Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1797
CASS
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erronea perimetrazione temporale della pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto che la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa dal 1999 al 2015 sia un dato rilevante. Inoltre, ha sottolineato che il ragionamento alla base del vincolo ablatorio è collegato allo sviluppo patrimoniale dell'impresa qualificata come 'società mafiosa' e alla confusione tra redditi leciti e illeciti, rendendo irrilevante una più limitata estensione cronologica della pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Confisca estesa oltre il periodo di pericolosità sociale senza nesso causale

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la pericolosità sociale è presupposto e misura temporale della confisca. Ha altresì precisato che i beni derivanti da attività imprenditoriale che trae vantaggi dal rapporto con il sodalizio mafioso, anche senza immissioni dirette di capitali illeciti, sono considerati frutto di attività illecita. L'impresa mafiosa è quella asservita al sodalizio, anche se svolge attività lecite, inquinando l'intero patrimonio aziendale.

  • Rigettato
    Confusione tra profitti leciti e illeciti e qualifica di impresa mafiosa

    La Corte ha ritenuto che l'impresa traesse vantaggio dalla posizione dominante nel settore grazie alla vicinanza al clan, operando in posizione dominante e venendo protetta dal sodalizio. La porzione lecita iniziale dei guadagni è divenuta irrilevante in quanto confusa con il patrimonio di origine illecita. Il richiamo a una precedente sentenza della Corte è stato ritenuto non pertinente in quanto relativa a un'ipotesi diversa.

  • Rigettato
    Apparente motivazione sul contrasto tra informative e consulenze tecniche di parte

    La Corte ha ritenuto la critica generica, non specificando elementi concreti che dimostrino la fallacia della ricostruzione dei giudici di merito. Ha altresì evidenziato che le informative DIA e Guardia di Finanza sono complementari e che la consulenza di parte, pur con correttivi, ha riscontrato una sproporzione. È stata inoltre sottolineata la fittizietà della contabilità e l'inaffidabilità della ricostruzione reddituale del nucleo familiare.

  • Rigettato
    Mancanza di distinzione tra le posizioni dei terzi intestatari e onere probatorio ingiustificato

    La Corte ha richiamato i parametri per la confisca (relazione con il proposto, derivazione illecita, impossibilità di giustificare la provenienza lecita) e le indagini patrimoniali estese a coniuge, figli e conviventi. Ha altresì sottolineato che il rapporto di disponibilità indiretta rispetto a terzi estranei richiede la dimostrazione rigorosa della fittizietà dell'intestazione. Nel caso specifico, la presunzione di fittizia intestazione si fonda sui rapporti di familiarità e sull'insussistenza di autonome fonti reddituali in capo ai terzi.

  • Rigettato
    Acquisto di beni al di fuori del periodo di pericolosità sociale

    La Corte ha ritenuto che le valutazioni alternative fornite dalla difesa non provino la provenienza tracciabile delle provviste in capo ai familiari. Le deduzioni specifiche per IZ ES e IZ LU sono state ritenute inidonee a superare il profilo dell'illiceità della provvista a monte. Per MA PP, si è evidenziato che la società è stata gestita dal proposto e che la ditta Italgeo è parte di uno schema di interposizione fittizia.

  • Rigettato
    Onere probatorio sui terzi e violazione dei principi CEDU

    La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla vicenda della Corte EDU (TT c. Italia) in quanto la confisca nel caso di specie è disposta a seguito di condanna. Ha altresì ricordato la compatibilità delle misure di confisca senza condanna con i diritti CEDU, valorizzando la finalità preventiva e la natura ripristinatoria e non punitiva di tali misure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 1797
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1797
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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