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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8300/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8300/2023 tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 aprile 2025, alle ore 09.30, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
e l'avv. CAVALIERE MAURIZIO e l'avv. Controparte_2 Parte_1
BABBINI GABREILE
-per l'avv. MONDAINI FABRIZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive e ai rispettivi atti e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8300/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._1
MAURIZIO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso C.F._2
il difensore avv. CAVALIERE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._3
MAURIZIO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso C.F._2
il difensore avv. CAVALIERE MAURIZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDAINI Controparte_1 C.F._4
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in via dei servi 50122 FIRENZEpresso il difensore avv.
MONDAINI FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Corrispettivo prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza hanno così concluso:
-parte attrice-opponente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione
e per gli effetti, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: dichiarare
l'insussistenza di crediti del convenuto nei confronti degli attori per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
in via di ipotesi pagina 2 di 7 accertare il minore importo dovuto da parte degli attori verso il convenuto per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi.”;
-parte convenuta-opposta: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, cosi giudicare: – in via principale: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
– in via subordinata: condannare i sigg. e per il Parte_1 Parte_1
diverso importo per come verrà accertato nel corso del giudizio;
– in ogni caso: con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE decidendum e svolgimento del giudizio CP_3
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2197/2023, mediante il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto ai sig.ri e l'immediato pagamento in Parte_1 Parte_1
favore del notaio della somma di € 12.628,71, oltre interessi e spese del procedimento CP_1
monitorio, quale compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in relazione ad un contratto di compravendita, che gli odierni ingiunti hanno poi concluso per il tramite di altro professionista.
I sigg.ri e raggiunti dalla notifica dell'ingiunzione, ritenendola ingiusta, hanno Pt_1 Pt_1 introdotto la presente causa di opposizione, per eccepire l'insussistenza del credito, la mancata riferibilità agli stessi delle prestazioni oggetto dell'opposta ingiunzione e la loro ingiusta quantificazione in difformità alle tariffe professionali. Gli opponenti hanno sostenuto di aver saldato le spettanze dell'odierna parte opposta ed hanno pertanto chiesto di revocare/dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Il notaio si è costituito in giudizio, per contestare l'infondatezza dell'opposizione ed CP_1
ottenere la conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto ha dedotto di aver redatto su richiesta degli odierni opponenti due preventivi iniziali, uno per la compravendita e l'altro per un eventuale mutuo, deducendo di averli redatti prima dell'emersione di una serie di problematiche (presenza di ipoteca giudiziale sull'immobile, venditore sottoposto ad amministrazione di sostegno,…), che hanno reso più gravosa l'attività rispetto a quella preventivata, tanto da rendere necessario un diverso conteggio del compenso dovuto dagli opponenti (doc. 1 allegato alla comparsa), quello appunto oggetto dell'opposta ingiunzione.
Sospesa l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ed esperito inutilmente la disposta mediazione, la causa è stata istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti e mediante assunzione di prove testimoniali e viene ora per la decisione.
pagina 3 di 7
Sul riparto degli oneri probatori
Nel giudizio di opposizione, com'è noto, vi è un'inversione dell'onere della prova tra opposto e opponente, dato che solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e
l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 6421/2003; Cass.
n. 26128/2010, Cass. n. 16340/2009).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre all'opponente compete di far valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 82421/2006 e Cass. n. 13240/2019).
Sempre in punto di onere della prova, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (S.U.
13533/2001), in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
NEL MERITO
Venendo alla fattispecie in esame, va rilevato che il Notaio ha agito in via monitoria CP_1 per ottenere il saldo dell'attività di consulenza prestata per la redazione del preliminare di vendita non stipulato, azionando la fattura commerciale redatta sulla base del preventivo n. 191 del 16 febbraio
2021, recante il complessivo importo di €. 12.628,71.
Gli opponenti hanno eccepito di aver saldato ogni spettanza del Notaio mediante il bonifico del
19.02.2021 dell'importo di €. 1.271,60, a saldo del progetto notula sempre n. 191 del 16 febbraio 2021, relativo alla redazione della proposta di acquisto, contestando il preventivo azionato in via monitoria.
Invero detto preventivo, in quanto non sottoscritto e contestato dai sigg.ri e non Pt_1 Pt_1
costituisce di per sé valido strumento atto a provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'opposta ingiunzione.
I testi escussi ( e , hanno riferito che l'odierna parte opposta, in occasione di Tes_1 CP_1
un incontro tenutesi con gli odierni opponenti presso il proprio studio in data 27.01.2021, ha avuto cura di informare i sigg.ri e dell'aggravio dei costi, rispetto a quelli di cui ai preventivi Pt_1 Pt_1
iniziali, per la risoluzione delle problematiche successivamente emerse e che, in occasione dell'
pagina 4 di 7 incontro del 17.12.2021, i predetti e assicurarono al Notaio il pagamento dei Pt_1 Pt_1 CP_1
maggiori costi di cui al preventivo di cui si discute.
