Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 3230
CASS
Sentenza 19 novembre 2020

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la utilizzabilità di una annotazione di polizia inserita nel fascicolo del dibattimento e del cui avvenuto deposito il cancelliere aveva dato atto nel verbale in udienza nonostante la mancata indicazione della richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero e del necessario consenso della difesa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 3230
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3230
    Data del deposito : 19 novembre 2020

    Testo completo