Sentenza 19 novembre 2020
Massime • 1
L'incompletezza del verbale di udienza ed il fatto che nulla si attesti circa l'espletamento di alcune attività non costituisce di per sé prova del mancato svolgimento delle stesse, non essendo impedito il ricorso ad elementi esterni di valutazione, anche di carattere logico, per interpretare oppure integrare quanto abbia formato oggetto di parziale documentazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la utilizzabilità di una annotazione di polizia inserita nel fascicolo del dibattimento e del cui avvenuto deposito il cancelliere aveva dato atto nel verbale in udienza nonostante la mancata indicazione della richiesta di acquisizione da parte del pubblico ministero e del necessario consenso della difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2020, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2020 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento