TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 8331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8331 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11558/2025
RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sabbatella Parte_1
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Controparte_1
Viale Trastevere n. 76/A;
, in persona del Dirigente pro tempore, Via Controparte_2
Ponte della Maddalena n. 55 - 80142 Napoli.
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era docente a tempo determinato presso l'I.P.S. V. TELESE di Ischia;
che negli ultimi anni aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche statali di seguito indicate:
• anno scolastico 2022/2023, dal 28/09/2022 al 30/06/2023, presso l'IST. Controparte_3
[...]
• anno scolastico 2023/2024, dal 11/09/2023 al 30/06/2024, presso l' Controparte_4
;
[...]
• anno scolastico 2024/2025, dal 13/09/2024 al 30/06/2025, presso l' Controparte_4
;
[...] che nel menzionato periodo non aveva mai usufruito della carta docente, ossia del bonus dell'importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico;
2
che la carta docente era prevista dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d.
Buona Scuola), che aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo;
che l'art. 2 del D.P.C.M. 23 settembre 2015 e successivamente l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016 specificavano che la predetta carta doveva essere assegnata ai soli docenti di ruolo;
che tale esclusione era in contrasto con i principi di non discriminazione di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; CP che in data 12/03/2025 aveva inviato all'Amministrazione resistente diffida a mezzo PEC/racc. senza ottenere alcun positivo riscontro.
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo complessivo di €. 1.500,00
(euro 500,00 per ciascun anno scolastico), con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento di tale somma, oltre spese di lite.
Il e l' , Controparte_1 Controparte_2 ritualmente citati, restavano contumaci.
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio in modo continuativo per tre anni scolastici consecutivi, circostanza che denota una stabilità nell'impiego e non una occasionalità della prestazione.
Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”). 3
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Come evidenziato dalla Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio
2022, causa C-450/2021, occorre stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra. Nel caso in esame, la ricorrente ha svolto le medesime funzioni dei docenti di ruolo, occupandosi dell'ordinaria attività di insegnamento con identiche responsabilità e carichi di lavoro.
Deve inoltre evidenziarsi che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022 ha affermato che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria, che va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015.
Infatti, l'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, mentre l'art. 63 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. Tali previsioni non operano alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato. 4
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con servizio prestato dal 28/09/2022 al 30/06/2023 presso l'IST. SUP. dal 11/09/2023 al Controparte_3
30/06/2024 presso l' , e dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l' Controparte_4 [...]
. In tutti i casi, il servizio è stato prestato per periodi superiori a 180 giorni, Controparte_4 integrando così il requisito previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 per la considerazione dell'anno scolastico come intero.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.500,00
(euro 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) a titolo di
Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.500,00 Parte_1
a titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €. 1.000,00 a titolo Controparte_1 di compensi professionali oltre ad €. 150,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €. 1.150,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 13 novembre 2025 Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 13 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 11558/2025
RG TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sabbatella Parte_1
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Controparte_1
Viale Trastevere n. 76/A;
, in persona del Dirigente pro tempore, Via Controparte_2
Ponte della Maddalena n. 55 - 80142 Napoli.
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che era docente a tempo determinato presso l'I.P.S. V. TELESE di Ischia;
che negli ultimi anni aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche statali di seguito indicate:
• anno scolastico 2022/2023, dal 28/09/2022 al 30/06/2023, presso l'IST. Controparte_3
[...]
• anno scolastico 2023/2024, dal 11/09/2023 al 30/06/2024, presso l' Controparte_4
;
[...]
• anno scolastico 2024/2025, dal 13/09/2024 al 30/06/2025, presso l' Controparte_4
;
[...] che nel menzionato periodo non aveva mai usufruito della carta docente, ossia del bonus dell'importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico;
2
che la carta docente era prevista dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d.
Buona Scuola), che aveva istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo;
che l'art. 2 del D.P.C.M. 23 settembre 2015 e successivamente l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre
2016 specificavano che la predetta carta doveva essere assegnata ai soli docenti di ruolo;
che tale esclusione era in contrasto con i principi di non discriminazione di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione e con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; CP che in data 12/03/2025 aveva inviato all'Amministrazione resistente diffida a mezzo PEC/racc. senza ottenere alcun positivo riscontro.
Ciò premesso, chiedeva accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo complessivo di €. 1.500,00
(euro 500,00 per ciascun anno scolastico), con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento di tale somma, oltre spese di lite.
Il e l' , Controparte_1 Controparte_2 ritualmente citati, restavano contumaci.
Sulla documentazione in atti la causa veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Il ricorso merita accoglimento.
L'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione, in primo luogo, rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e
97 Cost.
Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, dunque che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera con la conseguenza che le due posizioni sono differenti dal punto di vista del diritto interno. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio in modo continuativo per tre anni scolastici consecutivi, circostanza che denota una stabilità nell'impiego e non una occasionalità della prestazione.
Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...”). 3
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Come evidenziato dalla Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio
2022, causa C-450/2021, occorre stabilire se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Come sottolineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro.
Non costituisce valida ragione di differenziazione la dedotta bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra. Nel caso in esame, la ricorrente ha svolto le medesime funzioni dei docenti di ruolo, occupandosi dell'ordinaria attività di insegnamento con identiche responsabilità e carichi di lavoro.
Deve inoltre evidenziarsi che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022 ha affermato che la questione dei destinatari della Carta del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria, che va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarità rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015.
Infatti, l'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente”, mentre l'art. 63 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. Tali previsioni non operano alcuna distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato. 4
Ne consegue, quindi, che la Carta docenti, tenuto conto che la stessa è riconosciuta in modo non frazionato per ciascun anno scolastico debba essere attribuita al personale supplente che abbia svolto la propria attività di docenza per l'intero anno scolastico. A tal fine, ai sensi del comma 1 dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto una durata di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente è titolare di contratti di supplenza annuale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con servizio prestato dal 28/09/2022 al 30/06/2023 presso l'IST. SUP. dal 11/09/2023 al Controparte_3
30/06/2024 presso l' , e dal 13/09/2024 al 30/06/2025 presso l' Controparte_4 [...]
. In tutti i casi, il servizio è stato prestato per periodi superiori a 180 giorni, Controparte_4 integrando così il requisito previsto dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 per la considerazione dell'anno scolastico come intero.
Rientra quindi pienamente nella categoria dei beneficiari del diritto alla Carta del docente come individuata dalla giurisprudenza di legittimità.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a percepire l'importo di euro 1.500,00
(euro 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) a titolo di
Carta del docente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della sig.ra a percepire l'importo di euro 1.500,00 Parte_1
a titolo di Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
Condanna il al pagamento della somma di €. 1.000,00 a titolo Controparte_1 di compensi professionali oltre ad €. 150,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €. 1.150,00, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 13 novembre 2025 Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio