Decreto cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 14 novembre 2022
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 12/12/2025, n. 22534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22534 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11597/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11597 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 11.10.2022, il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto adottato dal Ministero dell’Interno in data 31.3.2022, meglio in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata l’istanza dallo stesso avanzata in data 17.9.2016 per il riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91/1992.
La parte ha assegnato la fondatezza del ricorso ai motivi di doglianza così compendiati: I. “ Violazione di legge: violazione degli artt. 2 e 4 L. 241/90 in relazione all’art. 3 D.P.R. n. 362/1994 – Eccesso di potere per grave e manifesta disparità di trattamento nonché per ingiustizia manifesta del provvedimento emanato, fondato su elementi sopravvenuti al termine di conclusione del procedimento amministrativo ed insussistenti al momento della proposizione della domanda di cittadinanza ”; II. “ Violazione di legge: violazione dell’art. 6, comma 1 L. 91/1992 con riferimento alla valutazione della personalità e della pericolosità del ricorrente e dei suoi preceneti penali – Violazione dell’art. 3 L. 241/90 per difetto ed illogicità della motivazione nella parte in cui l’Amministrazione non motiva sufficientemente le ragioni di non condivisione delle osservazioni presentate – Eccesso di potere: difetto ed illogicità della motivazione ”.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Ministero dell’Interno con atto di mero rito del 8.11.2022, depositando documentazione in data 10.11.2022.
3. All’esito dell’udienza camerale del 11.11.2022, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-.
4. All’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
6. Appare, anzitutto, utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto del contendere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
6.1. Va infatti rammentato che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della L. n. 91/1992, secondo cui la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato costituisce solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è stata chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei - quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta - tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, si vedano Cons. Stato, VI, nn. 5913/2011 e 52/2011; T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 3547/2012), irreprensibilità che va valutata non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020, nonché Id ., VI, n. 3006/2011).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status , lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
6.2. Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “ atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. Stato, III, n. 104/2022), con l’ulteriore precipitato che, in virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
6.3. Con specifico riguardo poi al richiesto onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l’ampiezza e la profondità della motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza sono da valutare in funzione di diversi elementi, quali l’eventuale stadio del procedimento penale, la natura del reato commesso ovvero la circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l’istanza di concessione della cittadinanza è stata proposta (cfr., di recente, Cons. Stato, III, n. 1037/2025).
La giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l’ampiezza e l’intensità dell’obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (così, ad esempio, Cons. Stato, I, n. 713/2022; Id ., II, n. 4151/2021).
7. Tanto premesso, è possibile verificare se le suesposte coordinate normative ed ermeneutiche sono state correttamente applicate dall’Amministrazione nella vicenda per cui è causa.
8. Va preliminarmente rilevato che il decreto impugnato motiva il diniego alla richiesta di cittadinanza in ragione di diversi “ pregiudizi di carattere penale ” riscontrati dall’Amministrazione con riguardo all’odierno ricorrente, puntualmente richiamati.
Più precisamente, nel decreto in gravame vengono indicati: i. una notizia di reato del -OMISSIS- per violazione dell’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia); ii. una sentenza irrevocabile (n. -OMISSIS-) resa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Venezia per violazione dell’art. 186, comma 2, del Codice della Strada (notizia di reato del -OMISSIS-); iii. un arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 14, comma 5- quater , del D. Lgs. n. 289/1998 (notizia di reato del -OMISSIS-); iv. un ulteriore arresto in flagranza per la medesima fattispecie (notizia di reato del -OMISSIS-); v. infine, una sentenza irrevocabile di condanna (n. -OMISSIS-) con pena condonata in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 6, comma 3, e 14, comma 5- quater , del D. Lgs. n. 289/1998 (notizia di reato del-OMISSIS-).
9. Orbene, con il primo motivo di ricorso, il richiedente deduce l’illegittimità del provvedimento de quo , evidenziando che, se l’Amministrazione si fosse pronunciata nel termine di legge previsto per la conclusione del procedimento di cui si discute ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia due anni decorrenti dalla proposizione della domanda), l’istante si sarebbe visto concedere il chiesto beneficio, non potendo il Ministero fondare il proprio rigetto su reati risalenti al 2006 (in quanto l’istante, all’epoca, era ancora soggetto irregolare sul territorio nazionale) né sulla sentenza relativa alla fattispecie di delitto di cui all’art. 186 comma 2 Codice della Strada (poiché pronuncia di proscioglimento e poiché, in ogni caso, afferente a fattispecie non ostativa alla concessione del beneficio ai sensi dell’art. 6 della L. n. 91/1992).
9.1. La censura è infondata.
Si osserva infatti che il D.P.R. n. 362/1994, avente per oggetto il “ Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana ”, all’art. 3 dispone sì che “ il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda ”, ma correla espressamente tale termine alle previsioni di cui agli “ articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Ciò significa che tale disposizione ha la sola finalità di consentire al privato, in caso di eventuale superamento del termine indicato, di agire in giudizio per superare l’eventuale inerzia serbata, e non già quella di delimitare sul piano temporale l’attività istruttoria dalla stessa effettuabile, perimetrando cioè i fatti e le circostanze da poter vagliare, oltre che al decennio che precede l’istanza di riconoscimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , nn. 2643/2022, 2944/2022, 2945/2022), al solo biennio immediatamente successivo.
Detto in altri termini, anche dopo la scadenza dell’invocato termine, è indiscutibile che l’Amministrazione conserva il potere di provvedere, atteso che la previsione di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 ha riguardo a un termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso può legittimare il richiedente a proporre il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. (così T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo in presenza dei necessari presupposti.
Ne consegue che il superamento del termine biennale per l’adozione del provvedimento di cui si discute, oltre a non incidere in alcun modo sulla legittimità dello stesso, non preclude di certo all’Amministrazione di valutare anche la notizia di reato risalente al -OMISSIS- al fine di determinarsi sul riconoscimento della cittadinanza richiesta dalla parte, a differenza di quanto erroneamente sostenuto da quest’ultima nei propri scritti.
Con conseguente rigetto in parte qua del ricorso.
10. Ancora, con il secondo ordine di censure, il ricorrente lamenta che il provvedimento gravato sarebbe affetto da carenza istruttoria, travisamento di fatto, nonché da difetto e illogicità motivazionale, prospettando che, siccome i fatti penali richiamati non attengono a nessuna delle fattispecie ostative di cui all’art. 6, comma 1, L. n. 91/1992, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta circa la complessiva situazione del richiedente, valutazione che però è stata del tutto omessa nel caso in esame, non essendo stato considerato che “ dal 2006 ad oggi il ricorrente ha regolarizzato la propria posizione sul territorio nazionale, ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (segno di profonda integrazione nella comunità ospitante) dispone da 10 anni di una regolare posizione lavorativa che gli consente la percezione di redditi leciti più che sufficienti al suo mantenimento, ha un nucleo familiare composto da quattro figli, tutti nati in Italia, due dei quali cittadini italiani ” (così ricorso, p. 7).
Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che la sentenza n. -OMISSIS- del G.u.p. di Venezia relativa alla violazione dell’art. 186, comma 2, del Codice stradale, pur indicata tra le ragioni del diniego, è una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, che pertanto non può corroborare la valutazione negativa resa dall’Amministrazione.
10.1. Anche tali censure non meritano accoglimento.
È anzitutto evidente che nessun vizio motivazionale può ravvisarsi in riferimento al provvedimento gravato, posto che il diniego opposto dal Ministero all’istanza del privato è chiaramente da correlare, alla luce del contenuto dell’atto, ai diversi pregressi di carattere penale che hanno coinvolto quest’ultimo e dai quali l’Amministrazione ha ritenuto di desumere un “ indice di inaffidabilità ”, nonché una “ non compiuta integrazione nella comunità nazionale ”, del richiedente (come testualmente indicato nel diniego in questione).
Tra tali pregressi, come già sopra sottolineato, vengono in particolare menzionati la notizia di reato per l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. risalente al -OMISSIS- e una sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Venezia (n. -OMISSIS-) riguardante la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica).
Tali precedenti, ad avviso di questo Collegio, sono da soli sufficienti a sorreggere il diniego opposto dall’Amministrazione.
In merito al primo, infatti, una volta ammessane la valutabilità alla luce di quanto già sopra evidenziato (cfr. punto 9.1), si osserva che detta notizia afferisce a una fattispecie delittuosa di notevole gravità - comportando una pena base da tre a sette anni di reclusione - in relazione alla quale il ricorrente nulla ha precisato nei propri scritti sul piano dei relativi esiti processuali, limitandosi unicamente a dare conto dell’attuale carenza di una intervenuta sentenza a definizione del procedimento.
Quanto poi alla sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Venezia, seppur vero che la stessa afferisce a una pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione (come si ricava dal doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), ciò non esclude tuttavia che essa possa comunque essere valutata dall’Amministrazione come fatto storico rilevante per l’esame del profilo della personalità e della condotta di vita dell’istante, in quanto, in ogni caso, elemento senza dubbio “ indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ” (in termini si veda T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 3401/2025).
Ne discende, in definitiva, l’infondatezza anche in parte qua del ricorso, non sussistendo alcun travisamento di fatto o carenza istruttoria ad opera dell’Amministrazione e riscontrandosi una motivazione logica, oltre che coerentemente ragionevole, con la decisione negativa adottata.
11. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame va respinto, atteso che il decreto in contestazione risulta immune dai vizi di legittimità prospettati dalla parte.
12. Per quel che concerne infine alle spese del presente giudizio, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti, non essendo stata svolta dall’Amministrazione alcuna difesa successivamente alla definizione della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta- Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
OL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.