Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA036 02/01 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 22238/98 7459 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 1150 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 24/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 12 MAR. 2001 per diritti L IMP. UA TE, in persona del titolare IL CANCELLIERE TE UA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio CARTONI, LIRE 1500 CANCELLERIA difeso dall'avvocato FERRAZZANI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente 0523286
contro
MI, elettivamente domiciliato in ROMA CALABRESE D523287 VIA CUNFIDA 20, difeso dall'avvocato POLACCHI MARCELLO C\O STUDIO OLIVETI, giusta delega in atti;
2000 controricorrente avverso la sentenza n. 1955/98 della Corte d'Appello 1921 -1- di ROMA, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Marcello POLACCHI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 16/1/86 IN AB convenne in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo Torquato AC, titolare dell'omonima impresa edilizia, deducendo che il 22/4/84 aveva con lui concluso un l'acquisto di uncontratto preliminare per appartamento facente parte di un complesso immobiliare che il AC avrebbe dovuto realizzare in Viterbo in forza di convenzione col Comune a norma della legge n.865/71; che il prezzo era stato convenuto in lire 58.845.944, di cui 30 milioni mediante accollo di una quota di mutuo e la restante parte in contanti;
che il contratto definitivo, concluso il 25/6/84, aveva indicato il o J prezzo della vendita nel medesimo importo indicato nel preliminare e con le medesime modalità di pagamento;
che esso attore aveva, invece, versato al AC in contanti lire 38.845.944, e cioè 10 milioni in più di quanto pattuito;
che, richiesta al venditore la restituzione dell'eccedenza, costui gli aveva inviato una fattura per lire 10.721.908, nella quale la somma veniva imputata a "revisione prezzi, opere di migliorie dell'appartamento e condominiali". Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione della somma pagata in eccedenza rispetto al prezzo stabilito nel contratto. Il convenuto chiese il rigetto della domanda sostenendo che la somma gli era dovuta perché il AB aveva richiesto lavori non previsti nella convenzione con il Comune e perché, а causa di sopraggiunte spese generali, era stata necessaria dents la revisione dei prezzi prevista nella convenzione con il Comune. Il Tribunale, con sentenza n.223/93, accolse solo in parte la domanda attorea, riconoscendo dovute in restituzione al AB soltanto lire 1.897.017, mentre l'impresa AC aveva diritto di ritenere la restante somma (8.208.983) per revisione prezzi, costruzione ascensore, opere di fondazione e migliorie. La decisione fu in parte riformata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 9/6/98, condannò il AC a restituire al AB lire 8.823.082. Ricorre il soccombente per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi di censura. Resiste il AB con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denuncia violazione di legge (artt.1362, 1363 cod.civ.) per non avere la tenuto conto, nell'interpretare ilsentenza contratto di compravendita inter partes, della convenzione stipulata dall'impresa venditrice con il Comune, che era richiamata dal contratto e che, ' prevedeva espressamente la agli artt.7 e 10 و ک possibilità di revisione del prezzo. La sentenza, inoltre, non aveva considerato, nell'interpretare la volontà dei contraenti, del comportamento da esse tenuto successivamente alla conclusione del contratto, quale risultava dal verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto dal AB, il quale aveva dichiarato che i rapporti economici tra le parti erano stati regolati con reciproca sodisfazione. La censura, quanto al primo profilo, infondata. Contrariamente а quanto si afferma nel ricorso, la sentenza, nell'esaminato il contenuto del contratto di compravendita inter partes, ha preso in considerazione anche la convenzione con il Comune, facente parte integrante del contratto perché da esso espressamente richiamato. In particolare ha esaminato le clausole 7 e 10 della convenzione, riguardanti la prima, le opere di miglioria e la seconda l'aggiornamento del prezzo, osservando che, essendo state previste specifiche modalità di formazione del prezzo, l'impresa non poteva esigere alcun pagamento che superasse l'importo indicato nel contratto definitivo di compravendita, perché in tale prezzo si era inteso comprendere tutte le componenti di cui l'impresa costruttrice era autorizzata a tenere conto: le spese quindi, anche l'aggiornamento del prezzo, generali sopraggiunte, le migliorie. I rilievi del ricorrente si risolvono, pertanto, in un tentativo, inammissibile in questa sede, di ottenere una nuova valutazione di merito. Il secondo profilo di censura riguarda una questione nuova, che non ha formato oggetto del devoluto in appello, ed è perciò inammissibile. II Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione (art.360 n.5 cod. proc. civ.) in ordine alla mancata applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo di cui all'art. 10 della convenzione con il Comune, al fatto che le spese dell'ascensore dovevano essere pagate separatamente, alle migliorie, alla mancata contestazione dell'IVA per le prime due fatture, al fatto che erano intervenute per cause simili а quella in esame sentenze favorevoli al ricorrente, al contenuto del verbale di consegna;
per avere, 弋 infine, disposto la compensazione delle spese, che, invece, avrebbero dovuto essere poste interamente a carico del AB. Nessuna delle doglianze merita accoglimento. Le questioni relative all'esito di altri giudizi e al regolamento delle spese di causa sono inammissibili: la prima perché nuova, la seconda perché la decisione sulle spese, ove non sia stato violato il principio della soccombenza (ipotesi che non ricorre nel caso di specie), non è sindacabile in sede di legittimità. In ordine alle altre questioni, i rilievi del ricorrente si risolvono in censure di fatto inammissibili, avendo la sentenza dato, su tutti i punti, congrua risposta. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudizio, liquidate come in del presente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in lire 3226600 di cui lir e 3 milioni per ' onorari.
0.000 Roma, 24 novembre 2000 60000 Il presidente L'estensore novou tele 310000/ Правои IL CANCELLIERE C1 Paolo Taiarolezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2001 Roma ILCANCELLIEREC 1 Telatico UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data6 GIU 200drie 4 7083 versate £. 310.000 al m trecentodiecimila (lire p. Dirigente Area Servici (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO) Il Responsabile Servizio A rdiziari (Dr. M. RACCHINI) .001