Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 132
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza del presupposto impositivo

    Il contribuente non ha fornito piena ed adeguata prova dell'esistenza del credito, oggetto dell'istanza di rimborso. L'Amministrazione Finanziaria può contestare il credito richiesto a rimborso anche qualora non abbia esercitato il potere di accertamento o di rettifica della dichiarazione. L'inerzia dell'Amministrazione non equivale al riconoscimento implicito del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 132
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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