Decreto cautelare 24 novembre 2022
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 23469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23469 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23469/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14117/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14117 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- dell’elenco pubblicato in data 23.09.2022 recante le valutazioni attribuite agli elaborati redatti dai candidati in sede di prova scritta - espletata nell’ambito del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500 - nella sola parte in cui al codice identificativo del ricorrente risulta associata la votazione di 4,5/10 (ossia una votazione inidonea a permettere al medesimo di accedere alla successiva prova orale di concorso);
- del verbale n. 100 del 21.09.2022 recante la correzione dell’elaborato redatto dall’odierno ricorrente in sede di prova scritta;
- del verbale n. 42 del 22.02.2022 recante i criteri e le modalità di valutazione della prova scritta - stabiliti dalla commissione di concorso - al fine di determinare i punteggi da attribuire ai singoli elaborati;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: a ) l’avviso del 3.10.2022 con cui è stata pubblicato il calendario della prova orale del predetto concorso nella parte in cui non risulta ivi riportato il nominativo dell’odierno ricorrente; b ) il bando relativo concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, successivamente elevati a 1500 (nella sola ipotesi in cui dovesse essere considerato come lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;
e, per l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art. 30 c.p.a. e art. 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova orale); ovvero, in subordine, ad ottenere una nuova valutazione della suddetta prova, ovvero a ripeterla.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IN DE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, sono impugnati gli atti, in epigrafe indicati, del concorso pubblico per l’assunzione di 1000 posti di allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 23.12.2020, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dalla prova orale, avendo conseguito un voto insufficiente nella prova scritta.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto i motivi di censura così rubricati: “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione” .
1.2. In particolare, la difesa attorea ha sostenuto che la Commissione esaminatrice abbia disatteso l’obbligo di coerenza tra i criteri di valutazione predeterminati e l’attribuzione del voto numerico, essendovi - a suo dire - un’oggettiva incoerenza tra i giudizi espressi dalla Commissione tramite i descrittori (che risultano positivi/sufficienti) e i punteggi numerici parziali attribuiti (che risultano insufficienti). Si contesta, pertanto, che l’elaborato risulti “sufficiente” sulla base dei descrittori testuali applicati dalla Commissione, ma “non sufficiente” (voto 4,5/10) sulla base della mera valutazione numerica, configurando nella prospettazione attorea un contrasto che renderebbe illegittimi i provvedimenti impugnati.
2. Con atto del 29.11.2022 si è costituito in giudizio il Ministero intimato, depositando successivamente memoria difensiva con annessa documentazione ed instando per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.
3. Con ordinanza n. 7746/2022 del 20.12.2022 è stata respinta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente per difetto del presupposto del fumus boni iuris , sulla base della seguente motivazione: “a) con riguardo alle censure concernenti i criteri valutativi e i relativi livelli descrittori, non si ravvisa prima facie la lamentata discrasia nel giudizio reso all’elaborato del ricorrente laddove è stato assegnato il punteggio di 1,5 punti all’interno del livello II, livello entro il quale il punteggio poteva essere assegnato “fino a” 2 punti. Se il livello descrittore II di ciascuno dei tre criteri valutativi, infatti, esprime, con il punteggio massimo attribuibile, un livello di sufficienza, appare del tutto coerente assegnare punti da 1 a 2, avvalendosi dei decimali, per un livello dell’elaborato ritenuto compreso tra 1 (insufficiente) e 2 (sufficiente), sino al raggiungimento del livello di piena sufficienza dell’elaborato, esprimibile per l’appunto solo con il punteggio pieno di 2; b) appaiono, altresì, prive di pregio le censure mosse avverso il giudizio di insufficienza assegnato all’elaborato del ricorrente, spettando in via esclusiva alle commissioni la competenza a valutare, nell’ambito del proprio potere discrezionale, gli elaborati concorsuali, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale della illogicità e irragionevolezza manifeste, insussistenti nel caso di specie”.
3.1. Detta statuizione è stata confermata in sede di appello cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. II, 15.3.2023, n. 1030.
3.2. Con atto dell’11 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che “ stante il mancato accoglimento dell’istanza cautelare articolata in sede di ricorso, il ricorrente non ha potuto prendere parte al concorso per cui è causa che, ad oggi, risulta oramai definitivamente concluso” .
4. All’udienza di merito straordinario del 12 dicembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR AR LL, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
IN DE IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DE IT | AR AR LL |
IL SEGRETARIO