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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65063, del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Giuliani C.F._2
domiciliati presso pec: Email_1
parti attrici contro
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2
persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n.12, è domiciliata;
parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
1 2
FATTO
Gli attori premettevano che il sig. in data 12.12.1936, si era Parte_2
arruolato come soldato di leva presso il Distretto di Perugia;
in data 17.05.1937, aveva iniziato il Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso il Comando di
Firenze e, in data 07.12.1939, era diventato Ufficiale di Complemento dell'Arma
Artiglieria presso la Divisione Fanteria del I Reggimento;
in data 05.09.1940, era stato trattenuto alle armi con Circolare Ministeriale n.3024 del 13.09.1939; in data
03.06.1942, era stato trasferito al II Reggimento Artiglieri Contraerei a Napoli ove aveva ottenuto la nomina a Tenente;
in data 08.09.1943, era stato fatto prigioniero dalle forze armate Tedesche e deportato in fino all'8.07.1945; in data CP_3
26.05.1950, era stato collocato in congedo assoluto ed iscritto nel Ruolo d'Onore dal 01.03.1946; in data 29.11.1950, aveva ricevuto la . Parte_3
Le parti attrici narravano, inoltre, che il 12.12.1953 il sig. Parte_2
sottoposto a visita presso la Commissione Medica di Firenze, era stato riconosciuto affetto da lieve sclerosi apicale polmonare, quale conseguenza della subita prigionia di guerra. Il sig. moriva a Perugia in data Parte_2
03.07.2014.
Le parti attrici chiedevano il risarcimento del danno per le sofferenze fisiche e psichiche patite dal de cuius in prigionia quantificate in euro 40.000,00 per ogni anno di prigionia illegittimamente subita per un totale di euro 80.000,00. A tale somma gli attori aggiungevano euro 30.000,00 in conseguenza della malattia permanente del de cuius derivata quale conseguenza delle condizioni di vita a cui era stato sottoposto in prigionia. In particolare, si trattava di sclerosi apicale polmonare, come documentato dalla cartella clinica del lager e dalla dichiarazione ed attestazione del Ministero del Tesoro del 26.05.1962.
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: accertare e dichiarare la responsabilità della per la cattura, la Controparte_3 deportazione e l'internamento del sig. e, per l'effetto, condannare Parte_2
la stessa, in solido con la Repubblica Italiana, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 110.000,00 e/o in ogni caso al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto.
2 3
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il con la Controparte_4
conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022. Parte convenuta chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva in seguito l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. A tale riguardo, l'Avvocatura rilevava il decorso di anni quindici dai fatti compiuti in danno del IG. Inoltre, parte convenuta precisava in Parte_2
proposito che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte del reo. L'Avvocatura rilevava il decorso in via presuntiva di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa. Sempre la Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig. per non CP_1
aver chiarito i propri rapporti di parentela con il sig. Parte_2
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda avanzata iure hereditatis per il mancato esercizio da parte del suo diretto titolare del diritto vantato.
Nel merito, l'Avvocatura contestava il quantum di risarcimento calcolato dalla parte attrice e affermava la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
3 4
In data 21/02/2024, interveniva in giudizio il Controparte_4
il quale si riportava integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nella
[...]
memoria depositata il 23/03/2023 dalla Controparte_2
All'udienza del 17/02/2025, il giudice dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_3
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_3
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario
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verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_3
nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla TE detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di
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ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art.8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Nel caso di specie, il sig. è stato deportato in ed ivi Parte_2 CP_3
internato in un campo di prigionia. Tali fatti sono provati dal foglio matricolare n.341052 nel quale si attesta che, in data 8.09.1943, il sig. era stato Pt_2
imprigionato dalle forze armate tedesche e deportato in e, in data CP_3
08.07.1945, era stato rimpatriato.
Tali fatti sono confermati, altresì, dallo stato di servizio del Regio Esercito
Italiano. L'internamento è documentato anche dalla cartella clinica del lager stesso nonché dalla dichiarazione ed attestazione del Ministero del Tesoro del
26.05.1962, dalle quali peraltro si evince anche la contrazione di una lieve sclerosi apicale polmonare.
E) Richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al
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lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata ai fini del presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta gli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. A tale riguardo, pertanto, non si può condividere l'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui la deportazione del IG. costituisce pacificamente un Pt_2 crimine di guerra o contro l'umanità.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero militare sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta
Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una
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serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. era Pt_2 un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate
Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della forza nemica Pt_2
non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dal foglio matricolare prodotto dai suoi eredi si evince unicamente che il sig. , in data 8.09.1943, Pt_2
era stato fatto prigioniero dalle forze armate tedesche e deportato in e, CP_3
in data 8.07.1945, era stato rimpatriato. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Le parti attrici non forniscono la prova dei maltrattamenti subiti dal de cuius.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò si porrebbe in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono
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il fondamento”. Avuto riguardo al risarcimento richiesto, iure hereditatis, per i danni permanenti alla salute avuti dal de cuius in seguito alla contrazione della sclerosi apicale ai polmoni in prigionia, si osserva quanto segue. La contrazione della predetta malattia si ritiene provata in quanto riportata nella cartella clinica del lager allegata. Occorre, tuttavia, effettuare alcune considerazioni. Tale malattia
– come affermato anche da parte attrice – è riconducibile anche al freddo dei mesi invernali e non si può porre in sicura correlazione con violazioni delle
Convenzioni di Ginevra attuate dai soldati tedeschi.
Ne discende che la sclerosi apicale polmonare non possa costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere configurato un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di affermare la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii). Nel caso di specie, si osserva, inoltre, che il IG. – come risultante dalla documentazione allegata dagli Pt_2
attori - è deceduto in data 03.07.2014 vivendo all'incirca 98 anni. Al di là della certificazione del lager tedesco relativa alla malattia contratta nel periodo di prigionia, non è stata prodotta documentazione medica che attestasse la sussistenza di danni biologici – manifestati nel corso di tutta la vita del de cuius - da poter porre in relazione con i trattamenti subiti in prigionia. Pertanto, non essendo state provate violazioni delle Convenzioni in materia poste in essere ai danni del IG. , questo giudice non può esercitare la giurisdizione sul Pt_2
presente giudizio.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in
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violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.4.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65063, del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Giuliani C.F._2
domiciliati presso pec: Email_1
parti attrici contro
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2
persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n.12, è domiciliata;
parte convenuta
in persona del Cancelliere legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo intervenuto
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FATTO
Gli attori premettevano che il sig. in data 12.12.1936, si era Parte_2
arruolato come soldato di leva presso il Distretto di Perugia;
in data 17.05.1937, aveva iniziato il Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso il Comando di
Firenze e, in data 07.12.1939, era diventato Ufficiale di Complemento dell'Arma
Artiglieria presso la Divisione Fanteria del I Reggimento;
in data 05.09.1940, era stato trattenuto alle armi con Circolare Ministeriale n.3024 del 13.09.1939; in data
03.06.1942, era stato trasferito al II Reggimento Artiglieri Contraerei a Napoli ove aveva ottenuto la nomina a Tenente;
in data 08.09.1943, era stato fatto prigioniero dalle forze armate Tedesche e deportato in fino all'8.07.1945; in data CP_3
26.05.1950, era stato collocato in congedo assoluto ed iscritto nel Ruolo d'Onore dal 01.03.1946; in data 29.11.1950, aveva ricevuto la . Parte_3
Le parti attrici narravano, inoltre, che il 12.12.1953 il sig. Parte_2
sottoposto a visita presso la Commissione Medica di Firenze, era stato riconosciuto affetto da lieve sclerosi apicale polmonare, quale conseguenza della subita prigionia di guerra. Il sig. moriva a Perugia in data Parte_2
03.07.2014.
Le parti attrici chiedevano il risarcimento del danno per le sofferenze fisiche e psichiche patite dal de cuius in prigionia quantificate in euro 40.000,00 per ogni anno di prigionia illegittimamente subita per un totale di euro 80.000,00. A tale somma gli attori aggiungevano euro 30.000,00 in conseguenza della malattia permanente del de cuius derivata quale conseguenza delle condizioni di vita a cui era stato sottoposto in prigionia. In particolare, si trattava di sclerosi apicale polmonare, come documentato dalla cartella clinica del lager e dalla dichiarazione ed attestazione del Ministero del Tesoro del 26.05.1962.
In conclusione, le parti attrici chiedevano di: accertare e dichiarare la responsabilità della per la cattura, la Controparte_3 deportazione e l'internamento del sig. e, per l'effetto, condannare Parte_2
la stessa, in solido con la Repubblica Italiana, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 110.000,00 e/o in ogni caso al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto.
