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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IZ TE nato a [...] A CANCELLO il 16/08/1962 IZ ES nato a [...] il [...] IZ LU nato a [...] il [...] IZ PI DE nato a [...] il [...] IZ SA nato a [...] il [...] MA PP nato a [...] A CANCELLO il 22/12/1962 avverso il decreto del 25/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria depositata telematicamente dall'avv.Francesco Picca nell'interesse di IZ TE e la successiva memoria di replica, a firma dei difensori avv. Picca e Stellato, nell'interesse del medesimo prevenuto;
Letta la memoria di replica depositata dall'avv. Paola Tafuro, nell'interesse dei ricorrenti RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto di confisca del 19 luglio 2014, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di IZ TE, in quanto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. 159/2011, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1797 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/11/2025 essendo condannato per il reato di cui agli artt. 110,416 bis cod. pen., oltre che per tre distinti episodi di estorsione aggravata ai danni di imprenditori operanti nel settore del calcestruzzo, in ragione del ruolo ricoperto nell'ambito del contesto associativo mafioso ed in particolare del clan EL, nel cui interesse aveva svolto attività di raccolta di tangenti presso gli imprenditori, informando i sodali circa i lavori in essere o da iniziare, ottenendone in cambio l'appoggio per una posizione dominante sul mercato del calcestruzzo oltre che un trattamento di favore rispetto all'attività estorsiva posta in essere dal medesimo sodalizio;
ha ritenuto che la società La Reggia Calcestruzzi sud s.r.I., riconducibile al prevenuto, debba essere qualificata "impresa mafiosa" in quanto risultata essere - nel periodo oggetto di contestazione nel processo penale (dal 1999 al 2015) - attività imprenditoriale funzionale agli scopi del sodalizio, con commistione tra l'interesse camorristico e quello proprio dell'imprenditore, senza possibilità di distinguere tra azione lecita ed azione illecita;
ha ritenuto, altresì, irrilevante la dedotta iniziale porzione lecita dei profitti (conseguiti in epoca antecedente al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto), a fronte del lungo periodo di accertati rapporti con la consorteria criminale, e del reinvestimento di profitti illeciti nel prosieguo dell'attività imprenditoriale, condotta con l'ausilio e sotto la protezione del sodalizio. 2.IZ TE, con atto a firma del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge, in particolare degli artt. 4, 16, 18, 24 d.lgs. 159/2011. Deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che il prevenuto, anche se condannato quale concorrente esterno ex artt. 110, 416 bis cod.pen., era stato sottoposto ad attività estorsiva da parte del sodalizio al quale era pure stato ritenuto contiguo;
ha delimitato il perimetro temporale di pericolosità qualificata dal prevenuto attraverso il riferimento ai fatti giudicati in sede penale, quindi dal 1999 al 2015, e proceduto, tuttavia, ad una confisca generalizzata, pur in mancanza di elementi specifici che consentano di collegare all'esperienza criminale anche i beni acquisiti dal proposto prima della insorgenza della sua pericolosità sociale, tanto più che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano collocato il rapporto di contiguità del prevenuto con il clan EL dal 1999 al fino al 2006; inoltre, non si sarebbe tenuto conto che, con consulenza tecnica di parte, era stata ricostruita la genesi ed il percorso della società riconducibile al prevenuto, la Reggia Calcestruzzi s.r.I., a partire dal 1986 (data della costituzione dell'impresa) e fino al 1999, data di inizio della pericolosità sociale;
relativamente agli acquisti successivi, rispetto al momento di ritenuta cessazione della pericolosità sociale, mancherebbe un nesso di derivazione causale dalle risorse illecite accumulate dal proposto, durante il periodo di pericolosità sociale, così da ritenere erroneamente realizzata una commistione fra i profitti leciti conseguiti dal prevenuto (evidenziati dal consulente tecnico della difesa) e quelli realizzati con il supporto delle associazioni criminali;
le attività svolte dal prevenuto, in favore del clan camorristico, per come ricostruite nel giudizio penale (quali la segnalazione dell'apertura di nuovi cantieri per i quali il sodalizio avrebbe potuto avanzare nuove richieste estorsive, ovvero l'ospitalità garantita in favore dei componenti dell 2 stesso per lo svolgimento di attività estorsive), non sono direttamente connesse con la sua attività imprenditoriale. La conclusione cui era pervenuta la Corte d'appello, in ordine alla confusione tra profitti leciti dell'azienda e patrimonio di matrice illecita, sarebbe fondata su elementi di fatto eccentrici rispetto alla finalità probatoria perseguita, riportandosi, a tale proposito, ad alcuni recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte in materia di impresa mafiosa (Sez.5,n. 34800 del 05/07/2022) secondo i quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere ad oggetto un'intera impresa solo allorché vi sia una totale sovrapposizione tra le compagini associative e criminali mentre, nell'ipotesi di concorso esterno, è necessario verificare in che termini l'impresa di un soggetto non inserito nella compagine associativa sia qualificabile come mafiosa. La Corte di Appello, infine, non avrebbe risolto il contrasto evidenziato tra le informative degli organi di polizia giudiziaria e le consulenze tecniche della difesa. 3. Hanno proposto ricorso IZ ES, IZ LU, IZ PI DE, IZ SA, MA PP, con atto a firma del loro difensore. 3.1.Con primo motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 18, 24 e 26 d.lgs. 159/2011, anche in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. Deducono che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente, omettendo di distinguere le posizioni di ciascuna terza intestataria e, soprattutto, attribuendo alle medesime un ingiustificato onere probatorio senza indicare gli elementi da cui desumere la sussistenza di una intestazione fittizia per ciascuno dei beni colpiti da vincolo ablatorio;
non si sarebbe considerato che soltanto MA PP e IZ PI DE convivevano con il prevenuto;
inoltre, molti dei beni in confisca sarebbero stati acquisiti al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale da parte del proposto;
con particolare riferimento ad IZ ES, la difesa aveva fornito elementi dimostrativi della effettiva disponibilità in capo alla medesima delle risorse finanziarie cadute sotto il vincolo della confisca e il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione meramente apparente rispetto alle specifiche deduzioni della difesa;
relativamente ad IZ LU, l'immobile confiscato era stato acquistato dalla società Reggia Calcestruzzi s.r.l. nel 1991, in epoca lontana dal periodo di pericolosità sociale del prevenuto, che avrebbe avuto inizio dal 1999, e, sul punto, sarebbe apparente la motivazione fornita dal decreto impugnato (secondo cui l'epoca di acquisto dell'immobile doveva ritenersi "non così antecedente" rispetto all'epoca in cui è stata riconosciuta la pericolosità); in ogni caso non si sarebbe tenuto conto della disponibilità esclusiva del suindicato bene in capo alla figlia dal prevenuto;
relativamente a MA PP, quale legale rappresentante della società IZ Invest s.r.I., la Corte di appello non ha fornito motivazione rispetto alle specifiche deduzioni della difesa secondo le quali i primi acquisti immobiliari erano stati operati attraverso mutui bancari e, successivamente, la società, oltre ad usufruire di affidamenti bancari e finanziamenti, aveva utilizzato anche gli introiti garantiti dalla gestione degli immobili già nella sua disponibilità; era, altresì, mancata la specifica dimostrazione della disponibilità effettiva degli stessi beni in capo al 3 prevenuto non essendo stato dimostrato che la Invest s.r.l. (o la ItalGeo) erano state di fatto gestite da quest'ultimo; richiama, a tale proposito, le circostanze dedotte e argomentazioni svolte nella consulenza del dottor Sicilia del 4 aprile 2023 ( nelle pagine 15 e seguenti). 3.2. Con secondo motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione di legge, in particolare dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e degli artt. 27, 111 e 41 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Deducono che l'onere probatorio sui terzi non può essere ricostruito in modo tale da rendere inerme la loro difesa richiamando i principi indicati dalla Corte EDU, nel caso TT
