Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2025, proposto dai signori GI NI, RA TU e UC NI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Botteon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Udine, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elda Massari, Massimo Bisiach e Alessandro Pampagnin dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento datato 21.3.2025, prot. n. 0045904/2025 del 24.03.2025, P.G. n. 120488/2024, Cod. 98/2024/SCIA, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Pianificazione Territoriale del Comune di Udine Dott. Raffaele Di Lena, notificato in data 24.3.2025, recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 45.413,76, determinata ai sensi dell’art. 47, comma 2, della L.R. n. 19/2009, e di tutti gli atti rispetto allo stesso provvedimento connessi, presupposti e/o conseguenti;
b) dell’art. 2, Parte B (“Definizioni edilizie”), del Regolamento Edilizio del Comune di Udine, nella parte in cui stabilisce che i cordoli sommitali, aventi semplicemente funzioni strutturali o di miglioramento antisismico, non costituiscono aumento del fronte, né sopraelevazione o ampliamento, “sempre che non eccedano la misura massima di 35 cm in altezza”;
per la conseguente condanna
del Comune di Udine alla restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa EL IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. I ricorrenti - comproprietari di un fabbricato condominiale sito nel centro storico del Comune di Udine, composto da un piano interrato e 5 (cinque) piani fuori terra, catastalmente identificato al Foglio 40, particella n. 120, che ricade in zona urbana “A1 RM”, nell’ambito della quale sono consentiti unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi degli artt. 18-19 della N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale - hanno chiesto l’annullamento: i) del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui è stato loro ingiunto di pagare la sanzione pecuniaria di € 45.413,76, determinata ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. FVG n. 19/2009 per interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio (segnatamente per incremento dell’altezza del fabbricato a seguito della realizzazione di cordolo sommitale più alto di quanto inizialmente progettato e assentito), la cui demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; ii) dell’art. 2, Parte B (“Definizioni edilizie”), del Regolamento Edilizio del Comune di Udine, nella parte in cui stabilisce che i cordoli sommitali, aventi semplicemente funzioni strutturali o di miglioramento antisismico, non costituiscono aumento del fronte, né sopraelevazione o ampliamento, “sempre che non eccedano la misura massima di 35 cm in altezza”.
1.1. Hanno chiesto, inoltre, la conseguente condanna del Comune intimato alla restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione del provvedimento sanzionatorio gravato, al quale hanno ottemperato senza prestarvi, tuttavia, acquiescenza, avendo, anzi, fatto espressa riserva di (successiva) contestazione e ripetizione di quanto versato.
1.2. I ricorrenti, ripercorsa la vicenda fattuale/amministrativa occorsa, hanno osservato che la maggiore altezza dell’edificio sul fronte strada di via Carducci non ha garantito loro alcun vantaggio concreto, dato che i locali al piano sottotetto già raggiungevano di per sé le altezze minime previste per l’agibilità e rimarcato che “le soluzioni costruttive sono state dettate solo ed esclusivamente da necessità tecniche, al contestuale scopo di preservare la pubblica incolumità e di salvaguardare adeguatamente gli elementi di pregio presenti in facciata” .
1.3. Hanno, quindi, affidato le domande azionate ai seguenti motivi di diritto:
A) In riferimento sia all’ingiunzione di pagamento, sia alla disposizione di cui all’art. 2 del Regolamento Edilizio
1) “Violazione/mancata/erronea applicazione di legge (art. 119, comma 3, del d.l. 34/2020; art. 8.4.1 delle Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con d.m. 17 gennaio 2018). Illegittimità derivata. Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria”, con cui lamentano l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato per: a) violazione dell’art. 119, comma 3, del D.L. n.34/2020 e s.m.i., atteso che tale disposizione “introduce una deroga specifica e particolare per gli interventi che beneficiano dei bonus fiscali riconosciuti per adeguamenti antisismici, stabilendo - senza alcun limite massimo prefissato - che per i medesimi interventi il dimensionamento del cordolo non rileva ai fini del calcolo dell’altezza. E poiché l’intervento in esame effettivamente rientra tra quelli che hanno fruito di tali incentivi, sussistendone tutte le condizioni, la suddetta deroga deve ritenersi pienamente operante anche rispetto alla norma di Regolamento Edilizio in predicato, che deve ritenersi dunque inapplicabile al caso concreto, prima ancora che illegittima”; b) in via derivata per illegittimità della disposizione di Regolamento Edilizio in questione, “laddove introduce un limite dimensionale massimo ed inderogabile dei cordoli sommitali svincolato da ogni valutazione collegata alle effettive necessità di rispetto della normativa antisismica”, in quanto “in palese contrasto con le disposizioni del Paragrafo 8.4.3 delle N.T.C., emanate con D.M. 17 gennaio 2018, ed aventi valore di legge (oltre che con il già invocato art. 119, comma 3, D.L. 34/2020)”; c) avere applicato “pedissequamente ed acriticamente la norma regolamentare senza svolgere istruttoria di sorta, volta a verificare le concrete e contrapposte esigenze che venivano in rilievo nella fattispecie e che hanno per converso imposto le soluzioni progettuali ed esecutive in variante”, senza, peraltro, nulla motivare al riguardo.
