Art. 21.
Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unita' superiore.
Ciascuna lista puo' contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente.
Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non pie' di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non piu' di due per il Collegio dei sindaci.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nello ordine, il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'.
Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unita' superiore.
Ciascuna lista puo' contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente.
Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non pie' di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non piu' di due per il Collegio dei sindaci.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nello ordine, il maggior numero di voti. A parita' di voti prevale il piu' anziano di eta'.