Tuttavia dette testimonianze non sono in grado di sopperire alla carenza di un preventivo scritto accettato dagli odierni opponenti, e, detta carenza, sebbene non comporti la non debenza del compenso, non preclude l'applicazione dei diversi criteri di cui all'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. 14293/2018).
Nell'ipotesi di mancanza di accordo sul compenso, in caso di contenzioso, il giudice ai fini della determinazione del compenso, ex art. 2223 c.c., deve ricorrere ai parametri di cui al DM 140/2012.
Difatti, secondo le disposizioni generali di cui all'art. 1 di detto DM 140/2012:
“1.L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4.Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5.Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6.L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7.In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Con riguardo al compenso del professionista Notaio, all'art. 32 del DM 140/2012, è previsto che ”Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate
pagina 5 di 7 tabelle Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore CP_4 CP_5 CP_6
reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.”.
Al successivo comma 4 è altresì previsto che : ” Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente”.
Esaminata la fattispecie alla luce di detti criteri, va rilevato che il professionista opposto, dinanzi alle contestazioni degli opponenti, al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, ha dedotto e provato di essersi adoperato, prima di poter giungere alla redazione del preliminare di acquisto, interfacciandosi direttamente con l'Agenzia dell'Entrate per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale dell'Agenzia dell'Entrate gravante sull'immobile, nonchè con gli altri professionisti incaricati dai contraenti, per ottenere le autorizzazioni del Giudice Tutelare per il venditore beneficiario di Amministrazione di Sostegno, per il frazionamento e la riqualificazione del resede tergale e quanto altro, palesatesi dopo l'incarico di cui ai preventivi iniziali prodotti in atti dalla parte opponente.
Tanto rilevato non può prestarsi condivisione a quanto sostenuto dagli opponenti, secondo cui questi avrebbero saldato quanto loro dovuto al Notaio mediante il saldo del progetto notula CP_1
inerente alla redazione della proposta, essendo rimasta impagata la diversa attività espletata per la stesura del preliminare di vendita prodotto in atti.
Nel caso, il valore del preliminare di vendita redatto dall'opposto su incarico degli opponenti, è pari ad €. 180.000,00; per cui, secondo la “Tabella A - NOTAI “, -per gli atti “da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%”- l'onorario liquidabile alla parte opposta, rientra nella forbice ricompresa fra €. 1.980,00 ed €. 10.782,00.
Considerato le varie questioni affrontate dal Notaio, anche di concerto con gli altri professionisti incaricati dai contraenti, l'intervenuta redazione del preliminare e predisposizione della documentazione utile alla relativa sottoscrizione, nonchè l'utilità ricevuta dagli odierni opponenti che, hanno potuto poi concludere la vendita tramite altro professionista, a parere di questo decidente, si giustifica l'applicazione dei valori mediani della forbice prevista nella tabella A allegato al DM
140/2012.
pagina 6 di 7 Pertanto applicato la percentuale di aumento del 3%, l'onorario che appare equo liquidare all'opposto per ogni attività compiuta al fine della redazione del preliminare di vendita, ammonta all'importo di €. 5.400,00.
Considerato l'acconto corrisposto, l'onorario complessivo dovuto ammonta quindi ad €.
4.400,00, a cui vanno aggiunte le spese sostenute dal prestatore d'opera, per l'importo, non specificatamente contestato dalla parte opponente, pari ad €. 251,40.
L'opposto decreto ingiuntivo va dunque revocato, purtuttavia va pronunciata la condanna degli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposto, della somma di €. 4.651,40, da maggiorarsi, in quanto debito di valuta, degli interessi legali ex art. 1284, co. IV, c.c., dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
SULLE SPESE DI LITE
Considerato che la parte opposta è risultata pur sempre vittoriosa, le spese del presente giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza e pertanto poste a carico degli opponenti.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi allo scaglione di valore dell'attribuito.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n.2197/2023 emesso in data 12.6.23;
CONDANNA i sig.ri. e in solido al pagamento, a favore Parte_1 Parte_1 dell'opposta, della somma pari a € 4.651,40, oltre interessi legali come in parte motiva;
CONDANNA i predetti opponenti e al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Pt_1 dell'opposta, che liquida nella misura di € 2.552,00 per compenso, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, Iva e Cap.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'U.P.P. dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo
281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.08.
22 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8300/2023 tra
Parte_1
[...]
