Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14461
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Rigettato
    Fungibilità della pena e computo della detenzione

    La Corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo che il periodo di arresti domiciliari fosse stato computato ai fini dell'esecuzione della pena in altro procedimento, applicando l'art. 314, comma 4, c.p.p. e il principio di fungibilità della pena. La Corte di Cassazione ha confermato che il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 314, comma 4, c.p.p., configura una 'riparazione in forma specifica' che prevale sulla monetizzazione, escludendo la facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare. Il giudice della riparazione deve verificare d'ufficio l'eventuale computo o computabilità del periodo di detenzione cautelare nella determinazione di una pena definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 14461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14461
    Data del deposito : 21 aprile 2026

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