contro
Italia, e quelli espressi dalla stessa Corte europea nella causa RO
contro
Bulgaria del 3 Marzo 2015, oltre che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 27 Marzo 2025. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore di IZ TE ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Sono state depositate memorie di replica nell'interesse di tutti i ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. Ricorso di IZ TE. 1. Occorre preliminarmente considerare, in modo da individuare il perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di questa Corte, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011. È, pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e inesistente, è ravvisabile, d'altra parte, soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 4 /6 14/07/2014, dep.2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). 1.1. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata rispetto alle doglianze difensive espresse relativamente al dato della perimetrazione temporale della pericolosità sociale del prevenuto, con le quali si contesta che gli unici elementi indiziari, posti a fondamento della ritenuta pericolosità del proposto, siano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali non hanno indicato alcun rapporto di contiguità del prevenuto rispetto alla consorteria camorristica, dopo l'anno 2006. La censura proposta involge valutazioni di merito e mira ad accreditare una diversa perimetrazione della pericolosità sociale in contrasto con gli epiloghi dell'accertamento penale, avendo il prevenuto riportato condanna penale definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dal 1999 al 2015. Inoltre, non risulta esplicitato in che termini potrebbe rilevare tale eventuale più limitata espansione cronologica del giudizio di pericolosità sociale, ristretta fino al 2006, in quanto il ragionamento posto a fondamento del vincolo ablatorio risulta collegato ad altri presupposti, essendo stato fatto riferimento allo sviluppo ed incremento patrimoniale avuto dall'impresa del proposto, qualificata come "società mafiosa", per effetto del vincolo sinallagmatico concluso con il sodalizio criminale e dalla confusione fra redditi leciti e redditi illeciti che ne è derivata. La doglianza, inoltre, è generica in quanto non incentrata sulla esclusione dal vincolo ablatorio per singoli e specifici beni, in relazione alla collocazione successiva del loro acquisto. 1.2.È infondata l'ulteriore doglianza difensiva espressa in ordine ad un'erronea perimetrazione della confisca in quanto prescindente dal dato cronologico della pericolosità e priva della doverosa indicazione della derivazione causale dei beni raggiunti dal vincolo ablatorio dalle risorse illecite accumulate dal proposto durante la sua pericolosità sociale. La risposta a tali obiezioni non può che muovere dal testo normativo e dalla lettura che ne ha dato questa Corte, con arresto insuperato e coerente con la ratio giustificatrice dell'istituto delle misure di prevenzione patrimoniali, attraverso le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Spinelli (Sez.U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262605) secondo la quale la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo àmbito applicativo con la precisazione che, con riferimento alla c.d. "pericolosità qualificata", il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Deve, altresì, considerarsi che secondo l'insegnamento di questa Corte, devono considerarsi "frutto di attività illecita" i beni derivanti da attività imprenditoriale che, pur non giovandosi direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, traggano dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi attinenti all'esercizio dell'attività, in termini - ad esempio - 5 di eliminazione della concorrenza, agevolazioni nell'acquisizione di appalti, facilitazione nelle procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni e licenze e altro. In presenza, anche alternativamente, di queste condizioni, l'impresa funge da strumento per il perseguimento di fini delittuosi dell'associazione mafiosa, in quanto, pur svolgendo attività economiche lecite, opera al contempo nell'interesse del sodalizio, che funge da "ombrello di protezione" con conseguente alterazione delle regole generali della concorrenza (Sez. 2 n. 40878 dell'Il aprile 2017, in motivazione). Inoltre, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2 , n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921 - 02). Deve confermarsi che, in materia di misure di prevenzione reali, è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225). In tal senso, è irrilevante l'eventuale origine formalmente 'pulita' dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale inquinata in radice, dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa e che deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita (disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazione esercitata sul territorio) (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462 - 01; Sez. 5, n.10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Rv. 278884 - 01; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225 - 01); laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa a partecipazione mafiosa. Con riferimento alla possibilità di estensione del vincolo ablatorio anche oltre il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, questa Corte, anche in epoca successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite Spinelli, ha, peraltro, ulteriormente considerato che, nei confronti dell'indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, la confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, laddove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa ( Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990; 6 Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, MA, Rv. 280667; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328; Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377-01). 1.3.Nella fattispecie in esame il giudizio sulla configurabilità delle società riferibili al ricorrente quali imprese mafiose originarie, in quanto gestite con metodo mafioso traendo vantaggio dalla vicinanza al sodalizio, è sostenuto da motivazione ampia e non resistita da elementi contrari idonei a contrastarlo che non risultano nemmeno illustrati nel ricorso. Il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo delle superiori indicazioni ermeneutiche. Relativamente alla doglianza espressa sulla risalenza della costituzione delle società confiscate ad un periodo antecedente rispetto a quello cui è parametrato il giudizio di pericolosità sociale del proposto deve considerarsi che le stesse società risultano essersi sviluppate ed espanse a partire dall'epoca in cui si è registrato l'avvicinamento del medesimo alla consorteria criminale del EL, avendo la Corte territoriale evidenziato che dal rapporto con la consorteria criminale «l'imprenditore ne traeva in cambio non soltanto la "protezione" del sodalizio, ma soprattutto il vantaggio di operare in una posizione dominante nel settore della fornitura di calcestruzzo, per essere conosciuto nel mondo imprenditoriale come un amico degli esponenti del clan EL» ( pag.5 del provvedimento impugnato); di conseguenza, l'inziiale porzione lecita dei guadagni in essa investiti è divenuta irrilevante in quanto confusa con il patrimonio di origine illecita (Sez. 5, n. 19280 del 05/02/2019, Rv. 276247 - 01). La censura difensiva, peraltro, è genericamente formulata, anche relativamente alla confisca di beni acquistati in periodo successivo alla cessazione della pericolosità sociale, in quanto non fa riferimento a beni specifici che dovrebbero essere sottratti dal perimetro del vincolo ablatorio in quanto frutto di reimpiego di risorse lecite. Non appare pertinente, infine, il richiamo alla pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 34800 del 05/07/2022), indicata dalla difesa, in quanto relativa ad ipotesi diversa in cui era stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo in funzione della confisca prevista dall'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. in quanto tale ultima norma presuppone una dimostrazione più stringente del legame di pertinenza dei beni alla condotta illecita riconducibile alla fattispecie di reato considerata. Relativamente all'ulteriore censura (pag. 16 del ricorso) sull'apparenza di motivazione e sul presunto contrasto tra le informative degli organi di polizia giudiziaria (della Guardia di finanza in particolare), e la consulenza tecnica di parte - in merito alla ritenuta sproporzione reddituale del proposto- la critica è genericamente formulata in quanto fa rinvio alla consulenza tecnica ed alle risultanze di questa, senza specificamente indicare da quali elementi concreti e specifici sarebbe ricavabile la fallacia della ricostruzione compiuta dai giudici di merito in punto di sperequazione reddituale. Inoltre, la difesa non si confronta con le espresse confutazioni delle doglianze difensive, espresse dalla Corte territoriale che, con ragionamento esaustivo e privo di illogicità, ha ritenuto che la ricostruzione operata dalla DIA, al netto delle imposte dei redditi, e quella della Guardia di finanza, al lordo delle imposte, debbano considerarsi complementari pur 7 //, nella diversità della metodologia seguita. La Corte di appello ha evidenziato, peraltro, che lo stesso consulente di parte, nonostante i correttivi inseriti, ha riscontrato, comunque, una sproporzione fra entrate ed uscite relativa a dodici annualità, e che le risultanze della consulenza esprimono una ricostruzione parziale in quanto inficiate dalla mancata contabilizzazione degli investimenti finanziari effettuati negli anni dal nucleo familiare, ammontanti ad euro 2.370.558,09 a titolo di finanziamento soci. A tale proposito, in particolare, è stato sottolineato che «dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio penale è emersa la fittizietà del sistema della fatturazione, strumentalizzato anch'esso al fine di celare le somme versate quali tangenti per il clan » e che «se deve ritenersi inaffidabile la contabilità della società per le ragioni sopra esposte, è di conseguenza impossibile procedere ad una fedele ricostruzione delle posizioni reddituali del nucleo familiare dell'IZ» ( pag.18). È stata, inoltre, ravvisata una carenza nel metodo e nell'accertamento compiuto dal consulente di parte, in merito agli acquisti effettuati mediante accensione di mutui, stante la mancata imputazione, a titolo di uscita, degli esborsi di denaro effettuati per il pagamento delle rate del mutuo, come pure delle cambiali, essendo pacifico che anche l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, 273388 - 01). 2.In conclusione il ricorso proposto da IZ TE deve essere rigettato. Ricorsi proposti da IZ ES, IZ LU, IZ PI DE, IZ SA e MA PP in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società IZ Invest s.r.l. I ricorsi sono infondati. 3.11 primo motivo, con cui la difesa deduce la non configurabilità della presunzione di fittizietà dell'intestazione rispetto all'immobile in confisca, è infondato. Il perimetro oggettivo della confisca è definito, alla stregua dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di plurimi parametri. Occorre un primo parametro di carattere positivo, attinente alla relazione tra i beni e il proposto essendo necessario che lo stesso soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, «anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo» dei beni. Un secondo parametro, anch'esso di carattere positivo, concerne la derivazione illecita dei beni, richiedendosi che gli stessi presentino un valore sproporzionato al reddito, ovvero, che essi «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Infine, un terzo parametro di carattere negativo, collegato al secondo, è relativo alla necessità che la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione, «non possa giustificare la legittima provenienza» dei beni sequestrati. 8 L'art. 19, comma 3^, d. Igs. 159/2011, in piena continuità con il 3" comma dell'art. 2 bis legge 575/65, stabilisce, d'altra parte, che le indagini patrimoniali, finalizzate alla richiesta della misura di prevenzione, «sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1» oltre che nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni «del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente»; l'art. 20 del medesimo d. Igs. 159/2011 prevede che il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata la proposta, risulta potere disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3.1. In relazione alla possibile estensione della confisca su beni ricadenti nella indiretta disponibilità del prevenuto, deve tenersi, altresì, conto della distinzione fra l'ipotesi di disponibilità indiretta di beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi ed altre ipotesi di intestazione fittizia di beni rispetto a terzi estranei. Secondo l'insegnamento di questa Corte, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione, quando il terzo familiare convivente, titolare dei cespiti, risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 - 01; Sez.6, n. 43446 del 15 giugno 2017, Rv. 271220; Sez.1, n. 17743 del 7 marzo 2014, Rv.259608;) in quanto, in presenza di stretti vincoli familiari, o di convivenza nell'ultimo quinquennio, può farsi rientrare nell'id quod plerumque accidit che il prevenuto eserciti di fatto una piena signoria sul bene, con la conseguente operatività di una presunzione iuris tantum di indiretta disponibilità (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266142 - 01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Rv. 248845; Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996 - dep. 10/02/1997, Rv. 207118). 3.2.Viceversa, ove il rapporto di disponibilità indiretta venga configurato rispetto a beni formalmente intestati a soggetti diversi, occorrerà tenere conto delle presunzioni di fittizietà dei trasferimenti stabilite dall'art. 26 del d.lgs n. 159 del 2011, incombendo, in tale ipotesi, sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto ( Sez.1 n. 12629 del 16 gennaio 2019, n. 12629, Rv.274988). Sul punto le Sezioni Unite De Angelis, chiamate ad esprimersi sulla portata applicativa dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, hanno chiarito, per quel che rileva nella presente sede, che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, 9 dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta» (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081 - 01). Tale approccio è stato confermato recentemente dalle Sezioni Unite Putignano che hanno precisato che spetta alla pubblica accusa il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misura ablatoria, sussistendo un onere di allegazione del terzo, il più ampio possibile, tale da comprendere «non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 - 01, in motivazione). La domanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere, pertanto, accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia. 3.3. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato si pone nel solco dei superiori insegnamenti in quanto la presunzione di fittizia intestazione dei beni immobili, su cui si fonda il vincolo ablatorio, è radicata sulla sussistenza di rapporti di diretta familiarità esistenti fra i medesimi ed il proposto oltre che sulla concomitante considerazione dell'insussistenza di autonome fonti reddituali in capo ai terzi odierni ricorrenti: dati di fatto non contrastati da allegazioni di segno contrario. Le censure mosse risultano scollegate, peraltro, rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale che ha evidenziato la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dei beni intestati ai familiari del prevenuto ( anche attraverso lo schermo di società immobiliari "familiari", quali la IZ Invest s.r.l. e la IZ Immobiliare s.r.I.) dall'attività della società Reggia Costruzioni, così da ritenerli conseguiti con metodo inquinato, nell'ambito di uno stabile rapporto sinallagmatico con la consorteria criminale mafiosa, da cui è derivato una condanna del medesimo prevenuto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, oltre che per estorsione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.
