Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati:
Marco PI Presidente relatore Luigi GILI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24406 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
T.L., nato a omissis il omissis e residente a
omissis, in Via omissis, Fraz. omissis, cod. fisc.
omissis, in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale (P. IVA 01918310044);
Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco Pieroni, il Vice Procuratore Generale Alessandro Napoli in rappresentanza della Procura Regionale, come da verbale.
Esaminati gli atti.
Ritenuto in
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il convenuto Signor L.T., in proprio e nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, perché se ne accerti e dichiari la responsabilità amministrativo-contabile, con la condanna dello stesso Signor L.T. al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo di euro 9.128,70 (novemilacentoventotto/70) o della diversa somma - anche maggiore - ritenuta di giustizia all’esito del giudizio, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo, ed alle spese di giudizio.
2. Risulta dagli atti che, con nota prot. n. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 51 e ss. del codice giustizia contabile, EM S.p.A. trasmetteva alla Procura Regionale un dettagliato prospetto di n. 606 posizioni debitorie riguardanti n. 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di finanziamenti erogati.
2.1. Con nota prot. n. 4045 del 9 luglio 2020, la Procura Regionale richiedeva a EM S.p.A., con riferimento alle suddette posizioni debitorie:
“1) Il decreto di concessione, il bando, la graduatoria e gli atti del procedimento di assegnazione; 2) Il decreto di revoca, l’eventuale iscrizione a ruolo del credito vantato, l’affidamento al concessionario della riscossione del ruolo, la notifica del conseguente atto esecutivo ed ogni altro atto interruttivo della prescrizione posto in essere da EM o dal concessionario della riscossione, inclusi quelli di esecuzione, pignoramenti, pegni, iscrizioni ipotecarie; nel caso in cui il decreto di revoca sia stato impugnato in via giurisdizionale andranno forniti gli atti; 3) Il carteggio intervenuto con l’azienda e tutti gli atti del procedimento di revoca; 4) La copia dei riversamenti a totale o parziale tacitazione dell’obbligo restitutorio a data odierna; 5) Una dichiarazione di EM in ordine a quanto ad oggi vantato a titolo di restituzione; 6) Il nominativo del funzionario responsabile del fascicolo sulla restituzione e di quello responsabile del fascicolo sulla concessione del finanziamento”. In ogni caso, con riferimento a ciascuna posizione, anche se relativa ad imprese cessate, liquidate o cancellate, si invitava EM S.p.A. a provvedere alla costituzione in mora dell’impresa, anche se la relativa posizione fosse già stata iscritta a ruolo e/o affidata all’agente della riscossione.
2.2. Con pec acquisita dalla Procura regionale al prot. n. 6153 del 10.9.2020, EM S.p.A. ottemperava, in parte, alla suddetta richiesta, trasmettendo la documentazione relativa all’impresa L.T. epigrafata e quantificava l’attualità del credito restitutorio in capo alla stessa in euro 9.128,70 a titolo di oneri di agevolazione.
2.3. EM S.p.A. trasmetteva alla Procura Regionale: a) l’atto di costituzione in mora (nota di EM prot. n. 20-36815 del 4.8.2020); b) i provvedimenti di revoca (Determina Dirigenziale Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta turistica e sportiva, n. 179 del 18.5.2017 e Determina di rettifica n. 228 del 12.6.2017); c) il bando riferito al contributo in questione (Programma annuale degli interventi 2004, “Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", Legge regionale 8/7/1999, n. 18); d) un aggiornamento proveniente da Soris S.p.A. in merito allo stato di avanzamento delle procedure di riscossione coattiva relative alle denunce già segnalate, tra cui figurava anche l’impresa individuale T.L.; e) un altro aggiornamento relativo alle stesse creditorie, tra cui figurava nuovamente l’impresa individuale T.L.,
rispetto alla quale veniva confermato il credito in essere pari ad euro 9.128,70 a titolo di oneri di agevolazione.
Con decreto istruttorio n. 49/2025 del 17.1.2025, la Procura Regionale disponeva la trasmissione da parte di EM S.p.A. di ulteriore documentazione integrativa, poi inviata da quest’ultima con pec del 24.2.2025.
2.4. Ciò premesso, alla luce delle informazioni e della documentazione acquisite, l’impresa individuale in epigrafe non ha presentato la documentazione attestante l’effettiva realizzazione del progetto finanziato.
2.4.1. Più nel dettaglio, T.L., rappresentante legale dell’omonima impresa individuale (Bar Osteria “D.C.” di T.L.),
in data 9.4.2004 aveva presentato domanda di agevolazione a valere sulla l.r. n. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica – Programma annuale degli Interventi 2004” per la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di appartamenti per vacanza (CAV) mediante recupero del patrimonio immobiliare, di proprietà del T.,
esistente in centro storico, già adibito a residenza ed ora in disuso, sito nel Comune di Castelletto Uzzone (CN).
Il Programma annuale degli Interventi 2004 al paragrafo 2.1 “Procedure di candidatura”, individua l’ente strumentale della Regione “EM S.p.A.” quale soggetto titolato a gestire i contributi concessi ai sensi del medesimo Programma.
