Decreto cautelare 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Ordinanza cautelare 29 dicembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4082 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chindamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCRISUM Prot. n. -OMISSIS- del 04/07/2025 notificato al Ricorrente in data 09/07/2025 di diniego alla richiesta di riammissione in servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento del 7 agosto 2025 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza formulata dal ricorrente, Direttore Coordinatore Speciale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco , volta ad essere riammesso in servizio, istanza fondata sul decorso del termine complessivo di cinque anni in cui lo stesso era stato sottoposto a sospensione, per un periodo facoltativa, per altro obbligatoria.
Il provvedimento impugnato, fonda la sua motivazione sul rilievo che il quinquennio di durata massima previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali di categoria riguarda la sola sospensione facoltativa cautelare e, pertanto, ai fini del computo di tale limite non sono utili i periodi di sospensione obbligatoria conseguenti a provvedimenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria penale.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 18/06/2020 il Ministero dell’Interno ( i.e . Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) notificava al ricorrente la contestazione di addebito a seguito di “ comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento con cui è stata data informativa che in data 12/06/2020 nei confronti della S.V. è stato eseguito il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la custodia cautelare in carcere”;
b) con provvedimento D.M. n. -OMISSIS- del 16/06/2020 veniva disposta la sospensione obbligatoria dal servizio del ricorrente a decorrere dal 16/06/2020 (data di applicazione della custodia cautelare in carcere) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL di categoria sottoscritto in data 26/05/2004, il quale prevede la sospensione obbligatoria dal servizio, con privazione della retribuzione, nel caso in cui il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale;
c) durante il periodo di sospensione obbligatoria, veniva adottato decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 455 e 456 c.p.p., proc. pen. n. -OMISSIS-/2020 R.G.N.R. (separato dal n. -OMISSIS-/2019 R.G.N.R.) n. -OMISSIS-/2020 emesso dal Tribunale di Benevento il 02/12/2020 nei confronti, tra gli altri, anche dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), commi 1 e 2, 110 (concorso di persone nel reato), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 bis (aggravante dell’art. 319 legata al fatto che la corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o nei quali è interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale) e 321 (pene per il corruttore) c.p;
d) in data 17 dicembre 2021 il Tribunale di Benevento disponeva la revoca della misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente il quale in data 22 febbraio 2022 presentava istanza di riammissione in servizio;
e) il Ministero il 10 marzo 2022 ha disposto la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria in quanto “ coinvolto in un procedimento penale per reati di tale gravità da ledere, in caso di permanenza in servizio, il buon andamento e il principio di affidabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, più in particolare, della Pubblica Amministrazione ”
f) entrambi i provvedimenti di sospensione dal servizio (sia quella obbligatoria, che quella facoltativa) sono stati impugnati dinnanzi al TAR Campania nel giudizio R.G. 2417/2022 conclusosi con il rigetto della domanda cautelare.
g) in data 17/06/2025 il ricorrente formulava una istanza di riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 10 del CCNL di Categoria il quale così recita “ quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio ”;
h) con il provvedimento impugnato del 30 giugno 2025 l’istanza è stata respinta e con provvedimento del 4 luglio 2025, è stata disposta una ulteriore sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 97/2001, la quale disciplina la sospensione dal servizio a seguito di condanna non definitiva
3. Con il ricorso in esame, è dedotta per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere la illegittimità del diniego impugnato.
3.1 Secondo la prospettiva del ricorrente, il quadro normativo che disciplina la fattispecie, come interpretato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, contempla che la durata massima della sospensione cautelare non possa superare il termine massimo di cinque anni.
A sostegno delle proprie difese, egli richiama l’art. 14, comma 10, del CCNL di Categoria a norma del quale “ quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio ”; l’art. 15, comma 8, del Regolamento di disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il quale prevede che “ La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto ed il dipendente riammesso in servizio ”; l’art. 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 193, il quale stabilisce che " quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore ad anni cinque ", e " decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto ".
