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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
ST AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 831/2025 R.G. promossa da
P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bricherasio (TO), Via Vittime del Lavoro n. 7/13, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Marco Rubbio come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Mercantini n. 5
- attrice opponente - contro
C.F. e P. IVA , con sede in Cadelbosco di CP_1 P.IVA_2
Sopra (RE), Via S. Quasimodo n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Serena Barbato come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ernesto “Che” Guevara n. 2
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1 di 12 respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte;
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 29.01.2025.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
La chiede ammettersi prova per testimoni in materia diretta Pt_1 sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) In data 23.06.2023 in persona del sig. , Pt_1 Parte_2
Contr trasmetteva a il disegno tecnico dei componenti n. 42101741
e n. 42100819, contestualmente alla richiesta di formulazione di un preventivo per la costruzione delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli stessi (cfr. doc. 14). Contr 2) In data 22.12.2023 consegnava a i campioni dei Pt_1 componenti n. 42101741 e n. 42100819, da utilizzare per la costruzione delle due attrezzature oggetto dell'ordine n.
A1864/2023 del 21.12.2023 (cfr. doc. 2), che si chiede di mostrare al teste. Contr 3) In seguito alla richiesta di incontro da parte di del 2 febbraio
2024 i referenti di in persona del sig. , e di Pt_1 Parte_2
Contr
in persona del sig. si sono sentiti telefonicamente, CP_2 più volte, nei giorni 5 e 6 febbraio 2024.
4) Nel corso dei colloqui telefonici di cui al capo 3) che precede il sig. Contr
ha fornito a i chiarimenti richiesti con riferimento Parte_2 ai campioni dei componenti n. 42101741 e n. 42100819 e al Contr disegno tecnico in precedenza forniti alla stessa Contr 5) lamentava la sussistenza di differenze tra i campioni e il disegno tecnico.
6) Il sig. , nel corso dei colloqui telefonici di cui al capo 3), Parte_2
Contr rassicurava la circa l'utilizzo del disegno tecnico al fine di realizzare le due attrezzature richieste.
2 di 12 Si indica come testimone sui capitoli di prova sopra indicati:
, domiciliato c/o Via vittime Parte_2 Parte_1 del Lavoro n. 7/13 – Bricherasio (TO).
Per parte opposta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: respingere le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 151/2025 del 29.01.2025 Tribunale di
Reggio Emilia;
Con vittoria di spese compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Contr 1) vero che oggetto dell'accordo concluso tra e Pt_1
Contr prevedeva l'esecuzione da parte di delle seguenti prestazioni:
a) progettazione delle attrezzature e degli utensili necessari alla produzione in serie di lavorazioni di dentatura sui dispositivi nn.
42100819 e 42101741 chiamati “Coperchi Scatola Differenziale”;
b) produzione di detti attrezzature e utensili;
c) campionatura delle lavorazioni di dentatura sui prodotti tramite le attrezzature e gli utensili progettati e prodotti;
d) produzione in serie delle lavorazioni.
2) vero che non era stato concordato un termine per l'esecuzione delle fasi a) e b) del punto 1) consistenti nelle fasi di progettazione e produzione di attrezzature e utensili da parte di Contr
né per le ulteriori fasi dell'accordo.
3) vero che nel corso della progettazione ritardava di Pt_1 trasmettere e correggere la documentazione necessaria alla predisposizione del disegno sulla base del quale effettuare la
3 di 12 produzione come da conversazioni di cui al documento 4 che le si rammostra. Contr 4) vero che, nonostante l'invito di formulato a con mail Pt_1 del 2.2.24, come da doc. nr. 4 che le si rammostra, non si è mai Contr tenuto un incontro di persona tra referenti di e . Pt_1
5) vero che le mail di del 13.2.24 che le si rammostra nei Pt_1 docc. 4 e 5 fornisce parametri incerti per la realizzazione delle attrezzature richieste poiché non assicura la definitiva tolleranza del diametro di fondo oggetto del progetto.
