Articolo 32 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 31Articolo 33
Versione
22 dicembre 1962
Art. 32. Esecuzione d'ufficio

Qualora il condannato non ottemperi all'ordinamento all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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