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Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il con la Controparte_4
conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022. Parte convenuta chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva in seguito l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. A tale riguardo, l'Avvocatura rilevava il decorso di anni quindici dai fatti compiuti in danno del IG. Inoltre, parte convenuta precisava in Parte_2
proposito che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte del reo. L'Avvocatura rilevava il decorso in via presuntiva di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa. Sempre la Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva il difetto di legittimazione attiva della sig. per non CP_1
aver chiarito i propri rapporti di parentela con il sig. Parte_2
Parte convenuta eccepiva, altresì, l'inammissibilità della domanda avanzata iure hereditatis per il mancato esercizio da parte del suo diretto titolare del diritto vantato.
Nel merito, l'Avvocatura contestava il quantum di risarcimento calcolato dalla parte attrice e affermava la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dagli attori a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
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In data 21/02/2024, interveniva in giudizio il Controparte_4
il quale si riportava integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nella
[...]
memoria depositata il 23/03/2023 dalla Controparte_2
All'udienza del 17/02/2025, il giudice dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_3
secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_3
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario
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verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
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di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_3
nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla TE detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di
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ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art.8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Nel caso di specie, il sig. è stato deportato in ed ivi Parte_2 CP_3
internato in un campo di prigionia. Tali fatti sono provati dal foglio matricolare n.341052 nel quale si attesta che, in data 8.09.1943, il sig. era stato Pt_2
imprigionato dalle forze armate tedesche e deportato in e, in data CP_3
08.07.1945, era stato rimpatriato.
Tali fatti sono confermati, altresì, dallo stato di servizio del Regio Esercito
Italiano. L'internamento è documentato anche dalla cartella clinica del lager stesso nonché dalla dichiarazione ed attestazione del Ministero del Tesoro del
26.05.1962, dalle quali peraltro si evince anche la contrazione di una lieve sclerosi apicale polmonare.
E) Richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al
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lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata ai fini del presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta gli attori è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. A tale riguardo, pertanto, non si può condividere l'affermazione contenuta nell'atto di citazione secondo cui la deportazione del IG. costituisce pacificamente un Pt_2 crimine di guerra o contro l'umanità.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero militare sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta
Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti attrici in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una
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serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. era Pt_2 un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate
Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della forza nemica Pt_2
non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dal foglio matricolare prodotto dai suoi eredi si evince unicamente che il sig. , in data 8.09.1943, Pt_2
era stato fatto prigioniero dalle forze armate tedesche e deportato in e, CP_3
in data 8.07.1945, era stato rimpatriato. Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti attrici non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Le parti attrici non forniscono la prova dei maltrattamenti subiti dal de cuius.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò si porrebbe in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono
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il fondamento”. Avuto riguardo al risarcimento richiesto, iure hereditatis, per i danni permanenti alla salute avuti dal de cuius in seguito alla contrazione della sclerosi apicale ai polmoni in prigionia, si osserva quanto segue. La contrazione della predetta malattia si ritiene provata in quanto riportata nella cartella clinica del lager allegata. Occorre, tuttavia, effettuare alcune considerazioni. Tale malattia
– come affermato anche da parte attrice – è riconducibile anche al freddo dei mesi invernali e non si può porre in sicura correlazione con violazioni delle
Convenzioni di Ginevra attuate dai soldati tedeschi.
Ne discende che la sclerosi apicale polmonare non possa costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere configurato un crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di affermare la giurisdizione di questo Giudice occorre provare un quid pluris che consenta di derogare al principio generale dell'immunità di uno Stato sovrano per gli atti compiuti dai suoi agenti nell'esercizio di poteri pubblicistici (acta imperii). Nel caso di specie, si osserva, inoltre, che il IG. – come risultante dalla documentazione allegata dagli Pt_2
attori - è deceduto in data 03.07.2014 vivendo all'incirca 98 anni. Al di là della certificazione del lager tedesco relativa alla malattia contratta nel periodo di prigionia, non è stata prodotta documentazione medica che attestasse la sussistenza di danni biologici – manifestati nel corso di tutta la vita del de cuius - da poter porre in relazione con i trattamenti subiti in prigionia. Pertanto, non essendo state provate violazioni delle Convenzioni in materia poste in essere ai danni del IG. , questo giudice non può esercitare la giurisdizione sul Pt_2
presente giudizio.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in
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violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.4.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
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