Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04174/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4174 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da TI VA, EN ER, PA MA LI, AN DO, RE IA, US PH, AN PP, LB PP, ST NI, DI NA, IS VA, EL UD, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Libutti, Michele Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente del Consiglio regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M.T.S. Ambiente Innovazioni e Tecnologie S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Massimo Bonura, AN Fonderico, Giuliano Fonderico, EN Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l’annullamento
della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sul progetto “Impianto di produzione e raffinazione di CSScombustibile (end of waste) a partire da rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica, nel Comune di Aprilia (LT), in località via Valcamonica Società proponente M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. registro elenchi progetti n. 129/2021” e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, pubblicata nel BUR REGIONE LAZIO n. 5 del 16.1.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/9/2025:
Per l’annullamento
- della determinazione n. G07017 del 6.6.2025, pubblicata nel BUR Regione Lazio n. 48, Suppl.2, del 17.6.2025;
- della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, parte II, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sul progetto “Impianto di produzione e raffinazione di CSS-combustibile (end of waste) a partire da rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica, nel Comune di Aprilia (LT), in località via Valcamonica Società proponente M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. registro elenchi progetti n. 129/2021” e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, pubblicata nel BUR REGIONE LAZIO n. 5 del 16.1.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di M.T.S. Ambiente Innovazioni e Tecnologie S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 28/12/2021, prot n. 1081578 la M.T.S. AMBIENTE INNOVAZIONE E TECNOLOGIE s.r.l. ha presentato alla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, l’istanza di attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis, d.lgs. 152/2006.
Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti finalizzato alla produzione e raffinazione di CSS-(combustibile Solido Secondario) a partire dai rifiuti di scarto provenienti da altri impianti di gestione rifiuti urbani e speciali, diversamente destinati a discarica in un’area che risulta classificata come “Zona Agricola” del P.R.G. del Comune di Aprilia e Paesaggio agrario di continuità, come da Norme Tecniche di attuazione del PTPR.
In esito della conferenza di servizi, l’area VIA regionale ha emesso il provvedimento di compatibilità ambientale positivo con Determinazione 30 dicembre 2024, n. G18153 pubblicata il 16/01/2025 sul BURL.
Tale provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti, i quali sostengono di essere legittimati ad impugnare gli atti e i provvedimenti gravati in ragione del criterio della vicinitas , in quanto risiederebbero tutti nelle immediate vicinanze dell’impianto in costruzione, previa domanda di sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
1) Carenza istruttoria ed eccesso di potere con riferimento alla compatibilità dell’impianto con luoghi e centri abitati nelle vicinanze; evidente erronea qualificazione del fatto e dei luoghi in cui verrà costruito l’impianto; violazione e/o falsa applicazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR n.4/20; Violazione degli artt.9,32,41 e 97 Cost .
2) Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento (UE) 2022/869 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 della
Costituzione. Eccesso di potere .
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 comma 3, del D.lgs 152/06. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 14-ter della legge 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere .
4) Eccesso di potere del provvedimento autorizzatorio impugnato con riferimento al mancato rispetto – e comunque alla mancata valutazione istruttoria del Piano Regionale dei Rifiuti approvato con Dcr n. 4/20 .
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del D. lgs. n. 152/2006 .
Si è costituita l’Amministrazione regionale eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse ad agire dei ricorrenti, giacché il criterio della vicinitas non varrebbe a legittimare la proposizione del ricorso e a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, interesse quest’ultimo che dovrebbe essere provato come uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato e, nel merito, deducendo la infondatezza delle pretese avversarie.
Si è costituita in giudizio la società controinteressata, eccependo parimenti l’inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’interesse ad agire, nonché per la mancata impugnazione del verbale di finale della conferenza di servizi del 23.06.2023, già conosciuto e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Tutte le parti hanno depositato documentazione.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, giusta richiesta delle parti, la causa è stata abbinata al merito.
Con determinazione dirigenziale n. G070107 del 6 giugno 2025, pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 48, Suppl. 2, del 17 giugno 2025 la Regione Lazio ha adottato il Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs n. 152/2006, relativo al progetto in esame.
All’udienza del 16 luglio 2025, giusta istanza di parte ricorrente, la discussione della causa è stata rinviata per consentire la proposizione di motivi aggiunti.
In data 23 settembre 2025 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento da ultimo indicato giusta la sua illegittimità derivata, per i medesimi motivi già illustrati con ricorso introduttivo e, in via autonoma, per “ Modifica indebita delle prescrizioni VIA – Violazione dell’art. 25, comma 4, d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione ”.
Con memoria depositata il 12 dicembre 2025 la società controinteressata ha controdedotto a quanto sostenuto nell’atto introduttivo ed inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei seguenti motivi aggiunti poiché i ricorrenti non hanno gravato l’autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato alla MTS srl con determinazione regionale 5/5/2025, n. G05322, pubblicato sul BURL 15/05/2025, n. 39, suppl. n. 1 (depositato dalla Regione Lazio sub doc. B depositato il 25/11/2025).
Parte ricorrente ha replicato nel senso che la VIA e l’AIA sarebbero provvedimenti ontologicamente distinti, dotati di autonomia funzionale, contenutistica ed effetti propri, ancorché coordinati all’interno di procedimenti complessi o integrati e la mancata impugnazione dell’AIA non determinerebbe, quindi, l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso la VIA.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso e successivi motivi aggiunti per mancata impugnazione dell’AIA.
L'autorizzazione integrata ambientale, istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, emanato in attuazione integrale della Direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, si propone di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti che, in precedenza, erano necessari per il funzionamento di un impianto industriale inquinante. In tale prospettiva, il modulo impiegato della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 241 del 1990, è funzionale alla confluenza, in un unico ambito, dell'apporto di tutte le Amministrazioni interessate.
Poste queste premesse, l’A.I.A. non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla V.I.A. Quest’ultima, infatti, non è il sostegno e il fondamento esclusivo dell’A.I.A., il cui rilascio dipende invece da un’istruttoria ulteriore e dall’esercizio di una discrezionalità autonoma, diretta alla realizzazione di funzioni diverse rispetto a quelle della V.I.A.
Da ciò deriva che l'impugnazione degli atti relativi alla V.I.A. deve essere seguita dall'impugnazione del rilascio dell'A.I.A., perché l’oggetto della V.I.A. è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all'AIA, che è una autorizzazione tipica costitutiva, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest'ultima che stabilisce a quali condizioni l'impatto ambientale sia accettabile nel funzionamento dell'impianto. In questo senso ben potrebbe essere negata l'A.I.A. anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa precluderebbe senz'altro il rilascio dell'A.I.A., derivandone la necessità della separata impugnazione dei distinti provvedimenti (cfr. T.A.R. Roma, Lazio, sez. V, 22/08/2025, n. 15715; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 02/12/2021, n. 12402).
Pertanto, sebbene la pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e l'A.I.A. - essendo atti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi - possano avere, ciascuno, un'autonoma efficacia lesiva e, per l'effetto, essere oggetto di separate impugnazioni - è pur vero che è soltanto con il rilascio dell'A.I.A., che esprime un giudizio definitivo sull'opera proposta, che acquisisce definitività la lesione recata dalla localizzazione dell'impianto, oggetto del giudizio di V.I.A. (Tar Milano, sentenza n. 1533 del 23 giugno 2021).
In questa prospettiva, tra V.I.A. e A.I.A. non vi è un nesso di presupposizione in senso stretto: infatti, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, un simile rapporto esiste solo quando l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario, né di altri soggetti.
Se quindi la V.I.A. non rappresenta l’unico e necessario presupposto dell’A.I.A., questa non può perdere efficacia e validità nel momento in cui venga accertata l’illegittimità della prima. In altre parole, poiché l’A.I.A. non costituisce un atto di mera esecuzione della V.I.A., la sua caducazione può derivare solo da un’autonoma impugnazione e non può essere automaticamente conseguenziale all’annullamento della V.I.A.
In sostanza, le due procedure sono configurate come un “unicum”, nell’ambito del quale la V.I.A. costituisce un contributo che è destinato a essere rivalutato all’interno della più ampia e approfondita prospettiva valutativa del “procedimento unico”, nel quale confluisce e da cui deriva il titolo autorizzatorio che ha effetti costitutivi rispetto alla realizzabilità dell’opera nel suo complesso. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7978 del 2022).
Ciò di desume dallo stesso testo dell’art. 29, co. 3 TU Ambiente laddove prevede che “ Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27 bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27 bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ”.
Da ciò deriva che entrambi i provvedimenti avrebbero dovuto essere impugnati da parte ricorrente, considerato che l’annullamento del provvedimento di VIA non produrrebbe – allo stato, giusto il rilascio della successiva Autorizzazione Integrata Ambientale – alcuna utilità. Infatti, come espressamente previsto dalla normativa richiamata, la società controinteressata ben potrebbe comunque proseguire nei lavori o nelle attività, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, nel termine per l’avvio di un nuovo procedimento.
Nel caso in esame, quindi, giacché parte ricorrente non ha impugnato la sopraggiunta Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione regionale 5/5/2025, n. G05322, pubblicato sul BURL 15/05/2025, n. 39, suppl. n. 1 (depositato dalla Regione Lazio sub doc. B depositato il 25/11/2025), il ricorso e i seguenti motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui seguenti motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA OI, Presidente
IA RA, Primo Referendario, Estensore
AN Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | CA OI |
IL SEGRETARIO