1.cod.pen. A tale proposito, è stato, altresì, sottolineato che le valutazioni alternative fornite dalla difesa non forniscono prova in ordine alla provenienza tracciabile delle provviste in capo ai familiari del proposto. Le deduzioni svolte nell'interesse di IZ ES(c1.1993)- fondate sulla tesi secondo cui le provviste utilizzate per l'acquisto dei titoli finanziari caduti sotto il vincolo della confisca sono derivate dalla vendita di un immobile alla medesima intestato oltre che dalla vendita di 10 precedenti titoli, e dall'incasso di una polizza assicurativa pag. 11 del ricorso)- non tengono conto della motivazione espressa dalla Corte territoriale sulla inidoneità degli elementi addotti a fornire prova sulla liceità delle provviste, tanto più che non risultano indicate quali altre fonti, a monte, siano state utilizzate dalla medesima ricorrente per il precedente acquisto dell'immobile, titoli o polizze suindicati, dismessi precedentemente. Le ulteriori doglianze difensive espresse nell'interesse di IZ LU (c1.1991), in merito all'immobile oggetto di donazione da parte del proposto, che si desume essere effettiva e non fittizia, sono generiche ed inidonee, anche in questo caso, a superare il profilo dell'illiceità della provvista utilizzata, a monte, per l'acquisto del medesimo immobile, in epoca ritenuta dai giudici di merito prossima rispetto a quella di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Inoltre, con riferimento alla IZ Invest s.r.I., è stato evidenziato che la MA non ha mai svolto attività operativa per l'azienda e che la società è stata gestita in proprio dal proposto in piena autonomia (pag.20 del provvedimento impugnato); analoghe considerazioni sono state espresse rispetto alla ditta Italgeo s.r.l. asseritamente produttrice di redditi in capo alla MA, configurata quale tassello ulteriore dello schema di interposizione fittizia ideato dal proposto, consistito nell'avvalersi dei componenti della sua famiglia nucleare, o di società immobiliari agli stessi riconducibili, per l'intestazione dei beni acquistati con i proventi dell'attività svolta con il vantaggio della protezione del sodalizio mafioso di riferimento. Con motivazione adeguata, le doglianze difensive non sono state ritenute a comprovare la effettiva titolarità dei beni confiscati in capo alle ricorrenti in quanto sfornite di allegazioni specifiche da cui inferire che l'acquisto dei beni formalmente effettuato dalle medesime sia avvenuto in autonomia e non utilizzando provviste lecite non riconducibili al proposto, costituendo, come detto, anche il rapporto di stretta parentela e coniugio con il proposto, un prius che radica validamente la presunzione di intestazione fittizia. 3.4.Quanto all'ultimo motivo del ricorso appare non pertinente il richiamo alla vicenda all'esame della Corte EDU (sul caso TT c.Italia), non ancora definita con sentenza, in cui assume rilievo centrale il tema della conformità alla Convenzione - in particolare, agli artt. 6 e 7 CEDU e 1 Prot. add. CEDU - della disciplina italiana in materia di confisca di prevenzione, con riferimento alle ipotesi in cui la misura ablatoria prevista dal codice antimafia venga disposta in relazione a fatti per i quali i proposti abbiano ottenuto una sentenza di assoluzione (dal reato di associazione di tipo mafioso), in quanto nel caso in esame la confisca risulta essere stata disposta a seguito di condanna per il reato di cui agli artt. 110,416 bis cod.pen. A tale proposito va ricordato, peraltro, che la Corte europea, mostrando di muoversi nel solco di un orientamento interpretativo ormai ben delineato, ha riconosciuto da tempo la compatibilità, in via di principio, delle misure di confisca senza condanna con i diritti tutelati dalla Convenzione (in particolare Corte EDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, § 30; Corte EDU, sez. II, dec. 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, § 1-3; Corte EDU, sez. I, dec. 4 settembre 2001, Riela c. Italia;
Corte EDU, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, GI e altri c. Italia, § 45), 11 „ Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/11/2025 escludendo che la confisca di prevenzione sia comparabile a una sanzione penale, valorizzando esclusivamente la sua finalità preventiva, ovvero di impedire il dilagare del fenomeno mafioso. Anche recentemente, la Corte EDU ha confermato tale orientamento (Corte Edu Sez. I, Garofalo c. Italia, 13 febbraio 2025, ric. 47269/18) ribadendo come non sia in discussione l'esistenza di una base legale della misura (in quanto la confisca di prevenzione è prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, norma considerata dai giudici europei sufficientemente accessibile, § 62) e confermando che le misure di ablazione patrimoniale applicate in assenza di condanna perseguono indubbiamente un fine legittimo in quanto mirano a far sì che il crimine non paghi e a contrastare l'arricchimento ingiustificato derivante da reati, mediante la sottrazione dei profitti illeciti a chi ne abbia beneficiato. Ha, pertanto, riconosciuto a queste ipotesi di confisca natura essenzialmente ripristinatoria e non punitiva (cfr. §§ 66-67) evidenziando che la stessa - come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna- presenta diversi elementi che la rendono più comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale, essendo la sua finalità quella di rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente. 4. In conclusione, devono essere rigettati tutti i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria depositata telematicamente dall'avv.Francesco Picca nell'interesse di IZ TE e la successiva memoria di replica, a firma dei difensori avv. Picca e Stellato, nell'interesse del medesimo prevenuto;
Letta la memoria di replica depositata dall'avv. Paola Tafuro, nell'interesse dei ricorrenti RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto di confisca del 19 luglio 2014, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di IZ TE, in quanto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. 159/2011, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1797 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 14/11/2025 essendo condannato per il reato di cui agli artt. 110,416 bis cod. pen., oltre che per tre distinti episodi di estorsione aggravata ai danni di imprenditori operanti nel settore del calcestruzzo, in ragione del ruolo ricoperto nell'ambito del contesto associativo mafioso ed in particolare del clan EL, nel cui interesse aveva svolto attività di raccolta di tangenti presso gli imprenditori, informando i sodali circa i lavori in essere o da iniziare, ottenendone in cambio l'appoggio per una posizione dominante sul mercato del calcestruzzo oltre che un trattamento di favore rispetto all'attività estorsiva posta in essere dal medesimo sodalizio;
ha ritenuto che la società La Reggia Calcestruzzi sud s.r.I., riconducibile al prevenuto, debba essere qualificata "impresa mafiosa" in quanto risultata essere - nel periodo oggetto di contestazione nel processo penale (dal 1999 al 2015) - attività imprenditoriale funzionale agli scopi del sodalizio, con commistione tra l'interesse camorristico e quello proprio dell'imprenditore, senza possibilità di distinguere tra azione lecita ed azione illecita;
ha ritenuto, altresì, irrilevante la dedotta iniziale porzione lecita dei profitti (conseguiti in epoca antecedente al periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto), a fronte del lungo periodo di accertati rapporti con la consorteria criminale, e del reinvestimento di profitti illeciti nel prosieguo dell'attività imprenditoriale, condotta con l'ausilio e sotto la protezione del sodalizio. 2.IZ TE, con atto a firma del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge, in particolare degli artt. 4, 16, 18, 24 d.lgs. 159/2011. Deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che il prevenuto, anche se condannato quale concorrente esterno ex artt. 110, 416 bis cod.pen., era stato sottoposto ad attività estorsiva da parte del sodalizio al quale era pure stato ritenuto contiguo;
ha delimitato il perimetro temporale di pericolosità qualificata dal prevenuto attraverso il riferimento ai fatti giudicati in sede penale, quindi dal 1999 al 2015, e proceduto, tuttavia, ad una confisca generalizzata, pur in mancanza di elementi specifici che consentano di collegare all'esperienza criminale anche i beni acquisiti dal proposto prima della insorgenza della sua pericolosità sociale, tanto più che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano collocato il rapporto di contiguità del prevenuto con il clan EL dal 1999 al fino al 2006; inoltre, non si sarebbe tenuto conto che, con consulenza tecnica di parte, era stata ricostruita la genesi ed il percorso della società riconducibile al prevenuto, la Reggia Calcestruzzi s.r.I., a partire dal 1986 (data della costituzione dell'impresa) e fino al 1999, data di inizio della pericolosità sociale;
relativamente agli acquisti successivi, rispetto al momento di ritenuta cessazione della pericolosità sociale, mancherebbe un nesso di derivazione causale dalle risorse illecite accumulate dal proposto, durante il periodo di pericolosità sociale, così da ritenere erroneamente realizzata una commistione fra i profitti leciti conseguiti dal prevenuto (evidenziati dal consulente tecnico della difesa) e quelli realizzati con il supporto delle associazioni criminali;
le attività svolte dal prevenuto, in favore del clan camorristico, per come ricostruite nel giudizio penale (quali la segnalazione dell'apertura di nuovi cantieri per i quali il sodalizio avrebbe potuto avanzare nuove richieste estorsive, ovvero l'ospitalità garantita in favore dei componenti dell 2 stesso per lo svolgimento di attività estorsive), non sono direttamente connesse con la sua attività imprenditoriale. La conclusione cui era pervenuta la Corte d'appello, in ordine alla confusione tra profitti leciti dell'azienda e patrimonio di matrice illecita, sarebbe fondata su elementi di fatto eccentrici rispetto alla finalità probatoria perseguita, riportandosi, a tale proposito, ad alcuni recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte in materia di impresa mafiosa (Sez.5,n. 34800 del 05/07/2022) secondo i quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere ad oggetto un'intera impresa solo allorché vi sia una totale sovrapposizione tra le compagini associative e criminali mentre, nell'ipotesi di concorso esterno, è necessario verificare in che termini l'impresa di un soggetto non inserito nella compagine associativa sia qualificabile come mafiosa. La Corte di Appello, infine, non avrebbe risolto il contrasto evidenziato tra le informative degli organi di polizia giudiziaria e le consulenze tecniche della difesa. 3. Hanno proposto ricorso IZ ES, IZ LU, IZ PI DE, IZ SA, MA PP, con atto a firma del loro difensore. 3.1.Con primo motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 18, 24 e 26 d.lgs. 159/2011, anche in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. Deducono che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente, omettendo di distinguere le posizioni di ciascuna terza intestataria e, soprattutto, attribuendo alle medesime un ingiustificato onere probatorio senza indicare gli elementi da cui desumere la sussistenza di una intestazione fittizia per ciascuno dei beni colpiti da vincolo ablatorio;
non si sarebbe considerato che soltanto MA PP e IZ PI DE convivevano con il prevenuto;
inoltre, molti dei beni in confisca sarebbero stati acquisiti al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità sociale da parte del proposto;
con particolare riferimento ad IZ ES, la difesa aveva fornito elementi dimostrativi della effettiva disponibilità in capo alla medesima delle risorse finanziarie cadute sotto il vincolo della confisca e il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione meramente apparente rispetto alle specifiche deduzioni della difesa;
relativamente ad IZ LU, l'immobile confiscato era stato acquistato dalla società Reggia Calcestruzzi s.r.l. nel 1991, in epoca lontana dal periodo di pericolosità sociale del prevenuto, che avrebbe avuto inizio dal 1999, e, sul punto, sarebbe apparente la motivazione fornita dal decreto impugnato (secondo cui l'epoca di acquisto dell'immobile doveva ritenersi "non così antecedente" rispetto all'epoca in cui è stata riconosciuta la pericolosità); in ogni caso non si sarebbe tenuto conto della disponibilità esclusiva del suindicato bene in capo alla figlia dal prevenuto;
relativamente a MA PP, quale legale rappresentante della società IZ Invest s.r.I., la Corte di appello non ha fornito motivazione rispetto alle specifiche deduzioni della difesa secondo le quali i primi acquisti immobiliari erano stati operati attraverso mutui bancari e, successivamente, la società, oltre ad usufruire di affidamenti bancari e finanziamenti, aveva utilizzato anche gli introiti garantiti dalla gestione degli immobili già nella sua disponibilità; era, altresì, mancata la specifica dimostrazione della disponibilità effettiva degli stessi beni in capo al 3 prevenuto non essendo stato dimostrato che la Invest s.r.l. (o la ItalGeo) erano state di fatto gestite da quest'ultimo; richiama, a tale proposito, le circostanze dedotte e argomentazioni svolte nella consulenza del dottor Sicilia del 4 aprile 2023 ( nelle pagine 15 e seguenti). 3.2. Con secondo motivo denunciano inosservanza o erronea applicazione di legge, in particolare dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e degli artt. 27, 111 e 41 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Deducono che l'onere probatorio sui terzi non può essere ricostruito in modo tale da rendere inerme la loro difesa richiamando i principi indicati dalla Corte EDU, nel caso TT
contro
Italia, e quelli espressi dalla stessa Corte europea nella causa RO
contro
Bulgaria del 3 Marzo 2015, oltre che la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 27 Marzo 2025. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore di IZ TE ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Sono state depositate memorie di replica nell'interesse di tutti i ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. Ricorso di IZ TE. 1. Occorre preliminarmente considerare, in modo da individuare il perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di questa Corte, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011. È, pertanto, escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01). La motivazione del tutto mancante oppure apparente e inesistente, è ravvisabile, d'altra parte, soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 4 /6 14/07/2014, dep.2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01). 1.1. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata rispetto alle doglianze difensive espresse relativamente al dato della perimetrazione temporale della pericolosità sociale del prevenuto, con le quali si contesta che gli unici elementi indiziari, posti a fondamento della ritenuta pericolosità del proposto, siano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali non hanno indicato alcun rapporto di contiguità del prevenuto rispetto alla consorteria camorristica, dopo l'anno 2006. La censura proposta involge valutazioni di merito e mira ad accreditare una diversa perimetrazione della pericolosità sociale in contrasto con gli epiloghi dell'accertamento penale, avendo il prevenuto riportato condanna penale definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dal 1999 al 2015. Inoltre, non risulta esplicitato in che termini potrebbe rilevare tale eventuale più limitata espansione cronologica del giudizio di pericolosità sociale, ristretta fino al 2006, in quanto il ragionamento posto a fondamento del vincolo ablatorio risulta collegato ad altri presupposti, essendo stato fatto riferimento allo sviluppo ed incremento patrimoniale avuto dall'impresa del proposto, qualificata come "società mafiosa", per effetto del vincolo sinallagmatico concluso con il sodalizio criminale e dalla confusione fra redditi leciti e redditi illeciti che ne è derivata. La doglianza, inoltre, è generica in quanto non incentrata sulla esclusione dal vincolo ablatorio per singoli e specifici beni, in relazione alla collocazione successiva del loro acquisto. 