6) vero che la condotta di di cui al precedente capitolo 3 ha Pt_1 comportato un rallentamento nell'esecuzione delle fasi a) e b) del punto 1) consistenti nelle fasi di progettazione e produzione di Contr attrezzature e utensili da parte di
7) vero che non lamentava ritardo nello svolgimento delle Pt_1 attività se non nel mese di marzo 2024.
8) vero che non aveva mai segnalato, né paventato il rischio Pt_1 di annullare l'ordine in caso di ritardo prima del 26.3.24.
9) vero che si è dichiarata interessata al ritiro delle Pt_1 attrezzature progettate e prodotte nel mese di maggio 2024, come da documento 5 che le si rammostra.
Si indicano come testimoni su tutti i predetti capitoli di prova i signori:
• quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_1 CP_1 con la mansione di responsabile operations;
• quale dipendente di al momento dei Testimone_2 CP_1 fatti con la mansione di responsabile ufficio tecnico;
• , quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_3 CP_1 con la mansione di responsabile commerciale;
• , quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_4 CP_1 con la mansione di segretaria commerciale.
4 di 12 FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 gennaio 2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 10.112,96, oltre interessi e spese della
[...] procedura, a titolo di prezzo per la vendita di due “attrezzature di presa” per la produzione di componenti.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 Parte_1
c.c., l'inadempimento dell'opposta, che aveva realizzato le attrezzature con un ritardo così grave rispetto al termine pattuito da avere causato l'interruzione del rapporto contrattuale con il proprio cliente finale e perciò fatto venire meno il suo interesse all'esecuzione del contratto, con conseguente danno patrimoniale.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 30 CP_1 maggio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 2 ottobre 2025 veniva disposto un rinvio per tentare la conciliazione delle parti.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies
c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto con cui
[...] commissionava a la realizzazione di due Parte_1 CP_1 attrezzature di presa, necessarie per costruire due componenti denominati “Coperchi Scatola Differenziale” (e contraddistinti dai
5 di 12 codici nn. 4210741 e 42100819), per il prezzo di € 7.600,00, oltre
IVA al 22%. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_1
l'importo di € 9.272,00 per sorte capitale (oltre ad € 840,96 per interessi moratori) a saldo della fattura n. 109/00 del 30 aprile 2024 emessa per la suddetta fornitura.
nel proporre opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inadempimento di che, a fronte di un termine per la CP_1 consegna contrattualmente pattuito entro il 13 febbraio 2024, aveva realizzato le attrezzature solo in data 22 aprile 2024, quando, stante l'annullamento della commessa da parte della propria cliente finale aveva ormai perduto interesse alla prestazione e Parte_3 chiesto quindi di annullare l'ordine. ha sostenuto, invece, che non vi era stato accordo CP_1 tra le parti sul termine per la consegna dei beni e che, in ogni caso, la consegna oltre il termine concordato era imputabile alla società opponente.
L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata.
Anzitutto, va evidenziato come il contratto prevedesse effettivamente che le attrezzature dovessero essere consegnate entro il 13 febbraio 2024.
L'opposta ha sostenuto che non vi sarebbe stato alcun accordo sul termine per la consegna, non previsto nell'offerta trasmessa a ma inserito unilateralmente da quest'ultima Parte_1 nell'ordine di acquisto per il quale era stata peraltro richiesta una conferma scritta.
L'assunto non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., un'accettazione che nel suo contenuto non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore più o meno secondario delle modificazioni, va considerata come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente (Cass. 1844/1972).
6 di 12 Pertanto, quando l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione) (Cass. 1738/1985).
Ciò comporta l'ovvia conseguenza che solo con l'accettazione della nuova proposta si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l'altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione (Cass. 527/1976).
Nel caso di specie, a fronte di un'offerta di che non CP_1 prevedeva un termine per la consegna (se non un generico riferimento a «weeks», ossia «settimane») (cfr. doc. 2 dell'opposta), ha trasmesso un ordine di acquisto non del Parte_1 tutto conforme a detta offerta (difatti espressamente ivi menzionata), perché ha richiesto che la consegna avvenisse entro il 13 febbraio
2024 (cfr. doc. 2 dell'opponente).
pur non confermando l'ordine per iscritto, come CP_1 richiesto da vi ha però dato pacificamente Parte_1 esecuzione senza formulare obiezioni, accettando quindi tacitamente la controproposta, come peraltro riportato nell'ordine, laddove è precisato che «Il presente documento si intende accettato integralmente decorsi giorni 3 dalla data di invio» e come ulteriormente rimostrato dal fatto che detto ordine è stato riportato nella fattura azionata in via monitoria («Vs. num. A.1864/2023 del
21/12/2023»).