3.2 Il parametro della durata massima quinquiennale della sospensione cautelare sarebbe stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 145/2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 4 Legge 97/2001 “ nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato ” e con la sentenza n. 206/1999, ha chiarito che nelle ipotesi, sia pure anomale, in cui dovesse protrarsi oltre il quinquennio l’intervallo temporale fra il rinvio a giudizio e la pronunzia di primo grado, opererebbe la clausola di garanzia contenuta nell’art. 9 della legge n. 19 del 1990, clausola di garanzia che deve ritenersi applicabile a tutti quei casi in cui il periodo di durata della sospensione cautelare dal servizio ecceda il quinquennio.
3.3 Da ultimo, il ricorrente ha operato un richiamo all’Ordinanza Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 6186/2025, che in conformità alle richiamate sentenze della Corte Costituzionale, ha valorizzato la necessità di un’interpretazione dell’art. 9 comma 2 della legge 19/1990, costituzionalmente orientata agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo alla disposizione il significato che il limite massimo da essa previsto debba ritenersi riferibile non solo ai casi di sospensione obbligatoria, ma anche ai casi di sospensione facoltativa.
3.4 Nel caso in esame, il termine quinquiennale di sospensione sarebbe stato superato tenuto conto delle seguenti circostanze: il ricorrente è stato destinatario dal 16/06/2020 al 14/03/2022 di una prima sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, conseguente alla emissione nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà personale (ex art. 14, comma 1, del C.C.N.L. di categoria sottoscritto il 26.05.2004); dal 15/03/2022 al 08/07/2025 di una successiva una sospensione cautelare facoltativa dal servizio a seguito della cessazione dello stato di restrizione della libertà personale (ex art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria sottoscritto il 26.05.2004); dal 09/07/2025 ad oggi di un ulteriore provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 97/2001.
3.5 Con ulteriore censura, il ricorrente deduce che l’amministrazione sia decaduta dall’azione disciplinare rilevando che, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di disciplina, la fase istruttoria del procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni, ai quali si aggiungono ulteriori 20 giorni per la contestazione di addebito e l’applicazione della sanzione (art. 19). Il procedimento disciplinare è concluso entro 120 giorni dalla data di notifica della contestazione di addebito, con la notifica del provvedimento.
Nel caso in esame, i termini perentori per l’irrogazione della sanzione sarebbero stati violati essendo intercorsi 248 giorni dalla data del 25 novembre 2024 nella quale l’amministrazione ha acquisito il dispositivo della sentenza, con conseguente illegittimità dell’azione disciplinare e della sospensione obbligatoria ex art. 4, comma 2, legge 97/2001.
4. Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistente difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Il Tar ha accolto la domanda cautelare con l’ordinanza n. 2000 del 2025, riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4017 del 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
6. Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente, nelle sue difese, sostiene che il termine di cinque anni previsto dalla legge del 1990 vale come norma di chiusura e di garanzia, sia per la sospensione obbligatoria che per quella facoltativa, ed impedisce che la sospensione si protragga oltre i cinque anni, indipendentemente dal fatto che in detto termine sia intervenuto un periodo di sospensione obbligatoria, ovvero facoltativa.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa proprio sulla base della giurisprudenza costituzionale.