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 22 aprile 2025, alle ore 09.30, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, innanzi al dott. Sabrina Luperini, sono comparsi:
e l'avv. CAVALIERE MAURIZIO e l'avv. Controparte_2 Parte_1
BABBINI GABREILE
-per l'avv. MONDAINI FABRIZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle note conclusive e ai rispettivi atti e dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8300/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._1
MAURIZIO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso C.F._2
il difensore avv. CAVALIERE MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._3
MAURIZIO (C.F. , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso C.F._2
il difensore avv. CAVALIERE MAURIZIO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDAINI Controparte_1 C.F._4
FABRIZIO, elettivamente domiciliato in via dei servi 50122 FIRENZEpresso il difensore avv.
MONDAINI FABRIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-Corrispettivo prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza hanno così concluso:
-parte attrice-opponente: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione
e per gli effetti, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: dichiarare
l'insussistenza di crediti del convenuto nei confronti degli attori per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
in via di ipotesi pagina 2 di 7 accertare il minore importo dovuto da parte degli attori verso il convenuto per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inefficace;
con vittoria di spese e compensi.”;
-parte convenuta-opposta: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, cosi giudicare: – in via principale: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
– in via subordinata: condannare i sigg. e per il Parte_1 Parte_1
diverso importo per come verrà accertato nel corso del giudizio;
– in ogni caso: con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE decidendum e svolgimento del giudizio CP_3
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 2197/2023, mediante il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto ai sig.ri e l'immediato pagamento in Parte_1 Parte_1
favore del notaio della somma di € 12.628,71, oltre interessi e spese del procedimento CP_1
monitorio, quale compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in relazione ad un contratto di compravendita, che gli odierni ingiunti hanno poi concluso per il tramite di altro professionista.
I sigg.ri e raggiunti dalla notifica dell'ingiunzione, ritenendola ingiusta, hanno Pt_1 Pt_1 introdotto la presente causa di opposizione, per eccepire l'insussistenza del credito, la mancata riferibilità agli stessi delle prestazioni oggetto dell'opposta ingiunzione e la loro ingiusta quantificazione in difformità alle tariffe professionali. Gli opponenti hanno sostenuto di aver saldato le spettanze dell'odierna parte opposta ed hanno pertanto chiesto di revocare/dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Il notaio si è costituito in giudizio, per contestare l'infondatezza dell'opposizione ed CP_1
ottenere la conferma del decreto ingiuntivo. L'opposto ha dedotto di aver redatto su richiesta degli odierni opponenti due preventivi iniziali, uno per la compravendita e l'altro per un eventuale mutuo, deducendo di averli redatti prima dell'emersione di una serie di problematiche (presenza di ipoteca giudiziale sull'immobile, venditore sottoposto ad amministrazione di sostegno,…), che hanno reso più gravosa l'attività rispetto a quella preventivata, tanto da rendere necessario un diverso conteggio del compenso dovuto dagli opponenti (doc. 1 allegato alla comparsa), quello appunto oggetto dell'opposta ingiunzione.
Sospesa l'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo ed esperito inutilmente la disposta mediazione, la causa è stata istruita dalle parti mediante il deposito di atti e documenti e mediante assunzione di prove testimoniali e viene ora per la decisione.
pagina 3 di 7
Sul riparto degli oneri probatori
Nel giudizio di opposizione, com'è noto, vi è un'inversione dell'onere della prova tra opposto e opponente, dato che solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e
l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 6421/2003; Cass.
n. 26128/2010, Cass. n. 16340/2009).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, mentre all'opponente compete di far valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 82421/2006 e Cass. n. 13240/2019).
Sempre in punto di onere della prova, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale cristallizzato con la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (S.U.
13533/2001), in materia di inadempimento delle obbligazioni e relativo onere probatorio, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
NEL MERITO
Venendo alla fattispecie in esame, va rilevato che il Notaio ha agito in via monitoria CP_1 per ottenere il saldo dell'attività di consulenza prestata per la redazione del preliminare di vendita non stipulato, azionando la fattura commerciale redatta sulla base del preventivo n. 191 del 16 febbraio
2021, recante il complessivo importo di €. 12.628,71.
Gli opponenti hanno eccepito di aver saldato ogni spettanza del Notaio mediante il bonifico del
19.02.2021 dell'importo di €. 1.271,60, a saldo del progetto notula sempre n. 191 del 16 febbraio 2021, relativo alla redazione della proposta di acquisto, contestando il preventivo azionato in via monitoria.
Invero detto preventivo, in quanto non sottoscritto e contestato dai sigg.ri e non Pt_1 Pt_1
costituisce di per sé valido strumento atto a provare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'opposta ingiunzione.
I testi escussi ( e , hanno riferito che l'odierna parte opposta, in occasione di Tes_1 CP_1
un incontro tenutesi con gli odierni opponenti presso il proprio studio in data 27.01.2021, ha avuto cura di informare i sigg.ri e dell'aggravio dei costi, rispetto a quelli di cui ai preventivi Pt_1 Pt_1
iniziali, per la risoluzione delle problematiche successivamente emerse e che, in occasione dell'
pagina 4 di 7 incontro del 17.12.2021, i predetti e assicurarono al Notaio il pagamento dei Pt_1 Pt_1 CP_1
maggiori costi di cui al preventivo di cui si discute.