Tanto premesso, per una migliore comprensione della vicenda contrattuale vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti:
− effettuava l'ordine di acquisto in data Parte_1
21 dicembre 2023;
7 di 12 − nelle settimane successive le parti avviavano un'interlocuzione per definire il disegno tecnico;
− in data 11 gennaio 2024 trasmetteva a CP_1 [...] un disegno preliminare, invitandola a discuterlo Parte_1 immediatamente (cfr. pagina 1 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 30 gennaio 2024 segnalava delle CP_1 discrepanze tra il disegno ed i campioni consegnati, chiedendo una conferma prima di procedere alla produzione ed evitare eventuali maggiori costi per il rifacimento delle attrezzature (cfr. doc. 3 dell'opponente);
− riscontrava la richiesta il giorno Parte_1 successivo, autorizzando la «realizzazione definitiva delle attrezzature», chiedendo le tempistiche per la consegna, che ricordava essere stata fissata per il 13 febbraio 2024, e raccomandando la «massima rapidità» (cfr. doc. 3 dell'opponente);
− in data 2 febbraio 2024 segnalava a CP_1 [...] che per procedere erano necessarie la Parte_1
«Approvazione Utensili» e la «Approvazione disegno condiviso», invitandola ad un incontro per discutere de visu dei profili tecnici ancora non chiari (cfr. pagina 4 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 9 febbraio 2024 pur comunicando la CP_1 realizzabilità dei «disegni condivisi», segnalava che vi era ancora
«incertezza sul diametro di fondo» di un'utensile, restando in attesa di una conferma al fine di evitare l'inutile produzione di un elemento dal costo elevato (cfr. doc. 4 dell'opponente);
− in data 13 febbraio 2024 ricevuta Parte_1 conferma dal cliente finale, invitava a procedere alla CP_1 realizzazione dell'utensile sulla base dei disegni di condizione di fornitura (cfr. doc. 5 dell'opponente);
− quello stesso giorno forniva le tempistiche della CP_1 campionatura (per una componente a metà marzo e per l'altra a
8 di 12 metà aprile), chiedendo quando le sarebbero stati inviati i pezzi necessari per procedervi (cfr. pagina 7 del doc. 4 dell'opposta);
− poiché in data 14 febbraio 2024 aveva Parte_1 comunicato che la produzione in serie sarebbe dovuto partire entro e non oltre la metà di marzo, il giorno successivo CP_1 riprogrammava la campionatura della seconda componente per il 25 marzo (e non più per metà aprile), con inizio della produzione in serie a partire dal 2 aprile (cfr. pagina 8 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 11 marzo 2024 comunicava alla CP_1 controparte che «Le attrezzature sono disegnate e in ordine;
tempo previsto per la realizzazione 3 settimane circa da oggi» (cfr. doc. 6 dell'opponente);
− in data 18 marzo 2024 informava che «la CP_1 costruzione delle attrezzature impiegherà circa una settimana in più rispetto a quanto preventivato. Sulla base di queste informazioni, informiamo che potremo effettuare l'inizio delle lavorazioni tra la fine della settimana 15 e l'inizio della 16, quindi tra l'11 ed il 16
Aprile» (cfr. doc. 7 dell'opponente);
− quello stesso giorno si lamentava Parte_1 dell'ulteriore ritardo che la metteva in difficoltà con il proprio committente (cfr. doc. 8 dell'opponente);
− in data 25 marzo 2024 comunicava a Parte_3 [...]
