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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11994 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17886/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17886/2024 promosso con ricorso depositato in data 10.8.2024 da:
, nato il [...] a [...] - SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...], Ribeirão Pires – SP – Brasile;
2) , minore rappresentata dai genitori Controparte_2 [...]
e , nata il Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
15/05/2019 a São Paulo – SP – Brasile, residente in [...], Ribeirão Pires – SP –
Brasile;
3) , minore rappresentata dai genitori Controparte_3 Controparte_1
e , nata il [...] a [...]
[...] Parte_1
Paulo – SP – Brasile, residente in [...], Ribeirão Pires – SP – Brasile, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 2, come da procura in atti
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
nonché con Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Giudice Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 9.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc i ricorrenti premettevano che in data 06.07.1859, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Caserta, in data 6.7.1859 il Sig. , Parte_2 cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1) che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatosi (all.n.2) Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_5 nasceva in Brasile, il sig. , il 12.06.1900 (doc.4), Dall'unione tra il predetto Persona_2
e nasceva in Brasile, la sig.ra Persona_2 Parte_3 Persona_3
in data 14.04.1926 (doc.5), Dall'unione tra il predetto
[...] Persona_3
e , nasceva in Brasile l'8.5.1947, la sig.ra
[...] Parte_4 Persona_4
(doc.6), Dall'unione tra la predetta e
[...] Persona_4 [...]
, nasceva in Brasile il sig. Controparte_6 Controparte_1
, il 11.07.1981 (doc.7). Dall'unione tra e
[...] Controparte_1
, nascevano in Brasile: Parte_1 [...]
, il 15.05.2019 (doc.8) e , il 10.09.2021 Controparte_2 Controparte_3
(doc.9).
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Il PM ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato nel comune di Caserta, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. E' tuttavia comprovata la continuità genealogica dell'avo italiano, dall'albero genealogico di cui in atti risulta che gli odierni ricorrenti sono diretti discendenti per linea materna di figlia del predetto avo cittadino italiano mai Persona_3 naturalizzatosi ed emigrato in Brasile e chiedono il riconoscimento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna ai sensi dell'art. 1 lettera 1 Legge n.91/1992 per essere discendenti di cittadina nata da genitori entrambi italiani. Infatti all'epoca del matrimonio della
- ascendente degli odierni ricorrenti, cittadina italiana perché figlia Persona_3 di cittadino italiano - la legge prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza per la donna coniugata con straniero, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti di cittadino italiano. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
la Corte di
Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio
1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni. Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'avo , Parte_2 nato nel comune di Caserta il 6.7.1859 non era stato mai naturalizzato e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la figlia abbia perso Persona_3 la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Pertanto, in conformità a detto principio, , Persona_3 cittadina italiana perché figlia di padre italiano, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano, e al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza per ius sanguinis al figlio per l'appunto in epoca ante 1948, e cioè prima dell'entrata in vigore della
Costituzione. Allo stesso modo, quest'ultima ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Adele Granata
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 17886/2024 promosso con ricorso depositato in data 10.8.2024 da:
, nato il [...] a [...] - SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...], Ribeirão Pires – SP – Brasile;
2) , minore rappresentata dai genitori Controparte_2 [...]
e , nata il Controparte_1 Persona_1 Controparte_2
15/05/2019 a São Paulo – SP – Brasile, residente in [...], Ribeirão Pires – SP –
Brasile;
3) , minore rappresentata dai genitori Controparte_3 Controparte_1
e , nata il [...] a [...]
[...] Parte_1
Paulo – SP – Brasile, residente in [...], Ribeirão Pires – SP – Brasile, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli ed elettivamente domiciliati unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 2, come da procura in atti
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
nonché con Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il Giudice Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 9.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc i ricorrenti premettevano che in data 06.07.1859, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Caserta, in data 6.7.1859 il Sig. , Parte_2 cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1) che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatosi (all.n.2) Dall'unione tra e Parte_2 Controparte_5 nasceva in Brasile, il sig. , il 12.06.1900 (doc.4), Dall'unione tra il predetto Persona_2
e nasceva in Brasile, la sig.ra Persona_2 Parte_3 Persona_3
in data 14.04.1926 (doc.5), Dall'unione tra il predetto
[...] Persona_3
e , nasceva in Brasile l'8.5.1947, la sig.ra
[...] Parte_4 Persona_4
(doc.6), Dall'unione tra la predetta e
[...] Persona_4 [...]
, nasceva in Brasile il sig. Controparte_6 Controparte_1
, il 11.07.1981 (doc.7). Dall'unione tra e
[...] Controparte_1
, nascevano in Brasile: Parte_1 [...]
, il 15.05.2019 (doc.8) e , il 10.09.2021 Controparte_2 Controparte_3
(doc.9).
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Il PM ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato nel comune di Caserta, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. E' tuttavia comprovata la continuità genealogica dell'avo italiano, dall'albero genealogico di cui in atti risulta che gli odierni ricorrenti sono diretti discendenti per linea materna di figlia del predetto avo cittadino italiano mai Persona_3 naturalizzatosi ed emigrato in Brasile e chiedono il riconoscimento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna ai sensi dell'art. 1 lettera 1 Legge n.91/1992 per essere discendenti di cittadina nata da genitori entrambi italiani. Infatti all'epoca del matrimonio della
- ascendente degli odierni ricorrenti, cittadina italiana perché figlia Persona_3 di cittadino italiano - la legge prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza per la donna coniugata con straniero, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti di cittadino italiano. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del
1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
la Corte di
Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani. Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della Corte costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio
1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni. Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che l'avo , Parte_2 nato nel comune di Caserta il 6.7.1859 non era stato mai naturalizzato e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che la figlia abbia perso Persona_3 la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del
1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Pertanto, in conformità a detto principio, , Persona_3 cittadina italiana perché figlia di padre italiano, non ha perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano, e al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza per ius sanguinis al figlio per l'appunto in epoca ante 1948, e cioè prima dell'entrata in vigore della
Costituzione. Allo stesso modo, quest'ultima ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri discendenti, odierni ricorrenti. Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 16.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa Adele Granata