TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 169
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione/mancata/erronea applicazione di legge (art. 119, comma 3, del d.l. 34/2020; art. 8.4.1 delle Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m. 17 gennaio 2018). Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che l'abuso edilizio sia pacifico e non contestato, avendo i ricorrenti richiesto la fiscalizzazione dell'abuso. Pertanto, le doglianze relative all'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Violazione – mancata applicazione di legge (art. 41 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009). Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione

    Il Tribunale ritiene che l'abuso edilizio sia pacifico e non contestato, avendo i ricorrenti richiesto la fiscalizzazione dell'abuso. Pertanto, le doglianze relative all'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Violazione/mancata/erronea applicazione di legge (art. 119, comma 3, del d.l. 34/2020; art. 8.4.1 delle Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m. 17 gennaio 2018). Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che l'abuso edilizio sia pacifico e non contestato, avendo i ricorrenti richiesto la fiscalizzazione dell'abuso. Pertanto, le doglianze relative all'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Violazione/mancata/erronea applicazione di legge (art. 119, comma 3, del d.l. 34/2020; art. 8.4.1 delle Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m. 17 gennaio 2018). Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    Il Tribunale ritiene che l'abuso edilizio sia pacifico e non contestato, avendo i ricorrenti richiesto la fiscalizzazione dell'abuso. Pertanto, le doglianze relative all'illegittimità del provvedimento sanzionatorio sono irrilevanti.

  • Accolto
    Violazione – erronea applicazione di legge (art. 47 l.r. n. 19/2009, in relazione all’art. 9 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.REG. n. 18 del 20.1.2012). Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste

    Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso, ritenendo errato il calcolo della sanzione pecuniaria effettuato dal Comune, che ha utilizzato un'altezza minima non corretta per la determinazione della superficie. Pertanto, annulla il provvedimento impugnato nella parte relativa al calcolo della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 169
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 169
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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