1.2.È infondata l'ulteriore doglianza difensiva espressa in ordine ad un'erronea perimetrazione della confisca in quanto prescindente dal dato cronologico della pericolosità e priva della doverosa indicazione della derivazione causale dei beni raggiunti dal vincolo ablatorio dalle risorse illecite accumulate dal proposto durante la sua pericolosità sociale. La risposta a tali obiezioni non può che muovere dal testo normativo e dalla lettura che ne ha dato questa Corte, con arresto insuperato e coerente con la ratio giustificatrice dell'istituto delle misure di prevenzione patrimoniali, attraverso le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Spinelli (Sez.U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Rv. 262605) secondo la quale la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo àmbito applicativo con la precisazione che, con riferimento alla c.d. "pericolosità qualificata", il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Deve, altresì, considerarsi che secondo l'insegnamento di questa Corte, devono considerarsi "frutto di attività illecita" i beni derivanti da attività imprenditoriale che, pur non giovandosi direttamente di immissioni di capitali di origine illecita, traggano dal rapporto con il sodalizio mafioso rilevanti vantaggi attinenti all'esercizio dell'attività, in termini - ad esempio - 5 di eliminazione della concorrenza, agevolazioni nell'acquisizione di appalti, facilitazione nelle procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni e licenze e altro. In presenza, anche alternativamente, di queste condizioni, l'impresa funge da strumento per il perseguimento di fini delittuosi dell'associazione mafiosa, in quanto, pur svolgendo attività economiche lecite, opera al contempo nell'interesse del sodalizio, che funge da "ombrello di protezione" con conseguente alterazione delle regole generali della concorrenza (Sez. 2 n. 40878 dell'Il aprile 2017, in motivazione). Inoltre, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve intendersi "impresa mafiosa" quella che, indipendentemente da chi ne sia formalmente il titolare, per le modalità del controllo su di essa operato dal sodalizio criminoso, o per il metodo mafioso utilizzato per affermarsi sul mercato, per conquistare e/o mantenere una posizione dominante, oppure per il conferimento o per la distrazione di quote degli utili da parte o a favore dell'associazione criminale di riferimento, sia a quest'ultima completamente asservita, divenendone uno strumento operativo, sicché, per effetto di ciascuna delle predette condizioni, l'intera attività aziendale risulti inquinata dalla presenza di risorse illecite, rendendosi impossibile distinguere tra capitali leciti e illeciti, posta l'irreversibile contaminazione dell'accumulo di ricchezza (Sez. 2 , n. 34126 del 05/06/2024, Rv. 286921 - 02). Deve confermarsi che, in materia di misure di prevenzione reali, è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225). In tal senso, è irrilevante l'eventuale origine formalmente 'pulita' dei beni aziendali, trattandosi di attività imprenditoriale inquinata in radice, dai vantaggi illeciti basati sull'intimidazione mafiosa e che deve la produzione di reddito a vantaggi di origine illecita (disponibilità agevole di liquidità di fonte illecita, diffusa intimidazione esercitata sul territorio) (Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Rv. 283462 - 01; Sez. 5, n.10983 del 27/09/2019, dep. 2020, Rv. 278884 - 01; Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Rv. 275225 - 01); laddove un'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa a partecipazione mafiosa. Con riferimento alla possibilità di estensione del vincolo ablatorio anche oltre il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, questa Corte, anche in epoca successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite Spinelli, ha, peraltro, ulteriormente considerato che, nei confronti dell'indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, la confisca di prevenzione possa attingere anche beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, laddove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa ( Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Palmeri, Rv. 281990; 6 Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, MA, Rv. 280667; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Cammarata, Rv. 278328; Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, Caputo, Rv. 277909; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377-01). 1.3.Nella fattispecie in esame il giudizio sulla configurabilità delle società riferibili al ricorrente quali imprese mafiose originarie, in quanto gestite con metodo mafioso traendo vantaggio dalla vicinanza al sodalizio, è sostenuto da motivazione ampia e non resistita da elementi contrari idonei a contrastarlo che non risultano nemmeno illustrati nel ricorso. Il provvedimento impugnato si colloca nell'alveo delle superiori indicazioni ermeneutiche. Relativamente alla doglianza espressa sulla risalenza della costituzione delle società confiscate ad un periodo antecedente rispetto a quello cui è parametrato il giudizio di pericolosità sociale del proposto deve considerarsi che le stesse società risultano essersi sviluppate ed espanse a partire dall'epoca in cui si è registrato l'avvicinamento del medesimo alla consorteria criminale del EL, avendo la Corte territoriale evidenziato che dal rapporto con la consorteria criminale «l'imprenditore ne traeva in cambio non soltanto la "protezione" del sodalizio, ma soprattutto il vantaggio di operare in una posizione dominante nel settore della fornitura di calcestruzzo, per essere conosciuto nel mondo imprenditoriale come un amico degli esponenti del clan EL» ( pag.5 del provvedimento impugnato); di conseguenza, l'inziiale porzione lecita dei guadagni in essa investiti è divenuta irrilevante in quanto confusa con il patrimonio di origine illecita (Sez. 5, n. 19280 del 05/02/2019, Rv. 276247 - 01). La censura difensiva, peraltro, è genericamente formulata, anche relativamente alla confisca di beni acquistati in periodo successivo alla cessazione della pericolosità sociale, in quanto non fa riferimento a beni specifici che dovrebbero essere sottratti dal perimetro del vincolo ablatorio in quanto frutto di reimpiego di risorse lecite. Non appare pertinente, infine, il richiamo alla pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 34800 del 05/07/2022), indicata dalla difesa, in quanto relativa ad ipotesi diversa in cui era stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo in funzione della confisca prevista dall'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. in quanto tale ultima norma presuppone una dimostrazione più stringente del legame di pertinenza dei beni alla condotta illecita riconducibile alla fattispecie di reato considerata. Relativamente all'ulteriore censura (pag. 16 del ricorso) sull'apparenza di motivazione e sul presunto contrasto tra le informative degli organi di polizia giudiziaria (della Guardia di finanza in particolare), e la consulenza tecnica di parte - in merito alla ritenuta sproporzione reddituale del proposto- la critica è genericamente formulata in quanto fa rinvio alla consulenza tecnica ed alle risultanze di questa, senza specificamente indicare da quali elementi concreti e specifici sarebbe ricavabile la fallacia della ricostruzione compiuta dai giudici di merito in punto di sperequazione reddituale. Inoltre, la difesa non si confronta con le espresse confutazioni delle doglianze difensive, espresse dalla Corte territoriale che, con ragionamento esaustivo e privo di illogicità, ha ritenuto che la ricostruzione operata dalla DIA, al netto delle imposte dei redditi, e quella della Guardia di finanza, al lordo delle imposte, debbano