Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente Relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 84 09016 IGLESIAS presso il difensore avv. FERRARA ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANEDDA Controparte_1 C.F._2
MARIETTA, elettivamente domiciliato in VIALE MERELLO 14 CAGLIARI presso il difensore avv.
ANEDDA MARIETTA
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
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d'inverno e ore 18 d'estate alla domenica alle ore 17 d'inverno e ore 18 d'estate), precisamente il primo e il terzo weekend, con incontro delle parti a metà strada rispetto alle loro attuali abitazioni e collocazioni, precisamente individuato al bivio di Villagrande;
- per quanto riguarda le festività nel corso dell'anno, venga confermato quanto statuito al punto
5 del provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari;
- per quanto concerne le ferie estive, la conferma di quanto disposto al punto 6 del provvedimento emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari;
- spese di lite compensate.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- si esprime parere favorevole alle condizioni previste dall'accordo intercorso tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2024, ha esposto che dal matrimonio contratto Parte_1
con è nata la figlia minore attualmente di anni 12; che il rapporto Controparte_1 Persona_1
coniugale è cessato con sentenza n. 323/2017 del Tribunale di Cagliari;
che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata oggetto di parziale modifica a seguito di un accordo raggiunto tra le parti nel procedimento n. 286/2021 V.G. davanti alla Corte d'Appello di Cagliari, del seguente contenuto:“1. viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, Per_1
con collocamento e residenza anagrafica presso il domicilio della madre, oggi sito in Budoni Via
Tempio 27, con obbligo per ciascun genitore di curare, educare, istruire e assistere la figlia, oltre che di permettere alla medesima di conservare, con ciascuno di loro e con i rispettivi ascendenti e rami parentali, rapporti equilibrati e continuativi nel tempo.
2. Per effetto dell'affidamento condiviso, in qualsiasi momento della crescita di , e fino al raggiungimento della maggiore età, le decisioni Per_1
più importanti nell'interesse della minore, riguardanti la salute, l'educazione, la formazione scolastica, le attività parascolastiche, religiose, sportive e culturali, il permesso di viaggiare, nonché l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Quanto invece alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la potestà anche disgiuntamente.
pagina 2 di 5 3. La madre, una volta conosciuti i codici e le password per l'accesso al registro elettronico della figlia, dovrà comunicarli al padre affinchè egli ne abbia accesso, così per il PIN e password del cellulare della minore.
4. Il sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia , nei Controparte_1 Per_1
week end presenti nell'arco del mese inteso dal 1° al 28°/ e/o 29 e/o 30° e/o 31° a seconda delle cadenze dell'anno solare, ad esclusione del secondo week end di ogni mese, ove la minore resterà con la madre. Pertanto nei week end in cui starà con il padre, verrà accompagnata ad Escalaplano Per_1
dalla madre, o da persona di sua esclusiva fiducia, entro le h. 17.30 del sabato e verrà ripresa dalla madre o da sua persona di esclusiva fiducia non prima delle 18 della domenica.
5. Quanto alle festività presenti nel corso dell'anno, si seguirà il seguente criterio: le predette, a ridosso del week end del padre (ovvero quelle che cadono nella giornata di venerdì o lunedì quando il week end è trascorso da con il padre) saranno festeggiate con il padre, mentre quelle che cadono negli altri giorni della Per_1
settimana o in prossimità del week end in cui trascorrerà il suo tempo con la madre, ella le Per_1
trascorrerà con la madre. Le festività Natalizie (si intende dal giorno 23 dicembre, che coincide con le vacanze scolastiche, al giorno 06 gennaio della epifania, saranno trascorse al 70% con il papà - salvaguardando però o il giorno della vigilia o il giorno di Natale, la vigilia del 31 dicembre o il primo dell'anno, in cui lo trascorrerà con la madre - al 30% con la madre. Lo stesso dicasi per le Per_1
vacanze Pasquali, ove o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, lo trascorrerà, anche Per_1
anni alterni, o con la madre o con il padre, il resto delle festività, solitamente dal giorno giovedì della settimana santa, con il padre, mentre il giorno dopo del lunedì dell'Angelo, lo trascorrerà con la Per_1
madre poiché è prossimo il rientro a scuola.
