Art. 133.
Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.
Per le infrazioni disciplinari commesse prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti alla data predetta salvo che per le sanzioni per le quali si osservano le disposizioni contenute nella legge in quanto applicabili.