Articolo 133 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 132Articolo 134
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27 marzo 1963
Art. 133.
Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963