6. Quanto alle vacanze estive esse seguiranno il seguente calendario: a giugno, terminata la scuola, starà una settimana intera con il padre. Nel mese di Per_1
luglio e nel mese di agosto starà con il padre per due settimane, tenuto conto delle vacanze Per_1
scolastiche. Resta inteso che qualora il papà si rechi a Budoni per vedere un pomeriggio la figlia, previo preavviso di almeno un giorno, potrà stare con lui.
7. Quanto al festeggiamento del Per_1
compleanno della minore, qualora, tenuto conto della distanza e degli altri diritti di visita, non sia possibile festeggiarlo insieme, i genitori lo festeggeranno ad anni alternati con la figlia. Lo stesso dicasi per il 15 agosto di ogni anno.
8. Il signor ED verserà la somma di € 300,00 entro il 10 di ogni mese, oltre la corresponsione delle spese straordinarie al 50%. Per l'individuazione delle spese straordinarie le parti faranno integralmente riferimento alle Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017 che vengono di seguito riportate: Spese straordinarie per le quali non è necessaria la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese sanitarie effettuate tramite il Servizio
pagina 3 di 5 Sanitario Nazionale. Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, servizio di baby sitting, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), centri estivi, organizzazione di ricevimenti celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese sanitarie non effettuate tramite il Servizio Sanitario
Nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia.
Costituiscono, invece, spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (per esempio: cinema). Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”; che la frequenza di tre week end con il padre impedisce a svolgere attività sportive e i compiti per il successivo lunedì; che il Per_1
calendario previsto appare troppo rigido per le esigenze della ragazzina. Ciò premesso la parte ricorrente ha chiesto, tenuto conto delle esigenze di crescita della minore e dei suoi desideri, modificare le visite presso il padre, stabilendo che si rechi dal padre un fine settimana al mese, Per_1
sommariamente il secondo, salvo impedimenti con suo recupero, che le festività siano alternate con flessibilità e che la minore possa trascorrere con il padre le vacanze estive a luglio o ad agosto per due settimane consecutive o non consecutive.
Con memoria difensiva depositata il 09.09.2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1
quale ha chiesto il rigetto delle domande;
in subordine, disporsi che la signora accompagni per Pt_1
almeno due fine settimana al mese la minore ad Escalaplano, dove egli vive, con conferma integrale delle statuizioni della Corte d'Appello di Cagliari. Il convenuto ha eccepito che la richiesta della ricorrente è lesiva degli interessi della minore che perderebbe la possibilità di godere del rapporto con il padre.
Sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 07.01.2025, svoltasi con trattazione scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte domandando la ratifica dell'accordo medio tempore intervenuto e depositato sul fascicolo telematico in data 09.12.2024.
Il Giudice ha rimesso la causa per la decisione al Collegio, mandando al Pubblico Ministero per le conclusioni.
pagina 4 di 5 La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo della coppia genitoriale, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la comune figlia minore, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le pattuizioni raggiunte non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Ritiene il Collegio che la posizione della minore sia salvaguardata mediante l'esercizio del diritto di visita alle condizioni su cui i genitori hanno trovato l'accordo. Considerato il contenuto dell'accordo, il Collegio ritiene non necessaria l'audizione della minore.
Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, in parziale modifica delle condizioni stabilite nel Decreto della Corte d'Appello di Cagliari del 9.5.2022:
1) dispone che possa tenere con sé la figlia minore per due week end al mese Controparte_1
(dal sabato alle ore 17,00 d'inverno e ore 18,00 d'estate sino alla domenica alle ore 17,00 d'inverno e ore 18,00 d'estate), precisamente il primo e il terzo week end, con incontro delle parti a metà strada rispetto alle loro attuali abitazioni e collocazioni, presso il bivio di Villagrande;
2) quanto alle festività annuali e alle ferie estive, si conferma quanto disposto di cui ai punti nn. 5
e 6 delle statuizioni assunte dalla Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento n. 286/2021 V.G.;
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
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