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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 388/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11482/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM000824 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19767/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato dalla agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara, per mancato/insufficiente versamento di imposte IRPEF da cedolare secca di
€ 1.367,00 relative alla locazione di un fabbricato.
Eccepiva la illegittimità della richiesta notificata dall'ufficio avendo provveduto a versare il dovuto, anche se in ritardo, per cui faceva ricorso al ravvedimento operoso. Allegava vari modd F24 a comprova della regolare osservanza degli obblighi di versamento. Rappresentava inoltre di aver presentato al predetto centro di
Pescara istanza di annullamento, senza successo.
Si costituiva in giudizio l'agenzia e ribadiva la legittimità della pretesa erariale, come da avviso notificato dal centro operativa di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Ritiene la Corte fondato il ricorso della contribuente e pertanto lo accoglie.
Infatti risulta in atti che la ricorrente ha provveduto a versare regolarmente le imposte dovute a titolo di cedolare secca per l'anno d'imposta 2019 facendo ricorso al ravvedimento operoso previsto,dalla legge
( come dai numerosi modd F24 allegati).
Di contro l'ufficio si limita a contestare genericamente quanto dedotto dalla ricorrente senza fornire alcuna prova al riguardo, circa i versamenti dovuti e presuntivamente non effettuati.
Inoltre l'ufficio, omettendo i prescritti riscontri, non da impulso nemmeno alla azione di autotutela per la chiusura della pratica in fase conciliativa e di precontenzioso richiesta diligentemente dalla ricorrente con la presentazione dell'istanza di autotutela (non evasa), con violazione del principio di leale collaborazione.
E con la conseguente applicazione anche di sanzioni palesemente illegittime, vista la presenza del ravvedimento operoso comprovato dagli F24 allegati.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso, con compensazione delle spese di lite, trattandosi di particolare controversia scaturita anche da ritardi della contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11482/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TESM000824 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19767/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato dalla agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara, per mancato/insufficiente versamento di imposte IRPEF da cedolare secca di
€ 1.367,00 relative alla locazione di un fabbricato.
Eccepiva la illegittimità della richiesta notificata dall'ufficio avendo provveduto a versare il dovuto, anche se in ritardo, per cui faceva ricorso al ravvedimento operoso. Allegava vari modd F24 a comprova della regolare osservanza degli obblighi di versamento. Rappresentava inoltre di aver presentato al predetto centro di
Pescara istanza di annullamento, senza successo.
Si costituiva in giudizio l'agenzia e ribadiva la legittimità della pretesa erariale, come da avviso notificato dal centro operativa di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Ritiene la Corte fondato il ricorso della contribuente e pertanto lo accoglie.
Infatti risulta in atti che la ricorrente ha provveduto a versare regolarmente le imposte dovute a titolo di cedolare secca per l'anno d'imposta 2019 facendo ricorso al ravvedimento operoso previsto,dalla legge
( come dai numerosi modd F24 allegati).
Di contro l'ufficio si limita a contestare genericamente quanto dedotto dalla ricorrente senza fornire alcuna prova al riguardo, circa i versamenti dovuti e presuntivamente non effettuati.
Inoltre l'ufficio, omettendo i prescritti riscontri, non da impulso nemmeno alla azione di autotutela per la chiusura della pratica in fase conciliativa e di precontenzioso richiesta diligentemente dalla ricorrente con la presentazione dell'istanza di autotutela (non evasa), con violazione del principio di leale collaborazione.
E con la conseguente applicazione anche di sanzioni palesemente illegittime, vista la presenza del ravvedimento operoso comprovato dagli F24 allegati.
Pertanto la Corte accoglie il ricorso, con compensazione delle spese di lite, trattandosi di particolare controversia scaturita anche da ritardi della contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.