B) In riferimento alla sola all’ingiunzione di pagamento
2) “Violazione – mancata applicazione di legge (art. 41 della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 19/2009). Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione”, con cui lamentano che il Comune ha denegato l’invocata applicazione dell’art. 41 di cui in rubrica, senza esplicitarne le ragioni e ha, per l’appunto, irrogato la sanzione qui contestata. Ritengono, per converso, che “la modifica apportata in corso d’opera senz’altro rientra nei margini di tolleranza, e non risulta dunque sanzionabile”, in quanto il margine di tolleranza del 3%, riferito ai dati dimensionali dell’intera facciata, risulta ampiamente rispettato sia con specifico riferimento all’altezza del fronte dell’edificio che qui specificamente occupa, che, per quanto possa occorrere, alle altre misure di progetto.
3) “Violazione – erronea applicazione di legge (art. 47 l.r. n. 19/2009, in relazione all’art. 9 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.REG. n. 18 del 20.1.2012). Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990) ed eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste”, con cui lamentano, in via subordinata, l’erroneità per eccesso che affligge il calcolo della sanzione. Segnatamente, oltre a denunciare che il computo risulta incomprensibile per radicale carenza dei minimali e necessari dati ed elementi motivazionali, inferiscono, in base al dato volumetrico da loro stessi messo a disposizione del Comune, che lo stesso, ai fini della determinazione della superficie in applicazione della norma regolamentare in rubrica, abbia assunto a riferimento quale “altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità” l’erronea misura di m. 1,50, anziché quella minima necessaria di legge che è quella media, pari a m. 2,20.
1.4. Con specifico riferimento a quanto dedotto nei primi due motivi di impugnazione, hanno chiesto di disporre, occorrendo, verificazione ex art. 66 c.p.a. o consulenza tecnica ex art. 67 c.p.a., al fine ricostruire adeguatamente le problematiche e questioni tecniche implicate nella vicenda.
2. Il Comune di Udine, costituito in resistenza al ricorso, con memoria ex art. 73 c.p.a. dimessa in vista dell’udienza pubblica del 24 marzo 2026 ne ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del provvedimento prot. 132499 del 30/08/2024, con il quale è stato loro “di non proseguire l’intervento previsto” dalla SCIA in data 02/08/2024.
2.1. Dopo avere stigmatizzato la circostanza che i ricorrenti medesimi non hanno osservato il corretto iter autorizzatorio per porre in essere legittimamente l’attività edilizia oggetto di sanzione ovvero, segnatamente, per non avere chiesto la variante al progetto prima di eseguire qualsivoglia ulteriore attività edilizia una volta avvedutisi dell’asserito imprevisto tecnico, ha, comunque, controdedotto alle avverse censure, contestandone la fondatezza. Ha, conseguentemente, concluso per la reiezione del gravame.
3. I ricorrenti, con breve memoria, hanno ribadito gli assunti sviluppati nel ricorso introduttivo e insistito nelle conclusioni già rassegnate.
4. Entrambe le parti hanno, poi, dimesso memorie di replica.
4.1. In particolare:
- i ricorrenti - dopo avere puntualizzato alcuni aspetti fattuali, contestato talune delle affermazioni/osservazioni del Comune e rappresentato di avere dato per scontato che la variante “fosse anche conforme alle norme urbanistico-edilizie vigenti, appunto perché necessitata e giustificata da obiettive ragioni di rispetto della normativa antisismica” - hanno svolto argomentazioni a confutazione della fondatezza della preliminare eccezione di rito sollevata dal Comune, nonché delle controdeduzioni dallo stesso svolte;
- il Comune ha sostanzialmente ribadito le tesi difensive già sviluppate.
5. L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza su indicata e discusso dalle parti, come da sintesi a verbale. Indi, è stato introitato per essere deciso.
6. Il ricorso è fondato nei limitati sensi appresso precisati. Per il resto, per tutto il resto va, invece, disatteso.
7. Invero - pur dovendosi convenire con i ricorrenti che il provvedimento del Responsabile dell’Unità Organizzativa Edilizia Privata - SUE in data 30.8.2024, con il quale è stato ingiunto loro “di non proseguire l’intervento previsto dalla SCIA”, parrebbe motivato sul solo espresso rilievo “che la Scia non è corredata della documentazione prescritta dal Regolamento Edilizio risultando mancanti i seguenti documenti e adempimenti”, con la conseguenza che alcun impedimento di ordine processuale può derivare dalla mancata impugnazione di tale inibitoria - l’abuso edilizio commesso e riconosciuto dai medesimi non può, allo stato, più essere messo in discussione, con conseguente irrilevanza delle doglianze articolate nei primi due motivi di ricorso.
7.1. Premesso che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la difformità parziale sussiste quando “ le modificazioni incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzano in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera” (cfr. Consiglio di Stato n. 1484 del 2017), è, infatti, pacifico (e assolutamente non contestato) che gli interessati hanno realizzato il cordolo in misura superiore ai 35 cm e in sopraelevazione, senza che di tale intervento - per come, per l’appunto, effettivamente posto in essere - vi fosse traccia in alcuno dei titoli edilizi, in forza dei quali hanno realizzato il complessivo “restauro e risanamento conservativo e lavori di cui alle misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (ai sensi dell'art. 39 e 39 bis della L.R. 19/2009) con recupero della soffitta ai fini abitativi”.
7.1.1. Il permesso di costruire P.G. n. 56613/2021 del 7.2.2022, rilasciato in accoglimento dell’istanza degli interessati in data 5 maggio 2021, ha autorizzato, infatti, l’esecuzione dei lavori come da elaborati progettuali presentati, allegati al titolo edilizio stesso (all. 4 e 5 fascicolo doc. Comune).
7.1.2. La SCIA alternativa al permesso di costruire in data 19.4.2022, assunta al prot. sub n. 52943, è valsa ad assentire “l’ampliamento fuori sagoma dell’edificio su parti scoperte interne non visibili dallo spazio pubblico (...)” ovvero la “realizzazione del corpo scale con annesso ascensore (ampliamento) risultante fuori sagoma dell’edificio ma posto all’interno del cortile e ridossato alla facciata secondaria del fabbricato (lato est)” (all. 6, 7 e 8 fascicolo doc. cit.) e non ha inciso in alcun modo sulle misure indicate nel progetto originario nella parte che qui specificamente rileva.
7.1.3. La CILA asseverata in data 5.9.2022 assunta al prot. sub n. 121298, per gli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Cila Superbonus) ha legittimato, invece, l’effettuazione dei lavori di “1- Isolamento termico superfici opache 2- Sostituzione impianti climatizzazione 3- Sostituzione infissi 4- Impianto fotovoltaico 5- Impianto elettrico a servizio dell'impianto fotovoltaico e dell'impianto di climatizzazione centralizzato” (all. 9 fascicolo doc. cit.) ovvero lavori ancora una volta estranei alle concrete modalità e misure di realizzazione del cordolo che qui, in particolare, occupa.
