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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1770/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
D'DR FABRIZIO, Relatore
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8227/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097202101156008087, notificata il 18.4.2023, relativa al periodo d'imposta 2006, per un totale di euro
107.757,09, afferenti a imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, irrogazione di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
In particolare, la parte ricorrente espone che la cartella di pagamento gli è stata notificata a seguito del ruolo n. 2021/901110, reso esecutivo in data 15.4.2021, in conseguenza della sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 109/53/11, depositata il 16.2.2011, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta n. 18747/2006, per il complessivo importo di euro 31.892,57, relativo alle imposte di registro, ipotecarie e catastai, oltre sanzioni e interessi.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso, sinteticamente riassunti:
- difetto di motivazione dell'atto gravato;
- maturata prescrizione del credito tributario azionato.
A quest'ultimo riguardo la parte ricorrente invoca la prescrizione decennale, in quanto assume che la sentenza che ha originato l'atto impositivo è stata depositata il 16.2.2011, mentre la cartella di pagamento è stata notificata, ben oltre il decennio, in data 18.4.2023. Ciò pur tenendo conto della normativa di sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale in occasione della pandemia da Covid 19.
La medesima parte ricorrente ha invocato il decreto legge n. 106/2005, deducendo il decorso del termine di decadenza per riguarda la riscossione coattiva del tributo.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima ha dedotto che, successivamente alla notifica del ricorso, in sede di reclamo/mediazione,
l'Ufficio ha provveduto, con atto del 3.8.2023, a disporre lo sgravio parziale 2023S0465452 delle somme intimate con la cartella notificata, in considerazione di un versamento effettuato nelle more, e di aver notificato al ricorrente l'accoglimento parziale prot. 365000 del 3/10/2023, rideterminando in riduzione gli importi dovuti.
L'accoglimento parziale, tuttavia, ai fini di cui è causa ha inciso solo sull'entità delle somme dovute - ridotte ai soli 2/3 delle imposte accertate e non pagate, con relative sanzioni e interessi, e relative a un solo atto di compravendita stipulato dai signori Ricorrente_1 rispetto al più ambio oggetto della sentenza – e l'Agenzia delle Entrate ha affermato la piena spettanza degli importi come rideterminati.
4. Nel merito l'Amministrazione finanziaria resistente ha dedotto che gli importi rideterminati sono dovuti, tenuto conto che la procedura di riscossione dell'imposta di registro è stata attuata nella piena osservanza del limite temporale espressamente previsto dall'art. 78, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale “il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”, decorrenti, nel caso di specie, dalla definitività della sentenza sopra citata, tenuto conto dell'art. 4 del decreto legge n. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) che ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza, che per i termini di prescrizione.
Inoltre, la medesima Amministrazione finanziaria ha evidenziato che l'accertamento del diritto dell'Amministrazione all'esazione dei tributi, allorquando sia stato sub iudice e si ancori conseguentemente a una sentenza, trova fondamento in un provvedimento giurisdizionale e non rientra più nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (fase squisitamente amministrativa e quindi precontenziosa), ma in quella dell'articolo 68 del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale è la sentenza il presupposto che legittima l'iscrizione a ruolo della somma giudizialmente accertata. Tale conclusione trova conferma nell'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr n. 25790/2009; anche Cassazione 1967/2005 e 1339/2001).
5. La parte ricorrente, con memoria depositata il 14.3.2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
6. All'udienza pubblica del 5 aprile 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso della ricorrente Ricorrente_1, in data 25.3.2024, e con ordinanza n. 1131/2024 del 10/04/2024 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 546/1992.
7. Con atto depositato il 27.9.2024, Nominativo_2, in qualità di erede legittima, ha chiesto, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. 546/1992, la fissazione della data di trattazione in pubblica udienza della controversia, richiamandosi ai precedenti atti processuali di parte.
8. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto, per cessata materia del contendere e, per la restante parte, rigettato.
