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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1096/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 5.10.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, i ricorrente, quali ex soci della società Società_1 S.r.l. impugnavano il silenzio rifiuto in relazione all'istanza di rimborso, reiterata in data 23.1.25, della somma di € 13.706,00, corrispondente al credito Ires della società, come risultante dal quadro RX del Modello SC2020 per l'anno d'imposta 2019.
I ricorrenti, dopo aver premesso che la società si era estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della CCIAA Irpinia -Sannio in data 6.2.2020, rilevavano l'illegittimità del silenzio rifiuto per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 602/73; -2) esistenza del diritto al rimborso, atteso che non v'era stata rinuncia al credito, mai rettificato dall'AdE ed esposto regolarmente nel quadro RX
Modello SC2020.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 D.lgs. 546/1992
e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'effettiva esistenza del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va chiarito che, in omaggio al principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
Ebbene, come eccepito dall'Ufficio resistente, non è possibile ritenere che i ricorrenti abbiano fornito piena ed adeguata prova dell'esistenza del credito, oggetto dell'istanza di rimborso, in capo alla Società_1 S.r.l. di cui erano stati soci fino all'estinzione.
In punto di diritto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e condiviso dalla Corte, afferma come l'Amministrazione Finanziaria può contestare il credito richiesto a rimborso dal contribuente, anche qualora non abbia esercitato il potere di accertamento o di rettifica della dichiarazione contente l'esposizione del credito.
Invero, mentre l'attività di controllo della dichiarazione è funzionale all'adempimento degli obblighi tributari, ma l'omissione di tale attività non comporta il riconoscimento automatico dei crediti esposti in dichiarazione e, quindi, l'automatica insorgenza del diritto al rimborso di tali crediti. Grava sul contribuente che chiede il rimborso del credito dimostrare, nel giudizio di impugnazione del silenzio rifiuto e/o del rifiuto espresso manifestato dall'A.F. che ne sussistano i fatti generatori, anche relativi ad annualità antecedenti. L'inerzia dell'Amministrazione non equivale al riconoscimento implicito del credito
(cfr. Cass. S.U. 21766; Cass. 17110/2025).
Si tratta di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a tutelare l'interesse erariale e a garantire i diritti del contribuente.
Con particolare riferimento ai crediti Iva, la Corte di Cassazione ha affermato che, la possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito, indipendentemente dal decorso del termine di decadenza, è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti, che si porrebbe in contrasto con il principio di neutralità (cfr. Cass. sent. n. 21766/2021 del 29-07-2021).
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi al silenzio serbato avverso l'istanza di rimborso in esame (senza alcuna attivazione di contraddittorio e/o istruttoria), per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1096/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
L' ufficio è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 5.10.2025, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, i ricorrente, quali ex soci della società Società_1 S.r.l. impugnavano il silenzio rifiuto in relazione all'istanza di rimborso, reiterata in data 23.1.25, della somma di € 13.706,00, corrispondente al credito Ires della società, come risultante dal quadro RX del Modello SC2020 per l'anno d'imposta 2019.
I ricorrenti, dopo aver premesso che la società si era estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese della CCIAA Irpinia -Sannio in data 6.2.2020, rilevavano l'illegittimità del silenzio rifiuto per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 DPR 602/73; -2) esistenza del diritto al rimborso, atteso che non v'era stata rinuncia al credito, mai rettificato dall'AdE ed esposto regolarmente nel quadro RX
Modello SC2020.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 18 D.lgs. 546/1992
e, nel merito, il mancato assolvimento dell'onere della prova dell'effettiva esistenza del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare va chiarito che, in omaggio al principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
Ebbene, come eccepito dall'Ufficio resistente, non è possibile ritenere che i ricorrenti abbiano fornito piena ed adeguata prova dell'esistenza del credito, oggetto dell'istanza di rimborso, in capo alla Società_1 S.r.l. di cui erano stati soci fino all'estinzione.
In punto di diritto, giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e condiviso dalla Corte, afferma come l'Amministrazione Finanziaria può contestare il credito richiesto a rimborso dal contribuente, anche qualora non abbia esercitato il potere di accertamento o di rettifica della dichiarazione contente l'esposizione del credito.
Invero, mentre l'attività di controllo della dichiarazione è funzionale all'adempimento degli obblighi tributari, ma l'omissione di tale attività non comporta il riconoscimento automatico dei crediti esposti in dichiarazione e, quindi, l'automatica insorgenza del diritto al rimborso di tali crediti. Grava sul contribuente che chiede il rimborso del credito dimostrare, nel giudizio di impugnazione del silenzio rifiuto e/o del rifiuto espresso manifestato dall'A.F. che ne sussistano i fatti generatori, anche relativi ad annualità antecedenti. L'inerzia dell'Amministrazione non equivale al riconoscimento implicito del credito
(cfr. Cass. S.U. 21766; Cass. 17110/2025).
Si tratta di un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a tutelare l'interesse erariale e a garantire i diritti del contribuente.
Con particolare riferimento ai crediti Iva, la Corte di Cassazione ha affermato che, la possibilità per l'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito, indipendentemente dal decorso del termine di decadenza, è volta a scongiurare il riconoscimento di crediti IVA inesistenti, che si porrebbe in contrasto con il principio di neutralità (cfr. Cass. sent. n. 21766/2021 del 29-07-2021).
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi al silenzio serbato avverso l'istanza di rimborso in esame (senza alcuna attivazione di contraddittorio e/o istruttoria), per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.