l'annullamento dell'ordine a causa del «ritardo sulle Parte_1 attrezzature necessarie per la dentatura dei pn 42101741 e pn
42100819», alle quali il proprio cliente, a sua volta, non era più interessato (cfr. doc. 16 dell'opponente);
− in data 26 marzo 2024 comunicava a Parte_1 che aveva annullato la commessa e che, CP_1 Parte_3 pertanto, si vedeva costretta, a sua volta, ad annullare l'ordine (cfr. doc. 9 dell'opponente);
9 di 12 − in data 27 marzo 2024 segnalava che le CP_1 attrezzature erano «in fase finale di completamento e verranno quindi fatturate al costo concordato» (cfr. doc. 10 dell'opponente);
− in data 22 aprile 2024 comunicava che le CP_1 attrezzature erano «stoccate» nei propri magazzini e quindi pronte per il ritiro (cfr. doc. 11 dell'opponente).
Orbene, il ritardo di nella consegna delle attrezzature CP_1
a deve ritenersi non grave. Parte_1
A riguardo, si consideri che:
(i) non sussiste alcun collegamento tra il contratto stipulato da con e quello stipulato da Parte_1 Parte_3 con manca, infatti, qualsivoglia Parte_1 CP_1 elemento idoneo a dimostrare la volontà delle odierne parti processuali di concludere il negozio allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, ossia l'adempimento, da parte di
[...]
dell'obbligazione assunta nei confronti di Parte_1 Parte_3
così da creare un collegamento tra il contratto de quo e quello
[...] intercorso tra l'odierna opponente, destinato, quest'ultimo, a influire sull'altro;
(ii) decorso il termine – peraltro non essenziale – del 12 febbraio 2024, i contatti tra le parti sono proseguiti, ed i nuovi termini di consegna, comunicati da prima di iniziare la CP_1 produzione delle attrezzature, sono stati accettati da
[...]
la quale ha annullato l'ordine dopo più di una Parte_1 settimana dalla comunicazione di un ulteriore differimento del termine di consegna di una sola settimana;
(iii) se anche si ammettesse un'influenza del contratto “a monte” con quello “a valle”, non vi è prova della perdita della commessa da parte di che assume di avere Parte_1 perduto interesse alla prestazione a causa dell'annullamento dell'ordine da parte del cliente finale, sia perché l'opposta, limitatasi a produrre una semplice e-email di appare avere Parte_3
10 di 12 passivamente accettato la determinazione unilaterale di quest'ultima
(che, peraltro, non sembrerebbe neppure essere la destinataria ultima dei manufatti), sia perché l'opposta non ha dedotto né tantomeno provato quale fosse effettivamente il termine pattuito con per la fornitura dei beni, sia perché l'opposta ha nel Parte_3 prosieguo dimostrato di avere avuto, in realtà, ancora interesse per almeno una delle due attrezzature, avendo comunque chiesto di riceverla ed accettando di pagarne il relativo prezzo, nonostante fosse stata prodotta per la lavorazione di dentatura di specifiche componenti (ossia i “Coperchi Scatola Differenziale” recanti i codici nn. 4210741 e 42100819) e dunque da lei non adattabili ad altre lavorazioni (cfr. doc. 5 dell'opposta, da cui risulta che a CP_1 fini conciliativi, aveva proposto una riduzione del prezzo alla metà di quello originariamente pattuito purché le attrezzature, da lei invece adattabili in futuro ad altri progetti, fossero però rimaste di sua proprietà);
(iv) in assenza di elementi per stabilire che Parte_3 ancor prima di avesse effettivamente Parte_1 perduto interesse per le attrezzature, il ritardo di una sola settimana non può considerarsi grave.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione
(€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, del modulo decisorio semplificato e della mancata redazione di scritti conclusivi.
11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
ST AG
12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RE MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
ST AG, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 831/2025 R.G. promossa da
P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bricherasio (TO), Via Vittime del Lavoro n. 7/13, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Dirutigliano e Marco Rubbio come da procura allegata all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, Via Mercantini n. 5
- attrice opponente - contro
C.F. e P. IVA , con sede in Cadelbosco di CP_1 P.IVA_2
Sopra (RE), Via S. Quasimodo n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Serena Barbato come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Ernesto “Che” Guevara n. 2
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1 di 12 respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni dedotte;
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 29.01.2025.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri di legge.
