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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13142/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obbiettivo Valore Srl - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002140760097185141 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002143800107454727 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19319/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente ore 11.07
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli le comunicazioni preventive di fermo amministrativo nn.
20240002158990120652646 e 20240002143800107454727 sulle autovetture tg. Targa_1 e Targa_2 per l'omesso pagamento dell' imposta Tari anni 2017 e 2018.
I ricorrenti in buona sostanza eccepivano: l'omessa notificazione di qualsiasi atto prodromico e, conseguentemente, la prescrizione/decadenza del diritto a riscuotere le somme poste in esecuzione;
l'illegittimità dei preavvisi impugnati in quanto una delle auto sottoposte a fermo (quella tg.Targa_2) era cointestata alla ricorrente ed al padre Ricorrente_2 al quale, in caso di fermo del veicolo in parola, verrebbe ad essere ingiustamente inibito di circolare con detta auto.
I ricorrenti segnalavano, altresì, che solo il 09 giugno 2025 era stata data loro formale notifica dei provvedimenti di fermo in quanto, a seguito di accesso agli atti, avevano appreso che la notifica degli stessi era avvenuta, per compiuta giacenza, in data 29.11.2024 ma senza l'invio di alcun avviso successivo.
Concludevano, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, il ricorso risulta ammissibile non essendo stata prodotta la documentazione attestante la rituale notifica dei preavvisi di fermo in data 29.11.2024 per “compiuta giacenza” e non risultando, pertanto, smentito, l'assunto della ricorrente in ordine alla data (09.06.25) in cui ha ricevuto, dalla società Resistente_1 Srl, i preavvisi di fermo con le relative notifiche.
Quanto al merito, va evidenziato che il fermo non poteva essere iscritto sull'autovettura tg. Targa_2, trattandosi di veicolo cointestato anche Ricorrente_2 che non risulta avere alcuna posizione debitoria nei confronti di parte resistente e, senza alcuna colpa, verrebbe pregiudicato ingiustamente nel godimento del bene.
Quanto alla notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento per Tari 2017 n.821942/4327 e per Tari
2018 n. 863408/6136) va evidenziato che dalla documentazione prodotta dal Comune di Napoli, risultano sì notificati due avvisi di accertamento a mezzo raccomandata, rispettivamente il 22.12.22 ed il 27.12.22, ma dalle cartoline prodotte in copia non risultano indicati né l'atto notificato né la persona che lo ha ricevuto.
Siffatta situazione non consente di valutare la regolarità della notifica dei suddetti atti presupposti di tal chè il ricorso va accolto.
I motivi posti a base della decisione inducono a ritenere rispondente ad equità compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13142/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obbiettivo Valore Srl - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002140760097185141 TARI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002143800107454727 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19319/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: assente ore 11.07
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli le comunicazioni preventive di fermo amministrativo nn.
20240002158990120652646 e 20240002143800107454727 sulle autovetture tg. Targa_1 e Targa_2 per l'omesso pagamento dell' imposta Tari anni 2017 e 2018.
I ricorrenti in buona sostanza eccepivano: l'omessa notificazione di qualsiasi atto prodromico e, conseguentemente, la prescrizione/decadenza del diritto a riscuotere le somme poste in esecuzione;
l'illegittimità dei preavvisi impugnati in quanto una delle auto sottoposte a fermo (quella tg.Targa_2) era cointestata alla ricorrente ed al padre Ricorrente_2 al quale, in caso di fermo del veicolo in parola, verrebbe ad essere ingiustamente inibito di circolare con detta auto.
I ricorrenti segnalavano, altresì, che solo il 09 giugno 2025 era stata data loro formale notifica dei provvedimenti di fermo in quanto, a seguito di accesso agli atti, avevano appreso che la notifica degli stessi era avvenuta, per compiuta giacenza, in data 29.11.2024 ma senza l'invio di alcun avviso successivo.
Concludevano, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Napoli che concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, il ricorso risulta ammissibile non essendo stata prodotta la documentazione attestante la rituale notifica dei preavvisi di fermo in data 29.11.2024 per “compiuta giacenza” e non risultando, pertanto, smentito, l'assunto della ricorrente in ordine alla data (09.06.25) in cui ha ricevuto, dalla società Resistente_1 Srl, i preavvisi di fermo con le relative notifiche.
Quanto al merito, va evidenziato che il fermo non poteva essere iscritto sull'autovettura tg. Targa_2, trattandosi di veicolo cointestato anche Ricorrente_2 che non risulta avere alcuna posizione debitoria nei confronti di parte resistente e, senza alcuna colpa, verrebbe pregiudicato ingiustamente nel godimento del bene.
Quanto alla notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento per Tari 2017 n.821942/4327 e per Tari
2018 n. 863408/6136) va evidenziato che dalla documentazione prodotta dal Comune di Napoli, risultano sì notificati due avvisi di accertamento a mezzo raccomandata, rispettivamente il 22.12.22 ed il 27.12.22, ma dalle cartoline prodotte in copia non risultano indicati né l'atto notificato né la persona che lo ha ricevuto.
Siffatta situazione non consente di valutare la regolarità della notifica dei suddetti atti presupposti di tal chè il ricorso va accolto.
I motivi posti a base della decisione inducono a ritenere rispondente ad equità compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.