6.1 La Corte, nella sentenza n. 264 del 2003 (§ 2 del considerato in diritto), richiamando le sue precedenti decisioni sulla quali anche si fonda la difesa del ricorrente, così si esprime: “ la giurisprudenza di questa Corte ha affermato da tempo la necessità che le misure cautelari sospensive nei confronti di pubblici impiegati o di esercenti funzioni pubbliche siano adottate, in linea di principio, dall'amministrazione competente in base ad un apprezzamento concreto sia degli addebiti, sia delle esigenze cautelari; ha precisato che non può però negarsi al legislatore, in circoscritte ipotesi, la possibilità di effettuare direttamente l'apprezzamento di tali esigenze cautelari in relazione alla pendenza, a carico dell'interessato, di procedimenti penali per fatti suscettibili di avere anche rilievo disciplinare, e comunque per accuse suscettibili di rendere inopportuna, per l'amministrazione, la permanenza dell'interessato nell'esercizio delle funzioni; ha affermato che, ove la misura cautelare si colleghi esclusivamente, come effetto “automatico", alla pendenza di un procedimento penale, un corretto contemperamento degli interessi di rilievo costituzionale in gioco esige che sia fissata una ragionevole durata massima alla misura cautelare (cfr. sentenze n. 766 del 1988, n. 595 del 1990, n. 239 del 1996, n. 447 del 1995, n. 206 del 1999, n. 454 del 2000, n. 145 del 2002).
L'esigenza di tale limitazione temporale è connessa al carattere “automatico" della misura o quanto meno alla circostanza che la sospensione sia disposta sulla base del mero dato formale della pendenza del procedimento penale, cioè è connessa al fatto che l'apprezzamento dell'esistenza delle esigenze cautelari, anziché essere frutto di una autonoma valutazione dell'amministrazione, è compiuto “in astratto" dal legislatore, e collegato all'accusa penale “solo in quanto è la pendenza dell'accusa, come tale, che mette in pericolo interessi" dell'amministrazione (sentenza n. 206 del 1999).
Quando invece la misura cautelare sia di applicazione discrezionale, nel senso che “in tanto può essere adottata, in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e può essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangano", allora “si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata, oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari" (sentenza n. 454 del 2000).
Da questi principi non si discosta la sentenza n. 145 del 2002, invocata dalla Sezione remittente: in essa si ribadisce che la clausola di garanzia della durata massima della misura comprende ogni “ipotesi di sospensione dal servizio a causa del procedimento penale, sia facoltativa che obbligatoria", con riferimento ai casi in cui è la sola pendenza del procedimento penale, in quanto tale, che conduce alla sospensione, indipendentemente da un autonomo apprezzamento delle esigenze cautelari in concreto ad opera dell'amministrazione: e infatti l'applicazione del principio fatta dalla Corte in quel caso riguarda proprio una ipotesi - quella di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2000 - che prevede la sospensione obbligatoria (c.d. “automatica") a seguito di condanna, anche non definitiva, per determinati delitti.
In coerenza con questa impostazione, la stessa Corte, quando ha giustificato costituzionalmente la durata limitata nel tempo della sospensione del dipendente a causa del mero dato formale della pendenza del procedimento penale, o ha fornito un'interpretazione costituzionalmente conforme di norme che prevedevano siffatte ipotesi di sospensione, ritenendole vincolate ad una durata massima limitata nel tempo, ha sottolineato che, scaduto il termine massimo di durata della sospensione “a causa del procedimento penale", all'amministrazione resta il potere di ricorrere, sussistendone i presupposti, alla sospensione facoltativa o discrezionale, per motivi non più consistenti nella mera pendenza del procedimento penale, ma fondati sulla cognizione sia pure sommaria dei fatti costituenti illecito disciplinare e sull'apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari (sentenza n. 447 del 1995 e n. 206 del 1999; ordinanza n. 278 del 1999, e cfr. anche sentenza n. 454 del 2000). >>
6.2 Emerge chiaramente dai suddetti principi che il termine di cinque anni di durata massima della sospensione cautelare, non opera sempre rispetto alla sospensione cautelare, indipendentemente dalla sua natura, a garanzia della stessa funzione cautelare, perché la clausola di garanzia della durata massima della misura si riferisce solo alle ipotesi di sospensione dal servizio (sia facoltativa che obbligatoria) nelle quali è la sola pendenza del procedimento penale, in quanto tale, che conduce alla sospensione, indipendentemente da un autonomo apprezzamento delle esigenze cautelari in concreto ad opera dell'amministrazione.
Coerentemente, la stessa Corte, ha sottolineato che, scaduto il termine massimo di durata della sospensione “ a causa del procedimento penale ", all'amministrazione resta il potere di ricorrere, sussistendone i presupposti, alla sospensione facoltativa o discrezionale, per motivi non più consistenti nella mera pendenza del procedimento penale, ma fondati sulla cognizione sia pure sommaria dei fatti costituenti illecito disciplinare e sull'apprezzamento in concreto delle esigenze cautelari.
7. Nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato destinatario dal 16/06/2020 al 14/03/2022 di una prima sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, conseguente alla emissione nei suoi confronti di una misura restrittiva della libertà personale e, dunque, fondato sulla sola pendenza del procedimento penale, che non ha superato i limiti di durata quinquennale.
Con il secondo provvedimento di sospensione, dal 15/03/2022 all’8/07/2025, l’Amministrazione ha esercitato il potere di sospensione facoltativa o discrezionale, ed il procedimento penale è stato assunto solo come fatto, valutato con apprezzamento concreto dell’incidenza sull’attività di servizio e, quindi, delle necessarie esigenze cautelari da preservare. E’ integrata, pertanto, una ipotesi che, secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sottoposta al limite quinquennale di garanzia per le sospensioni cautelari.
In questa stessa luce devono essere lette le disposizioni regolamentari di disciplina del procedimento sanzionatorio e della sospensione dal servizio in quanto esse, non prevedendo alcuna espressa equiparazione tra sospensione facoltativa ed obbligatoria devono essere lette sotto la lente dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza del 2003.
7.1 Infine, con riguardo alla ulteriore sospensione obbligatoria a decorrere dal 4 luglio 2025, essa è stata disposta doverosamente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 97 del 2001, a seguito della sentenza n. 1312/2024 del Tribunale di Benevento del 20 novembre 2024 di condanna del ricorrente alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena per i reati di cui agli articoli 110, 319, 319 bis, 321 с.p.
8. Infine, quanto al richiamo alle disposizioni del C.C.N.L. del 2004 ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 10, comma 14, va rilevato che la legge 30 settembre 2004, n. 252 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regime privatistico, a cui fu assoggettato con l'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a quello di diritto pubblico.
In virtù di tale sostanziale trasformazione, il d. lgs. 217 del 2005 sull’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha disposto che con Regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 siano disciplinati i presupposti e le conseguenze delle infrazioni disciplinari.
La stessa parte ricorrente ha depositato lo schema di Regolamento in cui, agli articoli 14 e 15 è posta la disciplina della sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dal servizio.
Può dunque affermarsi che, a seguito della legge n. 252 del 2004, il rapporto di pubblico impiego degli appartenenti al Copro dei Vigili del Fuoco è disciplinato da atti di rango pubblicistico – decreto legislativo e regolamento- che ne costituiscono le uniche fonti.
Questo principio, sia pure per un diverso aspetto, è stato da ultimo richiamato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato ove è stato precisato che: “ Quanto al richiamo all’articolo 14, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004, pure contenuto nel provvedimento impugnato in prime cure, questo si appalesa ultroneo, dovendo comunque condividersi l’avviso dell’Amministrazione per cui tale disposizione, contenuta in un contratto collettivo anteriore alla “pubblicizzazione” del rapporto d’impiego del personale dei Vigili del Fuoco, non potrebbe in ogni caso prevalere sulle disposizioni di legge primaria”. (Cons. St., sentenza 24/06/2025 n.5493).
9. Neppure è fondato il secondo motivo di ricorso.
L’amministrazione ha ricevuto copia integrale della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento in data 1 luglio 2025 per cui è da tale data che devono farsi decorrere i termini per la conclusione del procedimento disciplinare. (Tar Campania, sentenza 5333 del 2025).
10. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LL, Presidente
LA ON, Consigliere, Estensore
Mara TU, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | IN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.