Tuttavia dette testimonianze non sono in grado di sopperire alla carenza di un preventivo scritto accettato dagli odierni opponenti, e, detta carenza, sebbene non comporti la non debenza del compenso, non preclude l'applicazione dei diversi criteri di cui all'art. 2233 c.c. (cfr. Cass. 14293/2018).
Nell'ipotesi di mancanza di accordo sul compenso, in caso di contenzioso, il giudice ai fini della determinazione del compenso, ex art. 2223 c.c., deve ricorrere ai parametri di cui al DM 140/2012.
Difatti, secondo le disposizioni generali di cui all'art. 1 di detto DM 140/2012:
“1.L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4.Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5.Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6.L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7.In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Con riguardo al compenso del professionista Notaio, all'art. 32 del DM 140/2012, è previsto che ”Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate
pagina 5 di 7 tabelle Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore CP_4 CP_5 CP_6
reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.”.
Al successivo comma 4 è altresì previsto che : ” Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente”.
Esaminata la fattispecie alla luce di detti criteri, va rilevato che il professionista opposto, dinanzi alle contestazioni degli opponenti, al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, ha dedotto e provato di essersi adoperato, prima di poter giungere alla redazione del preliminare di acquisto, interfacciandosi direttamente con l'Agenzia dell'Entrate per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale dell'Agenzia dell'Entrate gravante sull'immobile, nonchè con gli altri professionisti incaricati dai contraenti, per ottenere le autorizzazioni del Giudice Tutelare per il venditore beneficiario di Amministrazione di Sostegno, per il frazionamento e la riqualificazione del resede tergale e quanto altro, palesatesi dopo l'incarico di cui ai preventivi iniziali prodotti in atti dalla parte opponente.
Tanto rilevato non può prestarsi condivisione a quanto sostenuto dagli opponenti, secondo cui questi avrebbero saldato quanto loro dovuto al Notaio mediante il saldo del progetto notula CP_1
inerente alla redazione della proposta, essendo rimasta impagata la diversa attività espletata per la stesura del preliminare di vendita prodotto in atti.
Nel caso, il valore del preliminare di vendita redatto dall'opposto su incarico degli opponenti, è pari ad €. 180.000,00; per cui, secondo la “Tabella A - NOTAI “, -per gli atti “da euro 25.001,00 a euro 500.000,00 - valore medio: euro 262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del valore dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%; riduzione fino allo 0,653%”- l'onorario liquidabile alla parte opposta, rientra nella forbice ricompresa fra €. 1.980,00 ed €. 10.782,00.
Considerato le varie questioni affrontate dal Notaio, anche di concerto con gli altri professionisti incaricati dai contraenti, l'intervenuta redazione del preliminare e predisposizione della documentazione utile alla relativa sottoscrizione, nonchè l'utilità ricevuta dagli odierni opponenti che, hanno potuto poi concludere la vendita tramite altro professionista, a parere di questo decidente, si giustifica l'applicazione dei valori mediani della forbice prevista nella tabella A allegato al DM
140/2012.
pagina 6 di 7 Pertanto applicato la percentuale di aumento del 3%, l'onorario che appare equo liquidare all'opposto per ogni attività compiuta al fine della redazione del preliminare di vendita, ammonta all'importo di €. 5.400,00.
Considerato l'acconto corrisposto, l'onorario complessivo dovuto ammonta quindi ad €.
4.400,00, a cui vanno aggiunte le spese sostenute dal prestatore d'opera, per l'importo, non specificatamente contestato dalla parte opponente, pari ad €. 251,40.
L'opposto decreto ingiuntivo va dunque revocato, purtuttavia va pronunciata la condanna degli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposto, della somma di €. 4.651,40, da maggiorarsi, in quanto debito di valuta, degli interessi legali ex art. 1284, co. IV, c.c., dalla data del deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
SULLE SPESE DI LITE
Considerato che la parte opposta è risultata pur sempre vittoriosa, le spese del presente giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza e pertanto poste a carico degli opponenti.
Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi allo scaglione di valore dell'attribuito.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n.2197/2023 emesso in data 12.6.23;
CONDANNA i sig.ri. e in solido al pagamento, a favore Parte_1 Parte_1 dell'opposta, della somma pari a € 4.651,40, oltre interessi legali come in parte motiva;
CONDANNA i predetti opponenti e al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 Pt_1 dell'opposta, che liquida nella misura di € 2.552,00 per compenso, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, Iva e Cap.
Sentenza redatta con la collaborazione dell'U.P.P. dott.ssa Camilla Bartaloni, resa ex articolo
281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 15.08.
22 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sabrina Luperini
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