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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE IO nato a [...] il [...] Nei confronti del: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI;
letta la memoria depositata dall'Avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da PE MA, il quale era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 3.12.2021 al 10.1.2023 per il reato di cui agli artt. 110-628, comma 3 n.1 e 61 n.7 cod.pen. dal quale poi era stata assolto, per non avere commesso il fatto contestato, con sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 febbraio 2024, divenuta definitiva il 28.6.2024. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di cd. fungibilità della pena, la richiesta avanziata non poteva essere accolta perché il periodo in cui l'istante era stato ristretto agli arresti domiciliari nel presente procedimento risultava essere stato computato per l'intero nell'ambito dell'esecuzione della pena, pari ad anni 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14461 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 19/02/2026 due e mesi sei di reclusione, di cui al procedimento penale R.g. n. 1545 del 2021, definito con sentenza divenuta irrevocabile il 28 giugno 2024. In particolare, risultava che il periodo dal 13.10.2021 al 25.10.2022 era stato calcolato come presofferto ai fini della determinazione del termine di scadenza della pena di cui al procedimento R.g. n.1545/2021, mentre il restante periodo (26.10.2022- 10.1.2023) era stato scomputato ai fini di tale calcolo ex art. 657 cod.proc.pen. 2. IO PE, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato sul seguente motivo, sintetizzato come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento ad atti del processo indicati nel contenuto del ricorso. Il giudice della riparazione si sarebbe limitato a valutare la fattispecie sotto un profilo meramente formale e cronologico, così da ritenere che la sola coincidenza cronologica fra le misure cautelari sofferte impedisse il riconoscimento del diritto alla riparazione. In particolare, non era stato considerato che, per effetto della misura cautelare illegittima, era scaturito un profilo di pregiudizio consistente nel fatto che il ricorrente era stato collocato in una posizione penitenziaria che non aveva consentito la continuità del percorso trattamentale, né l'accumulo dei semestri utili ai fini della liberazione anticipata, come emerso successivamente in sede esecutiva. 3. Il Procuratore generale, nella memoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati dal ricorrente. Invero, l'art. 314, comma 4, cod.proc.pen. espressamente dispone: " [...] il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [...]". 3. Il ricorso, per un verso, non si confronta adeguatamente con la complessiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha richiamato proprio l'orientamento giurisprudenziale formatosi in senso ostativo alla richiesta. 2 Nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione del disposto dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., ha ritenuto che l'ingiusta detenzione abbia trovato ristoro in forma specifica mediante detrazione del periodo di pena scontata in eccesso in relazione ad un successivo ordine di esecuzione per una condanna irrevocabile sopravvenuta. Con tale passaggio motivazionale il ricorso si confronta solo apparentemente. 5. In diritto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. trova piena applicazione anche nei casi nei quali l'ingiusta detenzione sia correlata a condanna definitiva e non solo a misura cautelare atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 1996, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della CEDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. Conseguentemente, la disciplina che consente la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di misura cautelare è estesa a tutti i casi nei quali l'interessato abbia subito una privazione della libertà personale a seguito di condanna definitiva per ordine di esecuzione di pena illegittimo. 6. Ma, anche nelle ipotesi nelle quali si riconosca il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU [GC], 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna;
Corte EDU 17/06/2008, HI TA c. Turchia;
Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia). 7. Giova, inoltre, richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU» (Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Rv. 260328 - 01). Si deve, per altro verso, escludere, in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione, l'esistenza di una facoltà di scelta tra il o 3 Il Consi DANIE DEPOSITATO« CA LERtA ..C2L. . L FUNZION IUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della detenzione ingiustamente sofferta (Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 - 01). Infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare, posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. La Corte di cassazione ha precisato che l'officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento, così Sez. 4, 02/10/2019, n. 41307, Rv. 277357-01. 8. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222264 - 01; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, in motivazione;
Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non mass.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così è deciso, 19/2/2026 Il Presiqente EMANUE/LE DI S43/0 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI;