La chiede ammettersi prova per testimoni in materia diretta Pt_1 sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1) In data 23.06.2023 in persona del sig. , Pt_1 Parte_2
Contr trasmetteva a il disegno tecnico dei componenti n. 42101741
e n. 42100819, contestualmente alla richiesta di formulazione di un preventivo per la costruzione delle attrezzature necessarie alla realizzazione degli stessi (cfr. doc. 14). Contr 2) In data 22.12.2023 consegnava a i campioni dei Pt_1 componenti n. 42101741 e n. 42100819, da utilizzare per la costruzione delle due attrezzature oggetto dell'ordine n.
A1864/2023 del 21.12.2023 (cfr. doc. 2), che si chiede di mostrare al teste. Contr 3) In seguito alla richiesta di incontro da parte di del 2 febbraio
2024 i referenti di in persona del sig. , e di Pt_1 Parte_2
Contr
in persona del sig. si sono sentiti telefonicamente, CP_2 più volte, nei giorni 5 e 6 febbraio 2024.
4) Nel corso dei colloqui telefonici di cui al capo 3) che precede il sig. Contr
ha fornito a i chiarimenti richiesti con riferimento Parte_2 ai campioni dei componenti n. 42101741 e n. 42100819 e al Contr disegno tecnico in precedenza forniti alla stessa Contr 5) lamentava la sussistenza di differenze tra i campioni e il disegno tecnico.
6) Il sig. , nel corso dei colloqui telefonici di cui al capo 3), Parte_2
Contr rassicurava la circa l'utilizzo del disegno tecnico al fine di realizzare le due attrezzature richieste.
2 di 12 Si indica come testimone sui capitoli di prova sopra indicati:
, domiciliato c/o Via vittime Parte_2 Parte_1 del Lavoro n. 7/13 – Bricherasio (TO).
Per parte opposta:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: respingere le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 151/2025 del 29.01.2025 Tribunale di
Reggio Emilia;
Con vittoria di spese compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Contr 1) vero che oggetto dell'accordo concluso tra e Pt_1
Contr prevedeva l'esecuzione da parte di delle seguenti prestazioni:
a) progettazione delle attrezzature e degli utensili necessari alla produzione in serie di lavorazioni di dentatura sui dispositivi nn.
42100819 e 42101741 chiamati “Coperchi Scatola Differenziale”;
b) produzione di detti attrezzature e utensili;
c) campionatura delle lavorazioni di dentatura sui prodotti tramite le attrezzature e gli utensili progettati e prodotti;
d) produzione in serie delle lavorazioni.
2) vero che non era stato concordato un termine per l'esecuzione delle fasi a) e b) del punto 1) consistenti nelle fasi di progettazione e produzione di attrezzature e utensili da parte di Contr
né per le ulteriori fasi dell'accordo.
3) vero che nel corso della progettazione ritardava di Pt_1 trasmettere e correggere la documentazione necessaria alla predisposizione del disegno sulla base del quale effettuare la
3 di 12 produzione come da conversazioni di cui al documento 4 che le si rammostra. Contr 4) vero che, nonostante l'invito di formulato a con mail Pt_1 del 2.2.24, come da doc. nr. 4 che le si rammostra, non si è mai Contr tenuto un incontro di persona tra referenti di e . Pt_1
5) vero che le mail di del 13.2.24 che le si rammostra nei Pt_1 docc. 4 e 5 fornisce parametri incerti per la realizzazione delle attrezzature richieste poiché non assicura la definitiva tolleranza del diametro di fondo oggetto del progetto.
6) vero che la condotta di di cui al precedente capitolo 3 ha Pt_1 comportato un rallentamento nell'esecuzione delle fasi a) e b) del punto 1) consistenti nelle fasi di progettazione e produzione di Contr attrezzature e utensili da parte di
7) vero che non lamentava ritardo nello svolgimento delle Pt_1 attività se non nel mese di marzo 2024.
8) vero che non aveva mai segnalato, né paventato il rischio Pt_1 di annullare l'ordine in caso di ritardo prima del 26.3.24.
