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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 13441/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F con avv. PATUZZO SIMONA e C.F._1 CP_1
e nata a [...] il [...] Controparte_2
C.F. , con avv. BOTTACINI SILVIA e L. C.F._2
ZAMPINI
RICORRENTI
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e Parte_1 CP_2
congiuntamente, così dispone:
[...]
- omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2024, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione della crisi familiare, raggiunti dai medesimi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza, o al passaggio in giudicato della stessa, del
(Registri n. 22, Serie A, Controparte_3
Parte I)
- Spese a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F con avv. PATUZZO SIMONA e C.F._1 CP_1
e nata a [...] il [...] Controparte_2
C.F. , con avv. BOTTACINI SILVIA e L. C.F._2
ZAMPINI
RICORRENTI
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e Parte_1 CP_2
congiuntamente, così dispone:
[...]
- omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 10/10/2024, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione della crisi familiare, raggiunti dai medesimi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza, o al passaggio in giudicato della stessa, del
(Registri n. 22, Serie A, Controparte_3
Parte I)
- Spese a carico del Sig. . Parte_1
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari