perchè quello che conta è solo la conoscenza legale dell'atto.
Ne consegue che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento impugnato in data 30/10/2018, i termini decadenziali di cui all'art.21 D. lgs. n.546/92 (60 giorni) andavano a scadere il 30/12/2018, sicché la notifica del ricorso in data 07/06/2019 deve ritenersi tardiva.
Per quanto espresso, va confermata la sentenza appellata, dovendo essere dichiarato inammissibile il ricorso originario del ricorrente. In considerazione della peculiarità della controversia, si ritiene sussistano i presupposti di legge per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.3812/2021. Spese compensate del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 12 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU RE IO MA