letta la memoria depositata dall'Avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da PE MA, il quale era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 3.12.2021 al 10.1.2023 per il reato di cui agli artt. 110-628, comma 3 n.1 e 61 n.7 cod.pen. dal quale poi era stata assolto, per non avere commesso il fatto contestato, con sentenza del Tribunale di Cosenza del 13 febbraio 2024, divenuta definitiva il 28.6.2024. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di cd. fungibilità della pena, la richiesta avanziata non poteva essere accolta perché il periodo in cui l'istante era stato ristretto agli arresti domiciliari nel presente procedimento risultava essere stato computato per l'intero nell'ambito dell'esecuzione della pena, pari ad anni 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14461 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 19/02/2026 due e mesi sei di reclusione, di cui al procedimento penale R.g. n. 1545 del 2021, definito con sentenza divenuta irrevocabile il 28 giugno 2024. In particolare, risultava che il periodo dal 13.10.2021 al 25.10.2022 era stato calcolato come presofferto ai fini della determinazione del termine di scadenza della pena di cui al procedimento R.g. n.1545/2021, mentre il restante periodo (26.10.2022- 10.1.2023) era stato scomputato ai fini di tale calcolo ex art. 657 cod.proc.pen. 2. IO PE, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato sul seguente motivo, sintetizzato come segue ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione ex art. 606, co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento ad atti del processo indicati nel contenuto del ricorso. Il giudice della riparazione si sarebbe limitato a valutare la fattispecie sotto un profilo meramente formale e cronologico, così da ritenere che la sola coincidenza cronologica fra le misure cautelari sofferte impedisse il riconoscimento del diritto alla riparazione. In particolare, non era stato considerato che, per effetto della misura cautelare illegittima, era scaturito un profilo di pregiudizio consistente nel fatto che il ricorrente era stato collocato in una posizione penitenziaria che non aveva consentito la continuità del percorso trattamentale, né l'accumulo dei semestri utili ai fini della liberazione anticipata, come emerso successivamente in sede esecutiva. 3. Il Procuratore generale, nella memoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. L'ordinanza impugnata è esente dai vizi denunciati dal ricorrente. Invero, l'art. 314, comma 4, cod.proc.pen. espressamente dispone: " [...] il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [...]". 3. Il ricorso, per un verso, non si confronta adeguatamente con la complessiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha richiamato proprio l'orientamento giurisprudenziale formatosi in senso ostativo alla richiesta. 2 Nel caso di specie, la Corte territoriale, in applicazione del disposto dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., ha ritenuto che l'ingiusta detenzione abbia trovato ristoro in forma specifica mediante detrazione del periodo di pena scontata in eccesso in relazione ad un successivo ordine di esecuzione per una condanna irrevocabile sopravvenuta. Con tale passaggio motivazionale il ricorso si confronta solo apparentemente. 5. In diritto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. trova piena applicazione anche nei casi nei quali l'ingiusta detenzione sia correlata a condanna definitiva e non solo a misura cautelare atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 1996, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della CEDU, che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. Conseguentemente, la disciplina che consente la riparazione per ingiusta detenzione a seguito di misura cautelare è estesa a tutti i casi nei quali l'interessato abbia subito una privazione della libertà personale a seguito di condanna definitiva per ordine di esecuzione di pena illegittimo. 6. Ma, anche nelle ipotesi nelle quali si riconosca il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU [GC], 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna;
Corte EDU 17/06/2008, HI TA c. Turchia;
Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia). 7. Giova, inoltre, richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., improntato al favor libertatis, configura, in combinato disposto con il comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen., una "riparazione in forma specifica" per l'ingiusta privazione della libertà personale che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesimo art. 314, introducendo una forma di "compensazione" per il periodo di detenzione ingiustamente subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l'art. 5 CEDU» (Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Rv. 260328 - 01). Si deve, per altro verso, escludere, in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione, l'esistenza di una facoltà di scelta tra il o 3 Il Consi DANIE DEPOSITATO« CA LERtA ..C2L. . L FUNZION IUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della detenzione ingiustamente sofferta (Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443 - 01). Infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione deve verificare, anche d'ufficio, l'eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l'interessato deve scontare, posto che, ai fini della determinazione della pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. La Corte di cassazione ha precisato che l'officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato all'esercizio di un'azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento, così Sez. 4, 02/10/2019, n. 41307, Rv. 277357-01. 8. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, Rv. 222264 - 01; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, in motivazione;
Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non mass.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così è deciso, 19/2/2026 Il Presiqente EMANUE/LE DI S43/0 4