10. In via preliminare, il Collegio osserva come l'intervento sgravio parziale delle somme intimate con la cartella notificata abbia ridotto quantitativamente l'oggetto del ricorso diminuendo l'entità della somma richiesta con la cartella di pagamento e, pertanto, per quella parte il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
11. Fermo quanto anzidetto, il ricorso si rivela infondato per la parte non sgravata.
Da rigettare è, infatti, il motivo di ricorso inerente l'intervenuta prescrizione delle rimanenti somme oggetto della cartella di pagamento gravata.
I tributi oggetto della cartella di pagamento, relativi alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, si prescrivono nel termine di prescrizione ordinaria decennale, ex art. 78 del Testo unico di cui al d.lgs. 26/04/1986 n. 131
(TUR), che inizia a decorrete dall'accertamento definitivo dell'imposta. Peraltro, nel caso di specie la definitività dell'accertamento deriva da una sentenza di inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta, passata in giudicato, che ha cristallizzato il credito tributario con conseguente applicazione, anche per tale profilo, di un termine decennale di prescrizione.
Il termine di prescrizione del tributo, nel caso in esame, ha iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 109/53/11, depositata il 16.2.201, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta n. 18747/2006, rendendo definitivo l'accertamento del tributo.
In particolare, quindi, considerando il termine “lungo” dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per l'appello, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, è passata in giudicato il 1° ottobre
2011 (anche tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale secondo la normativa vigente ratione temporis).
Da quel momento è iniziato il termine decennale di prescrizione. Al fine di determinare la data di decorrenza del termine decennale è, tuttavia, necessario tener conto del periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale dovuta all'evento pandemico del
Covid 19.
Al riguardo, tuttavia, non risulta applicabile la previsione generale del comma 1 dell'art. 68 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 - che prevede la sospensione dei termini per il periodo emergenziale dal dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 - bensì il comma 4 bis del medesimo art. 68, come modificato dall'art. 4 del decreto legge n. 41/2021, che contempla una sospensione di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi, relativi alle entrate tributarie affidati all'agente della riscossione durante l'anzidetto periodo generale di sospensione.
In particolare, il richiamato comma 4 bis prevede “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, come si evince dall'atto gravato, il ruolo è stato reso esecutivo il 15.4.2021 ed è stato consegnato all'agente della riscossione in data 10.5.2021 e, pertanto, il credito in esame rientra nell'indicata previsione di sospensione del termine di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
Di conseguenza alla data del 18.4.2023, di intervenuta notifica della cartella di pagamento gravata, il termine di prescrizione non risultava decorso.
Non è applicabile, inoltre, l'invocato termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto riferito alla riscossione coattiva dei tributi locali.
Infine, non può essere considerata in questa sede la censura inerente alla prescrizione quinquennale degli interessi in quanto introdotta solo nelle repliche e non contenuta nel ricorso iniziale.
12. Da rigettare è, altresì, il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione.
La cartella esattoriale in esame, infatti, reca una motivazione sufficiente a rendere edotto il contribuente delle ragioni in fatto e diritto sottostanti la pretesa tributaria, anche considerando il precedente atto di accertamento divenuto definitivo.
Ciò tanto più in quanto parte ricorrente, pur avendo contestato l'assenza di chiarezza e l'eccessività del calcolo delle somme dovute come tributo e sanzioni non ha depositato precedente avviso di rettifica e liquidazione che aveva accertato quanto dovuto, che avrebbe consentito la verifica di eventuali incongruenze.
Quanto all'assenza di motivazione sul criterio del calcolo degli interessi dovuti, questi ultimi vengono determinati in base a parametri normativi, così come lo sono le date a partire dalle quali gli stessi sono applicabili, risultando pertanto conoscibili.
13. Per quanto indicato il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto e in parte rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara in parte estinto il ricorso per cessata materia del contendere e, per la restante parte, lo rigetta nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente
IO D'AL AR RE ME
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
D'DR FABRIZIO, Relatore
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8227/2023 depositato il 16/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115600887001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097202101156008087, notificata il 18.4.2023, relativa al periodo d'imposta 2006, per un totale di euro
107.757,09, afferenti a imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, irrogazione di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese di notifica.