considerarsi complementari pur 7 //, nella diversità della metodologia seguita. La Corte di appello ha evidenziato, peraltro, che lo stesso consulente di parte, nonostante i correttivi inseriti, ha riscontrato, comunque, una sproporzione fra entrate ed uscite relativa a dodici annualità, e che le risultanze della consulenza esprimono una ricostruzione parziale in quanto inficiate dalla mancata contabilizzazione degli investimenti finanziari effettuati negli anni dal nucleo familiare, ammontanti ad euro 2.370.558,09 a titolo di finanziamento soci. A tale proposito, in particolare, è stato sottolineato che «dall'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio penale è emersa la fittizietà del sistema della fatturazione, strumentalizzato anch'esso al fine di celare le somme versate quali tangenti per il clan » e che «se deve ritenersi inaffidabile la contabilità della società per le ragioni sopra esposte, è di conseguenza impossibile procedere ad una fedele ricostruzione delle posizioni reddituali del nucleo familiare dell'IZ» ( pag.18). È stata, inoltre, ravvisata una carenza nel metodo e nell'accertamento compiuto dal consulente di parte, in merito agli acquisti effettuati mediante accensione di mutui, stante la mancata imputazione, a titolo di uscita, degli esborsi di denaro effettuati per il pagamento delle rate del mutuo, come pure delle cambiali, essendo pacifico che anche l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, 273388 - 01). 2.In conclusione il ricorso proposto da IZ TE deve essere rigettato. Ricorsi proposti da IZ ES, IZ LU, IZ PI DE, IZ SA e MA PP in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società IZ Invest s.r.l. I ricorsi sono infondati. 3.11 primo motivo, con cui la difesa deduce la non configurabilità della presunzione di fittizietà dell'intestazione rispetto all'immobile in confisca, è infondato. Il perimetro oggettivo della confisca è definito, alla stregua dell'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di plurimi parametri. Occorre un primo parametro di carattere positivo, attinente alla relazione tra i beni e il proposto essendo necessario che lo stesso soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, «anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo» dei beni. Un secondo parametro, anch'esso di carattere positivo, concerne la derivazione illecita dei beni, richiedendosi che gli stessi presentino un valore sproporzionato al reddito, ovvero, che essi «risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Infine, un terzo parametro di carattere negativo, collegato al secondo, è relativo alla necessità che la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione, «non possa giustificare la legittima provenienza» dei beni sequestrati. 8 L'art. 19, comma 3^, d. Igs. 159/2011, in piena continuità con il 3" comma dell'art. 2 bis legge 575/65, stabilisce, d'altra parte, che le indagini patrimoniali, finalizzate alla richiesta della misura di prevenzione, «sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1» oltre che nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni «del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente»; l'art. 20 del medesimo d. Igs. 159/2011 prevede che il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata la proposta, risulta potere disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. 3.1. In relazione alla possibile estensione della confisca su beni ricadenti nella indiretta disponibilità del prevenuto, deve tenersi, altresì, conto della distinzione fra l'ipotesi di disponibilità indiretta di beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi ed altre ipotesi di intestazione fittizia di beni rispetto a terzi estranei. Secondo l'insegnamento di questa Corte, il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione, quando il terzo familiare convivente, titolare dei cespiti, risulti sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 - 01; Sez.6, n. 43446 del 15 giugno 2017, Rv. 271220; Sez.1, n. 17743 del 7 marzo 2014, Rv.259608;) in quanto, in presenza di stretti vincoli familiari, o di convivenza nell'ultimo quinquennio, può farsi rientrare nell'id quod plerumque accidit che il prevenuto eserciti di fatto una piena signoria sul bene, con la conseguente operatività di una presunzione iuris tantum di indiretta disponibilità (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, Rv. 284387 - 01; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266142 - 01; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Rv. 258140; Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Rv. 248845; Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996 - dep. 10/02/1997, Rv. 207118). 3.2.Viceversa, ove il rapporto di disponibilità indiretta venga configurato rispetto a beni formalmente intestati a soggetti diversi, occorrerà tenere conto delle presunzioni di fittizietà dei trasferimenti stabilite dall'art. 26 del d.lgs n. 159 del 2011, incombendo, in tale ipotesi, sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto ( Sez.1 n. 12629 del 16 gennaio 2019, n. 12629, Rv.274988). Sul punto le Sezioni Unite De Angelis, chiamate ad esprimersi sulla portata applicativa dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, hanno chiarito, per quel che rileva nella presente sede, che «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, 9 dotata di propria autonomia, che se, da un lato, non fa venire meno quella prevista dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. cit. - relativa a determinate figure soggettive (coniuge, figli e coloro che, nell'ultimo quinquennio, hanno convissuto con il proposto) per le quali continua ad essere previsto l'obbligo delle indagini patrimoniali -, dall'altro lato, si estende su una più ampia platea di soggetti (l'ascendente, i parenti entro il sesto grado e gli affini entro il quarto), per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo, gratuito ovvero oneroso, entro un arco temporale definito nei due anni antecedenti la presentazione della proposta» (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270081 - 01). Tale approccio è stato confermato recentemente dalle Sezioni Unite Putignano che hanno precisato che spetta alla pubblica accusa il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misura ablatoria, sussistendo un onere di allegazione del terzo, il più ampio possibile, tale da comprendere «non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l'acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l'intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Rv. 288300 - 01, in motivazione). La domanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere, pertanto, accompagnata dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che in via diretta e immediata comprovano la propria titolarità non fittizia. 3.3. Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato si pone nel solco dei superiori insegnamenti in quanto la presunzione di fittizia intestazione dei beni immobili, su cui si fonda il vincolo ablatorio, è radicata sulla sussistenza di rapporti di diretta familiarità esistenti fra i medesimi ed il proposto oltre che sulla concomitante considerazione dell'insussistenza di autonome fonti reddituali in capo ai terzi odierni ricorrenti: dati di fatto non contrastati da allegazioni di segno contrario. Le censure mosse risultano scollegate, peraltro, rispetto alla motivazione resa dalla Corte territoriale che ha evidenziato la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dei beni intestati ai familiari del prevenuto ( anche attraverso lo schermo di società immobiliari "familiari", quali la IZ Invest s.r.l. e la IZ Immobiliare s.r.I.) dall'attività della società Reggia Costruzioni, così da ritenerli conseguiti con metodo inquinato, nell'ambito di uno stabile rapporto sinallagmatico con la consorteria criminale mafiosa, da cui è derivato una condanna del medesimo prevenuto per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, oltre che per estorsione aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.