In data 14.11.2006 la Regione Piemonte - Direzione Turismo, Sport, Parchi, con nota prot. n. 21395/21.2, comunicava a T.L. che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 59-4133 del 23.10.2006, era stato previsto uno scorrimento delle graduatorie relative ai progetti presentati nell’ambito del Programma annuale degli Interventi 2004 ed il progetto presentato dall’impresa individuale T.L. era stato valutato idoneo; contestualmente, sulla base delle graduatorie approvate, veniva concesso all’impresa individuale un contributo in conto capitale, nel rispetto del principio “de minimis”, di euro 62.100,00, pari al 30% della spesa ammessa a contributo di euro 207.000,00 per la realizzazione del progetto presentato.
Come previsto dal Programma annuale degli Interventi 2004, al paragrafo 2.4 “Realizzazione degli interventi, varianti” la formale attribuzione del contributo era subordinata, altresì, alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell’”atto di accettazione del contributo” e delle condizioni in esso contenute, nonché dell’impegno ad ottemperare a tutto quanto stabilito dal Programma stesso.
In data 6.12.2006, T.L., in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, sottoscriveva l’atto di accettazione, con il quale, oltre ad accettare il contributo di euro 62.100,00, si impegnava a realizzare il progetto nei tempi e nei modi indicati nel Programma Annuale degli interventi 2004, di cui al paragrafo 2.3 “Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità”: “[…] Gli interventi dovranno comunque essere realizzati non oltre i due anni successivi alla data del provvedimento di ammissione al contributo nel caso di importi di investimento ammessi fino a € 2.500.000,00; […]”. Più precisamente, il termine di ultimazione lavori era previsto per il 22.10.2008.
In data 4.4.2007 la Regione Piemonte - Direzione Turismo, Sport, Impianti di risalita, Pari Opportunità, con nota prot. n. 6822/21.2, comunicava a T.L. che, con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 4.4.2007, era stata formalizzata l’attribuzione del contributo in conto capitale “de minimis” di euro 62.100,00, già concesso con D.G.R. n. 59-4133 del 23.10.2006 per la realizzazione del progetto. In data 29.6.2007, EM S.p.A., soggetto titolato a gestire i contributi concessi dal Settore Offerta Turistica e Sportiva di Regione Piemonte, erogava a T.L., in via anticipata, un contributo pari ad euro 62.100,00, pari al 100% dell’entità del contributo concesso, e il beneficiario, a garanzia del contributo erogato in via anticipata, presentava idonea polizza fideiussoria conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2.5 “Liquidazione dei contributi” del Programma Annuale degli interventi 2004: […] I contributi potranno inoltre essere liquidati anticipatamente nella misura del 100% ad avvenuta dimostrazione dell’inizio dei lavori previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa con il principio di escussione a prima richiesta, di importo pari all’intero contributo richiesto. […]” (in tal senso, cfr. Determinazione Dirigenziale n. 179 del 18.5.2017, secondo cui: “[…] il sig.
T.L., a garanzia dell’acconto di contributo di euro 62.100,00 erogato in via anticipata, ha presentato la Polizza Fidejussoria n. Z023278 emessa in data 23.5.2007 dalla Zurich Insurance Company; […]”.
2.4.2. In data 3.2.2016 EM S.p.A., a seguito di una verifica sullo stato di realizzazione del progetto ed essendo scaduto il termine fissato al 22.10.2008 per la realizzazione dell’intervento, con nota di sollecito prot. n. 16-02881, regolarmente notificata, invitava il beneficiario del contributo ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la rendicontazione finale di spesa.
2.4.3. Il beneficiario, nonostante il sollecito, non ottemperava a tale obbligo.
2.4.4. Alla luce di tali accertamenti, la Regione Piemonte trasmetteva a T.L., con nota prot. n. 10335/A2004A del 25.10.2016, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
2.4.5. La Regione Piemonte, con Determina Dirigenziale n. 179 del 18.5.2017 e con Determina di rettifica n. 228 del 12.6.2017, revocava il contributo, in ragione della mancata presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute a riprova della realizzazione del progetto.
Con tali provvedimenti di revoca l’Amministrazione regionale ha, altresì, disposto il recupero del contributo per un importo complessivo pari ad euro 62.100,00, erogato in via anticipata in data 29.6.2007, rivalutato per euro 9.128,70 sulla base del coefficiente rilevato dall’ISTAT e valido nel periodo che intercorre da giugno 2007, data di erogazione, al giugno 2017, data di revoca, per un totale complessivo di euro 71.228,70.
In materia, il paragrafo 2.5 “Liquidazione dei contributi” del “Programma Annuale degli interventi 2004” di riferimento, dispone: “[…] Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi stabiliti di completamento degli interventi la Regione Piemonte, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”. Ed inoltre al paragrafo 2.6 “Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo” viene disposto: “[…] I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine dei lavori e delle modalità di attuazione del progetto, […], determina la revoca del contributo. In caso di rinuncia o revoca del contributo il beneficiario dovrà provvedere a restituire alla Regione Piemonte le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto, opportunamente rivalutate […]”.