7.1.4. Da ultimo, nemmeno la SCIA in data 2.8.2024, assunta al prot. sub n. 120488, e/o la Relazione tecnica di asseverazione dimessa a corredo nulla hanno evidenziato al riguardo, limitandosi entrambe a riportare nello spazio dedicato alla “descrizione sintetica” dell’intervento che “Il progetto approvato, pratica 1/2021/PDC del 7/02/2022, si prefiggeva la riorganizzazione degli spazi complessivi del fabbricato con il mantenimento di due unità a destinazione direzionale e commerciale al piano terra e la creazione di 6 unità residenziali ai piani primo, secondo e terzo. La presente SCIA di variante finale riepiloga le modifiche che sono state realizzate durante il corso delle opere afferenti alla pratica SCIA n. 15/2022/SCIAA del 15/06/2022_Prot.N.0084857-2022 che hanno riguardato principalmente la realizzazione del corpo scale unito al vano ascensore (ampliamento) con la sua dislocazione fuori dalla sagoma dell’edificio ma all’interno del cortile e ridossato alla facciata secondaria del fabbricato (lato est). L’attuale SCIA di variante finale vuole riepilogare quanto è venuto a configurarsi sia in rapporto alle scelte effettuate dalla committenza dopo un’attenta valutazione sugli orientamenti del mercato immobiliare e sia in base alle decisioni tecniche assunte nel corso dei lavori, soprattutto in considerazione del rispetto della normativa relativa alle opere strutturali in rapporto all’oggettiva consistenza degli elementi del manufatto (vedere relazione tecnica allegata)” (all. 10 e 11 fascicolo doc. cit.).
Nella relazione tecnica illustrativa , al punto D (Descrizione dello stato realizzato), si legge, anzi: «spessore del cordolo di rafforzamento statico appoggiato sulla sommità della muratura perimetrale esistente, invariato = 35 centimetri» (all. 12 fascicolo doc. cit., erroneamente denominato “Relazione illustrativa SCIA VARIANTE del 02.08.2022...” ).
7.2. Analogamente può ritenersi pacifico che la modifica della dimensione del cordolo rispetto a quanto assentito dal su indicato permesso di costruire è stata rilevata dall’Ufficio comunale competente nel corso della disamina della citata relazione tecnica illustrativa e degli elaborati grafici presentati (all. 13 fascicolo doc. cit., erroneamente denominato “Elaborati grafici SCIA VARIANTE del 02.08.2022...” ). Dal raffronto tra la tav. 2 (Progetto approvato) e la tav. 4 (Stato realizzato) paiono, infatti, palesi anche ad un occhio non esperto apprezzabili differenze realizzativo-dimensionali nella parte che qui rileva.
7.3. Ugualmente pacifico ed incontestato è che, a seguito dell’inibitoria dell’ultima SCIA presentata dagli odierni ricorrenti, vi è stata una diffusa interlocuzione tra i medesimi e la struttura comunale competente, nel corso della quale è emerso chiaramente che il cordolo, per come effettivamente realizzato dai primi, è stato ritenuto dalla seconda integrare i presupposti della parziale difformità dal progetto assentito e, dunque, come tale sanzionabile.
7.3.1. In tal senso, è, infatti, inequivoco quanto riferiscono i ricorrenti stessi nella memoria di replica, a pag. 6, laddove, chiarite tali circostanze fattuali, rammentano, per l’appunto, di avere assunto l’iniziativa “di formulare immediatamente istanza di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione”.
7.4. Orbene, è proprio questo il punto.
7.4.1. Invero - fermo restando che le ragioni tecniche, che hanno portato i ricorrenti a discostarsi, nella realizzazione dell’intervento che qui rileva, dal progetto assentito, non sono oggetto del presente giudizio - vale ad assumere dirimente rilievo la circostanza che nel momento stesso in cui i medesimi hanno chiesto la cd. fiscalizzazione ai sensi dell’art. 47, comma 2, della l.r. FVG 11 novembre 2009, n. 19 dell’abuso commesso (consistente, come già detto, nella parziale difformità dell’intervento realizzato rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire), ne hanno confessoriamente riconosciuto la sussistenza.
7.4.2. E ciò a prescindere dagli eventuali motivi di carattere personale, per cui possano avere ritenuto utile e/o più conveniente percorrere tale strada, resi, peraltro, manifesti appena nella presente sede giurisdizionale e riconducibili agli “impegni già presi con terzi che imponevano una contrazione dei tempi [vedasi i contratti di locazione da ultimo dimessi, che appunto confermano tale urgenza)”.
7.5. Vero è, infatti, che l’istanza a tale scopo presentata dai medesimi in data 25 settembre 2024 (all. 16 fascicolo doc. cit.) - alla quale, dando anche riscontro al rilievo formulato dal Comune ai pt. 1 e 2 del provvedimento inibitorio della SCIA, hanno allegato gli “schemi grafici esplicativi in riferimento al cordolo sommitale e al parametro H” - si sofferma meramente ad esplicitare le ragioni tecnico/strutturali dello scostamento dal progetto approvato e, poi, riconosce inequivocamente che “l'altezza finale del fronte H, a seguito di tale impostazione strutturale, risulta essere impostata alla quota di m 15,84 leggermente più alta (cm 28) rispetto a m 15,56 previsti con la SCIA di variante e attuata in base alle norme antisismiche contemplate nel Regolamento edilizio comunale”.