9) vero che si è dichiarata interessata al ritiro delle Pt_1 attrezzature progettate e prodotte nel mese di maggio 2024, come da documento 5 che le si rammostra.
Si indicano come testimoni su tutti i predetti capitoli di prova i signori:
• quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_1 CP_1 con la mansione di responsabile operations;
• quale dipendente di al momento dei Testimone_2 CP_1 fatti con la mansione di responsabile ufficio tecnico;
• , quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_3 CP_1 con la mansione di responsabile commerciale;
• , quale dipendente di al momento dei fatti Testimone_4 CP_1 con la mansione di segretaria commerciale.
4 di 12 FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...] proponeva tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
29 gennaio 2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare a CP_1 la somma di € 10.112,96, oltre interessi e spese della
[...] procedura, a titolo di prezzo per la vendita di due “attrezzature di presa” per la produzione di componenti.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 Parte_1
c.c., l'inadempimento dell'opposta, che aveva realizzato le attrezzature con un ritardo così grave rispetto al termine pattuito da avere causato l'interruzione del rapporto contrattuale con il proprio cliente finale e perciò fatto venire meno il suo interesse all'esecuzione del contratto, con conseguente danno patrimoniale.
2. si costituiva con comparsa depositata in data 30 CP_1 maggio 2025, e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione per infondatezza.
3. Differita con decreto ex art. 171 bis c.p.c. la data della prima udienza, e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 2 ottobre 2025 veniva disposto un rinvio per tentare la conciliazione delle parti.
Alla successiva udienza del 23 ottobre 2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti, raccolto l'invito del giudice ex art. 281 sexies
c.p.c., precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che, dunque, veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dal contratto con cui
[...] commissionava a la realizzazione di due Parte_1 CP_1 attrezzature di presa, necessarie per costruire due componenti denominati “Coperchi Scatola Differenziale” (e contraddistinti dai
5 di 12 codici nn. 4210741 e 42100819), per il prezzo di € 7.600,00, oltre
IVA al 22%. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_1
l'importo di € 9.272,00 per sorte capitale (oltre ad € 840,96 per interessi moratori) a saldo della fattura n. 109/00 del 30 aprile 2024 emessa per la suddetta fornitura.
nel proporre opposizione, ha eccepito Parte_1
l'inadempimento di che, a fronte di un termine per la CP_1 consegna contrattualmente pattuito entro il 13 febbraio 2024, aveva realizzato le attrezzature solo in data 22 aprile 2024, quando, stante l'annullamento della commessa da parte della propria cliente finale aveva ormai perduto interesse alla prestazione e Parte_3 chiesto quindi di annullare l'ordine. ha sostenuto, invece, che non vi era stato accordo CP_1 tra le parti sul termine per la consegna dei beni e che, in ogni caso, la consegna oltre il termine concordato era imputabile alla società opponente.
L'opposizione è infondata e dev'essere, pertanto, rigettata.
Anzitutto, va evidenziato come il contratto prevedesse effettivamente che le attrezzature dovessero essere consegnate entro il 13 febbraio 2024.
L'opposta ha sostenuto che non vi sarebbe stato alcun accordo sul termine per la consegna, non previsto nell'offerta trasmessa a ma inserito unilateralmente da quest'ultima Parte_1 nell'ordine di acquisto per il quale era stata peraltro richiesta una conferma scritta.
L'assunto non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 1326 c.c., un'accettazione che nel suo contenuto non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore più o meno secondario delle modificazioni, va considerata come nuova proposta, dovendo l'accettazione riprodurre il medesimo contenuto sostanziale enunciato dal proponente (Cass. 1844/1972).
6 di 12 Pertanto, quando l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione) (Cass. 1738/1985).
Ciò comporta l'ovvia conseguenza che solo con l'accettazione della nuova proposta si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l'altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione (Cass. 527/1976).
