Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 18/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato BE Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-SEZ. IV- L.P. emesso dal Questore di Agrigento in data 26.09.2025. notificato all’interessato il 26.09.2025, di manifesta irricevibilità, inammissibilità ed improcedibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 26.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. BE EN e udita, in quanto presente, la sola Avvocatura distrettuale dello Stato. come specificato nel verbale;
Sentite la stessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine all’espresso avviso dato dal Presidente del collegio sulla possibile definizione immediata del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento in narrativa lamentandone, con due motivi di doglianza, l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere quanto alla mancata applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 7 del D.L. n. 20/2023;
Considerato che con provvedimento della competente Commissione n-OMISSIS- del 15/12/2026, il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita per l’Amministrazione intimata senza articolari scritti a difesa;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione immediata nel merito del ricorso in esame, avendo riguardo alla regolarità del contraddittorio, l’esaustiva esposizione in fatto e in diritto, la sufficienza del compendio documentale in atti e l’espresso avviso dato dal Presidente del Collegio ai difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono e alla stregua del consolidato orientamento sul punto della Giurisprudenza amministrativa, condivisa dalla Sezione;
Considerato che nel caso in esame il ricorrente deduce:
-di aver presentato in data 23/9/2022 istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento del 14/6/2023;
-che in esito ad apposito ricorso, il Tribunale di Palermo riconosceva al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32 comma 3 d.lvo n. 25/08.
-di aver quindi presentato in data 26/09/2025 domanda di conversione del premesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, denegata con l’atto qui impugnato;
Ritenuto di dover dare continuità, infatti, a quanto questa Sezione ha già avito di precisare con la sentenza 29/04/2025 n.-OMISSIS-: risulta quindi “… condivisibile quanto riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot. -OMISSIS- del 31 maggio 2024), secondo cui, in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023 ”;
Considerato difatti che “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314);
Ritenuto che anche nel caso in esame la sopra enunciato interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nel caso sub c): ossia permesso di soggiorno rilasciato in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale già presentata;
Ritenuto di dover ammettere in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente, Estensore
AF SA SS, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.