7.5.1. Unica ragione per cui hanno, peraltro, chiesto “l'applicazione dell'art. 47 comma 2 della L.R. 19/2009 per la parziale difformità in relazione a quanto sopra esposto”.
7.5.2. In tal senso, depone, del resto, anche la “dichiarazione su opere in c.a. realizzate in parziale difformità - art. 47 L.R. 19/2009” dimessa in data 14 febbraio 2025 ad integrazione dell’istanza poc’anzi citata, sottoscritta dal progettista e direttore dei lavori per le strutture (all. 17 fascicolo doc. cit.).
Il firmatario della su indicata dichiarazione peritale asseverata, dopo avere precisato le ragioni di carattere tecnico-strutturale-costruttivo della realizzazione del “cordolo di copertura, di altezza pari a cm 35, a partire dalla sommità dei due timpani laterali dell'edificio”, ha evidenziato che “a seguito tale impostazione strutturale l'altezza finale del fronte H risulta pari a m 15,84 leggermente più alta (cm 28) rispetto a m 15,56 previsti con la SCIA di variante e attuata in base alle norme antisismiche contemplate nel Regolamento edilizio comunale” e ulteriormente che “tutte le opere realizzate sono state positivamente approvate dal collaudatore (...) che ha emesso il certificato di collaudo n. 986/22 del 18/10/2023”, motivi per cui ha concluso ritenendo “giustificata l'applicazione dell'art. 47 comma 2 della L.R. 19/2009 nel caso in oggetto”.
7.5.3. Nessuna evidenza vi è, dunque, nell’istanza presentata dai ricorrenti e/o nella documentazione dimessa a suo corredo della riserva mentale , con cui i medesimi avrebbero, eventualmente, inteso presentarla.
7.6. Solo poco prima di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta col provvedimento gravato, gli interessati - anticipando, per l’appunto, che vi avrebbero ottemperato - hanno fatto riserva di contestare il provvedimento stesso, ritenendolo illegittimo sotto plurimi profili, e di richiedere la conseguente restituzione di quanto versato.
7.6.1. Va, pur tuttavia, da sé che ciò che in quel momento potevano ancora eventualmente contestare era meramente la quantificazione della sanzione pecuniaria, non assolutamente il suo presupposto, dato: i) dalla sussistente (e riconosciuta) parziale difformità tra quanto assentito dal permesso di costruire e/o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire e quanto, di fatto, realizzato; ii) dall’avvenuto riconoscimento (anche da parte del Comune) che la demolizione non avrebbe potuto avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, n. 119 del 15.01.2021; Consiglio di Stato, Sez. VI, 26.10.2020 n. 6492; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 03.04.2020 n.1318).
7.6.2. La sostituzione della sanzione demolitoria con il versamento di una sanzione pecuniaria attiene, infatti, ad una fase, che, sul piano logico-giuridico, è successiva rispetto alla riscontrata (e, nel caso di specie, dai ricorrenti riconosciuta) realizzazione dell’intervento edilizio in parziale difformità da quello assentito dal titolo abilitativo posseduto, nella quale trova giustificazione e limite in uno con la motivata impossibilità tecnica della rimozione e/o demolizione, pena arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.
7.6.3. Ne deriva che la verifica della legittimità dell’ an dell’esercizio del potere sanzionatorio da parte del Comune deve ritenersi definitivamente preclusa proprio dalla circostanza che i ricorrenti, con l’istanza specificamente presentata, hanno riconosciuto la sussistenza del presupposto ineludibilmente richiesto per la fiscalizzazione dell’abuso, che altro non è che la “conversione” della sanzione della rimozione/demolizione, prevista in via generale per siffatto tipo di abuso edilizio, in una sanzione pecuniaria.