2.4.6. In data 4.8.2020 EM S.p.A., con nota prot. n. 20-36815 avente ad oggetto: “EM S.p.a. – Revoca contributo Fondo 79 Domanda 238 – Richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.”, adottava rituale atto di costituzione in mora, notificato alla pec dell’impresa individuale, per l’importo di euro 9.128,70 a titolo di oneri connessi al contributo erogato e successivamente revocato.
2.4.7. Come anticipato, la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa comporta la revoca totale del beneficio, come si evince dal paragrafo 2.6 “Vincoli, rinunce e revoche, divieto di cumulo” del Programma Annuale degli interventi 2004: “[…] I beneficiari sono tenuti alla realizzazione del progetto approvato nei termini e secondo le modalità previste. Il mancato rispetto dei termini e di inizio e fine dei lavori e delle modalità di attuazione del progetto determina la revoca del contributo […]”. Nel caso specifico, la presentazione della rendicontazione finale di spesa rappresentava un requisito fondamentale per il mantenimento del contributo, nonché per le modalità di attuazione del progetto, in quanto solo attraverso tale rendicontazione finale si sarebbe potuta dimostrare l’attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato.
3. Tanto premesso, sussistono – secondo la valutazione dell’Ufficio inquirente – tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione pubblica di responsabilità patrimoniale a titolo di dolo (o, in subordine, di colpa grave) nei confronti della parte convenuta nel presente giudizio, per il danno erariale da risarcire in favore di EM/Regione Piemonte, pari, all’attualità, ad euro 9.128,70, oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, salva ogni diversa quantificazione, anche maggiore, ritenuta di giustizia, ed in particolare:
a) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il fatto dannoso per sviamento di contributi pubblici;
b) la condotta illecita produttiva di pregiudizio erariale;
c) il danno erariale cagionato all’Amministrazione regionale, ad oggi non risarcito, pari ad euro 9.128,70, oltre ad ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati), contestato in questa sede secondo i suindicati criteri;
d) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e il comportamento antidoveroso posto in essere, nell’esercizio di pubblica funzione, che la giurisprudenza ritiene sussistente ove un soggetto, con la sua azione, abbia posto in essere una condizione dell’evento e, cioè, un precedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato, a meno che il risultato sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (sez. I app., 25.6.2018, n. 257)” (C. conti, sez. Toscana, 11.11.2019, n. 440). Orbene, nel caso di specie il danno erariale risulta obiettiva conseguenza delle condotte antigiuridiche in contestazione, come si evince dai fatti sopra esposti e documentalmente provati;
e) l’elemento soggettivo del dolo o, in via meramente subordinata, della colpa grave.
4. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto Signor L.T., in proprio e quale rappresentante legale dell’omonima ditta individuale, così come riportato in epigrafe nell’atto di citazione, che non risulta costituito nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta.
Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.
Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.
2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo al convenuto che, in virtù del percepimento del pubblico finanziamento diviene compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione del finanziamento medesimo; sicché, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Corte conti, Sez. giur. Piemonte, n. 97/2023; n. 56/2023).
2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego della stessa. Del resto, come correttamente sostenuto nell’atto di citazione, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da EM per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.
2.2.1. In sintesi, violando le previsioni del bando, l’impresa non ha presentato nei termini, né successivamente, la rendicontazione finale, non dando atto quindi del soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l’amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento. Trattasi di condotta che, unitamente alla circostanza della perdita della qualifica di impresa commerciale per cessazione dell’attività prima dell’approvazione della rendicontazione, ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo erogato e non restituito. Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, […] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening - C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).
2.2.2. Occorre, in proposito, evidenziare che, come precisato dalla Procura regionale, che EM ha attestato espressamente che “nessun documento connesso alla rendicontazione è pervenuto a EM […], né alcuna documentazione idonea a comprovare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche”, confermando, altresì, l’importo del credito in contestazione all’attualità.
2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto, che ha presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando, e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.
2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare di un’impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo titolare è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si inscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).
Tanto premesso, nel caso all’esame, a giudizio di questo Collegio, l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa. In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, sentt. n. 56/2023 e n. 97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell’obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 “Principi contabili generali”) in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. I, sentt. n. 143/2007 e n. 358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l’RI (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 128/2015). Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta della convenuta si sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendosi dato atto dell’utilizzo delle stesse per le finalità per cui erano state destinate.
2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento non restituito, per complessivi euro 9.128,70.
3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato per l’importo complessivo di euro 9.128,70, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’RI dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto Signor L.T., in proprio e quale rappresentante legale dell’omonima ditta individuale, e lo condanna al pagamento, in favore di EM S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, di complessivi euro 9.128,70 (novemilacentoventotto/70), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.
Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’RI, liquidate in euro 454,16 (quattrocentocinquantaquattro/16).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco PI Presidente redattore Luigi GILI Consigliere Ivano MALPESI Consigliere Il Presidente redattore Marco PI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 07/01/2026
per Il Direttore della Segreteria
NA LI
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 07/01/2026
per Il Direttore della Segreteria
NA LI
Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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