Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1770
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto gravato

    La cartella esattoriale reca una motivazione sufficiente a rendere edotto il contribuente delle ragioni in fatto e diritto sottostanti la pretesa tributaria, anche considerando il precedente atto di accertamento divenuto definitivo. Non sono state depositate incongruenze.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    Il credito tributario si prescrive in dieci anni dall'accertamento definitivo. La definitività dell'accertamento deriva da una sentenza passata in giudicato. Il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza (1° ottobre 2011). Tuttavia, è applicabile la sospensione di 24 mesi prevista dal D.L. n. 41/2021 per i carichi affidati all'agente della riscossione. Pertanto, alla data di notifica della cartella (18.4.2023), il termine di prescrizione non era decorso.

  • Rigettato
    Decadenza per la riscossione coattiva

    Non è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 163, comma 1, della L. 296/2006, in quanto riferito alla riscossione coattiva dei tributi locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1770
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1770
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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