7.6.4. A diversamente opinare, si finirebbe, infatti, per svuotare della loro reale portata i principi della collaborazione e della buona fede , cui vanno improntati i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e per legittimare iniziative private aventi mero scopo dilatorio, impegnando la pubblica amministrazione in incombenze, verifiche e accertamenti inutili, che stridono con i criteri che, a mente dell’art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. devono, invece, reggere l’attività amministrativa.
7.6.5. Rileva, per converso, che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è innescata da un’istanza presentata a tal fine dall’interessato e non già da una verifica tecnica di cui la parte pubblica non può venire ragionevolmente gravata, essendo proprio la parte privata, autrice dell’opera e del progetto, ad essere a conoscenza di come esso è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito di demolizione, in pregiudizio della parte conforme (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 15 gennaio 2015 n. 233)” (cfr. T.A.R. Lazio-Latina, Sez. I, 14 febbraio 2017 n. 95).
7.7. Sicché, ad oggi, non può essere messo in alcun modo in discussione il presupposto fondante che è valso a consentire l’applicazione, nel caso specifico, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47, comma 2, l.r. FVG n. 19/2009 e l’emissione dell’ingiunzione qui gravata.
8. Diversamente è a dirsi, invece, per quanto concerne il calcolo dell’ammontare della sanzione pecuniaria, di cui è stato, per l’appunto, ingiunto il pagamento.
8.1. Al riguardo, devesi, infatti, convenire con i ricorrenti, laddove denunciano che il Comune ha erroneamente inteso ed applicato la disposizione di cui all’art. 47, comma 2, della l.r. citata in relazione all’art. 9, comma 1, del Decr. Pres. Reg. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. recante il Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia” (“Ove la difformità sia esclusivamente di carattere volumetrico, al solo fine di rapportare tali modifiche al parametro superficiale necessario alla determinazione di cui al presente articolo, la superficie è calcolata attraverso la divisione del volume realizzato per l’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità”).
8.2. L’altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità non può essere, infatti, in alcun modo il limite minimo di m. 1,50, indicato dall’art. 3, comma 2, della L.R. n. 44/1985 (“Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili ... e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20”).
8.2.1. E’, infatti, intuitivo che “l’altezza minima e quella massima concorrono a definire l’altezza media, ed è ovviamente quest’ultima, e non già la minima in senso assoluto, a costituire il parametro normativamente rilevante ai fini dell’agibilità”.
8.3. Può essere, quindi, mutuato quanto osservato dai ricorrenti ovvero che la lettura della norma offerta dal Comune “conduce a un esito manifestamente irragionevole e contrario alla ratio della disciplina: essa postulerebbe, infatti, che un locale con altezza pari a m 1,50 possa essere considerato, di per sé, idoneo all’agibilità, mentre è di intuitiva evidenza che così non può essere.
La norma regionale invocata dal Comune, invero, non individua affatto l’altezza minima sufficiente per l’agibilità in metri 1,50, bensì stabilisce che tale altezza rappresenta – nelle unità che presentano altezza variabile - la soglia (il limite minimo invalicabile) al di sotto della quale non è ammessa alcuna compensazione con le altezze massime, nell’ambito di un sistema che ha come presupposto imprescindibile il rispetto dell’altezza media minima dei vani abitabili, fissata dalla legge (all’epoca) in metri 2,20.
(...)
L’interpretazione sostenuta dal Comune risulta errata in quanto, travisando il significato della disposizione richiamata, isola artificiosamente un singolo dato – l’altezza minima puntuale – che la legge considera quale limite estremo, ma non anche quale requisito sufficiente ai fini dell’agibilità”.
8.4. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento citato, la “altezza minima prevista dalla legge ai fini dell’agibilità” va, necessariamente, individuata in quella media minima legale, idonea a garantire l’agibilità del locale.
8.4.1. Il calcolo effettuato dal Comune ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione risulta, dunque, inficiato dall’errore denunciato dai ricorrenti ovvero per essere stata assunta a divisore per il calcolo convenzionale della superficie l’altezza minima consentita nei vani abitabili, pari a mt. 1,50, anziché quella media legale che vale a decretarne l’agibilità.
8.5. In parte qua , il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in tali limitati sensi annullato il provvedimento gravato.
9. L’esito del ricorso, solo in minima parte favorevole ai ricorrenti, vale a giustificare la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nella corrispondente parte il provvedimento gravato.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IC de AC di Grisi', Presidente
EL IG, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL IG | CA IC de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO