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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12734 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, in sostituzione del
Giudice designato dott. Picozzi, all'udienza dell'11 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 8536 dell'anno 2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
Magnani, ricorrente e
Controparte_1
, in persona
[...]
del Dirigente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c., giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_2 formulando le seguenti
[...] conclusioni : “condannare le Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in relazione all' Parte_1
a.s. 2023/2024, in misura pari o comunque commisurata all'intero ammontare delle retribuzioni perse da dicembre 2023 sino al
12.09.2024, data di avvenuta sua assunzione a tempo indeterminato nella Scuola statale in esecuzione della sentenza Tribunale di
Frosinone – Sez. Lavoro n. 1243/2024 del 27 giugno 2024, dunque nella misura di complessivi € 14.531,37, o per la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso previa CTU contabile, tenuto conto, in ogni caso, che, per il profilo del LL scolastico (Area A personale scolastico ATA), il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto dal 01.01.2022 è pari ad € 16.427,76 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.368,98 mensili”.
Ha dedotto al riguardo che il presente giudizio trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente – già ex
[...]
con 25 anni di servizio – dalla terza Controparte_3 procedura selettiva di internalizzazione nel profilo di LL
LA (ATA), disposta dal decreto DG USR Lazio prot. 1961 del
09.10.2023 (in ragione dell'omessa dichiarazione di precedenti penali ritenuti dall'Amministrazione ostativi), esclusione impugnata avanti al Tribunale del Lavoro di Frosinone con ricorso e ritenuta infondata, dal Giudice adito, con sentenza n. 1243/2024 (R.G. 617/2024) emessa il
Pag. 2 di 9 27.06.2024, che aveva accolto integralmente le domande della ricorrente, accertando e dichiarando l'illegittimità dell'esclusione.
La ricorrente ha in particolare aggiunto col ricorso per cui è giudizio che, con la predetta sentenza il Tribunale di Frosinone aveva riconosciuto il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie
(provinciale e nazionale) e all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo ATA con decorrenza 1° settembre 2023, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere al relativo inquadramento e condannando altresì l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittima esclusione, quantificato nell'intero ammontare delle retribuzioni perse dalla stessa a decorrere da dicembre 2023 e sino alla data dell'effettiva assunzione.
Parte ricorrente ha inoltre precisato che alla data di deposito del ricorso (7 marzo 2025) era in servizio presso l'Istituto comprensivo
Parco degli Acquedotti di Roma, dove aveva iniziato a lavorare dal 12 settembre 2024; che la sua illegittima esclusione le aveva impedito non solo l'inserimento nella relativa graduatoria provinciale di
(prot. 1984 del 25.10.2023), ma anche nella successiva CP_1
graduatoria nazionale (prot. 2390 del 17.11.2023), graduatorie dalle quali, data l'ampia disponibilità di posti residuati, specialmente nella provincia di Roma, avrebbe con ragionevole certezza avuto diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica sin dal 1° settembre 2023.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che per l'anno scolastico
2023/2024 non aveva percepito il trattamento economico previsto dal
Pag. 3 di 9 , il quale per il profilo di LL Controparte_4
LA (Area A, fascia 0) era pari ad € 16.427,76, a cui si doveva aggiungere il Compenso Individuale Accessorio (CIA) pari a € 872,40 annui.
Ha dunque concluso che, poiché, non aveva potuto lavorare nell'anno scolastico 2023/2024 e poiché il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto ingiusta la sua mancata assunzione per detto anno e condannato l'Amministrazione resistente in via generica al risarcimento del danno patrimoniale subito, era titolare di credito pari ad euro 14.531,37, come dettagliato nei conteggi allegati al ricorso.
Si è costituito in giudizio il Controparte_5
che ha chiesto il rigetto delle domande ,
[...]
perché infondata in fatto e in diritto la prospettazione offerta, non sussistendo il diritto all'integrale risarcimento della retribuzione ed ha richiamato, a tal fine, consolidata giurisprudenza del Consiglio di
Stato, secondo cui il danno derivante da un diniego illegittimo di costituzione del rapporto di pubblico impiego non può identificarsi con la restitutio in integrum, ma va liquidato per equivalente, sulla base di specifici pregiudizi provati, non potendosi ottenere in sede risarcitoria quanto non spetta in via di adempimento.
In subordine, il ha eccepito l'esistenza di un concorso CP_2 di colpa esclusivo o prevalente della ricorrente stessa, sostenendo che l'omissione della ricorrente nel dichiarare i precedenti penali aveva comportato un maggiore difficoltà nell'accertamento della regolare situazione della ricorrente ed un rallentamento dell'intera procedura selettiva, rendendo così non congrua la pretesa risarcitoria allegata.
Pag. 4 di 9 Infine, l'Amministrazione ha contestato il quantum del credito prospettato, eccependo il difetto di prova offerto ex adeverso circa l'effettivo mancato guadagno e chiesto altresì di non disporre consulenza contabile poiché esplorativa.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e la stessa è stata decisa all'esito della Camera di Consiglio, con pubblica lettura di sentenza depositata in via telematica.
***
Osserva il Tribunale che il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittima esclusione dalla procedura di internalizzazione per il profilo di LL LA
ATA (A.S. 2023/2024). La condanna al risarcimento e il criterio di liquidazione sono stati infatti già accertati e definitivamente stabiliti dalla Sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro n.
1243/2024 del 27 giugno 2024. Il dispositivo di tale Sentenza è cristallino nell'aver così disposto: "6) condanna il convenuto CP_2 al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente commisurato all'intero ammontare delle Parte_1 retribuzioni perse dall'attrice a decorrere da dicembre 2023 e sino alla data dell'assunzione, in base al trattamento stipendiale previsto per il profilo del LL scolastico (Area A personale scolastico ATA)".
Pertanto, le eccezioni sollevate dal resistente circa la CP_2
natura del risarcimento (liquidazione per equivalente anziché restitutio in integrum in forma specifica) e l'esistenza di un concorso
Pag. 5 di 9 di colpa esclusivo o prevalente della ricorrente, devono ritenersi inammissibili e precluse, in quanto costituiscono un inammissibile riesame dell'an debeatur, già definito con la citata sentenza n.
1243/2024, su cui si è formato giudicato, come può evincersi dalla relativa certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Roma (cfr. all.
e) al ricorso)
Ne consegue che il criterio di liquidazione del danno è stato già indicato dal Tribunale di Frosinone e la quantificazione del danno patrimoniale è frutto di operazione aritmetica basata sul trattamento stipendiale lordo del profilo di LL LA (Area A, fascia
0) per l'anno scolastico 2023/2024, in assenza di prova offerta dall'Amministrazione di aliunde perceptum della ricorrente.
Il periodo per il quale la ricorrente ha subito la perdita economica è delimitato dalla sentenza del Tribunale di Frosinone e dalla data dell'effettiva assunzione. La decorrenza è stata fissata a dicembre 2023 e il termine al 12 settembre 2024, giorno in cui la ricorrente ha preso effettivo servizio. Di conseguenza, il periodo risarcibile ammonta complessivamente a nove mesi e dodici giorni (da dicembre 2023 al 12 settembre 2024). Pertanto, il danno deve essere commisurato all'intero ammontare delle retribuzioni perse, calcolate sulla base delle voci fisse previste dal Ricerca per il Controparte_4
profilo di LL LA (Area A, fascia 0).
La ricorrente ha allegato analitici conteggi, identificato lo stipendio annuo lordo tabellare, pari a € 16.427,76, e il compenso individuale accessorio (CIA) annuo di € 872,40. Il totale della
Pag. 6 di 9 retribuzione lorda annua ammonta pertanto a € 17.300,16: da tale cifra si ricava una retribuzione lorda mensile fissa pari a € 1.441,68.
I conteggi offerti da parte resistente alla luce delle tabelle allegate al CCNL (cfr. all. b) al ricorso), non sono specificamente contestati da parte resistente nella loro articolazione matematica e pertanto meritano di essere posti a fondamento del presente giudizio.
Infatti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del Codice di Procedura
Civile, "il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". In particolare, nel rito del lavoro, l'onere di specifica contestazione è rafforzato dall'articolo 416, comma 3, c.p.c. (il quale impone al convenuto di prendere posizione in modo non equivoco sui fatti posti a fondamento della domanda). I conteggi analitici depositati dalla ricorrente, infatti, specificano in dettaglio le voci retributive (stipendio annuo lordo tabellare, CIA, ratei di tredicesima) e il periodo di riferimento
(dicembre 2023 - settembre 2024), risultando fondati su parametri oggettivi desunti dal CCNL e non specificamente disconosciuti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione generica dei conteggi – ovvero la mera negazione del quantum senza l'indicazione precisa delle voci errate o dei criteri applicabili – equivale a mancata contestazione, rendendo i conteggi medesimi fatti incontroversi e vincolanti per il giudice. In tal senso, la
Suprema Corte ha più volte affermato che: "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e ciò anche quando contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
Pag. 7 di 9 pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata." (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 34845 del 25 novembre
2022; in senso conforme, Cass. civ. n. 21302 del 2019). Poiché la difesa resistente non ha offerto alcuna critica puntuale e circostanziata all'articolazione matematica dei conteggi offerti da parte ricorrente, questi ultimi meritano di essere posti a fondamento della presente decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione convenuta condannata al risarcimento del danno patrimoniale nella misura richiesta dalla parte ricorrente, pari a € 14.531,37, oltre agli interessi al saggio legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della Sig.ra della somma pari ad Pt_1
euro 14.531,37 oltre agli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
- condanna il resistente a rifondere le spese del grado in CP_2 favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.109, oltre spese al
Pag. 8 di 9 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell' Avv.to Gianluca
Magnani
Roma, lì 11.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna PALMIERI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del Funzionario Controparte_6
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, in sostituzione del
Giudice designato dott. Picozzi, all'udienza dell'11 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 8536 dell'anno 2025, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Parte_1
Magnani, ricorrente e
Controparte_1
, in persona
[...]
del Dirigente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c., giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
Controparte_2 formulando le seguenti
[...] conclusioni : “condannare le Amministrazioni scolastiche convenute – in solido, individualmente o pro quota – al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in relazione all' Parte_1
a.s. 2023/2024, in misura pari o comunque commisurata all'intero ammontare delle retribuzioni perse da dicembre 2023 sino al
12.09.2024, data di avvenuta sua assunzione a tempo indeterminato nella Scuola statale in esecuzione della sentenza Tribunale di
Frosinone – Sez. Lavoro n. 1243/2024 del 27 giugno 2024, dunque nella misura di complessivi € 14.531,37, o per la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e/o equità, se del caso previa CTU contabile, tenuto conto, in ogni caso, che, per il profilo del LL scolastico (Area A personale scolastico ATA), il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto dal 01.01.2022 è pari ad € 16.427,76 (valori per 12 mensilità), ovvero € 1.368,98 mensili”.
Ha dedotto al riguardo che il presente giudizio trae origine dall'illegittima esclusione della ricorrente – già ex
[...]
con 25 anni di servizio – dalla terza Controparte_3 procedura selettiva di internalizzazione nel profilo di LL
LA (ATA), disposta dal decreto DG USR Lazio prot. 1961 del
09.10.2023 (in ragione dell'omessa dichiarazione di precedenti penali ritenuti dall'Amministrazione ostativi), esclusione impugnata avanti al Tribunale del Lavoro di Frosinone con ricorso e ritenuta infondata, dal Giudice adito, con sentenza n. 1243/2024 (R.G. 617/2024) emessa il
Pag. 2 di 9 27.06.2024, che aveva accolto integralmente le domande della ricorrente, accertando e dichiarando l'illegittimità dell'esclusione.
La ricorrente ha in particolare aggiunto col ricorso per cui è giudizio che, con la predetta sentenza il Tribunale di Frosinone aveva riconosciuto il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie
(provinciale e nazionale) e all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo ATA con decorrenza 1° settembre 2023, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere al relativo inquadramento e condannando altresì l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittima esclusione, quantificato nell'intero ammontare delle retribuzioni perse dalla stessa a decorrere da dicembre 2023 e sino alla data dell'effettiva assunzione.
Parte ricorrente ha inoltre precisato che alla data di deposito del ricorso (7 marzo 2025) era in servizio presso l'Istituto comprensivo
Parco degli Acquedotti di Roma, dove aveva iniziato a lavorare dal 12 settembre 2024; che la sua illegittima esclusione le aveva impedito non solo l'inserimento nella relativa graduatoria provinciale di
(prot. 1984 del 25.10.2023), ma anche nella successiva CP_1
graduatoria nazionale (prot. 2390 del 17.11.2023), graduatorie dalle quali, data l'ampia disponibilità di posti residuati, specialmente nella provincia di Roma, avrebbe con ragionevole certezza avuto diritto ad essere assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica sin dal 1° settembre 2023.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che per l'anno scolastico
2023/2024 non aveva percepito il trattamento economico previsto dal
Pag. 3 di 9 , il quale per il profilo di LL Controparte_4
LA (Area A, fascia 0) era pari ad € 16.427,76, a cui si doveva aggiungere il Compenso Individuale Accessorio (CIA) pari a € 872,40 annui.
Ha dunque concluso che, poiché, non aveva potuto lavorare nell'anno scolastico 2023/2024 e poiché il Tribunale di Frosinone aveva ritenuto ingiusta la sua mancata assunzione per detto anno e condannato l'Amministrazione resistente in via generica al risarcimento del danno patrimoniale subito, era titolare di credito pari ad euro 14.531,37, come dettagliato nei conteggi allegati al ricorso.
Si è costituito in giudizio il Controparte_5
che ha chiesto il rigetto delle domande ,
[...]
perché infondata in fatto e in diritto la prospettazione offerta, non sussistendo il diritto all'integrale risarcimento della retribuzione ed ha richiamato, a tal fine, consolidata giurisprudenza del Consiglio di
Stato, secondo cui il danno derivante da un diniego illegittimo di costituzione del rapporto di pubblico impiego non può identificarsi con la restitutio in integrum, ma va liquidato per equivalente, sulla base di specifici pregiudizi provati, non potendosi ottenere in sede risarcitoria quanto non spetta in via di adempimento.
In subordine, il ha eccepito l'esistenza di un concorso CP_2 di colpa esclusivo o prevalente della ricorrente stessa, sostenendo che l'omissione della ricorrente nel dichiarare i precedenti penali aveva comportato un maggiore difficoltà nell'accertamento della regolare situazione della ricorrente ed un rallentamento dell'intera procedura selettiva, rendendo così non congrua la pretesa risarcitoria allegata.
Pag. 4 di 9 Infine, l'Amministrazione ha contestato il quantum del credito prospettato, eccependo il difetto di prova offerto ex adeverso circa l'effettivo mancato guadagno e chiesto altresì di non disporre consulenza contabile poiché esplorativa.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa e la stessa è stata decisa all'esito della Camera di Consiglio, con pubblica lettura di sentenza depositata in via telematica.
***
Osserva il Tribunale che il presente giudizio verte esclusivamente sulla quantificazione del danno patrimoniale subito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittima esclusione dalla procedura di internalizzazione per il profilo di LL LA
ATA (A.S. 2023/2024). La condanna al risarcimento e il criterio di liquidazione sono stati infatti già accertati e definitivamente stabiliti dalla Sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro n.
1243/2024 del 27 giugno 2024. Il dispositivo di tale Sentenza è cristallino nell'aver così disposto: "6) condanna il convenuto CP_2 al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente commisurato all'intero ammontare delle Parte_1 retribuzioni perse dall'attrice a decorrere da dicembre 2023 e sino alla data dell'assunzione, in base al trattamento stipendiale previsto per il profilo del LL scolastico (Area A personale scolastico ATA)".
Pertanto, le eccezioni sollevate dal resistente circa la CP_2
natura del risarcimento (liquidazione per equivalente anziché restitutio in integrum in forma specifica) e l'esistenza di un concorso
Pag. 5 di 9 di colpa esclusivo o prevalente della ricorrente, devono ritenersi inammissibili e precluse, in quanto costituiscono un inammissibile riesame dell'an debeatur, già definito con la citata sentenza n.
1243/2024, su cui si è formato giudicato, come può evincersi dalla relativa certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Roma (cfr. all.
e) al ricorso)
Ne consegue che il criterio di liquidazione del danno è stato già indicato dal Tribunale di Frosinone e la quantificazione del danno patrimoniale è frutto di operazione aritmetica basata sul trattamento stipendiale lordo del profilo di LL LA (Area A, fascia
0) per l'anno scolastico 2023/2024, in assenza di prova offerta dall'Amministrazione di aliunde perceptum della ricorrente.
Il periodo per il quale la ricorrente ha subito la perdita economica è delimitato dalla sentenza del Tribunale di Frosinone e dalla data dell'effettiva assunzione. La decorrenza è stata fissata a dicembre 2023 e il termine al 12 settembre 2024, giorno in cui la ricorrente ha preso effettivo servizio. Di conseguenza, il periodo risarcibile ammonta complessivamente a nove mesi e dodici giorni (da dicembre 2023 al 12 settembre 2024). Pertanto, il danno deve essere commisurato all'intero ammontare delle retribuzioni perse, calcolate sulla base delle voci fisse previste dal Ricerca per il Controparte_4
profilo di LL LA (Area A, fascia 0).
La ricorrente ha allegato analitici conteggi, identificato lo stipendio annuo lordo tabellare, pari a € 16.427,76, e il compenso individuale accessorio (CIA) annuo di € 872,40. Il totale della
Pag. 6 di 9 retribuzione lorda annua ammonta pertanto a € 17.300,16: da tale cifra si ricava una retribuzione lorda mensile fissa pari a € 1.441,68.
I conteggi offerti da parte resistente alla luce delle tabelle allegate al CCNL (cfr. all. b) al ricorso), non sono specificamente contestati da parte resistente nella loro articolazione matematica e pertanto meritano di essere posti a fondamento del presente giudizio.
Infatti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del Codice di Procedura
Civile, "il giudice deve porre a fondamento della decisione [...] i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". In particolare, nel rito del lavoro, l'onere di specifica contestazione è rafforzato dall'articolo 416, comma 3, c.p.c. (il quale impone al convenuto di prendere posizione in modo non equivoco sui fatti posti a fondamento della domanda). I conteggi analitici depositati dalla ricorrente, infatti, specificano in dettaglio le voci retributive (stipendio annuo lordo tabellare, CIA, ratei di tredicesima) e il periodo di riferimento
(dicembre 2023 - settembre 2024), risultando fondati su parametri oggettivi desunti dal CCNL e non specificamente disconosciuti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione generica dei conteggi – ovvero la mera negazione del quantum senza l'indicazione precisa delle voci errate o dei criteri applicabili – equivale a mancata contestazione, rendendo i conteggi medesimi fatti incontroversi e vincolanti per il giudice. In tal senso, la
Suprema Corte ha più volte affermato che: "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e ciò anche quando contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti
Pag. 7 di 9 pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata." (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. Lav., Ordinanza n. 34845 del 25 novembre
2022; in senso conforme, Cass. civ. n. 21302 del 2019). Poiché la difesa resistente non ha offerto alcuna critica puntuale e circostanziata all'articolazione matematica dei conteggi offerti da parte ricorrente, questi ultimi meritano di essere posti a fondamento della presente decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione convenuta condannata al risarcimento del danno patrimoniale nella misura richiesta dalla parte ricorrente, pari a € 14.531,37, oltre agli interessi al saggio legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della Sig.ra della somma pari ad Pt_1
euro 14.531,37 oltre agli interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
- condanna il resistente a rifondere le spese del grado in CP_2 favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.109, oltre spese al
Pag. 8 di 9 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell' Avv.to Gianluca
Magnani
Roma, lì 11.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna PALMIERI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del Funzionario Controparte_6
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