Nel caso di specie, a fronte di un'offerta di che non CP_1 prevedeva un termine per la consegna (se non un generico riferimento a «weeks», ossia «settimane») (cfr. doc. 2 dell'opposta), ha trasmesso un ordine di acquisto non del Parte_1 tutto conforme a detta offerta (difatti espressamente ivi menzionata), perché ha richiesto che la consegna avvenisse entro il 13 febbraio
2024 (cfr. doc. 2 dell'opponente).
pur non confermando l'ordine per iscritto, come CP_1 richiesto da vi ha però dato pacificamente Parte_1 esecuzione senza formulare obiezioni, accettando quindi tacitamente la controproposta, come peraltro riportato nell'ordine, laddove è precisato che «Il presente documento si intende accettato integralmente decorsi giorni 3 dalla data di invio» e come ulteriormente rimostrato dal fatto che detto ordine è stato riportato nella fattura azionata in via monitoria («Vs. num. A.1864/2023 del
21/12/2023»).
Tanto premesso, per una migliore comprensione della vicenda contrattuale vanno poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti:
− effettuava l'ordine di acquisto in data Parte_1
21 dicembre 2023;
7 di 12 − nelle settimane successive le parti avviavano un'interlocuzione per definire il disegno tecnico;
− in data 11 gennaio 2024 trasmetteva a CP_1 [...] un disegno preliminare, invitandola a discuterlo Parte_1 immediatamente (cfr. pagina 1 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 30 gennaio 2024 segnalava delle CP_1 discrepanze tra il disegno ed i campioni consegnati, chiedendo una conferma prima di procedere alla produzione ed evitare eventuali maggiori costi per il rifacimento delle attrezzature (cfr. doc. 3 dell'opponente);
− riscontrava la richiesta il giorno Parte_1 successivo, autorizzando la «realizzazione definitiva delle attrezzature», chiedendo le tempistiche per la consegna, che ricordava essere stata fissata per il 13 febbraio 2024, e raccomandando la «massima rapidità» (cfr. doc. 3 dell'opponente);
− in data 2 febbraio 2024 segnalava a CP_1 [...] che per procedere erano necessarie la Parte_1
«Approvazione Utensili» e la «Approvazione disegno condiviso», invitandola ad un incontro per discutere de visu dei profili tecnici ancora non chiari (cfr. pagina 4 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 9 febbraio 2024 pur comunicando la CP_1 realizzabilità dei «disegni condivisi», segnalava che vi era ancora
«incertezza sul diametro di fondo» di un'utensile, restando in attesa di una conferma al fine di evitare l'inutile produzione di un elemento dal costo elevato (cfr. doc. 4 dell'opponente);
− in data 13 febbraio 2024 ricevuta Parte_1 conferma dal cliente finale, invitava a procedere alla CP_1 realizzazione dell'utensile sulla base dei disegni di condizione di fornitura (cfr. doc. 5 dell'opponente);
− quello stesso giorno forniva le tempistiche della CP_1 campionatura (per una componente a metà marzo e per l'altra a
8 di 12 metà aprile), chiedendo quando le sarebbero stati inviati i pezzi necessari per procedervi (cfr. pagina 7 del doc. 4 dell'opposta);
− poiché in data 14 febbraio 2024 aveva Parte_1 comunicato che la produzione in serie sarebbe dovuto partire entro e non oltre la metà di marzo, il giorno successivo CP_1 riprogrammava la campionatura della seconda componente per il 25 marzo (e non più per metà aprile), con inizio della produzione in serie a partire dal 2 aprile (cfr. pagina 8 del doc. 4 dell'opposta);
− in data 11 marzo 2024 comunicava alla CP_1 controparte che «Le attrezzature sono disegnate e in ordine;
tempo previsto per la realizzazione 3 settimane circa da oggi» (cfr. doc. 6 dell'opponente);
− in data 18 marzo 2024 informava che «la CP_1 costruzione delle attrezzature impiegherà circa una settimana in più rispetto a quanto preventivato. Sulla base di queste informazioni, informiamo che potremo effettuare l'inizio delle lavorazioni tra la fine della settimana 15 e l'inizio della 16, quindi tra l'11 ed il 16
Aprile» (cfr. doc. 7 dell'opponente);
− quello stesso giorno si lamentava Parte_1 dell'ulteriore ritardo che la metteva in difficoltà con il proprio committente (cfr. doc. 8 dell'opponente);
− in data 25 marzo 2024 comunicava a Parte_3 [...]
l'annullamento dell'ordine a causa del «ritardo sulle Parte_1 attrezzature necessarie per la dentatura dei pn 42101741 e pn
42100819», alle quali il proprio cliente, a sua volta, non era più interessato (cfr. doc. 16 dell'opponente);
− in data 26 marzo 2024 comunicava a Parte_1 che aveva annullato la commessa e che, CP_1 Parte_3 pertanto, si vedeva costretta, a sua volta, ad annullare l'ordine (cfr. doc. 9 dell'opponente);
9 di 12 − in data 27 marzo 2024 segnalava che le CP_1 attrezzature erano «in fase finale di completamento e verranno quindi fatturate al costo concordato» (cfr. doc. 10 dell'opponente);
− in data 22 aprile 2024 comunicava che le CP_1 attrezzature erano «stoccate» nei propri magazzini e quindi pronte per il ritiro (cfr. doc. 11 dell'opponente).
Orbene, il ritardo di nella consegna delle attrezzature CP_1
a deve ritenersi non grave. Parte_1
A riguardo, si consideri che:
(i) non sussiste alcun collegamento tra il contratto stipulato da con e quello stipulato da Parte_1 Parte_3 con manca, infatti, qualsivoglia Parte_1 CP_1 elemento idoneo a dimostrare la volontà delle odierne parti processuali di concludere il negozio allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, ossia l'adempimento, da parte di
[...]
dell'obbligazione assunta nei confronti di Parte_1 Parte_3
così da creare un collegamento tra il contratto de quo e quello
[...] intercorso tra l'odierna opponente, destinato, quest'ultimo, a influire sull'altro;
(ii) decorso il termine – peraltro non essenziale – del 12 febbraio 2024, i contatti tra le parti sono proseguiti, ed i nuovi termini di consegna, comunicati da prima di iniziare la CP_1 produzione delle attrezzature, sono stati accettati da
[...]
la quale ha annullato l'ordine dopo più di una Parte_1 settimana dalla comunicazione di un ulteriore differimento del termine di consegna di una sola settimana;
(iii) se anche si ammettesse un'influenza del contratto “a monte” con quello “a valle”, non vi è prova della perdita della commessa da parte di che assume di avere Parte_1 perduto interesse alla prestazione a causa dell'annullamento dell'ordine da parte del cliente finale, sia perché l'opposta, limitatasi a produrre una semplice e-email di appare avere Parte_3
10 di 12 passivamente accettato la determinazione unilaterale di quest'ultima
(che, peraltro, non sembrerebbe neppure essere la destinataria ultima dei manufatti), sia perché l'opposta non ha dedotto né tantomeno provato quale fosse effettivamente il termine pattuito con per la fornitura dei beni, sia perché l'opposta ha nel Parte_3 prosieguo dimostrato di avere avuto, in realtà, ancora interesse per almeno una delle due attrezzature, avendo comunque chiesto di riceverla ed accettando di pagarne il relativo prezzo, nonostante fosse stata prodotta per la lavorazione di dentatura di specifiche componenti (ossia i “Coperchi Scatola Differenziale” recanti i codici nn. 4210741 e 42100819) e dunque da lei non adattabili ad altre lavorazioni (cfr. doc. 5 dell'opposta, da cui risulta che a CP_1 fini conciliativi, aveva proposto una riduzione del prezzo alla metà di quello originariamente pattuito purché le attrezzature, da lei invece adattabili in futuro ad altri progetti, fossero però rimaste di sua proprietà);
(iv) in assenza di elementi per stabilire che Parte_3 ancor prima di avesse effettivamente Parte_1 perduto interesse per le attrezzature, il ritardo di una sola settimana non può considerarsi grave.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
La natura assorbente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (€ 919,00) ed introduttiva (€ 777,00) ed i parametri minimi delle fasi di trattazione
(€ 840,00) e decisionale (€ 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, del modulo decisorio semplificato e della mancata redazione di scritti conclusivi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2025 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato che, per l'effetto, conferma in ogni sua parte, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 ottobre 2025.
IL GIUDICE
ST AG
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