1.cod.pen. A tale proposito, è stato, altresì, sottolineato che le valutazioni alternative fornite dalla difesa non forniscono prova in ordine alla provenienza tracciabile delle provviste in capo ai familiari del proposto. Le deduzioni svolte nell'interesse di IZ ES(c1.1993)- fondate sulla tesi secondo cui le provviste utilizzate per l'acquisto dei titoli finanziari caduti sotto il vincolo della confisca sono derivate dalla vendita di un immobile alla medesima intestato oltre che dalla vendita di 10 precedenti titoli, e dall'incasso di una polizza assicurativa pag. 11 del ricorso)- non tengono conto della motivazione espressa dalla Corte territoriale sulla inidoneità degli elementi addotti a fornire prova sulla liceità delle provviste, tanto più che non risultano indicate quali altre fonti, a monte, siano state utilizzate dalla medesima ricorrente per il precedente acquisto dell'immobile, titoli o polizze suindicati, dismessi precedentemente. Le ulteriori doglianze difensive espresse nell'interesse di IZ LU (c1.1991), in merito all'immobile oggetto di donazione da parte del proposto, che si desume essere effettiva e non fittizia, sono generiche ed inidonee, anche in questo caso, a superare il profilo dell'illiceità della provvista utilizzata, a monte, per l'acquisto del medesimo immobile, in epoca ritenuta dai giudici di merito prossima rispetto a quella di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Inoltre, con riferimento alla IZ Invest s.r.I., è stato evidenziato che la MA non ha mai svolto attività operativa per l'azienda e che la società è stata gestita in proprio dal proposto in piena autonomia (pag.20 del provvedimento impugnato); analoghe considerazioni sono state espresse rispetto alla ditta Italgeo s.r.l. asseritamente produttrice di redditi in capo alla MA, configurata quale tassello ulteriore dello schema di interposizione fittizia ideato dal proposto, consistito nell'avvalersi dei componenti della sua famiglia nucleare, o di società immobiliari agli stessi riconducibili, per l'intestazione dei beni acquistati con i proventi dell'attività svolta con il vantaggio della protezione del sodalizio mafioso di riferimento. Con motivazione adeguata, le doglianze difensive non sono state ritenute a comprovare la effettiva titolarità dei beni confiscati in capo alle ricorrenti in quanto sfornite di allegazioni specifiche da cui inferire che l'acquisto dei beni formalmente effettuato dalle medesime sia avvenuto in autonomia e non utilizzando provviste lecite non riconducibili al proposto, costituendo, come detto, anche il rapporto di stretta parentela e coniugio con il proposto, un prius che radica validamente la presunzione di intestazione fittizia. 3.4.Quanto all'ultimo motivo del ricorso appare non pertinente il richiamo alla vicenda all'esame della Corte EDU (sul caso TT c.Italia), non ancora definita con sentenza, in cui assume rilievo centrale il tema della conformità alla Convenzione - in particolare, agli artt. 6 e 7 CEDU e 1 Prot. add. CEDU - della disciplina italiana in materia di confisca di prevenzione, con riferimento alle ipotesi in cui la misura ablatoria prevista dal codice antimafia venga disposta in relazione a fatti per i quali i proposti abbiano ottenuto una sentenza di assoluzione (dal reato di associazione di tipo mafioso), in quanto nel caso in esame la confisca risulta essere stata disposta a seguito di condanna per il reato di cui agli artt. 110,416 bis cod.pen. A tale proposito va ricordato, peraltro, che la Corte europea, mostrando di muoversi nel solco di un orientamento interpretativo ormai ben delineato, ha riconosciuto da tempo la compatibilità, in via di principio, delle misure di confisca senza condanna con i diritti tutelati dalla Convenzione (in particolare Corte EDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, § 30; Corte EDU, sez. II, dec. 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, § 1-3; Corte EDU, sez. I, dec. 4 settembre 2001, Riela c. Italia;
Corte EDU, sez. II, sent. 5 gennaio 2010, GI e altri c. Italia, § 45), 11 „ Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/11/2025 escludendo che la confisca di prevenzione sia comparabile a una sanzione penale, valorizzando esclusivamente la sua finalità preventiva, ovvero di impedire il dilagare del fenomeno mafioso. Anche recentemente, la Corte EDU ha confermato tale orientamento (Corte Edu Sez. I, Garofalo c. Italia, 13 febbraio 2025, ric. 47269/18) ribadendo come non sia in discussione l'esistenza di una base legale della misura (in quanto la confisca di prevenzione è prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, norma considerata dai giudici europei sufficientemente accessibile, § 62) e confermando che le misure di ablazione patrimoniale applicate in assenza di condanna perseguono indubbiamente un fine legittimo in quanto mirano a far sì che il crimine non paghi e a contrastare l'arricchimento ingiustificato derivante da reati, mediante la sottrazione dei profitti illeciti a chi ne abbia beneficiato. Ha, pertanto, riconosciuto a queste ipotesi di confisca natura essenzialmente ripristinatoria e non punitiva (cfr. §§ 66-67) evidenziando che la stessa - come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna- presenta diversi elementi che la rendono più comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l'arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale, essendo la sua finalità quella di rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente. 4. In conclusione, devono essere rigettati tutti i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.