In particolare, la parte ricorrente espone che la cartella di pagamento gli è stata notificata a seguito del ruolo n. 2021/901110, reso esecutivo in data 15.4.2021, in conseguenza della sentenza passata in giudicato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 109/53/11, depositata il 16.2.2011, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta n. 18747/2006, per il complessivo importo di euro 31.892,57, relativo alle imposte di registro, ipotecarie e catastai, oltre sanzioni e interessi.
2. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso, sinteticamente riassunti:
- difetto di motivazione dell'atto gravato;
- maturata prescrizione del credito tributario azionato.
A quest'ultimo riguardo la parte ricorrente invoca la prescrizione decennale, in quanto assume che la sentenza che ha originato l'atto impositivo è stata depositata il 16.2.2011, mentre la cartella di pagamento è stata notificata, ben oltre il decennio, in data 18.4.2023. Ciò pur tenendo conto della normativa di sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale in occasione della pandemia da Covid 19.
La medesima parte ricorrente ha invocato il decreto legge n. 106/2005, deducendo il decorso del termine di decadenza per riguarda la riscossione coattiva del tributo.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima ha dedotto che, successivamente alla notifica del ricorso, in sede di reclamo/mediazione,
l'Ufficio ha provveduto, con atto del 3.8.2023, a disporre lo sgravio parziale 2023S0465452 delle somme intimate con la cartella notificata, in considerazione di un versamento effettuato nelle more, e di aver notificato al ricorrente l'accoglimento parziale prot. 365000 del 3/10/2023, rideterminando in riduzione gli importi dovuti.
L'accoglimento parziale, tuttavia, ai fini di cui è causa ha inciso solo sull'entità delle somme dovute - ridotte ai soli 2/3 delle imposte accertate e non pagate, con relative sanzioni e interessi, e relative a un solo atto di compravendita stipulato dai signori Ricorrente_1 rispetto al più ambio oggetto della sentenza – e l'Agenzia delle Entrate ha affermato la piena spettanza degli importi come rideterminati.
4. Nel merito l'Amministrazione finanziaria resistente ha dedotto che gli importi rideterminati sono dovuti, tenuto conto che la procedura di riscossione dell'imposta di registro è stata attuata nella piena osservanza del limite temporale espressamente previsto dall'art. 78, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi del quale “il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”, decorrenti, nel caso di specie, dalla definitività della sentenza sopra citata, tenuto conto dell'art. 4 del decreto legge n. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) che ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza, che per i termini di prescrizione.
Inoltre, la medesima Amministrazione finanziaria ha evidenziato che l'accertamento del diritto dell'Amministrazione all'esazione dei tributi, allorquando sia stato sub iudice e si ancori conseguentemente a una sentenza, trova fondamento in un provvedimento giurisdizionale e non rientra più nell'ambito di applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (fase squisitamente amministrativa e quindi precontenziosa), ma in quella dell'articolo 68 del Dlgs 546/1992, ai sensi del quale è la sentenza il presupposto che legittima l'iscrizione a ruolo della somma giudizialmente accertata. Tale conclusione trova conferma nell'orientamento della Corte di Cassazione (Cfr n. 25790/2009; anche Cassazione 1967/2005 e 1339/2001).
5. La parte ricorrente, con memoria depositata il 14.3.2024, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
6. All'udienza pubblica del 5 aprile 2024, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso della ricorrente Ricorrente_1, in data 25.3.2024, e con ordinanza n. 1131/2024 del 10/04/2024 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 546/1992.
7. Con atto depositato il 27.9.2024, Nominativo_2, in qualità di erede legittima, ha chiesto, ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. 546/1992, la fissazione della data di trattazione in pubblica udienza della controversia, richiamandosi ai precedenti atti processuali di parte.
8. All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto, per cessata materia del contendere e, per la restante parte, rigettato.
10. In via preliminare, il Collegio osserva come l'intervento sgravio parziale delle somme intimate con la cartella notificata abbia ridotto quantitativamente l'oggetto del ricorso diminuendo l'entità della somma richiesta con la cartella di pagamento e, pertanto, per quella parte il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
11. Fermo quanto anzidetto, il ricorso si rivela infondato per la parte non sgravata.
Da rigettare è, infatti, il motivo di ricorso inerente l'intervenuta prescrizione delle rimanenti somme oggetto della cartella di pagamento gravata.
I tributi oggetto della cartella di pagamento, relativi alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, si prescrivono nel termine di prescrizione ordinaria decennale, ex art. 78 del Testo unico di cui al d.lgs. 26/04/1986 n. 131
(TUR), che inizia a decorrete dall'accertamento definitivo dell'imposta. Peraltro, nel caso di specie la definitività dell'accertamento deriva da una sentenza di inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta, passata in giudicato, che ha cristallizzato il credito tributario con conseguente applicazione, anche per tale profilo, di un termine decennale di prescrizione.
Il termine di prescrizione del tributo, nel caso in esame, ha iniziato a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 109/53/11, depositata il 16.2.201, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di rettifica di liquidazione d'imposta n. 18747/2006, rendendo definitivo l'accertamento del tributo.
In particolare, quindi, considerando il termine “lungo” dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per l'appello, la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, è passata in giudicato il 1° ottobre
2011 (anche tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale secondo la normativa vigente ratione temporis).
Da quel momento è iniziato il termine decennale di prescrizione. Al fine di determinare la data di decorrenza del termine decennale è, tuttavia, necessario tener conto del periodo di sospensione dei termini previsto dalla normativa emergenziale dovuta all'evento pandemico del
Covid 19.
Al riguardo, tuttavia, non risulta applicabile la previsione generale del comma 1 dell'art. 68 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 - che prevede la sospensione dei termini per il periodo emergenziale dal dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 - bensì il comma 4 bis del medesimo art. 68, come modificato dall'art. 4 del decreto legge n. 41/2021, che contempla una sospensione di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi, relativi alle entrate tributarie affidati all'agente della riscossione durante l'anzidetto periodo generale di sospensione.
In particolare, il richiamato comma 4 bis prevede “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: … b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, come si evince dall'atto gravato, il ruolo è stato reso esecutivo il 15.4.2021 ed è stato consegnato all'agente della riscossione in data 10.5.2021 e, pertanto, il credito in esame rientra nell'indicata previsione di sospensione del termine di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
Di conseguenza alla data del 18.4.2023, di intervenuta notifica della cartella di pagamento gravata, il termine di prescrizione non risultava decorso.
Non è applicabile, inoltre, l'invocato termine di decadenza previsto dal comma 163 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto riferito alla riscossione coattiva dei tributi locali.
Infine, non può essere considerata in questa sede la censura inerente alla prescrizione quinquennale degli interessi in quanto introdotta solo nelle repliche e non contenuta nel ricorso iniziale.
12. Da rigettare è, altresì, il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione.
La cartella esattoriale in esame, infatti, reca una motivazione sufficiente a rendere edotto il contribuente delle ragioni in fatto e diritto sottostanti la pretesa tributaria, anche considerando il precedente atto di accertamento divenuto definitivo.
Ciò tanto più in quanto parte ricorrente, pur avendo contestato l'assenza di chiarezza e l'eccessività del calcolo delle somme dovute come tributo e sanzioni non ha depositato precedente avviso di rettifica e liquidazione che aveva accertato quanto dovuto, che avrebbe consentito la verifica di eventuali incongruenze.
Quanto all'assenza di motivazione sul criterio del calcolo degli interessi dovuti, questi ultimi vengono determinati in base a parametri normativi, così come lo sono le date a partire dalle quali gli stessi sono applicabili, risultando pertanto conoscibili.
13. Per quanto indicato il ricorso deve essere in parte dichiarato estinto e in parte rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, dichiara in parte estinto il ricorso per cessata materia del contendere e, per la restante parte, lo rigetta nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 2.500,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente
IO D'AL AR RE ME