Art. 2.
Il rendiconto di cui all' art. 6 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951 n. 950 , sara' dalla Corte dei conti presentato al Parlamento entro tre mesi dalla parificazione.
Il rendiconto di cui all' art. 6 del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951 n. 950 , sara' dalla Corte dei conti presentato al Parlamento entro tre mesi dalla parificazione.